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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 130/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
MONTARULI SALVATORE, Relatore
URBANO GIACOMO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2991/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010300333/2025 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010300333/2025 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010300333/2025 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5051/2025 depositato il
24/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente: insiste per il rigetto del ricorso
Deposito del dispositivo riservato entro giorni 7.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 02/07/2025 Ricorrente_1 proponeva ricorso contro l'AdE Direzione Provinciale di Caserta avverso l'Avviso di accertamento n. TF7010300333/2025 notificato in data 03/06/2025 per imposte IRPEF, IRAP, IVA annualità 2019 preceduto da notifica di schema d'atto notificato il 07/03/2025 al quale ultimo non risultano essere state formulate osservazioni e/o controdeduzioni.
Il ricorrente nell'enucleare le proprie doglianze evidenzia come sia perfettamente legittima una struttura multilevel di vendita a domicilio “che prevede un modello remunerativo dei componenti della struttura fondato non solo sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente, ma anche sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati attraverso altri componenti della struttura”; chiede pertanto l'accoglimento del ricorso e per l'effetto l'annullamento dell'atto impugnato.
Si è ritualmente costituita l'AdE di Caserta rimarcando la fondatezza delle proprie argomentazioni e della conseguente pretesa tributaria. L'Ufficio, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non ritiene possano considerarsi redditi derivanti da esclusiva “attività di vendita porta a porta” quelli accertati in capo al Ricorrente_1 i quali, pertanto, non possono godere del particolare regime che a tale categoria di redditi è riservato dalla speciale normativa prevista dalla Legge n. 173/2005;
In data odierna il Collegio giudicante ha proceduto alla trattazione della controversia all'esito della quale ha deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è risultato infondato e va rigettato.
Il Collegio, con riguardo alla eccepita erroneità ed illegittimità del recupero impositivo, ha rilevato come l'Ufficio, adeguatamente motivando, abbia proceduto tramite l'Atto di accertamento a ricostruire in capo al ricorrente, tramite un chiaro percorso logico giuridico, gli imponibili IRPEF e IRAP oltreché l'IVA non dichiarata;
ancora l'Ufficio ha rimarcato come non sia dato rilevare dalla scarna documentazione offerta quali sarebbero le provvigioni dirette e quali invece quelle indirette atteso che il ricorrente ha omesso per l'anno 2019 di presentare oltre che la Dichiarazione IVA anche la Dichiarazione ai fini delle imposte dirette.
Orbene, per essere l'Atto impugnato basato su elementi gravi precisi e concordanti esso appare del tutto legittimo così come allo stesso modo legittime appaiono le sanzioni irrogate.
Alla luce di quanto sopra questo Collegio rigetta il ricorso. La alterna giurisprudenza in materia giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
MONTARULI SALVATORE, Relatore
URBANO GIACOMO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2991/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010300333/2025 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010300333/2025 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010300333/2025 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5051/2025 depositato il
24/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente: insiste per il rigetto del ricorso
Deposito del dispositivo riservato entro giorni 7.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 02/07/2025 Ricorrente_1 proponeva ricorso contro l'AdE Direzione Provinciale di Caserta avverso l'Avviso di accertamento n. TF7010300333/2025 notificato in data 03/06/2025 per imposte IRPEF, IRAP, IVA annualità 2019 preceduto da notifica di schema d'atto notificato il 07/03/2025 al quale ultimo non risultano essere state formulate osservazioni e/o controdeduzioni.
Il ricorrente nell'enucleare le proprie doglianze evidenzia come sia perfettamente legittima una struttura multilevel di vendita a domicilio “che prevede un modello remunerativo dei componenti della struttura fondato non solo sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente, ma anche sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati attraverso altri componenti della struttura”; chiede pertanto l'accoglimento del ricorso e per l'effetto l'annullamento dell'atto impugnato.
Si è ritualmente costituita l'AdE di Caserta rimarcando la fondatezza delle proprie argomentazioni e della conseguente pretesa tributaria. L'Ufficio, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non ritiene possano considerarsi redditi derivanti da esclusiva “attività di vendita porta a porta” quelli accertati in capo al Ricorrente_1 i quali, pertanto, non possono godere del particolare regime che a tale categoria di redditi è riservato dalla speciale normativa prevista dalla Legge n. 173/2005;
In data odierna il Collegio giudicante ha proceduto alla trattazione della controversia all'esito della quale ha deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è risultato infondato e va rigettato.
Il Collegio, con riguardo alla eccepita erroneità ed illegittimità del recupero impositivo, ha rilevato come l'Ufficio, adeguatamente motivando, abbia proceduto tramite l'Atto di accertamento a ricostruire in capo al ricorrente, tramite un chiaro percorso logico giuridico, gli imponibili IRPEF e IRAP oltreché l'IVA non dichiarata;
ancora l'Ufficio ha rimarcato come non sia dato rilevare dalla scarna documentazione offerta quali sarebbero le provvigioni dirette e quali invece quelle indirette atteso che il ricorrente ha omesso per l'anno 2019 di presentare oltre che la Dichiarazione IVA anche la Dichiarazione ai fini delle imposte dirette.
Orbene, per essere l'Atto impugnato basato su elementi gravi precisi e concordanti esso appare del tutto legittimo così come allo stesso modo legittime appaiono le sanzioni irrogate.
Alla luce di quanto sopra questo Collegio rigetta il ricorso. La alterna giurisprudenza in materia giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.