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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/04/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2310/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Anna Primavera Presidente
- Luigi Nannipieri Consigliere
- Carmine Capozzi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 2310/2022, promossa
DA
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Empoli (FI), Via Amendola n. 26, in proprio, e (C.F. Parte_2
), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
(FI), loc. Mocarelli di Montebello n. 152, quest'ultimo in proprio ed altresì quale legale rappresentante della società Controparte_1
(C.F. , con sede in Siena, Via Vittorio Zani n. 25/27, tutti elettivamente P.IVA_1 domiciliati ai fini del giudizio in Firenze, Lungarno degli Acciaiuoli n. 8, presso lo studio dell'Avv. Monica Barbafiera (C.F. ) del foro di Firenze, che li rap- C.F._3 presenta e difende, unitamente – in via congiunta e disgiunta – all'Avv. Edoardo Bada- lamenti (C.F. del foro di Siena, giusta procura alle liti in calce C.F._4 all'atto di appello (fax 055-2302440 e indirizzo pec: Emai_1 Email_2
nonché n. fax 0577-289472 e indirizzo pec:
[...] [...]
Email_3
APPELLANTI
1 CONTRO
con sede legale a Monteriggioni TE
(SI), in Via Cassia Nord 2/4/6, codice fiscale e partita iva P.IVA_2 P.IVA_3 in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa, per procura in calce alla comparsa di ri- sposta, dall'avvocato Simone Pistelli (c.f. ; pec: C.F._5 [...]
e dall'avvocato Silvia Mariani (c.f. Email_4 C.F._6
pec: , ed elettivamente domiciliata presso il loro studio
[...] CodiceFiscale_7
a Firenze in Via Ungheria n. 24.
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
E
(C.F. ), domiciliato per il giudizio di primo CP_3 C.F._8 grado in Poggibonsi, Viale Marconi n.20, presso l'Avv. Nunzia Basile del Foro di Siena.
APPELLATO - CONTUMACE
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO
Sentenza n. 396/2022 del Tribunale di Siena pubblicata il 10/05/2022.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “In primo luogo, questa difesa reitera le istanze istruttorie già avanzate in primo grado di giudizio e sempre ribadite, anche in sede di atto di citazione in appello. In particolare, si chiede a codesta Corte di: A) Rinnovare la CTU esperita in primo grado per le motivazioni tutte addotte nei motivi del presente appello ed in par- ticolare per il riferimento al criterio di calcolo adottato per la valutazione degli interessi applicati nel contratto bancario;
B) Autorizzare l'ammissione di documentazione banca- ria, ivi compresa le risultanze della Centrale Rischi aggiornate alla data odierna dove si evince la diversa operatività delle garanzie fideiussorie in capo ai singoli soci della
[...]
posteriore alla data di sentenza e/o documentazione Parte_3 fiscale, nello specifico le cartelle esattoriali notificate dal 2019 ad oggi ovvero successi- vamente allo spirare dei termini istruttori concessi dal Giudice di prime cure;
C) A tale fine, si chiede infatti l'autorizzazione alla esibizione della documentazione di cui al pun- to precedente oltre a quella relativa ai danni ulteriormente sopravvenuti e che non è stato possibile depositare stante il decorso dei tempi processuali istruttori volti a tale fine. Per altro verso, i sottoscritti difensori si riportano integralmente al proprio atto di citazione in appello e alle deduzioni ivi rassegnate e precisano le proprie conclusioni di
2 merito come segue: PRIMO. Riformare e revocare i capi della sentenza sopra elencati e per l'effetto: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, in accoglimento dei sue- sposti motivi: 1) ACCERTARE E DICHIARARE l'inadempimento di parte convenuta sia nei confronti della società che dei singoli soci Controparte_1
e , l'inosservanza degli obblighi di correttezza e diligenza posti Parte_2 Parte_1
a suo carico nonché l'invalidità, l'illegittimità e la nullità dei contratti e/o delle singole clausole relative ai rapporti di conto corrente n. 110077/79 e 110080/82 intestati a parte attrice ed in particolare tutte quelle statuizioni e pattuizioni relative ad interessi ultralegali e/o usurari e/o quanto altro evidenziabile e/o la nullità delle clausole dei contratti di cui ai rapporti bancari intercorsi stante la usurarietà del tasso applicato allo stesso e violazione della L. 108/96 e per l'effetto; 2) ACCERTARE E DETERMINARE
l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati della consulenza tecnica di parte pro- dotta da parte attrice ovvero in base al ricalcolo che verrà effettuato in sede di CTU tecnico bancaria e sulla base della intera documentazione prodotta relativa ai rapporti per cui è causa;
3) ACCERTARE l'applicazione dei tassi in usura sul conto corrente n.
110077/79 e DETERMINARE la restituzione dell'importo di € 131.393,49 a titolo di inte- ressi alla data 30 settembre 2013 ovvero la maggiore o minore somma che verrà de- terminata a seguito di CTU ovvero ritenuta di giustizia;
4) ACCERTARE la natura del contratto intercorso per il conto corrente ipotecario n. 110080/82 e DETERMINARE
l'importo da restituire a seconda che sia contratto di mutuo, nel qual caso l'importo sa- rà quello di € 764.461,28 a titolo di interessi alla data del 30 settembre 2013 ovvero di apertura di credito in C/C ed in tal caso l'importo sarà quello di € 381.271,01 a titolo di interessi alla data del 30 settembre 2013 e rideterminare l'effettivo dare-avere in re- gime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazione alcuna e senza commissioni di massimo scoperto, nè voci passive a qualsiasi titolo risultate illegittime secondo quanto indicato nel presente atto ovvero quella maggiore o minore somma che verrà determi- nata a [...] ovvero ritenuta di giustizia;
5) ACCERTARE E DETERMINARE
l'indebito addebito delle competenze a titolo di interessi dal conto corrente ipotecario
n. 110080/82 su quello ordinario n. 110077/79 dal secondo trimestre 2006 al mese di maggio 2010 compreso per l'importo di € 560.129,49 illegittimamente operato da par- te dell'istituto bancario senza alcuna autorizzazione;
6) ACCERTARE E DETERMINARE
l'applicazione degli interessi anatocistici sull'indebito addebito di competenze tra i due conti correnti n. 110077/79- 110080/2 operata dalla nel periodo del se- CP_2 condo trimestre 2006 e al mese di maggio 2010 compreso, e rideterminare l'effettivo
3 dare-avere in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazione alcuna e sen- za commissioni di massimo scoperto, né voci passive a qualsiasi titolo risultate illegit- time secondo quanto indicato nel presente atto e conseguentemente determinare il va- lore che dovrà essere restituito a parte attrice sempre per il tramite di CTU o ritenuta di giustizia;
7) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità della fideiussione prestata dai soci
a fondamento del contratto di conto corrente ordinario n. 110077/79 poiché viziata ed indeterminata nel massimale garantito dai singoli soci, oltre che gestita in maniera ille- gittima ed arbitraria da parte della banca e fondata su contratto bancario viziato ab origine per usura;
8) IN DENEGATA IPOTESI, non venga accertata l'applicazione dei tassi usurari sul conto corrente n. 110077/79 e sul conto corrente ipotecario n.
110080/82, ACCERTARE l'anatocismo sui predetti conti correnti e DETERMINARE il va- lore che dovrà essere restituito a parte attrice sempre per il tramite di CTU e/o ritenuta di giustizia e CONDANNARE l'istituto di credito alla restituzione di tutte le somme ille- gittimamente addebitate e/o riscosse a titolo di anatocismo sui conti correnti interessa- ti;
9) CONDANNARE l'Istituto bancario alla restituzione di tutte le somme illegittima- mente addebitate e/o riscosse a titolo di usura sia sul conto corrente n. 110077/79 pa- ri ad € 131.393,49 alla data del 30 settembre 2013 oltre agli interessi legali creditori in favore della società attrice con rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo effet- tivo ovvero alla diversa somma che risulterà dall'accertamento in sede di CTU, e sia sul conto corrente n. 110080/82 pari ad € 764.461,28 alla data del 30 settembre 2013 ovvero l'importo di € 381.271,01 alla data del 30 settembre 2013 qualora il conto cor- rente predetto venga valutato come apertura di credito in C/C, il tutto sempre oltre agli interessi legali creditori in favore della società attrice con rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo effettivo ovvero alla diversa somma che risulterà dall'accertamento in sede di CTU oltre al riaccredito delle somme erroneamente adde- bitate da un conto corrente all'altro pari ad € 560.130,75 alla data del 30 settembre
2013, oltre a rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo. 10) CONDAN-
NARE ulteriormente la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti tutti subiti e subendi da parte della società anche per colpa Controparte_1 da status, pari alle perdite causate subite per carenza di liquidità determinando un ral- lentamento delle attività lavorative proprie dell'attività edilizia con conseguente svalu- tazione commerciale del valore degli immobili di cui la società è ancora proprietaria e/o sanzioni subite per mancato pagamento di oneri fiscali come rappresentati in narrativa oltre al riconoscimento dei danni anche conseguenti alla necessaria messa in liquida-
4 zione della società, che altrimenti non avrebbe avuto bisogno di ricorrere a questa estrema definizione, oltre al danno per la mancata esecuzione del contratto preliminare sopra evidenziato danno per la causa che viene subita da parte della orizzonti immobi- liare per la mancata esecuzione contrattuale dei compromessi e stipula del rogiti nota- rili, oltre al danno da svalutazione commerciale dei beni immobili per non aver conces- so la richiesta riduzione del valore di ipoteca permettendo di collocare sul mercato im- mobiliare i predetti beni immobili al loro reale valore commerciale, il tutto per una somma di almeno € euro 901.190,59 da valutarsi per il tramite di consulenze istrutto- rie e/o anche in via equitativa oltre interessi legali ove applicabili;
11) CONDANNARE la banca al risarcimento del danno nei confronti dei signori e per Parte_2 Parte_1
l'impegno ed il necessario finanziamento personale dei soci per sopperire alla carenza di liquidità aziendale oltre al risarcimento del danno subito conseguente al contratto di fideiussione gestito in maniera arbitraria ed illegittima oltre che basato su di un con- tratto viziato ab origine per usura, oltre al maggior danno derivante dalla segnalazione in centrale rischi per importo di garanzia diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto alla banca da valutarsi anche in via equitativa e di giustizia;
12) CONDANNARE, nella denegata ipotesi in cui vi sia il mancato riconoscimento della applicazione dei tassi usu- rari sui conti correnti interessati, e accertata l'applicazione di quelli anatocistici sugli stessi, la al ricalcolo degli stessi sia sul conto corrente n. 110077/79 e/o Parte_4
c/c 110080/82 che risulterà anche per il tramite di accertamento in sede di CTU. 13)
CONDANNARE in ogni caso, visto anche il tentativo dell'attrice di definire bonariamente anche in sede di mediazione civile la presente controversia, la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze tutte di giudizio. Oltre alla sollevata nullità rile- vabile di ufficio della fideiussione per contrarietà allo schema ABI così come meglio precisato in atti. Con vittoria di spese diritti ed onorari”. SECONDO. Revocare il punto della sentenza relativo alla liquidazione delle spese di giustizia per i motivi espressi in narrativa e, per l'effetto, rideterminare le stesse, condannando al TE pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, in virtù della riforma della sen- tenza. TERZO. Dichiarare integralmente infondati, e quindi rigettare, i due motivi di appello incidentale avanzati da parte appellata. QUARTO. Autorizzare la esibizione della documentazione bancaria e/o fiscale e/o relativa ai danni di cui al punto B) e C) ripor- tata in narrativa. In ogni caso, con vittoria di spese, compensi e accessori di legge, nel primo e nel secondo grado”.
5 Per la parte appellata: “Voglia la Corte d'Appello di Firenze, dichiarare inammissibile
e infondato nel merito l'appello proposto contro la sentenza n. 396/2022 del Tribunale di Siena da , da e da Controparte_1 Parte_2 Parte_5
[...
con l'atto di citazione che ha introdotto la presente causa, e, in accoglimento dell'appello incidentale, condannare la al pagamento Controparte_1 dell'esposizioni debitoria accertata in €. 84.786,31 sul conto corrente n. 110077 e in €.
1.450.205,90 sul conto corrente n. 110080, o comunque nella diversa misura even- tualmente ritenuta di giustizia, con gli interessi legali dal 13 gennaio 2016 e con gli in- teressi di cui all'art.1284 c.c., penultimo comma, dal momento della proposizione della domanda;
condannare altresì e in solido fra Parte_2 Parte_1 CP_3 di loro, al pagamento delle somme dovute a dalla CP_2 Controparte_1
fino a concorrenza di €. 600.000,00, con gli interessi di cui all'art. 1284 c.c., pe-
[...] nultimo comma, dal momento della proposizione della domanda. Con vittoria di spese
e di onorari”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. La , quale debitrice principale, e Controparte_1 Pt_1
quali fideiussori omnibus, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Parte_2
Siena per sentire accogliere le seguenti Controparte_4 conclusioni, così come precisate all'esito dell'istruttoria di primo grado: “Voglia l'Ill.mo
Giudice adito, contrariis rejectis, in accoglimento dei suesposti motivi: 1) ACCERTARE E
DICHIARARE l'inadempimento di parte convenuta sia nei confronti della società
[...]
che dei singoli soci e , Controparte_5 Parte_2 Parte_1
l'inosservanza degli obblighi di correttezza e diligenza posti a suo carico nonché
l'invalidità, l'illegittimità e la nullità dei contratti e/o delle singole clausole relative ai rapporti di conto corrente n. 110077/79 e 110080/82 intestati a parte attrice ed in par- ticolare tutte quelle statuizioni e pattuizioni relative ad interessi ultralegali e/o usurari
e/o quanto altro evidenziabile e/o la nullità delle clausole dei contratti di cui ai rapporti bancari intercorsi stante la usurarietà del tasso applicato allo stesso e violazione della
L. 108/96 e per l'effetto: 2) ACCERTARE E DETERMINARE l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati della consulenza tecnica di parte prodotta da parte attrice ov- vero in base al ricalcolo che verrà effettuato in sede di CTU tecnico bancaria e sulla ba- se della intera documentazione prodotta relativa ai rapporti per cui è causa;
3) AC-
6 CERTARE l'applicazione dei tassi in usura sul conto corrente n. 110077/79 e CP_6 la restituzione dell'importo di € 131.393,49 a titolo di interessi alla data 30 set-
[...] tembre 2013 ovvero la maggiore o minore somma che verrà determinata a seguito di
CTU ovvero ritenuta di giustizia;
4) ACCERTARE la natura del contratto intercorso per il conto corrente ipotecario n. 110080/82 e DETERMINARE l'importo da restituire a se- conda che sia contratto di mutuo, nel qual caso l'importo sarà quello di € 764.461,28 a titolo di interessi alla data del 30 settembre 2013 ovvero di apertura di credito in C/C ed in tal caso l'importo sarà quello di € 381.271,01 a titolo di interessi alla data del 30 settembre 2013 e rideterminare l'effettivo dare-avere in regime di saggio legale di in- teresse, senza capitalizzazione alcuna e senza commissioni di massimo scoperto, nè voci passive a qualsiasi titolo risultate illegittime secondo quanto indicato nel presente atto ovvero quella maggiore o minore somma che verrà determinata a seguito di CTU ovvero ritenuta di giustizia;
5) ACCERTARE E DETERMINARE l'indebito addebito delle competenze a titolo di interessi dal conto corrente ipotecario n. 110080/82 su quello ordinario n. 110077/79 dal secondo trimestre 2006 al mese di maggio 2010 compreso per l'importo di € 560.129,49 illegittimamente operato da parte dell'istituto bancario senza alcuna autorizzazione;
6) ACCERTARE E DETERMINARE l'applicazione degli inte- ressi anatocistici sull'indebito addebito di competenze tra i due conti correnti n.
110077/79-110080/2 operata dalla nel periodo del secondo trimestre CP_2
2006 e al mese di maggio 2010 compreso, e rideterminare l'effettivo dare-avere in re- gime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazione alcuna e senza commissioni di massimo scoperto, né voci passive a qualsiasi titolo risultate illegittime secondo quanto indicato nel presente atto e conseguentemente determinare il valore che dovrà essere restituito a parte attrice sempre per il tramite di CTU o ritenuta di giustizia;
6) ACCER-
TARE E DICHIARARE la nullità della fideiussione prestata dai soci a fondamento del contratto di conto corrente ordinario n. 110077/79 poiché viziata ed indeterminata nel massimale garantito dai singoli soci, oltre che gestita in maniera illegittima ed arbitra- ria da parte della banca e fondata su contratto bancario viziato ab origine per usura;
7)
IN DENEGATA IPOTESI, non venga accertata l'applicazione dei tassi usurari sul conto corrente n. 110077/79 e sul conto corrente ipotecario n. 110080/82, ACCERTARE
l'anatocismo sui predetti conti correnti e DETERMINARE il valore che dovrà essere re- stituito a parte attrice sempre per il tramite di CTU e/o ritenuta di giustizia e CONDAN-
NARE l'istituto di credito alla restituzione di tutte le somme illegittimamente addebitate
e/o riscosse a titolo di anatocismo sui conti correnti interessati;
8) CONDANNARE
7 l'Istituto bancario alla restituzione di tutte le somme illegittimamente addebitate e/o ri- scosse a titolo di usura sia sul conto corrente n. 110077/79 pari ad € 131.393,49 alla data del 30 settembre 2013 oltre agli interessi legali creditori in favore della società at- trice con rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo effettivo ovvero alla diversa somma che risulterà dall'accertamento in sede di CTU, e sia sul conto corrente n.
110080/82 pari ad € 764.461,28 alla data del 30 settembre 2013 ovvero l'importo di €
381.271,01 alla data del 30 settembre 2013 qualora il conto corrente predetto venga valutato come apertura di credito in C/C, il tutto sempre oltre agli interessi legali credi- tori in favore della società attrice con rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo effettivo ovvero alla diversa somma che risulterà dall'accertamento in sede di CTU oltre al riaccredito delle somme erroneamente addebitate da un conto corrente all'altro pari ad € 560.130,75 alla data del 30 settembre 2013, oltre a rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo effettivo. 9) CONDANNARE ulteriormente la banca convenuta al ri- sarcimento dei danni patiti tutti subiti e subendi da parte della società
[...]
anche per colpa da status, pari alle perdite causate subite per Controparte_7 carenza di liquidità determinando un rallentamento delle attività lavorative proprie del- la attività edilizia con conseguente svalutazione commerciale del valore degli immobili di cui la società è ancora proprietaria e/o sanzioni subite per mancato pagamento di oneri fiscali come rappresentati in narrativa oltre al riconoscimento dei danni anche conseguenti alla necessaria messa in liquidazione della società, che altrimenti non avrebbe avuto bisogno di ricorrere a questa estrema definizione, oltre al danno per la mancata esecuzione del contratto preliminare sopra evidenziato danno per la causa che viene subita da parte della orizzonti immobiliare per la mancata esecuzione con- trattuale dei compromessi e stipula del rogiti notarili, oltre al danno da svalutazione commerciale dei beni immobili per non aver concesso la richiesta riduzione del valore di ipoteca permettendo di collocare sul mercato immobiliare i predetti beni immobili al loro reale valore commerciale, il tutto per una somma di almeno € 842.520,00 da valu- tarsi per il tramite di consulenze istruttorie e/o anche in via equitativa oltre interessi legali ove applicabili;
10) CONDANNARE la banca al risarcimento del danno nei con- fronti dei signori e per l'impegno ed il necessario finanzia- Parte_2 Parte_1 mento personale dei soci per sopperire alla carenza di liquidità aziendale oltre al risar- cimento del danno subito conseguente al contratto di fideiussione gestito in maniera arbitraria ed illegittima oltre che basato su di un contratto viziato ab origine per usura, oltre al maggior danno derivante dalla segnalazione in centrale rischi per importo di
8 garanzia diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto alla banca da valutarsi anche in via equitativa e di giustizia;
11) CONDANNARE, nella denegata ipotesi in cui vi sia il mancato riconoscimento della applicazione dei tassi usurari sui conti correnti interessa- ti, e accertata l'applicazione di quelli anatocistici sugli stessi, la al rical- Parte_4 colo degli stessi sia sul conto corrente n. 110077/79 e/o c/c 110080/82 che risulterà anche per il tramite di accertamento in sede di CTU. 12) CONDANNARE in ogni caso, visto anche il tentativo dell'attrice di definire bonariamente anche in sede di mediazio- ne civile la presente controversia, la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze tutte di giudizio”.
A fondamento delle domande deducevano l'esistenza di plurime irregolarità e ille- gittimità compiute dalla convenuta nella gestione di due rapporti bancari intercorrenti con la (conto corrente n.110077/79, assistito da apertura di Controparte_1 credito, e contratto di apertura di credito ipotecaria n.110080/82), garantiti da fideius- sione omnibus dei soci e consistite, in sintesi, Parte_2 Parte_1 CP_3 nell'applicazione di clausole contra legem (CMS), di pratica anatocistica vietata e di tassi di interesse oltre soglia usura con particolare riferimento al contratto con garanzia ipotecaria che, secondo l'assunto degli attori, poi recepito in sentenza, avrebbe dovuto essere riqualificato quale contratto di mutuo ipotecario. Chiedevano, inoltre, l'accerta- mento delle irregolarità compiute dalla medesima banca nella gestione dei rapporti di garanzia intercorrenti con i fideiussori (nullità per violazione della normativa antitrust, nullità per indeterminatezza del massimale) e il risarcimento dei danni subiti, dalla so- cietà e dai soci, in conseguenza delle condotte illecite di cui ai precedenti punti.
Interveniva in giudizio l'altro fideiussore, con intervento adesivo CP_3 autonomo, e chiedeva “Accertare e dichiarare la nullità della fideiussione prestata dal
in data 22.03.2006 a fondamento del contratto di conto corrente ordina- CP_3 rio n.110077/79 poiché viziata ed indeterminata nel massimale garantito dai singoli soci, oltre che gestita in maniera illegittima ed arbitraria da parte della banca e fondata su contratto bancario viziato ab origine per usura e formato in violazione della norma- tiva antitrust legge 287/90 e del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia; con- dannare la banca al risarcimento del danno nei confronti del Sig. per CP_3
l'impegno ed il necessario finanziamento personale per sopperire alla carenza di liquidi- tà aziendale, oltre al risarcimento del danno subito conseguente al contratto di fideius- sione gestito in maniera arbitraria ed illegittima oltre che basato su di un contratto vi- ziato ab origine per usura, oltre al maggior danno derivante dalla segnalazione in cen-
9 trale rischi per importo di garanzia diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto alla banca da valutarsi anche in via equitativa e di giustizia”.
Si costituiva in giudizio , opponendosi alle TE domande attoree e dell'intervenuto, e chiedeva: (i) che fossero dichiarate inammissibili le domande di ripetizione delle competenze addebitate sui conti correnti oggetto di causa, non essendone stato mai pagato il relativo saldo;
(ii) che fosse confermata la validità delle fideiussioni prestate dai soci ed amministratori della Controparte_1 con atto del 22 marzo 2006 e, in subordine, che fosse accertata la perdurante
[...] validità ed operatività nel caso concreto delle predette fideiussioni anche nell'ipotesi in cui fosse stata dichiarata la nullità delle singole clausole che il Provvedimento
n.55/2005 della Banca d'Italia aveva ritenuto contrastanti con l'art. 2 comma 2 lettera a) della legge n. 287/1990; (iii) in via riconvenzionale, che la Controparte_1
, quale debitore principale, nonché e
[...] Parte_2 Parte_1
quali fideiussori, in solido fra di loro, ma questi ultimi fino alla concor- CP_3 renza della minore somma di euro 600.000,00 (tetto della fideiussione omnibus), fos- sero condannati al pagamento nei suoi confronti dell'importo di euro 1.577.004,74, di cui euro 1.460.942,71 quale saldo debitore del conto corrente 110080 alla data del 7 marzo 2016, oltre interessi successivi fino al saldo, ed euro 116.062,03 quale saldo debitore del conto corrente 110077 alla data del 7 marzo 2016, oltre interessi succes- sivi fino al saldo, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia.
Istruita la causa con documenti e CTU contabile, il Tribunale di Siena, con la sen- tenza n. 396/2022, pubblicata il 10/05/2022, così statuiva: “1) Accerta, alla data del
12.1.2016, il saldo del conto corrente ordinario in € - 84.786,31 e il saldo del conto corrente ipotecario in € -1.450.205,90, per l'effetto ordina alla Banca convenuta di eseguire le necessarie rettifiche. 2) Rigetta ogni altra domanda delle parti attrici e in- tervenute 3) Rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla Banca convenuta 4)
Pone a carico degli attori e dell'intervenuto in solido tra loro il pagamento delle spese processuali liquidate in € 27.804,00 oltre rimborso forfetario e iva e c.p.a. come per legge 5) Dichiara compensate tra le parti il pagamento delle spese di ctu come liquida- te in corso di causa.
Le rationes decidendi possono essere così sintetizzate:
1) Quanto al conto corrente ordinario n.110077/79, recependo i risultati della
CTU, il tribunale:
10 (i) ha escluso l'esistenza di interessi usurari, i tassi debitori del rapporto essendo stati sempre inferiori al tasso soglia;
(ii) ha ritenuto correttamente applicata la delibera CICR 9.2.2000, in rela- zione a contratto di conto corrente aperto nell'anno 2006, con previ- sione di reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi;
(iii) non ha verificato, in punto di anatocismo, l'adeguamento alla delibera 3-
8-2016, essendo presenti agli atti estratti conto sino alla data del 12-
1-2016;
(iv) ha escluso l'applicazione dell'art.117 TUB, in presenza di specifiche clau- sole contrattuali;
(v) ha ritenuto corretto l'addebito degli interessi e spese maturati sul conto ipotecario n.110080/82 sul conto ordinario;
(vi) ha condiviso il ricalcolo al 12-1-2016 del saldo debitore operato dal CTU da – (meno) euro 116.062,03 a – (meno) euro 84.786,31, con una differenza a favore del correntista di euro 31.275,72;
2) Quanto al conto corrente ipotecario n.110080, il tribunale:
(i) ha riqualificato il contratto di apertura di credito in conto corrente, ga- rantito da ipoteca, in contratto di mutuo fondiario, rilevando, come da
CTU, il superamento del tasso soglia in alcuni trimestri;
(ii) ha applicato, per l'effetto, in tali trimestri il tasso sostitutivo e ridetermi- nato il saldo debitore alla data del 12-1-2006, da – (meno) euro
1.460.942,71 a – (meno) euro 1.450.205,90, con una differenza a fa- vore del correntista di euro 10.736,81.
3) Quanto alle azioni di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, le azioni sono state rigettate in applicazione del noto arresto delle
S.U. 41994/2021, sull'assunto che i fideiussori non avessero dedotto e prova- to che in difetto della pattuizione delle clausole nulle (nullità parziale) non avrebbero comunque prestato la fideiussione.
4) Quanto alle azioni di nullità delle fideiussioni per asserita indeterminatezza del massimale garantito dai soci, il giudice di primo grado ha escluso che l'assunto fosse fondato alla luce del dato testuale delle stesse.
11 5) Quanto all'azione di risarcimento danni proposta dai soci, essa è stata respinta per difetto di prova del danno.
6) La domanda riconvenzionale è stata respinta sull'assunto dell'assenza in atti di alcuna prova dell'attuale stato dei rapporti contrattuali inter partes, ovvero del fatto che fossero ancora aperti o chiusi.
Il giudizio d'appello.
2.- La sentenza è stata impugnata in via principale da Controparte_1
, nonché dai soci e e in via incidentale tardiva da
[...] Pt_1 Parte_2
. TE
L'appello principale e l'appello incidentale tardivo sono stati correttamente notifi- cati a che è rimasto contumace. In particolare, l'appello incidentale tar- CP_3 divo è stato notificato alla parte personalmente, essendosi verificata la fattispecie pre- vista dall'art.330, u.c. cpc (e ciò in conseguenza del disposto rinvio dell'udienza di trat- tazione, originariamente fissata per il giorno 8-5-2023, al 23-4-2024 ex art.168 bis co.5 cpc, con conseguente costituzione tempestiva della banca appellata in data 26-3-
2024).
Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado, senza attività istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione - all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
11-2-2025 svolta con modalità cartolare - con ordinanza del 14-2-2025, che ha previ- sto la concessioni di termini ridotti a venticinque giorni per il deposito delle comparse conclusionali.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del giudizio di appello.
Va fin da subito rilevato e precisato che gli appellanti principali non hanno impu- gnato, quanto al conto corrente ordinario n.110077/79, i seguenti capi della decisione:
- il capo relativo alla corretta applicazione della delibera CICR 9.2.2000 nel cor- so dei rapporti de quibus;
- il capo che ha escluso l'applicazione dell'art.117 TUB, in presenza di specifiche e determinate clausole contrattuali;
- il capo che ha ritenuto corretto l'addebito degli interessi e spese maturati sul conto ipotecario n.110080/82 sul conto ordinario.
12 In relazione a tale conto corrente il giudice di primo grado ha condiviso il ricalcolo al 12-1-2016 del saldo debitore operato dal CTU, secondo la prima rielaborazione effet- tuata dal perito, che tiene conto di tutte competenze trimestrali (spese, interessi, capi- talizzazione trimestrale, oneri, compresi quelli maturati sul conto 110080 e
(ri)addebitati sul conto corrente de quo sino al 31-3-2010), con la sola esclusione della commissione di massimo scoperto fino al 31/12/2009.
Per effetto di tali parametri il saldo debitore è stato rettificato da – (meno) euro
116.062,03 a – (meno) euro 84.786,31, con una differenza a favore del correntista di euro 31.275,72.
Questi capi della decisione non sono stati impugnati nemmeno dall'appellante in- cidentale, per la parte in cui è soccombente, ovvero per l'esclusione della CMS dal con- teggio.
Quanto al contratto di apertura di credito ipotecaria n.110080, l'appellante inci- dentale censura i capi della decisione in cui il giudice di primo grado ha provveduto alla riqualificazione del contratto di apertura di credito in conto corrente, garantito da ipo- teca, in contratto di mutuo fondiario, e ha, per l'effetto, contestato l'elaborato del CTU che ha escluso dal conteggio dell'importo dovuto gli interessi maturati nei trimestri nei quali era stato superato il tasso soglia, con conseguente rideterminazione del saldo de- bitore alla data del 12-1-2006, da – (meno) 1.460.942,71 a – (meno) euro
1.450.205,90, con una differenza a favore del correntista di euro 10.736,81.
Sempre in relazione a tale conto, gli appellanti principali censurano invece la de- cisione nella parte in cui il giudice ha condiviso l'elaborato peritale del CTU che non aveva effettuato la verifica del tasso soglia usando la formula di calcolo del TEG previ- sta per i mutui ma quella prevista per i conti correnti, assistiti o meno da apertura di credito.
Infine, gli appellanti principali hanno impugnato i capi relativi al rigetto delle azioni di nullità delle fideiussioni e delle azioni di risarcimento danni (ma non quella proposta dai soci, sul punto infra), mentre l'appellante incidentale ha gravato il capo relativo al rigetto dell'azione di pagamento dei saldi debitori dei rapporti chiusi.
2. L'appello incidentale tardivo.
Preliminare in ordine logico-giuridico, come sarà chiaro scrutinando l'appello prin- cipale, è l'esame dell'appello incidentale.
La ha articolato due motivi. TE
13 2.1.- Con il primo motivo ha impugnato il capo della decisione in cui il giudice di primo grado ha riqualificato il contratto di apertura di credito in conto corrente ipoteca- rio in contratto di mutuo fondiario a stato avanzamento lavori.
Valorizzando alcuni dati testuali riportati nel contratto, il tribunale senese ha ar- gomentato la propria conclusione sulla base di questi elementi: “- lo scopo del finan- ziamento volto alla costruzione di complesso immobiliare da destinare alla vendita, co- stituisce vincolo di destinazione tipico del mutuo, atteso che nel contratto di apertura di credito l'importo finanziato potrebbe essere utilizzato in qualsiasi modo;
l'iscrizione ipotecaria , sia pure non esclusiva del mutuo né è comunque elemento imprescindibile;
è data immediata disponibilità di una somma considerevole ( € 1850.000,00) ed è indi- cato termine dell'operazione di finanziamento , elementi pure tipici del mutuo;
è previ- sto il rimborso del “ mutuo fondiario” attraverso rate secondo il piano di ammortamen- to concordato tra banca e cliente e con previsione di interessi sulle singole rate , strut- tura tipica del mutuo - la società disponeva già di un conto corrente presso la stessa
Banca, sulla quale avrebbe potuto concedersi ulteriore apertura di credito” (così te- stualmente a pag. 11 della sentenza).
La banca, non contestando il principio in base al quale la qualificazione del con- tratto, anche al fine del confronto con i tassi soglia, debba avvenire in base alla rico- struzione della sua causa concreta e pur ritenendo che alcuni termini utilizzati nel testo contrattuale e negli allegati al contratto di apertura di credito in conto corrente del 4 aprile 2006 potessero ingenerare un minimo dubbio a prima lettura (ad esempio, un regolamento, che era comune per i contratti di mutuo e di apertura di credito ipoteca- ri), ha tuttavia censurato la decisione, ritenendo che il giudice di prima istanza abbia, per un verso, travisato alcuni elementi a sua disposizione e, per altro verso, compiuto dei giudizi del tutto erronei ora in fatto ora in diritto.
Secondo l'appellante nessuno degli elementi e degli assunti valorizzati dalla sen- tenza del tribunale di Siena può condurre alla riqualificazione complessiva del rapporto di apertura di conto corrente ipotecario n. 110080 come mutuo fondiario.
In particolare, secondo l'appellante (in corsivo e in virgolettato sono riportate di seguito le espressioni e gli argomenti usati dalla banca):
(a) cifra massima disponibile, di cui l'imprenditore può disporre liberamente, mentre il credito per la banca si determina solo con la sua effettiva utilizza-
14 zione entro questi limiti prestabiliti”, così era certamente previsto sia nelle premesse che nell'art. 1 del contratto del 4 aprile 2006 e così è avvenuto di fatto nello svolgimento del rapporto>>.
(b) nel corso della durata in base ai movimenti in entrata e in uscita e per deter- minarne lo stato è necessario ricorrere agli estratti di conto corrente e non solo all'atto notarile con il quale è stato previsto tanto da non poter costituire titolo esecutivo”, così è certamente avvenuto anche nel caso del contratto del
4 aprile 2006, per il quale la banca convenuta ha chiesto in via riconvenziona- le la condanna al pagamento di una determinata somma, sulla base degli estratti del conto corrente (docc. 7-10; docc. 14-17)>>.
(c) percentuale massimo fra l'importo che la banca si obbliga a rendere via via disponibile alla parte accreditata e i costi da essa sostenuti (ed accertati da un tecnico di fiducia) costituirebbe un vincolo di destinazione incompatibile con la forma dell'apertura di credito. Non è vero che “lo scopo del finanziamento vol- to alla costruzione di complesso immobiliare da destinare alla vendita, costi- tuisce vincolo di destinazione tipico del mutuo”, essendo il mutuo in via gene- rale (ma anche il mutuo fondiario) un contratto senza alcun vincolo di desti- nazione;
poi, non sarebbe affatto illegittimo, né contrario alla causa del con- tratto, concordare un determinato utilizzo per le disponibilità finanziarie forni- te tramite un'apertura di credito in conto corrente>>;
(d) creta del rapporto, l'affermazione secondo cui “l'iscrizione ipotecaria, sia pure non esclusiva del mutuo né è comunque elemento imprescindibile”, come se non esistessero i mutui chirografari e come se l'acquisizione di un'ipoteca a garanzia di un'apertura di credito la dovesse per forza far scivolare nella ca- tegoria dei mutui>>.
(e) E' ancora priva di senso <<sempre ai fini della qualificazione del rappor- to, la duplice affermazione per cui era stata data “immediata disponibilità di una somma considerevole (€ 1.850.000,00) ed era stato indicato termine dell'operazione di finanziamento, elementi pure tipici del mutuo”. Per quanto riguarda la prima delle due affermazioni, il fatto di avere reso immediatamen-
15 te disponibile l'apertura di credito, fino a concorrenza di circa la metà del to- tale (in rapporto al valore “fondiario” del bene immobile acquistato, al netto delle spese di ristrutturazione da avviare), e il fatto che tale disponibilità fosse stata effettivamente utilizzata dalla già nel mese Controparte_1 di aprile 2006, mandando corrispondentemente a debito il conto corrente n.
110080, non presentava alcuna incompatibilità, ed anzi era modalità tipica di funzionamento, della figura dell'apertura di credito. Per quanto riguarda la se- conda delle due affermazioni, è invece pacifico che le aperture di credito pos- sano essere sia a tempo indeterminato (cioè a revoca) che a tempo determi- nato (si veda l'art. 1845 c.c.); ma tale affermazione è anche sbagliata nel merito, perché, se è vero che la aveva indicato Controparte_1
(nella richiesta di affidamento) come termine per l'ultimazione della sua atti- vità il triennio (doc. 2), è ancora più vero che il contratto era stato poi stipu- lato “fino a revoca e per la durata minima di mesi diciotto ed un giorno” (doc.
6), tanto è vero che è poi receduta soltanto nel 2016>>. CP_2
(f)
Tribunale di Siena abbia tratto tale convinzione, che fosse “previsto il rimbor- so del “ mutuo fondiario” attraverso rate secondo il piano di ammortamento concordato tra banca e cliente e con previsione di interessi sulle singole rate, struttura tipica del mutuo”, dal momento che, né nel contratto né in altre pat- tuizioni, è prevista tale modalità di restituzione dell'importo, sono previste delle rate o delle scadenze o è allegato un qualche piano di ammortamento;
l'unica spiegazione possibile per tale infondata affermazione è che il Tribunale di Siena si sia fatto sviare, in contrasto con il principio da esso stesso affer- mato della prevalenza della sostanza sulla forma, dalla banale circostanza che, nel contratto di “apertura di credito in conto corrente” del 4 aprile 2006, si fossero usati quasi come sinonimi, per indicare la Controparte_1
sia il termine di “parte accreditata” (premesse dell'atto, art. 1, art. 5,
[...] art. 6, che il termine di “parte mutuataria” (artt. 3, art. 7, art. 9), per un evi- dente difetto nella tecnica di formulazione, ma senza che ne potesse nascere un qualsivoglia dubbio interpretativo>>.
(g) rapporto, anche l'ulteriore spiegazione secondo cui “la società disponeva già di un conto corrente presso la stessa sulla quale avrebbe potuto con- Pt_4
16 cedersi ulteriore apertura di credito”, come se non fosse possibile la contem- poranea esistenza di due rapporti di conto corrente in capo ad un medesimo soggetto e soprattutto, per converso, come se fosse invece possibile contabi- lizzare su un unico rapporto di conto corrente due aperture di credito con condizioni economiche e di tasso di interesse diverse (per il diverso tipo di ga- ranzie che le assistevano)>>.
2.2.- Con il secondo motivo dell'appello incidentale, la banca censura la decisione di primo grado nella parte in cui il giudice non ha accolto la domanda riconvenzionale della banca, per mancata dimostrazione della revoca dell'apertura di credito.
Il tribunale ha così motivato: “La domanda riconvenzionale di pagamento non può essere accolta non essendovi in atti alcuna prova dell'attuale stato dei rapporti contrattuali inter partes ovvero se siano tuttora aperti o chiusi (nella comparsa conclu- sionale è menzionata la data del 7.3.2016 ma non se ne comprende in riferimento a cosa) La presente decisione non può che accertare il rapporto alla data del 12.1.2016 nei termini sopra descritti” (v. pag. 12 della sentenza).
L'appellante incidentale censura il capo della sentenza, assumendo:
i) che fin dalla costituzione in giudizio, in data 8 marzo 2016, aveva proposto domanda riconvenzionale nei confronti della e Controparte_1 dei suoi garanti, facendo presente di avere inviato in pari data la lettera di revoca dell'apertura di credito (doc. 12 delle proprie produzioni);
ii) che la domanda era stata precisata nella memoria ex art.183, co.6, n.1 cpc, depositata in data 31 ottobre 2016, sempre con riferimento al saldo debi- tore dei rapporti al 7 marzo 2016;
iii) che, tuttavia, poiché non aveva rinvenuto le ricevute della lettera raccoman- data di recesso in data 8 marzo 2016, aveva confermato ad ogni buon conto la propria volontà di recedere dal rapporto di apertura di credito con ulteriore lettera raccomandata in data 30 novembre 2016, offerta in co- municazione in primo grado come doc. 13, unitamente agli estratti conto certificati conformi ai sensi dell'art. 50 del Testo Unico Bancario (docc. 14
– 17); iv) che la difesa degli attori non aveva mai negato il regolare ricevimento di dette revoche e l'avvenuta chiusura dei rapporti nel corso della causa di primo grado;
17 v) che, poiché la domanda riconvenzionale era stata proposta con la comparsa di risposta e la scadenza del termine per l'adempimento dell'obbligazione non è un presupposto processuale, ma è una condizione dell'azione, non poteva essere revocato in dubbio che, ben prima della precisazione delle conclusioni e della pronuncia del Giudice, si fosse verificata la chiusura del rapporto e la scadenza dell'obbligo restitutorio;
vi) che non sussisteva alcun problema di calcolo del dovuto, pur essendo presenti in atti gli estratti conto sino al 12 gennaio 2016, in quanto come già af- fermato nella comparsa conclusionale del primo grado, dopo il 12 gennaio
2016 entrambi i rapporti di conto corrente avevano registrato solo addebi- ti per interessi, competenze e spese (doc. 15 e 16 del fascicolo di parte di primo grado della banca) e che, quindi, in pratica, e con vantaggio ogget- tivo per l la domanda riconvenzionale di Controparte_1
poteva essere accolta, prendendo a riferimento il saldo al 12 CP_2 gennaio 2016 ricalcolato dal CTU (quello che il Giudice riterrà conforme a diritto), non considerando le voci di addebito successive (le uniche regi- strate sul conto) e applicando semplicemente a tale saldo gli interessi le- gali;
vii) che, in tal senso, anche se tale posizione era stata già espressa nella comparsa conclusionale del primo grado, venivano formalmente limitate le conclusioni del presente grado di giudizio.
2.3.- Entrambi i motivi dell'appello incidentale sono fondati e meritano accogli- mento.
2.3.1.- Quanto al primo motivo, va premesso che il contratto di apertura di credi- to per cui è causa fu concluso con atto a rogito del notaio di Poggibonsi (SI) in Per_1 data 4.4.2006. Il contratto è intestato “Apertura di Credito in conto corrente contratto di finanziamento fondiario a medio termine”.
L'apertura di credito, garantita da garanzia reale contestualmente costituita, era sino all'importo di euro 3.600.000,00, con immediata possibilità di usare il fido conces- so sino all'importo di euro 1.850.000,00 e la possibilità di usare il fido sino all'importo residuo su richiesta della parte accreditata e comunque nella misura non eccedente il
77% dei costi sostenuti ed accertati dal tecnico di fiducia della banca tramite specifica perizia (v. art.1).
18 La durata del finanziamento era sino a revoca e, comunque, per la durata minima di 18 mesi (v. art.1).
Il tasso di interesse era variabile e pari a Euribor 3 mesi, lettera 365, aumentato di uno spread del 1,65%.
Le operazioni relative all'apertura di credito erano regolate in conto corrente
(art.2).
A garanzia di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto de quo era concessa ga- ranzia ipotecaria di secondo grado, con impegno della cliente ad estinguere l'importo del finanziamento, concesso da altra banca, garantito da ipoteca di primo grado (v. art.4).
Al contratto erano allegati sub A) il regolamento per i contratti di mutuo e di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria e sub B) la sintesi delle condizioni economiche più significative.
Ciò premesso, gli argomenti usati dal giudice di primo grado per riqualificare il contratto de quo quale contratto di mutuo fondiario incorrono nei vizi denunciati dall'appellante incidentale.
In primo luogo, l'argomento secondo cui “lo scopo del finanziamento volto alla costruzione di complesso immobiliare da destinare alla vendita, costituisce vincolo di destinazione tipico del mutuo, atteso che nel contratto di apertura di credito l'importo finanziato potrebbe essere utilizzato in qualsiasi modo”, è privo di pregio giuridico sotto tutti i profili evidenziati dall'appellante incidentale.
Per un verso la Corte di Cassazione ha chiarito da tempo che il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo, sicché le eventuali indicazioni delle parti circa la finalizzazio- ne della somma mutuata attengono ai motivi e non entrano nella causa del contratto (il principio è così pacifico da poter essere omessa la citazione dei precedenti). Per altro verso, nulla esclude che, anche in relazione ad un'apertura di credito in conto corrente, la parte finanziata indichi i motivi che l'hanno indotta a chiedere il finanziamento. Ma anche in tal caso, di norma, i motivi restano fuori della causa del contratto.
In secondo luogo, l'assunto secondo cui l'iscrizione ipotecaria, sia pure non esclu- siva del mutuo né è comunque elemento imprescindibile, è argomento del tutto irrile- vante ai fini della qualificazione del contratto de quo da apertura di credito in mutuo fondiario, pacifica essendo, come riconosciuto dallo stesso giudice di prima istanza, la possibilità di concludere un contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria.
19 In terzo luogo, l'assunto secondo cui l'immediata disponibilità di una somma con- siderevole (€ 1850.000,00) e l'indicazione di un termine dell'operazione di finanzia- mento sono elementi tipici del mutuo, non si correla con i fatti di causa e il contratto in atti.
Nel contratto de quo la messa a disposizione sino all'importo di euro
1.850.000,00 è quella tipica del contratto di apertura di credito, cioè non è una somma immediatamente versata sul conto corrente del mutuatario, ma è il limite (del fido) en- tro il quale la banca si impegna ad eseguire gli ordini di pagamento del cliente.
L'esame del primo estratto dell'apertura di credito regolata in conto corrente dà immediata conferma di quanto emerge dall'art.1 dell'atto notarile.
Trattasi dell'estratto conto al 30-6-2006, da cui risultano le seguenti movimenta- zioni: quanto alle movimentazioni in entrata, non risulta alcun accredito, non fu cioè accreditato sul conto corrente l'importo di euro 1.850.000,00, come sarebbe accaduto se si fosse trattato di mutuo fondiario;
quanto alle movimentazioni in uscita (rispetto al contratto concluso in data 4-4-2006) risultano: il pagamento dell'imposta sostitutiva sul finanziamento garantito con ipoteca in data 10-4-2006; il pagamento della somma di euro 500.000,00 a favore della stessa mediante giroconto (in Controparte_1 data 19-4-2006); il pagamento della somma di euro 1.305.000,00 (in data 19-4-
2006), mediante mandato irrevocabile per l'estinzione del residuo mutuo, di altra ban- ca, garantito da ipoteca di primo grado gravante sugli immobili ipotecati a garanzia dell'apertura di credito;
il giroconto di euro 37.806,00 a favore della stessa
[...]
(in data 20-4-2006), più altre piccole movimentazioni;
al termine del pri- CP_1 mo trimestre il saldo debitore del conto corrente risulta pari a euro 1.850.205,00 e so- no liquidati gli interessi nella misura del 4,4%, prevista nel contratto di apertura di credito, sull'importo entro fido, e del 6.050% per la parte oltre il fido (pari in quel mo- mento ad euro 1.850.000,00), come da previsione del contratto di conto corrente.
Non è vero poi che il contratto de quo avesse una durata finale.
L'apertura di credito era a tempo indeterminato (cioè sino a revoca) con durata minima di 18 mesi ai fini dell'art.38 TUB (v. art.1).
L'assunto sostenuto in sentenza, secondo cui “è previsto il rimborso del “mutuo fondiario” attraverso rate secondo il piano di ammortamento concordato tra banca e cliente e con previsione di interessi sulle singole rate, struttura tipica del mutuo - la
20 società disponeva già di un conto corrente presso la stessa sulla quale avrebbe Pt_4 potuto concedersi ulteriore apertura di credito”, è infondato in fatto.
Al contratto non è allegato alcun piano d'ammortamento. E nessuna disposizione contrattuale prevede un rimborso rateale e con interessi sulle singole rate.
Sul punto può darsi che il giudice di prime cure sia stato indotto in errore dal fat- to che è allegato al contratto, quale allegato A, richiamato al punto C) della premessa del contratto di apertura di credito con garanza ipotecaria, il Regolamento per i con- tratti di mutuo e di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, che contiene, all'evidenzia, alcune disposizioni comuni, destinate ad operare nell'una e nell'altra tipologia contrattuale, e disposizioni specifiche, a seconda dello specifico con- tratto che fosse stato concluso con il cliente.
Questo ancora spiega perché nello stesso atto notarile in alcune clausole si parli di mutuatario (ad esempio, nell'art.3) mentre nell'intestazione dell'atto, nella premessa
(in cui si descrive l'operazione e si richiama la delibera del competente organo interno della banca di concessione dell'apertura di credito) e negli art.1 e 2 si parli di apertura di credito e negli artt.5, 6, di parte accreditata.
Ora, come evidenziato dalla banca appellante, per capire se si era in presenza di un'apertura di credito con garanzia reale oppure di un mutuo fondiario, era necessario e sufficiente verificare come il rapporto si fosse svolto attraverso l'esame degli estratti conto;
esame che evidenza come il finanziamento si sia sviluppato in tutto il corso del rapporto come un'apertura di credito, in cui la banca ha messo a disposizione una linea di credito garantita da ipoteca che il cliente ha utilizzato pagando interessi diversi a se- conda che il conto fosse solo passivo o anche scoperto e in cui il correntista non era obbligato a pagare alcuna somma periodica, comprensiva di capitale e interessi, per restituire il finanziamento secondo un piano d'ammortamento predeterminato.
Le prime movimentazioni in entrata sono effettuate nell'anno 2009 in data 31.5.
e 18.6 per un complessivo importo di euro 1.070.000,00, che riduceva l'importo a de- bito da euro 3.594.654,60 ad euro 2.429.677,05. Si susseguono poi nei trimestri suc- cessivi sino ad arrivare al saldo finale azionato nel presente giudizio in via riconvenzio- nale.
Ai fini della qualificazione tipologica è infine irrilevante che la banca si fosse im- pegnata ad aumentare il fido (cioè il tetto dell'apertura di credito), da euro 1.850.000
(iniziale) sino a 3.600.000,00 in relazione allo stato di avanzamento dei lavori di ri-
21 strutturazione degli immobili concessi a garanzia della restituzione dell'eventuale saldo debitore del rapporto, perché ciò afferiva alla correlazione tra garanzia e fido concesso: aumentando il valore della garanzia immobiliare, la banca si impegnava ad aumentare il fido.
Nessuna clausola del rapporto escludeva poi che il cliente potesse rientrare pe- riodicamente del fido concesso mediante versamenti sul conto corrente de quo, in mo- do da ripristinare in tutto o in parte le possibilità di utilizzo della provvista.
L'accoglimento del motivo in esame comporta che il saldo debitore del conto cor- rente n.110080, affidato con apertura di credito con garanzia ipotecaria, resta confer- mato nell'importo di euro 1.450.205,90 alla data del 12-1-2016 e in questi limiti, come risulterà meglio dal § 4 dei motivi della decisione, è accolta la domanda riconvenziona- le della banca.
Infatti, come risulta dalla CTU espletata nel giudizio di primo grado il TEG del rapporto confrontato con il tasso soglia previsto dai decreti ministeriali per le aperture di credito assistite da garanzia reale, è sempre stato inferiore al tasso soglia usura.
Il superamento del TUS era stato ritenuto sussistente, per pochi trimestri, meglio individuati nella CTU, sul presupposto erroneo che il rapporto andasse riqualificato quale mutuo fondiario e rilevasse quindi, a fini de quibus, il diverso tasso soglia previ- sto dai decreti ministeriali per i mutui ipotecari.
2.3.2.- La fondatezza del secondo motivo risulta per tabulas dall'esame degli atti e documenti prodotti nel giudizio di primo grado.
Nella comparsa di costituzione depositata in primo grado la banca assumeva che avrebbe inviato la lettera di recesso dai rapporti di apertura di credito, proponendo, tuttavia, immediatamente la domanda riconvenzionale, riservate eventuali ulteriori forme di tutela (così a pag.19, dove si usa il verbo inviare al futuro semplice). Nel con- tempo chiedeva la condanna degli attori al pagamento degli interessi con riferimento alla data del 7-3-2016, quale data del saldo debitore presente in atti.
Con la memoria ex art.183, co.6 n.2 cpc, la banca produceva quale doc.12 la let- tera di revoca degli affidamenti e di recesso dai rapporti del 8-3-2016 (priva di prova della spedizione), nonché quale doc.13 identica lettera del 30-11-2016 (munita di pro- va della spedizione mediante racc.ta AR).
La circostanza dell'invio e della ricezione di tali lettere non risulta essere stata contestata nel corso del giudizio di primo grado dalle controparti, sicché, diversamente
22 da quanto concluso dal tribunale, deve ritenersi che i predetti elementi evidenziavano che i rapporti bancari erano già chiusi al momento della decisione.
2.4.- Per decidere nel merito la domanda riconvenzionale non è poi necessario un supplemento di CTU perché:
(a) come segnalato nel § 1 dei motivi della decisione, l'appellante incidentale non ha impugnato il capo della decisione relativo al conto corrente n.110077, sic- ché resta ferma la rettifica del saldo debitore alla data del 12-1-2016 operata nel giudizio di primo grado;
(b) l'accoglimento del primo motivo dell'appello incidentale comporta, quanto al conto n.110080, che il saldo debitore resta cristallizzato alla data del 12-1-
2016 in meno 1.450.205,90 (cioè va soltanto eliminata la rettifica operata in primo grado per l'importo di euro 10.736,81);
(c) come risulta dai documenti 16-17 allegati alla seconda memoria ex art.183, co.6 cpc (si tratta degli estratti conto per il periodo successivo al 31-12-
2015), per effetto del passaggio a sofferenza e della chiusura dei rapporti, sui conti de quibus erano addebitati soltanto gli interessi e le competenze di chiu- sura e la banca ha rinunciato, come esplicitato nelle conclusioni rassegnate in questo giudizio, agli interessi e competenze per il periodo successivo al 12-1-
2016 (data a cui si sono fermati i conteggi del CTU). Si tratta di una riduzione della domanda, rispetto a quella proposta in primo grado (con cui era richie- sto il conteggio del saldo debitore sino al 7-3-2016), che giova unicamente al- la posizione delle controparti.
3.- L'appello principale.
Gli appellanti principali hanno proposto cinque motivi d'appello.
3.1.- I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, ponendo, in sostanza, il medesimo tema, salvo che per alcuni profili che saranno in seguito eviden- ziati.
3.1.1.- Gli appellanti assumono con il primo motivo che la CTU è errata perché (i) il consulente ha ritenuto che la formula di calcolo del TAEG, ai fini della soglia usura, fosse quella per le aperture di credito con garanzia e non quella prevista per il mutuo fondiario;
(ii) il consulente nell'analizzare le condizioni del conto corrente aveva ritenu-
23 to il conto scoperto in un primo momento e poi affidato in un secondo momento, quan- do in realtà il conto era affidato ab origine con conseguente superamento del tasso so- glia (usura originaria); (iii) il consulente aveva errato nell'escludere dal calcolo del tas- so soglia la CMS.
Con il secondo motivo sostengono che il giudice di primo grado, pur avendo cor- rettamente riqualificato il rapporto di apertura di credito con garanzia reale in mutuo fondiario, ha poi errato, nel recepire le conclusioni del CTU, nell'applicare la formula di calcolo del TEG prevista per le aperture di credito e non quella prevista per i mutui fondiari, così omettendo di rilevare la natura usuraria delle pattuizioni sul superamento di detta soglia.
Nel contesto del paragrafo relativo al secondo motivo in esame, gli appellanti “in- filano” anche un nuovo profilo di nullità del contratto di apertura di credito fondato sull'asserita manipolazione del tasso Euribor.
Con il terzo motivo gli appellanti censurano la decisione nella parte in cui il giudi- ce, pur avendo riqualificato il contratto di apertura di credito con garanzia in contratto di mutuo fondiario, ha omesso poi di trarne le conseguenze in punto d'illegittima appli- cazione della CMS che, notoriamente, non può essere applicata ai contratti di mutuo fondiario.
In ogni caso, secondo gli appellanti, rileva che, essendovi stata un'erogazione del finanziamento con periodicità predeterminata (in linea con i SAL del cantiere finanzia- to), la CMS non avrebbe potuto essere applicata anche se il contratto non fosse stato riqualificato, mancando una vera messa a disposizione dell'importo ed essendovi inve- ce delle erogazioni immediate a date predeterminate.
Ora, l'accoglimento dell'appello incidentale, in punto di errata riqualificazione del contratto di apertura di credito con garanzia reale in contratto di mutuo fondiario, comporta il rigetto de plano dei motivi in esame nella parte in cui gli appellanti fanno leva proprio sulla predetta riqualificazione per dedurne gli errori di giudizio che sareb- bero stati commessi dal giudice di primo grado.
Quanto ai profili del primo motivo (censure alla CTU) non correlati alla predetta riqualificazione è sufficiente osservare:
(a) che l'elaborato del CTU, recepito dal giudice di primo grado, come sopra ri- cordato (v. § 1 dei motivi della decisione), esclude le CMS considerandole come non dovute per tutto il periodo sino al 31.12.2009 in quanto asseritamente nulle. Escluse le
24 CMS, perché ritenute nulle, è evidente che esse non potevano essere incluse poi nel calcolo del TEG del rapporto;
(b) che l'assunto secondo cui, diversamente da quanto reputato dal CTU, il conto corrente n.110080 era affidato ab origine, in quanto nello stesso giorno di apertura del rapporto di conto corrente (ovvero il 10.4.2006) furono effettuati sullo stesso preleva- menti per euro 11.750,00, è destituito di fondamento in fatto.
Il conto corrente de quo fu stipulato in data 4.4.2006 (e non il 10.4.2006, come indicato dagli appellanti), come risulta dalla copia del contratto in atti (v. doc.5 di parte appellata fascicolo di primo grado).
E' vero che contestualmente fu stipulata l'apertura di credito con garanzia ipote- caria destinata ad operare sul conto corrente de quo ma l'efficacia di quest'ultima (e quindi l'effettiva messa a disposizione del fido) era subordinata al consolidamento dell'ipoteca concessa a garanzia come risulta dalle relative condizioni contrattuali (v. tabella di sintesi delle condizioni economiche allegato B al contratto notarile). Per cui c'è stato un periodo di tempo, di alcuni giorni, in cui il conto corrente n.110080 non poteva ritenersi tecnicamente affidato.
3.1.2.- L'azione di nullità parziale del contratto di apertura di credito con garanzia reale, proposta per la prima volta in appello sull'assunto della ritenuta applicazione nel corso del rapporto di un tasso Euribor manipolato, con conseguente richiesta di appli- cazione del tasso di interesse legale in sostituzione di quello convenzionale, è ammissi- bile ma è infondata.
In punto di ammissibilità va respinta l'eccezione preliminare della banca, fondata sul richiamo al divieto dei nova previsto dall'art.346 cpc.
Tale disposizione vieta la proposizione in appello di domande nuove. Tuttavia, come insegnato da Cass. S.U. 26242/14, l'azione di nullità è una domanda relativa ad un diritto autodeterminato, sicché è individuata indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio. Pertanto, costituisce mera emendatio la richiesta, in aggiunta a quella iniziale formulata con la citazione introduttiva del giudizio di primo grado, di de- claratoria di nullità parziale del contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria per violazione della normativa antitrust sull'assunto che il tasso Euribor sia stato mani- polato nel periodo dal 2006 al 2008.
La domanda è tuttavia infondata nel merito, essendo del tutto carente sul piano assertivo e asseverativo.
25 Nel formulare la domanda gli appellanti non indicano chi avrebbe manipolato l'Euribor, chi avrebbe accertato la violazione, se la banca convenuta facesse parte o meno parte dell'intesa restrittiva della concorrenza diretta a manipolare il tasso o se fosse a conoscenza o meno della manipolazione commessa da altri soggetti, etc.
La domanda è formulata in termini del tutto esplorativi e defatigatori e non si correla, in alcun modo, nella sua genericità, all'insegnamento espresso dalla Corte di
Cassazione (sent. 12007-2024), secondo cui “i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euri- bor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE”.
3.2.- Con il quarto motivo d'appello e denunciano la sentenza Pt_2 Parte_1 di primo grado nella parte in cui ha rigettato la loro azione di nullità della fideiussione omnibus (doc.3 di parte convenuta nel giudizio di primo grado).
Il motivo, che è sviluppato da pag.21 a pag.28 dell'atto di appello, è complessi- vamente inammissibile per violazione dell'art.342 cpc.
3.2.1.- La sentenza di primo grado, dopo avere ricordato il dibattito giurispruden- ziale sulla questione di rilievo e avere dato atto dell'arresto delle Sezioni Unite
n.41994/2021 sopravvenuto in corso di causa, contrario alla tesi sostenuta dagli attori della nullità assoluta (e non parziale) della fideiussione, ha così argomentato: “Ebbene, nel caso oggetto del presente giudizio, i fideiussori (nel caso di specie soci della società debitrice principale), i quali hanno ritenuto la nullità del contratto di fideiussione sotto- scritto, adducendo la riproduzione nello stesso delle clausole sopra citate ( riproduzione effettivamente riscontrata ) non hanno fornito alcuna prova che in assenza delle clau- sole oggetto di censura non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del con- tenuto asseritamente colpita da nullità. Del resto, la più volte richiamata sentenza n.
41994/2021 ha sottolineato che, nelle ipotesi quali quella oggetto del presente giudi- zio, un'evenienza del genere è di difficile riscontro, atteso che, sebbene l'eliminazione
26 delle clausole in oggetto alleggerirebbe la posizione dei fideiussori, rendendone meno gravosa l'obbligazione, tuttavia il fideiussore - salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario - avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo legati al debitore principale e, quindi, portatori di un interesse economico alla prestazione bancaria e, al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clau- sole a lui favorevoli, atteso che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti. Pertanto, alla luce di tali considera- zioni, l'eccezione di nullità integrale della fideiussione deve ritenersi infondata, atteso che anche qualora si fosse in presenza delle cennate pattuizioni, la fideiussione conser- verebbe la sua struttura fondamentale e resterebbe integra e lecita la funzione econo- mico-sociale perseguita da entrambi i contraenti per modo che non vi è ragione di rite- nere che, senza le clausole asseritamente nulle, le parti non sarebbero addivenute alla conclusione del contratto”.
A fronte di simile motivazione gli appellanti si sono limitati, per un verso, a ri- chiamare la giurisprudenza antecedente all'arresto delle Sezioni Unite, senza misurarsi con tale decisione recepita dal giudice di primo grado (la quasi totalità delle pagine dell'appello in cui è sviluppato il motivo in esame costituisce mera riproduzione, me- diante copia-incolla, della tesi della nullità assoluta della fideiussione superata dall'intervento delle Sezioni Unite) e, per altro verso, ad allegare che il giudice di primo grado (i) aveva omesso di valutare che detta “garanzia prestata dai singoli soci abbia mutato i propri importi ed i propri comportamenti nel corso degli anni dall'essere sin- golarmente considerata per 200 mila € per ciascuno socio pedissequamente corrispon- dente alla operatività del conto corrente ordinario è poi, improvvisamente ed ingiustifi- catamente, diventata omnibus per 600 mila € complessivi per ciascuno degli stessi soci nel periodo di passaggio da a ” e Parte_6 TE che la banca “ha fatto sottoscrivere dapprima un atto con il quale ogni socio prestava la propria garanzia fideiussoria personale per l'importo di euro 200 mila fino alla con- correnza di 600mila per tutti e tre …poi ciascuno si è ritrovato a garantire l'intero im- porto solidalmente”; (ii) aveva omesso poi di considerare che “nessuno dei soci mai avrebbe sottoscritto un contratto di fideiussione che li avrebbe costretti a garantire una somma così alta di seicentomila euro ciascuno a fronte di un conto corrente ordinario la cui operatività era, peraltro, di molto inferiore. Ma vi è di più. Non avrebbe mai avu- to senso sottoscrivere una fideiussione omnibus in virtù di un contratto di conto cor-
27 rente bancario ipotecario in quanto già garantito per proprio conto da garanzia Immo- biliare ipotecaria tale per cui la fideiussione di per sé non sarebbe stata necessaria vi- sto gli importi altissimi di valore degli stessi immobili posti a garanzia”.
3.2.2.- Tuttavia, il primo profilo (sub i) della censura non si correla con la deci- sione impugnata.
Il Giudice di primo grado ha così motivato: “Quanto all'altra eccezione di nullità delle fideiussioni il dato testuale delle stesse smentisce l'ipotesi di una garanzia più li- mitata. La fideiussione è infatti sottoscritta in favore della Controparte_1
“per l'adempimento di qualsiasi obbligazione verso codesta banca, dipendente da ope- razioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consen- tite” al debitore principale, secondo lo schema della c.d. fideiussione omnibus. Ed è ve- ro che, come eccepito dalla , nessuna deroga alla regola della solidarietà è stata Pt_4 prevista”.
Ora, a fronte del chiaro testo della fideiussione in atti (doc.3 della banca), rila- sciata in data 22.3.2006, che fissa in euro 600.000,00 il tetto della garanzia omnibus, gli appellanti non potevano limitarsi a reiterare quanto sostenuto in primo grado, ma avrebbero dovuto indicare o l'errore percettivo commesso dal primo giudice (nel senso che nella fideiussione omnibus era scritto 200.000,00 e il giudice aveva letto
600.000,00) oppure ad indicare gli atti che il giudice avrebbe omesso di valutare nella sua decisione.
Ma ciò non è stato fatto.
Risultano, pertanto, del tutto incomprensibili sia l'affermazione secondo cui la ga- ranzia avrebbe operato diversamente nel corso degli anni “dall'essere singolarmente considerata per euro 200 mila per ciascuno socio … è poi diventata improvvisamente omnibus per 600 mila euro per ciascuno degli stessi nel periodo di passaggio da Chian- tibanca Spa a ”, posto che la fideiussione omnibus in TE atti risulta rilasciata in favore di a garanzia di obbligazioni da Controparte_1 questa assunte direttamente nei confronti di (e non TE certo di ), sia l'assunto secondo cui “la ha fatto sottoscrivere Parte_6 Pt_4 dapprima un atto con il quale ogni socio prestava la propria garanzia fideiussoria per- sonale per l'importo di euro 200 mila euro fino alla concorrenza di 600 mila euro per tutti e tre e poi ciascuno si ritrovato a garantire l'intero importo solidalmente”.
28 3.2.3.- Quanto al profilo deduttivo sub ii), anch'esso non si correla con la motiva- zione di primo grado, nella parte in cui gli attori, che erano soci della debitrice princi- pale, non avevano fornito alcuna “prova che in assenza delle clausole oggetto di censu- ra non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del contenuto asseritamente colpita da nullità”.
Gli appellanti non indicano le prove che avrebbero prodotto o chiesto di ammette- re sul punto in primo grado al fine di dimostrare le condizioni necessarie per passare dalla nullità parziale della fideiussione alla nullità assoluta. Ma si limitano ad argomen- tare sulla base di assunti che andrebbero dimostrati, assunti per di più tra loro in con- traddizione. Per un verso, assumono che “mai avrebbero sottoscritto un contratto di fi- deiussione che li avrebbe costretti a garantire una somma così alta di seicentomila eu- ro ciascuno a fronte di un conto corrente ordinario la cui operatività era, peraltro, di molto inferiore”, ma questo è il demostrandum. E, per altro verso, che “non avrebbe mai avuto senso sottoscrivere una fideiussione omnibus in virtù di un contratto di con- to corrente bancario ipotecario in quanto già garantito per proprio conto da garanzie
Immobiliare…”. Assunto che è in contraddizione con il primo perché rende evidente che la fideiussione non fu rilasciata solo per il conto ordinario o solo per il conto corrente garantito da ipoteca ma per entrambi e più in generale per tutte le obbligazioni assun- te nei confronti della banca dalla debitrice principale.
Essi non spiegano e provano perché, quali soci e amministratori della società, non avrebbero sottoscritto fideiussioni in assenza delle quali la banca non avrebbe evi- dentemente concesso credito. Questo punto, ben evidenziato dalla sentenza di primo grado, non è confutato specificamente.
3.3.- Infine, anche il quinto motivo d'appello principale, relativo all'azione risarci- toria, è infondato.
Va osservato, anzitutto, che non è stato impugnato il capo della decisione che ha respinto l'azione di risarcimento danni proposta da e che avevano Pt_2 Parte_1 chiesto la condanna della “ banca al risarcimento del danno da loro patito per
l'impegno ed il necessario finanziamento personale dei soci per sopperire alla carenza di liquidità aziendale oltre al risarcimento del danno subito conseguente al contratto di fideiussione gestito in maniera arbitraria ed illegittima oltre che basato su di un con- tratto viziato ab origine per usura, oltre al maggior danno derivante dalla segnalazione in centrale rischi per importo di garanzia diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto
29 alla banca da valutarsi anche in via equitativa e di giustizia (v. pag.15 della decisio- ne)”.
La sentenza di primo grado ha omesso invece ogni motivazione del rigetto dell'azione di risarcimento danni proposta dalla società (debitrice principale) – punto n.9 delle conclusioni di primo grado (v. pag. 15 della sentenza, in cui il giudice esami- na la sola domanda di risarcimento danni avanzata da , e Parte_2 Parte_1
in relazione ai danni da loro personalmente subiti); conclusioni che, in- CP_3 vero, per effetto probabilmente di un errato copia-incolla non risultano nemmeno tra- scritte nella sentenza che riproduce in maniera parziale le conclusioni precisate dagli attori con la nota del febbraio 2021.
Non di meno, nel dispositivo la sentenza contiene il rigetto di ogni altra domanda
(diversa da quella accolta) proposta dagli attori e dall'intervenuto.
La società appellante ha denunciato come “inesistente” la motivazione della deci- sione (così a pag.29, rigo 2 dell'atto di appello).
Ora, la tesi che fonda la domanda attrice è in sintesi così argomentata.
Essa attrice “aveva all'interno del proprio patrimonio soltanto gli immobili di Via delle Gore ed è stata costretta ad una stasi forzata che, dal punto di vista commercia- le, ha provocato enormi danni. L'impossibilità di alienare a terzi gli immobili edificati è infatti stata causata dall'applicazione di oneri non dovuti da parte della banca, cosa che ha fatto “lievitare” oltremodo l'indebitamento bancario (munito di garanzia ipotecaria),
e ha reso i prezzi di mercato non più sufficienti a fare fronte all'indebitamento medesi- mo. Inoltre, deve considerarsi che, dal 2009 al 2015 (anno di avvio del procedimento di primo grado), il valore del mercato immobiliare italiano ha subito un vero e proprio tracollo, indiscriminato per aree geografiche o tipologia di edifici. In sede di atto di ci- tazione dinanzi al Tribunale di Siena, gli odierni appellanti hanno dimostrato (cfr. fasci- colo di primo grado, All.21d) la svalutazione degli immobili di proprietà di CP_1 da un valore di euro 2.500.000,00 ad uno di euro 1.877.500,00, così per un delta di euro 622.500,00, interamente ascrivibile all'operato illegittimo della banca. È appena il caso di ribadire che, in più occasioni, la società appellante ha richiesto alla banca di prestare il consenso a riduzioni/cancellazioni parziali del gravame ipotecario iscritto su- gli immobili medesimi, al fine di poter procedere alla vendita dei beni di maggior inte- resse sul mercato di riferimento (e dunque di maggior valore), e così poter via via ri- durre l'indebitamento nei confronti di . Queste richieste si sono sempre CP_2
30 scontrate con il netto diniego della banca interessata, che dunque ha di fatto impedito
l'alienazione dei beni immobili, o almeno di parte di essi, in un periodo storico in cui le valutazioni Immobiliare erano certamente più lusinghiere di quelle attuali. Ancora: il permanere degli immobili nel patrimonio della società odierna appellante, oltre ai ri- flessi negativi già sopra elencati, ha altresì fatto sorgere ulteriori oneri fiscali (ad esempio in tema di IMU) a carico della società, che ovviamente non erano né previsti né prevedibili al momento della programmazione dell'intera iniziativa imprenditoriale, ma che sono diventati palesi nel loro ammontare nel momento in cui la società si è vi- sta recapitare gli avvisi di liquidazione e le cartelle esattoriali. In particolare, la quanti- ficazione di tali oneri è stata resa possibile solo in epoca successiva allo spirare dei termini istruttori fissati nel corso del primo grado di giudizio (le cartelle esattoriali sono state notificate a partire dal 2021) e, pertanto, si chiede fin d'ora che codesta Corte voglia consentire l'ammissione di tali prove documentali, affinché concorrano a dimo- strare e rendere contestabile alla banca un'ulteriore voce di danno risarcibile patita da
palesatasi solo in tempi recenti ma comunque causalmente collegata alla CP_1 condotta illegittima tenuta dall'istituto di credito. Tale autonoma voce di danno viene fin d'ora quantificata in euro 58.670,59, somma rinveniente quale sommatoria dell'IMU dovuto dalla società al Comune di Firenze”.
Simile domanda va respinta, perché all'esito dei due gradi di giudizio, la società
è rimasta soccombente, fatta eccezione per il parziale ricalco- Controparte_1 lo del saldo debitore del conto corrente n.110077, che rimane in ogni caso negativo per un importo significativo, sicché non è predicabile alcun nesso causale tra gli asseriti danni subiti, come sopra descritti, e i fatti di causa, essendo rimasto in ogni caso ac- certato un debito complessivo della società di euro Controparte_1
1.450.205,90. L'azione appare così del tutto pretestuosa e defatigatoria.
Così integrata la motivazione della sentenza di primo grado, questa merita con- ferma.
4.- Conclusioni.
L'appello principale è in parte infondato e in parte inammissibile. L'azione di nulli- tà parziale del contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria regolato sul con- to corrente n.110080 per violazione della normativa antitrust (manipolazione Euribor)
è infondata.
L'appello incidentale è invece fondato e merita accoglimento.
31 Per l'effetto, tenuto conto della riduzione della domanda effettuata in appello dal- la banca, , quale debitrice principale, Controparte_1 Pt_2
e questi ultimi tre quali fideiussori omnibus e nei li-
[...] Parte_1 CP_3 miti della prestata fideiussione (euro 600.000,00), sono condannati a pagare a
[...]
, quanto al rapporto di conto corrente bancario n.110077, Parte_7 la somma di euro 84.786,31, e quanto all'apertura di credito in conto corrente con ga- ranzia ipotecaria n.110080, la somma di euro 1.450.205,90, oltre interessi legali ex art.1284, co.1 c.c. dal 13-1-2016 alla data di proposizione della domanda riconvenzio- nale nel giudizio di primo grado e interessi legali moratori ex art.1284, co.4 c.c., da quest'ultima data al saldo effettivo.
Può essere recepita e perciò confermata integralmente la decisione di primo gra- do sulle spese, non oggetto peraltro di censura specifica da parte degli appellanti prin- cipali.
L'accoglimento dell'appello incidentale non giustifica infatti una revisione della decisione di primo grado che, in maniera equilibrata, ha compensato le spese di CTU sul rilievo che comunque vi è stato un ricalcolo del saldo debitore del rapporto di conto corrente e ha condannato invece gli attori e l'intervenuto al pagamento del compenso professionale, essendo questi ultimi i soccombenti assolutamente prevalenti. In altre parole, il parzialissimo accoglimento delle domande attoree è stato valorizzato ai soli fini della compensazione delle spese di CTU e non anche delle altre spese.
Tale soluzione, ci si ripete, può essere confermata anche alla luce del giudizio d'appello.
Le spese di questo grado seguono invece la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo a carico degli appellanti principali.
Nei rapporti con il le spese possono essere compensate in ragione della CP_3 mancata opposizione all'iniziativa incidentale della banca.
Le spese sono liquidate in assenza di notula con questi parametri (DM 55/14, e succ. mod., valore della causa da 1 a 2 milioni;
parametri medi per le fasi 1, 2, 4, pa- rametro minimo per la fase 3 esauritasi con la sola trattazione e in assenza di istrutto- ria).
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico degli appellanti principali del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
32
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge i primi tre motivi e il quinto motivo dell'appello principale;
- dichiara inammissibile il quarto motivo dell'appello principale;
- respinge l'azione di nullità parziale del contratto di apertura di credito con ga- ranzia ipotecaria proposta in questo grado dagli appellanti principali;
- accoglie integralmente l'appello incidentale e, in parziale riforma della senten- za di primo grado, condanna , quale Controparte_1 debitrice principale, e questi ultimi Parte_2 Parte_1 CP_3 tre quali fideiussori omnibus, in solido fra loro, e quanto ai fideiussori nei limi- ti della prestata garanzia (euro 600.000,00), a pagare a TE
, quanto al rapporto di conto corrente bancario n.110077, la
[...] somma di euro 84.786,31, e quanto all'apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria n.110080, la somma di euro 1.450.205,90, oltre inte- ressi legali ex art.1284, co.1 c.c. dal 13-1-2016 sino alla data della domanda giudiziale e interessi moratori ex art.1284, co.4 c.c., dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
- conferma la decisione di primo grado in punto di regolamento delle spese di lite;
- condanna , e Controparte_1 Parte_2 Pt_1 Pt_5
[...
in solido fra loro, a pagare le spese di lite a favore di TE
, che si liquidano in euro 29.033,00 per compenso professionale,
[...] oltre al rimborso delle spese generali (15%) e degli accessori di legge (IVA e
CAP, se dovuti);
- compensa le spese di grado nei rapporti tra le altre parti e CP_3
Dà atto che sussistono a carico degli appellanti principali i presupposti per il rad- doppio del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 8-4-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Anna Primavera
33 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente pro- cessuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazio- ni.
34
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Anna Primavera Presidente
- Luigi Nannipieri Consigliere
- Carmine Capozzi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 2310/2022, promossa
DA
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Empoli (FI), Via Amendola n. 26, in proprio, e (C.F. Parte_2
), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
(FI), loc. Mocarelli di Montebello n. 152, quest'ultimo in proprio ed altresì quale legale rappresentante della società Controparte_1
(C.F. , con sede in Siena, Via Vittorio Zani n. 25/27, tutti elettivamente P.IVA_1 domiciliati ai fini del giudizio in Firenze, Lungarno degli Acciaiuoli n. 8, presso lo studio dell'Avv. Monica Barbafiera (C.F. ) del foro di Firenze, che li rap- C.F._3 presenta e difende, unitamente – in via congiunta e disgiunta – all'Avv. Edoardo Bada- lamenti (C.F. del foro di Siena, giusta procura alle liti in calce C.F._4 all'atto di appello (fax 055-2302440 e indirizzo pec: Emai_1 Email_2
nonché n. fax 0577-289472 e indirizzo pec:
[...] [...]
Email_3
APPELLANTI
1 CONTRO
con sede legale a Monteriggioni TE
(SI), in Via Cassia Nord 2/4/6, codice fiscale e partita iva P.IVA_2 P.IVA_3 in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa, per procura in calce alla comparsa di ri- sposta, dall'avvocato Simone Pistelli (c.f. ; pec: C.F._5 [...]
e dall'avvocato Silvia Mariani (c.f. Email_4 C.F._6
pec: , ed elettivamente domiciliata presso il loro studio
[...] CodiceFiscale_7
a Firenze in Via Ungheria n. 24.
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
E
(C.F. ), domiciliato per il giudizio di primo CP_3 C.F._8 grado in Poggibonsi, Viale Marconi n.20, presso l'Avv. Nunzia Basile del Foro di Siena.
APPELLATO - CONTUMACE
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO
Sentenza n. 396/2022 del Tribunale di Siena pubblicata il 10/05/2022.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “In primo luogo, questa difesa reitera le istanze istruttorie già avanzate in primo grado di giudizio e sempre ribadite, anche in sede di atto di citazione in appello. In particolare, si chiede a codesta Corte di: A) Rinnovare la CTU esperita in primo grado per le motivazioni tutte addotte nei motivi del presente appello ed in par- ticolare per il riferimento al criterio di calcolo adottato per la valutazione degli interessi applicati nel contratto bancario;
B) Autorizzare l'ammissione di documentazione banca- ria, ivi compresa le risultanze della Centrale Rischi aggiornate alla data odierna dove si evince la diversa operatività delle garanzie fideiussorie in capo ai singoli soci della
[...]
posteriore alla data di sentenza e/o documentazione Parte_3 fiscale, nello specifico le cartelle esattoriali notificate dal 2019 ad oggi ovvero successi- vamente allo spirare dei termini istruttori concessi dal Giudice di prime cure;
C) A tale fine, si chiede infatti l'autorizzazione alla esibizione della documentazione di cui al pun- to precedente oltre a quella relativa ai danni ulteriormente sopravvenuti e che non è stato possibile depositare stante il decorso dei tempi processuali istruttori volti a tale fine. Per altro verso, i sottoscritti difensori si riportano integralmente al proprio atto di citazione in appello e alle deduzioni ivi rassegnate e precisano le proprie conclusioni di
2 merito come segue: PRIMO. Riformare e revocare i capi della sentenza sopra elencati e per l'effetto: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, in accoglimento dei sue- sposti motivi: 1) ACCERTARE E DICHIARARE l'inadempimento di parte convenuta sia nei confronti della società che dei singoli soci Controparte_1
e , l'inosservanza degli obblighi di correttezza e diligenza posti Parte_2 Parte_1
a suo carico nonché l'invalidità, l'illegittimità e la nullità dei contratti e/o delle singole clausole relative ai rapporti di conto corrente n. 110077/79 e 110080/82 intestati a parte attrice ed in particolare tutte quelle statuizioni e pattuizioni relative ad interessi ultralegali e/o usurari e/o quanto altro evidenziabile e/o la nullità delle clausole dei contratti di cui ai rapporti bancari intercorsi stante la usurarietà del tasso applicato allo stesso e violazione della L. 108/96 e per l'effetto; 2) ACCERTARE E DETERMINARE
l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati della consulenza tecnica di parte pro- dotta da parte attrice ovvero in base al ricalcolo che verrà effettuato in sede di CTU tecnico bancaria e sulla base della intera documentazione prodotta relativa ai rapporti per cui è causa;
3) ACCERTARE l'applicazione dei tassi in usura sul conto corrente n.
110077/79 e DETERMINARE la restituzione dell'importo di € 131.393,49 a titolo di inte- ressi alla data 30 settembre 2013 ovvero la maggiore o minore somma che verrà de- terminata a seguito di CTU ovvero ritenuta di giustizia;
4) ACCERTARE la natura del contratto intercorso per il conto corrente ipotecario n. 110080/82 e DETERMINARE
l'importo da restituire a seconda che sia contratto di mutuo, nel qual caso l'importo sa- rà quello di € 764.461,28 a titolo di interessi alla data del 30 settembre 2013 ovvero di apertura di credito in C/C ed in tal caso l'importo sarà quello di € 381.271,01 a titolo di interessi alla data del 30 settembre 2013 e rideterminare l'effettivo dare-avere in re- gime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazione alcuna e senza commissioni di massimo scoperto, nè voci passive a qualsiasi titolo risultate illegittime secondo quanto indicato nel presente atto ovvero quella maggiore o minore somma che verrà determi- nata a [...] ovvero ritenuta di giustizia;
5) ACCERTARE E DETERMINARE
l'indebito addebito delle competenze a titolo di interessi dal conto corrente ipotecario
n. 110080/82 su quello ordinario n. 110077/79 dal secondo trimestre 2006 al mese di maggio 2010 compreso per l'importo di € 560.129,49 illegittimamente operato da par- te dell'istituto bancario senza alcuna autorizzazione;
6) ACCERTARE E DETERMINARE
l'applicazione degli interessi anatocistici sull'indebito addebito di competenze tra i due conti correnti n. 110077/79- 110080/2 operata dalla nel periodo del se- CP_2 condo trimestre 2006 e al mese di maggio 2010 compreso, e rideterminare l'effettivo
3 dare-avere in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazione alcuna e sen- za commissioni di massimo scoperto, né voci passive a qualsiasi titolo risultate illegit- time secondo quanto indicato nel presente atto e conseguentemente determinare il va- lore che dovrà essere restituito a parte attrice sempre per il tramite di CTU o ritenuta di giustizia;
7) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità della fideiussione prestata dai soci
a fondamento del contratto di conto corrente ordinario n. 110077/79 poiché viziata ed indeterminata nel massimale garantito dai singoli soci, oltre che gestita in maniera ille- gittima ed arbitraria da parte della banca e fondata su contratto bancario viziato ab origine per usura;
8) IN DENEGATA IPOTESI, non venga accertata l'applicazione dei tassi usurari sul conto corrente n. 110077/79 e sul conto corrente ipotecario n.
110080/82, ACCERTARE l'anatocismo sui predetti conti correnti e DETERMINARE il va- lore che dovrà essere restituito a parte attrice sempre per il tramite di CTU e/o ritenuta di giustizia e CONDANNARE l'istituto di credito alla restituzione di tutte le somme ille- gittimamente addebitate e/o riscosse a titolo di anatocismo sui conti correnti interessa- ti;
9) CONDANNARE l'Istituto bancario alla restituzione di tutte le somme illegittima- mente addebitate e/o riscosse a titolo di usura sia sul conto corrente n. 110077/79 pa- ri ad € 131.393,49 alla data del 30 settembre 2013 oltre agli interessi legali creditori in favore della società attrice con rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo effet- tivo ovvero alla diversa somma che risulterà dall'accertamento in sede di CTU, e sia sul conto corrente n. 110080/82 pari ad € 764.461,28 alla data del 30 settembre 2013 ovvero l'importo di € 381.271,01 alla data del 30 settembre 2013 qualora il conto cor- rente predetto venga valutato come apertura di credito in C/C, il tutto sempre oltre agli interessi legali creditori in favore della società attrice con rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo effettivo ovvero alla diversa somma che risulterà dall'accertamento in sede di CTU oltre al riaccredito delle somme erroneamente adde- bitate da un conto corrente all'altro pari ad € 560.130,75 alla data del 30 settembre
2013, oltre a rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo. 10) CONDAN-
NARE ulteriormente la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti tutti subiti e subendi da parte della società anche per colpa Controparte_1 da status, pari alle perdite causate subite per carenza di liquidità determinando un ral- lentamento delle attività lavorative proprie dell'attività edilizia con conseguente svalu- tazione commerciale del valore degli immobili di cui la società è ancora proprietaria e/o sanzioni subite per mancato pagamento di oneri fiscali come rappresentati in narrativa oltre al riconoscimento dei danni anche conseguenti alla necessaria messa in liquida-
4 zione della società, che altrimenti non avrebbe avuto bisogno di ricorrere a questa estrema definizione, oltre al danno per la mancata esecuzione del contratto preliminare sopra evidenziato danno per la causa che viene subita da parte della orizzonti immobi- liare per la mancata esecuzione contrattuale dei compromessi e stipula del rogiti nota- rili, oltre al danno da svalutazione commerciale dei beni immobili per non aver conces- so la richiesta riduzione del valore di ipoteca permettendo di collocare sul mercato im- mobiliare i predetti beni immobili al loro reale valore commerciale, il tutto per una somma di almeno € euro 901.190,59 da valutarsi per il tramite di consulenze istrutto- rie e/o anche in via equitativa oltre interessi legali ove applicabili;
11) CONDANNARE la banca al risarcimento del danno nei confronti dei signori e per Parte_2 Parte_1
l'impegno ed il necessario finanziamento personale dei soci per sopperire alla carenza di liquidità aziendale oltre al risarcimento del danno subito conseguente al contratto di fideiussione gestito in maniera arbitraria ed illegittima oltre che basato su di un con- tratto viziato ab origine per usura, oltre al maggior danno derivante dalla segnalazione in centrale rischi per importo di garanzia diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto alla banca da valutarsi anche in via equitativa e di giustizia;
12) CONDANNARE, nella denegata ipotesi in cui vi sia il mancato riconoscimento della applicazione dei tassi usu- rari sui conti correnti interessati, e accertata l'applicazione di quelli anatocistici sugli stessi, la al ricalcolo degli stessi sia sul conto corrente n. 110077/79 e/o Parte_4
c/c 110080/82 che risulterà anche per il tramite di accertamento in sede di CTU. 13)
CONDANNARE in ogni caso, visto anche il tentativo dell'attrice di definire bonariamente anche in sede di mediazione civile la presente controversia, la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze tutte di giudizio. Oltre alla sollevata nullità rile- vabile di ufficio della fideiussione per contrarietà allo schema ABI così come meglio precisato in atti. Con vittoria di spese diritti ed onorari”. SECONDO. Revocare il punto della sentenza relativo alla liquidazione delle spese di giustizia per i motivi espressi in narrativa e, per l'effetto, rideterminare le stesse, condannando al TE pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, in virtù della riforma della sen- tenza. TERZO. Dichiarare integralmente infondati, e quindi rigettare, i due motivi di appello incidentale avanzati da parte appellata. QUARTO. Autorizzare la esibizione della documentazione bancaria e/o fiscale e/o relativa ai danni di cui al punto B) e C) ripor- tata in narrativa. In ogni caso, con vittoria di spese, compensi e accessori di legge, nel primo e nel secondo grado”.
5 Per la parte appellata: “Voglia la Corte d'Appello di Firenze, dichiarare inammissibile
e infondato nel merito l'appello proposto contro la sentenza n. 396/2022 del Tribunale di Siena da , da e da Controparte_1 Parte_2 Parte_5
[...
con l'atto di citazione che ha introdotto la presente causa, e, in accoglimento dell'appello incidentale, condannare la al pagamento Controparte_1 dell'esposizioni debitoria accertata in €. 84.786,31 sul conto corrente n. 110077 e in €.
1.450.205,90 sul conto corrente n. 110080, o comunque nella diversa misura even- tualmente ritenuta di giustizia, con gli interessi legali dal 13 gennaio 2016 e con gli in- teressi di cui all'art.1284 c.c., penultimo comma, dal momento della proposizione della domanda;
condannare altresì e in solido fra Parte_2 Parte_1 CP_3 di loro, al pagamento delle somme dovute a dalla CP_2 Controparte_1
fino a concorrenza di €. 600.000,00, con gli interessi di cui all'art. 1284 c.c., pe-
[...] nultimo comma, dal momento della proposizione della domanda. Con vittoria di spese
e di onorari”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. La , quale debitrice principale, e Controparte_1 Pt_1
quali fideiussori omnibus, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Parte_2
Siena per sentire accogliere le seguenti Controparte_4 conclusioni, così come precisate all'esito dell'istruttoria di primo grado: “Voglia l'Ill.mo
Giudice adito, contrariis rejectis, in accoglimento dei suesposti motivi: 1) ACCERTARE E
DICHIARARE l'inadempimento di parte convenuta sia nei confronti della società
[...]
che dei singoli soci e , Controparte_5 Parte_2 Parte_1
l'inosservanza degli obblighi di correttezza e diligenza posti a suo carico nonché
l'invalidità, l'illegittimità e la nullità dei contratti e/o delle singole clausole relative ai rapporti di conto corrente n. 110077/79 e 110080/82 intestati a parte attrice ed in par- ticolare tutte quelle statuizioni e pattuizioni relative ad interessi ultralegali e/o usurari
e/o quanto altro evidenziabile e/o la nullità delle clausole dei contratti di cui ai rapporti bancari intercorsi stante la usurarietà del tasso applicato allo stesso e violazione della
L. 108/96 e per l'effetto: 2) ACCERTARE E DETERMINARE l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati della consulenza tecnica di parte prodotta da parte attrice ov- vero in base al ricalcolo che verrà effettuato in sede di CTU tecnico bancaria e sulla ba- se della intera documentazione prodotta relativa ai rapporti per cui è causa;
3) AC-
6 CERTARE l'applicazione dei tassi in usura sul conto corrente n. 110077/79 e CP_6 la restituzione dell'importo di € 131.393,49 a titolo di interessi alla data 30 set-
[...] tembre 2013 ovvero la maggiore o minore somma che verrà determinata a seguito di
CTU ovvero ritenuta di giustizia;
4) ACCERTARE la natura del contratto intercorso per il conto corrente ipotecario n. 110080/82 e DETERMINARE l'importo da restituire a se- conda che sia contratto di mutuo, nel qual caso l'importo sarà quello di € 764.461,28 a titolo di interessi alla data del 30 settembre 2013 ovvero di apertura di credito in C/C ed in tal caso l'importo sarà quello di € 381.271,01 a titolo di interessi alla data del 30 settembre 2013 e rideterminare l'effettivo dare-avere in regime di saggio legale di in- teresse, senza capitalizzazione alcuna e senza commissioni di massimo scoperto, nè voci passive a qualsiasi titolo risultate illegittime secondo quanto indicato nel presente atto ovvero quella maggiore o minore somma che verrà determinata a seguito di CTU ovvero ritenuta di giustizia;
5) ACCERTARE E DETERMINARE l'indebito addebito delle competenze a titolo di interessi dal conto corrente ipotecario n. 110080/82 su quello ordinario n. 110077/79 dal secondo trimestre 2006 al mese di maggio 2010 compreso per l'importo di € 560.129,49 illegittimamente operato da parte dell'istituto bancario senza alcuna autorizzazione;
6) ACCERTARE E DETERMINARE l'applicazione degli inte- ressi anatocistici sull'indebito addebito di competenze tra i due conti correnti n.
110077/79-110080/2 operata dalla nel periodo del secondo trimestre CP_2
2006 e al mese di maggio 2010 compreso, e rideterminare l'effettivo dare-avere in re- gime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazione alcuna e senza commissioni di massimo scoperto, né voci passive a qualsiasi titolo risultate illegittime secondo quanto indicato nel presente atto e conseguentemente determinare il valore che dovrà essere restituito a parte attrice sempre per il tramite di CTU o ritenuta di giustizia;
6) ACCER-
TARE E DICHIARARE la nullità della fideiussione prestata dai soci a fondamento del contratto di conto corrente ordinario n. 110077/79 poiché viziata ed indeterminata nel massimale garantito dai singoli soci, oltre che gestita in maniera illegittima ed arbitra- ria da parte della banca e fondata su contratto bancario viziato ab origine per usura;
7)
IN DENEGATA IPOTESI, non venga accertata l'applicazione dei tassi usurari sul conto corrente n. 110077/79 e sul conto corrente ipotecario n. 110080/82, ACCERTARE
l'anatocismo sui predetti conti correnti e DETERMINARE il valore che dovrà essere re- stituito a parte attrice sempre per il tramite di CTU e/o ritenuta di giustizia e CONDAN-
NARE l'istituto di credito alla restituzione di tutte le somme illegittimamente addebitate
e/o riscosse a titolo di anatocismo sui conti correnti interessati;
8) CONDANNARE
7 l'Istituto bancario alla restituzione di tutte le somme illegittimamente addebitate e/o ri- scosse a titolo di usura sia sul conto corrente n. 110077/79 pari ad € 131.393,49 alla data del 30 settembre 2013 oltre agli interessi legali creditori in favore della società at- trice con rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo effettivo ovvero alla diversa somma che risulterà dall'accertamento in sede di CTU, e sia sul conto corrente n.
110080/82 pari ad € 764.461,28 alla data del 30 settembre 2013 ovvero l'importo di €
381.271,01 alla data del 30 settembre 2013 qualora il conto corrente predetto venga valutato come apertura di credito in C/C, il tutto sempre oltre agli interessi legali credi- tori in favore della società attrice con rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo effettivo ovvero alla diversa somma che risulterà dall'accertamento in sede di CTU oltre al riaccredito delle somme erroneamente addebitate da un conto corrente all'altro pari ad € 560.130,75 alla data del 30 settembre 2013, oltre a rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo effettivo. 9) CONDANNARE ulteriormente la banca convenuta al ri- sarcimento dei danni patiti tutti subiti e subendi da parte della società
[...]
anche per colpa da status, pari alle perdite causate subite per Controparte_7 carenza di liquidità determinando un rallentamento delle attività lavorative proprie del- la attività edilizia con conseguente svalutazione commerciale del valore degli immobili di cui la società è ancora proprietaria e/o sanzioni subite per mancato pagamento di oneri fiscali come rappresentati in narrativa oltre al riconoscimento dei danni anche conseguenti alla necessaria messa in liquidazione della società, che altrimenti non avrebbe avuto bisogno di ricorrere a questa estrema definizione, oltre al danno per la mancata esecuzione del contratto preliminare sopra evidenziato danno per la causa che viene subita da parte della orizzonti immobiliare per la mancata esecuzione con- trattuale dei compromessi e stipula del rogiti notarili, oltre al danno da svalutazione commerciale dei beni immobili per non aver concesso la richiesta riduzione del valore di ipoteca permettendo di collocare sul mercato immobiliare i predetti beni immobili al loro reale valore commerciale, il tutto per una somma di almeno € 842.520,00 da valu- tarsi per il tramite di consulenze istruttorie e/o anche in via equitativa oltre interessi legali ove applicabili;
10) CONDANNARE la banca al risarcimento del danno nei con- fronti dei signori e per l'impegno ed il necessario finanzia- Parte_2 Parte_1 mento personale dei soci per sopperire alla carenza di liquidità aziendale oltre al risar- cimento del danno subito conseguente al contratto di fideiussione gestito in maniera arbitraria ed illegittima oltre che basato su di un contratto viziato ab origine per usura, oltre al maggior danno derivante dalla segnalazione in centrale rischi per importo di
8 garanzia diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto alla banca da valutarsi anche in via equitativa e di giustizia;
11) CONDANNARE, nella denegata ipotesi in cui vi sia il mancato riconoscimento della applicazione dei tassi usurari sui conti correnti interessa- ti, e accertata l'applicazione di quelli anatocistici sugli stessi, la al rical- Parte_4 colo degli stessi sia sul conto corrente n. 110077/79 e/o c/c 110080/82 che risulterà anche per il tramite di accertamento in sede di CTU. 12) CONDANNARE in ogni caso, visto anche il tentativo dell'attrice di definire bonariamente anche in sede di mediazio- ne civile la presente controversia, la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze tutte di giudizio”.
A fondamento delle domande deducevano l'esistenza di plurime irregolarità e ille- gittimità compiute dalla convenuta nella gestione di due rapporti bancari intercorrenti con la (conto corrente n.110077/79, assistito da apertura di Controparte_1 credito, e contratto di apertura di credito ipotecaria n.110080/82), garantiti da fideius- sione omnibus dei soci e consistite, in sintesi, Parte_2 Parte_1 CP_3 nell'applicazione di clausole contra legem (CMS), di pratica anatocistica vietata e di tassi di interesse oltre soglia usura con particolare riferimento al contratto con garanzia ipotecaria che, secondo l'assunto degli attori, poi recepito in sentenza, avrebbe dovuto essere riqualificato quale contratto di mutuo ipotecario. Chiedevano, inoltre, l'accerta- mento delle irregolarità compiute dalla medesima banca nella gestione dei rapporti di garanzia intercorrenti con i fideiussori (nullità per violazione della normativa antitrust, nullità per indeterminatezza del massimale) e il risarcimento dei danni subiti, dalla so- cietà e dai soci, in conseguenza delle condotte illecite di cui ai precedenti punti.
Interveniva in giudizio l'altro fideiussore, con intervento adesivo CP_3 autonomo, e chiedeva “Accertare e dichiarare la nullità della fideiussione prestata dal
in data 22.03.2006 a fondamento del contratto di conto corrente ordina- CP_3 rio n.110077/79 poiché viziata ed indeterminata nel massimale garantito dai singoli soci, oltre che gestita in maniera illegittima ed arbitraria da parte della banca e fondata su contratto bancario viziato ab origine per usura e formato in violazione della norma- tiva antitrust legge 287/90 e del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia; con- dannare la banca al risarcimento del danno nei confronti del Sig. per CP_3
l'impegno ed il necessario finanziamento personale per sopperire alla carenza di liquidi- tà aziendale, oltre al risarcimento del danno subito conseguente al contratto di fideius- sione gestito in maniera arbitraria ed illegittima oltre che basato su di un contratto vi- ziato ab origine per usura, oltre al maggior danno derivante dalla segnalazione in cen-
9 trale rischi per importo di garanzia diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto alla banca da valutarsi anche in via equitativa e di giustizia”.
Si costituiva in giudizio , opponendosi alle TE domande attoree e dell'intervenuto, e chiedeva: (i) che fossero dichiarate inammissibili le domande di ripetizione delle competenze addebitate sui conti correnti oggetto di causa, non essendone stato mai pagato il relativo saldo;
(ii) che fosse confermata la validità delle fideiussioni prestate dai soci ed amministratori della Controparte_1 con atto del 22 marzo 2006 e, in subordine, che fosse accertata la perdurante
[...] validità ed operatività nel caso concreto delle predette fideiussioni anche nell'ipotesi in cui fosse stata dichiarata la nullità delle singole clausole che il Provvedimento
n.55/2005 della Banca d'Italia aveva ritenuto contrastanti con l'art. 2 comma 2 lettera a) della legge n. 287/1990; (iii) in via riconvenzionale, che la Controparte_1
, quale debitore principale, nonché e
[...] Parte_2 Parte_1
quali fideiussori, in solido fra di loro, ma questi ultimi fino alla concor- CP_3 renza della minore somma di euro 600.000,00 (tetto della fideiussione omnibus), fos- sero condannati al pagamento nei suoi confronti dell'importo di euro 1.577.004,74, di cui euro 1.460.942,71 quale saldo debitore del conto corrente 110080 alla data del 7 marzo 2016, oltre interessi successivi fino al saldo, ed euro 116.062,03 quale saldo debitore del conto corrente 110077 alla data del 7 marzo 2016, oltre interessi succes- sivi fino al saldo, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia.
Istruita la causa con documenti e CTU contabile, il Tribunale di Siena, con la sen- tenza n. 396/2022, pubblicata il 10/05/2022, così statuiva: “1) Accerta, alla data del
12.1.2016, il saldo del conto corrente ordinario in € - 84.786,31 e il saldo del conto corrente ipotecario in € -1.450.205,90, per l'effetto ordina alla Banca convenuta di eseguire le necessarie rettifiche. 2) Rigetta ogni altra domanda delle parti attrici e in- tervenute 3) Rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla Banca convenuta 4)
Pone a carico degli attori e dell'intervenuto in solido tra loro il pagamento delle spese processuali liquidate in € 27.804,00 oltre rimborso forfetario e iva e c.p.a. come per legge 5) Dichiara compensate tra le parti il pagamento delle spese di ctu come liquida- te in corso di causa.
Le rationes decidendi possono essere così sintetizzate:
1) Quanto al conto corrente ordinario n.110077/79, recependo i risultati della
CTU, il tribunale:
10 (i) ha escluso l'esistenza di interessi usurari, i tassi debitori del rapporto essendo stati sempre inferiori al tasso soglia;
(ii) ha ritenuto correttamente applicata la delibera CICR 9.2.2000, in rela- zione a contratto di conto corrente aperto nell'anno 2006, con previ- sione di reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi;
(iii) non ha verificato, in punto di anatocismo, l'adeguamento alla delibera 3-
8-2016, essendo presenti agli atti estratti conto sino alla data del 12-
1-2016;
(iv) ha escluso l'applicazione dell'art.117 TUB, in presenza di specifiche clau- sole contrattuali;
(v) ha ritenuto corretto l'addebito degli interessi e spese maturati sul conto ipotecario n.110080/82 sul conto ordinario;
(vi) ha condiviso il ricalcolo al 12-1-2016 del saldo debitore operato dal CTU da – (meno) euro 116.062,03 a – (meno) euro 84.786,31, con una differenza a favore del correntista di euro 31.275,72;
2) Quanto al conto corrente ipotecario n.110080, il tribunale:
(i) ha riqualificato il contratto di apertura di credito in conto corrente, ga- rantito da ipoteca, in contratto di mutuo fondiario, rilevando, come da
CTU, il superamento del tasso soglia in alcuni trimestri;
(ii) ha applicato, per l'effetto, in tali trimestri il tasso sostitutivo e ridetermi- nato il saldo debitore alla data del 12-1-2006, da – (meno) euro
1.460.942,71 a – (meno) euro 1.450.205,90, con una differenza a fa- vore del correntista di euro 10.736,81.
3) Quanto alle azioni di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, le azioni sono state rigettate in applicazione del noto arresto delle
S.U. 41994/2021, sull'assunto che i fideiussori non avessero dedotto e prova- to che in difetto della pattuizione delle clausole nulle (nullità parziale) non avrebbero comunque prestato la fideiussione.
4) Quanto alle azioni di nullità delle fideiussioni per asserita indeterminatezza del massimale garantito dai soci, il giudice di primo grado ha escluso che l'assunto fosse fondato alla luce del dato testuale delle stesse.
11 5) Quanto all'azione di risarcimento danni proposta dai soci, essa è stata respinta per difetto di prova del danno.
6) La domanda riconvenzionale è stata respinta sull'assunto dell'assenza in atti di alcuna prova dell'attuale stato dei rapporti contrattuali inter partes, ovvero del fatto che fossero ancora aperti o chiusi.
Il giudizio d'appello.
2.- La sentenza è stata impugnata in via principale da Controparte_1
, nonché dai soci e e in via incidentale tardiva da
[...] Pt_1 Parte_2
. TE
L'appello principale e l'appello incidentale tardivo sono stati correttamente notifi- cati a che è rimasto contumace. In particolare, l'appello incidentale tar- CP_3 divo è stato notificato alla parte personalmente, essendosi verificata la fattispecie pre- vista dall'art.330, u.c. cpc (e ciò in conseguenza del disposto rinvio dell'udienza di trat- tazione, originariamente fissata per il giorno 8-5-2023, al 23-4-2024 ex art.168 bis co.5 cpc, con conseguente costituzione tempestiva della banca appellata in data 26-3-
2024).
Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado, senza attività istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione - all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
11-2-2025 svolta con modalità cartolare - con ordinanza del 14-2-2025, che ha previ- sto la concessioni di termini ridotti a venticinque giorni per il deposito delle comparse conclusionali.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del giudizio di appello.
Va fin da subito rilevato e precisato che gli appellanti principali non hanno impu- gnato, quanto al conto corrente ordinario n.110077/79, i seguenti capi della decisione:
- il capo relativo alla corretta applicazione della delibera CICR 9.2.2000 nel cor- so dei rapporti de quibus;
- il capo che ha escluso l'applicazione dell'art.117 TUB, in presenza di specifiche e determinate clausole contrattuali;
- il capo che ha ritenuto corretto l'addebito degli interessi e spese maturati sul conto ipotecario n.110080/82 sul conto ordinario.
12 In relazione a tale conto corrente il giudice di primo grado ha condiviso il ricalcolo al 12-1-2016 del saldo debitore operato dal CTU, secondo la prima rielaborazione effet- tuata dal perito, che tiene conto di tutte competenze trimestrali (spese, interessi, capi- talizzazione trimestrale, oneri, compresi quelli maturati sul conto 110080 e
(ri)addebitati sul conto corrente de quo sino al 31-3-2010), con la sola esclusione della commissione di massimo scoperto fino al 31/12/2009.
Per effetto di tali parametri il saldo debitore è stato rettificato da – (meno) euro
116.062,03 a – (meno) euro 84.786,31, con una differenza a favore del correntista di euro 31.275,72.
Questi capi della decisione non sono stati impugnati nemmeno dall'appellante in- cidentale, per la parte in cui è soccombente, ovvero per l'esclusione della CMS dal con- teggio.
Quanto al contratto di apertura di credito ipotecaria n.110080, l'appellante inci- dentale censura i capi della decisione in cui il giudice di primo grado ha provveduto alla riqualificazione del contratto di apertura di credito in conto corrente, garantito da ipo- teca, in contratto di mutuo fondiario, e ha, per l'effetto, contestato l'elaborato del CTU che ha escluso dal conteggio dell'importo dovuto gli interessi maturati nei trimestri nei quali era stato superato il tasso soglia, con conseguente rideterminazione del saldo de- bitore alla data del 12-1-2006, da – (meno) 1.460.942,71 a – (meno) euro
1.450.205,90, con una differenza a favore del correntista di euro 10.736,81.
Sempre in relazione a tale conto, gli appellanti principali censurano invece la de- cisione nella parte in cui il giudice ha condiviso l'elaborato peritale del CTU che non aveva effettuato la verifica del tasso soglia usando la formula di calcolo del TEG previ- sta per i mutui ma quella prevista per i conti correnti, assistiti o meno da apertura di credito.
Infine, gli appellanti principali hanno impugnato i capi relativi al rigetto delle azioni di nullità delle fideiussioni e delle azioni di risarcimento danni (ma non quella proposta dai soci, sul punto infra), mentre l'appellante incidentale ha gravato il capo relativo al rigetto dell'azione di pagamento dei saldi debitori dei rapporti chiusi.
2. L'appello incidentale tardivo.
Preliminare in ordine logico-giuridico, come sarà chiaro scrutinando l'appello prin- cipale, è l'esame dell'appello incidentale.
La ha articolato due motivi. TE
13 2.1.- Con il primo motivo ha impugnato il capo della decisione in cui il giudice di primo grado ha riqualificato il contratto di apertura di credito in conto corrente ipoteca- rio in contratto di mutuo fondiario a stato avanzamento lavori.
Valorizzando alcuni dati testuali riportati nel contratto, il tribunale senese ha ar- gomentato la propria conclusione sulla base di questi elementi: “- lo scopo del finan- ziamento volto alla costruzione di complesso immobiliare da destinare alla vendita, co- stituisce vincolo di destinazione tipico del mutuo, atteso che nel contratto di apertura di credito l'importo finanziato potrebbe essere utilizzato in qualsiasi modo;
l'iscrizione ipotecaria , sia pure non esclusiva del mutuo né è comunque elemento imprescindibile;
è data immediata disponibilità di una somma considerevole ( € 1850.000,00) ed è indi- cato termine dell'operazione di finanziamento , elementi pure tipici del mutuo;
è previ- sto il rimborso del “ mutuo fondiario” attraverso rate secondo il piano di ammortamen- to concordato tra banca e cliente e con previsione di interessi sulle singole rate , strut- tura tipica del mutuo - la società disponeva già di un conto corrente presso la stessa
Banca, sulla quale avrebbe potuto concedersi ulteriore apertura di credito” (così te- stualmente a pag. 11 della sentenza).
La banca, non contestando il principio in base al quale la qualificazione del con- tratto, anche al fine del confronto con i tassi soglia, debba avvenire in base alla rico- struzione della sua causa concreta e pur ritenendo che alcuni termini utilizzati nel testo contrattuale e negli allegati al contratto di apertura di credito in conto corrente del 4 aprile 2006 potessero ingenerare un minimo dubbio a prima lettura (ad esempio, un regolamento, che era comune per i contratti di mutuo e di apertura di credito ipoteca- ri), ha tuttavia censurato la decisione, ritenendo che il giudice di prima istanza abbia, per un verso, travisato alcuni elementi a sua disposizione e, per altro verso, compiuto dei giudizi del tutto erronei ora in fatto ora in diritto.
Secondo l'appellante nessuno degli elementi e degli assunti valorizzati dalla sen- tenza del tribunale di Siena può condurre alla riqualificazione complessiva del rapporto di apertura di conto corrente ipotecario n. 110080 come mutuo fondiario.
In particolare, secondo l'appellante (in corsivo e in virgolettato sono riportate di seguito le espressioni e gli argomenti usati dalla banca):
(a) cifra massima disponibile, di cui l'imprenditore può disporre liberamente, mentre il credito per la banca si determina solo con la sua effettiva utilizza-
14 zione entro questi limiti prestabiliti”, così era certamente previsto sia nelle premesse che nell'art. 1 del contratto del 4 aprile 2006 e così è avvenuto di fatto nello svolgimento del rapporto>>.
(b) nel corso della durata in base ai movimenti in entrata e in uscita e per deter- minarne lo stato è necessario ricorrere agli estratti di conto corrente e non solo all'atto notarile con il quale è stato previsto tanto da non poter costituire titolo esecutivo”, così è certamente avvenuto anche nel caso del contratto del
4 aprile 2006, per il quale la banca convenuta ha chiesto in via riconvenziona- le la condanna al pagamento di una determinata somma, sulla base degli estratti del conto corrente (docc. 7-10; docc. 14-17)>>.
(c) percentuale massimo fra l'importo che la banca si obbliga a rendere via via disponibile alla parte accreditata e i costi da essa sostenuti (ed accertati da un tecnico di fiducia) costituirebbe un vincolo di destinazione incompatibile con la forma dell'apertura di credito. Non è vero che “lo scopo del finanziamento vol- to alla costruzione di complesso immobiliare da destinare alla vendita, costi- tuisce vincolo di destinazione tipico del mutuo”, essendo il mutuo in via gene- rale (ma anche il mutuo fondiario) un contratto senza alcun vincolo di desti- nazione;
poi, non sarebbe affatto illegittimo, né contrario alla causa del con- tratto, concordare un determinato utilizzo per le disponibilità finanziarie forni- te tramite un'apertura di credito in conto corrente>>;
(d) creta del rapporto, l'affermazione secondo cui “l'iscrizione ipotecaria, sia pure non esclusiva del mutuo né è comunque elemento imprescindibile”, come se non esistessero i mutui chirografari e come se l'acquisizione di un'ipoteca a garanzia di un'apertura di credito la dovesse per forza far scivolare nella ca- tegoria dei mutui>>.
(e) E' ancora priva di senso <<sempre ai fini della qualificazione del rappor- to, la duplice affermazione per cui era stata data “immediata disponibilità di una somma considerevole (€ 1.850.000,00) ed era stato indicato termine dell'operazione di finanziamento, elementi pure tipici del mutuo”. Per quanto riguarda la prima delle due affermazioni, il fatto di avere reso immediatamen-
15 te disponibile l'apertura di credito, fino a concorrenza di circa la metà del to- tale (in rapporto al valore “fondiario” del bene immobile acquistato, al netto delle spese di ristrutturazione da avviare), e il fatto che tale disponibilità fosse stata effettivamente utilizzata dalla già nel mese Controparte_1 di aprile 2006, mandando corrispondentemente a debito il conto corrente n.
110080, non presentava alcuna incompatibilità, ed anzi era modalità tipica di funzionamento, della figura dell'apertura di credito. Per quanto riguarda la se- conda delle due affermazioni, è invece pacifico che le aperture di credito pos- sano essere sia a tempo indeterminato (cioè a revoca) che a tempo determi- nato (si veda l'art. 1845 c.c.); ma tale affermazione è anche sbagliata nel merito, perché, se è vero che la aveva indicato Controparte_1
(nella richiesta di affidamento) come termine per l'ultimazione della sua atti- vità il triennio (doc. 2), è ancora più vero che il contratto era stato poi stipu- lato “fino a revoca e per la durata minima di mesi diciotto ed un giorno” (doc.
6), tanto è vero che è poi receduta soltanto nel 2016>>. CP_2
(f)
Tribunale di Siena abbia tratto tale convinzione, che fosse “previsto il rimbor- so del “ mutuo fondiario” attraverso rate secondo il piano di ammortamento concordato tra banca e cliente e con previsione di interessi sulle singole rate, struttura tipica del mutuo”, dal momento che, né nel contratto né in altre pat- tuizioni, è prevista tale modalità di restituzione dell'importo, sono previste delle rate o delle scadenze o è allegato un qualche piano di ammortamento;
l'unica spiegazione possibile per tale infondata affermazione è che il Tribunale di Siena si sia fatto sviare, in contrasto con il principio da esso stesso affer- mato della prevalenza della sostanza sulla forma, dalla banale circostanza che, nel contratto di “apertura di credito in conto corrente” del 4 aprile 2006, si fossero usati quasi come sinonimi, per indicare la Controparte_1
sia il termine di “parte accreditata” (premesse dell'atto, art. 1, art. 5,
[...] art. 6, che il termine di “parte mutuataria” (artt. 3, art. 7, art. 9), per un evi- dente difetto nella tecnica di formulazione, ma senza che ne potesse nascere un qualsivoglia dubbio interpretativo>>.
(g) rapporto, anche l'ulteriore spiegazione secondo cui “la società disponeva già di un conto corrente presso la stessa sulla quale avrebbe potuto con- Pt_4
16 cedersi ulteriore apertura di credito”, come se non fosse possibile la contem- poranea esistenza di due rapporti di conto corrente in capo ad un medesimo soggetto e soprattutto, per converso, come se fosse invece possibile contabi- lizzare su un unico rapporto di conto corrente due aperture di credito con condizioni economiche e di tasso di interesse diverse (per il diverso tipo di ga- ranzie che le assistevano)>>.
2.2.- Con il secondo motivo dell'appello incidentale, la banca censura la decisione di primo grado nella parte in cui il giudice non ha accolto la domanda riconvenzionale della banca, per mancata dimostrazione della revoca dell'apertura di credito.
Il tribunale ha così motivato: “La domanda riconvenzionale di pagamento non può essere accolta non essendovi in atti alcuna prova dell'attuale stato dei rapporti contrattuali inter partes ovvero se siano tuttora aperti o chiusi (nella comparsa conclu- sionale è menzionata la data del 7.3.2016 ma non se ne comprende in riferimento a cosa) La presente decisione non può che accertare il rapporto alla data del 12.1.2016 nei termini sopra descritti” (v. pag. 12 della sentenza).
L'appellante incidentale censura il capo della sentenza, assumendo:
i) che fin dalla costituzione in giudizio, in data 8 marzo 2016, aveva proposto domanda riconvenzionale nei confronti della e Controparte_1 dei suoi garanti, facendo presente di avere inviato in pari data la lettera di revoca dell'apertura di credito (doc. 12 delle proprie produzioni);
ii) che la domanda era stata precisata nella memoria ex art.183, co.6, n.1 cpc, depositata in data 31 ottobre 2016, sempre con riferimento al saldo debi- tore dei rapporti al 7 marzo 2016;
iii) che, tuttavia, poiché non aveva rinvenuto le ricevute della lettera raccoman- data di recesso in data 8 marzo 2016, aveva confermato ad ogni buon conto la propria volontà di recedere dal rapporto di apertura di credito con ulteriore lettera raccomandata in data 30 novembre 2016, offerta in co- municazione in primo grado come doc. 13, unitamente agli estratti conto certificati conformi ai sensi dell'art. 50 del Testo Unico Bancario (docc. 14
– 17); iv) che la difesa degli attori non aveva mai negato il regolare ricevimento di dette revoche e l'avvenuta chiusura dei rapporti nel corso della causa di primo grado;
17 v) che, poiché la domanda riconvenzionale era stata proposta con la comparsa di risposta e la scadenza del termine per l'adempimento dell'obbligazione non è un presupposto processuale, ma è una condizione dell'azione, non poteva essere revocato in dubbio che, ben prima della precisazione delle conclusioni e della pronuncia del Giudice, si fosse verificata la chiusura del rapporto e la scadenza dell'obbligo restitutorio;
vi) che non sussisteva alcun problema di calcolo del dovuto, pur essendo presenti in atti gli estratti conto sino al 12 gennaio 2016, in quanto come già af- fermato nella comparsa conclusionale del primo grado, dopo il 12 gennaio
2016 entrambi i rapporti di conto corrente avevano registrato solo addebi- ti per interessi, competenze e spese (doc. 15 e 16 del fascicolo di parte di primo grado della banca) e che, quindi, in pratica, e con vantaggio ogget- tivo per l la domanda riconvenzionale di Controparte_1
poteva essere accolta, prendendo a riferimento il saldo al 12 CP_2 gennaio 2016 ricalcolato dal CTU (quello che il Giudice riterrà conforme a diritto), non considerando le voci di addebito successive (le uniche regi- strate sul conto) e applicando semplicemente a tale saldo gli interessi le- gali;
vii) che, in tal senso, anche se tale posizione era stata già espressa nella comparsa conclusionale del primo grado, venivano formalmente limitate le conclusioni del presente grado di giudizio.
2.3.- Entrambi i motivi dell'appello incidentale sono fondati e meritano accogli- mento.
2.3.1.- Quanto al primo motivo, va premesso che il contratto di apertura di credi- to per cui è causa fu concluso con atto a rogito del notaio di Poggibonsi (SI) in Per_1 data 4.4.2006. Il contratto è intestato “Apertura di Credito in conto corrente contratto di finanziamento fondiario a medio termine”.
L'apertura di credito, garantita da garanzia reale contestualmente costituita, era sino all'importo di euro 3.600.000,00, con immediata possibilità di usare il fido conces- so sino all'importo di euro 1.850.000,00 e la possibilità di usare il fido sino all'importo residuo su richiesta della parte accreditata e comunque nella misura non eccedente il
77% dei costi sostenuti ed accertati dal tecnico di fiducia della banca tramite specifica perizia (v. art.1).
18 La durata del finanziamento era sino a revoca e, comunque, per la durata minima di 18 mesi (v. art.1).
Il tasso di interesse era variabile e pari a Euribor 3 mesi, lettera 365, aumentato di uno spread del 1,65%.
Le operazioni relative all'apertura di credito erano regolate in conto corrente
(art.2).
A garanzia di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto de quo era concessa ga- ranzia ipotecaria di secondo grado, con impegno della cliente ad estinguere l'importo del finanziamento, concesso da altra banca, garantito da ipoteca di primo grado (v. art.4).
Al contratto erano allegati sub A) il regolamento per i contratti di mutuo e di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria e sub B) la sintesi delle condizioni economiche più significative.
Ciò premesso, gli argomenti usati dal giudice di primo grado per riqualificare il contratto de quo quale contratto di mutuo fondiario incorrono nei vizi denunciati dall'appellante incidentale.
In primo luogo, l'argomento secondo cui “lo scopo del finanziamento volto alla costruzione di complesso immobiliare da destinare alla vendita, costituisce vincolo di destinazione tipico del mutuo, atteso che nel contratto di apertura di credito l'importo finanziato potrebbe essere utilizzato in qualsiasi modo”, è privo di pregio giuridico sotto tutti i profili evidenziati dall'appellante incidentale.
Per un verso la Corte di Cassazione ha chiarito da tempo che il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo, sicché le eventuali indicazioni delle parti circa la finalizzazio- ne della somma mutuata attengono ai motivi e non entrano nella causa del contratto (il principio è così pacifico da poter essere omessa la citazione dei precedenti). Per altro verso, nulla esclude che, anche in relazione ad un'apertura di credito in conto corrente, la parte finanziata indichi i motivi che l'hanno indotta a chiedere il finanziamento. Ma anche in tal caso, di norma, i motivi restano fuori della causa del contratto.
In secondo luogo, l'assunto secondo cui l'iscrizione ipotecaria, sia pure non esclu- siva del mutuo né è comunque elemento imprescindibile, è argomento del tutto irrile- vante ai fini della qualificazione del contratto de quo da apertura di credito in mutuo fondiario, pacifica essendo, come riconosciuto dallo stesso giudice di prima istanza, la possibilità di concludere un contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria.
19 In terzo luogo, l'assunto secondo cui l'immediata disponibilità di una somma con- siderevole (€ 1850.000,00) e l'indicazione di un termine dell'operazione di finanzia- mento sono elementi tipici del mutuo, non si correla con i fatti di causa e il contratto in atti.
Nel contratto de quo la messa a disposizione sino all'importo di euro
1.850.000,00 è quella tipica del contratto di apertura di credito, cioè non è una somma immediatamente versata sul conto corrente del mutuatario, ma è il limite (del fido) en- tro il quale la banca si impegna ad eseguire gli ordini di pagamento del cliente.
L'esame del primo estratto dell'apertura di credito regolata in conto corrente dà immediata conferma di quanto emerge dall'art.1 dell'atto notarile.
Trattasi dell'estratto conto al 30-6-2006, da cui risultano le seguenti movimenta- zioni: quanto alle movimentazioni in entrata, non risulta alcun accredito, non fu cioè accreditato sul conto corrente l'importo di euro 1.850.000,00, come sarebbe accaduto se si fosse trattato di mutuo fondiario;
quanto alle movimentazioni in uscita (rispetto al contratto concluso in data 4-4-2006) risultano: il pagamento dell'imposta sostitutiva sul finanziamento garantito con ipoteca in data 10-4-2006; il pagamento della somma di euro 500.000,00 a favore della stessa mediante giroconto (in Controparte_1 data 19-4-2006); il pagamento della somma di euro 1.305.000,00 (in data 19-4-
2006), mediante mandato irrevocabile per l'estinzione del residuo mutuo, di altra ban- ca, garantito da ipoteca di primo grado gravante sugli immobili ipotecati a garanzia dell'apertura di credito;
il giroconto di euro 37.806,00 a favore della stessa
[...]
(in data 20-4-2006), più altre piccole movimentazioni;
al termine del pri- CP_1 mo trimestre il saldo debitore del conto corrente risulta pari a euro 1.850.205,00 e so- no liquidati gli interessi nella misura del 4,4%, prevista nel contratto di apertura di credito, sull'importo entro fido, e del 6.050% per la parte oltre il fido (pari in quel mo- mento ad euro 1.850.000,00), come da previsione del contratto di conto corrente.
Non è vero poi che il contratto de quo avesse una durata finale.
L'apertura di credito era a tempo indeterminato (cioè sino a revoca) con durata minima di 18 mesi ai fini dell'art.38 TUB (v. art.1).
L'assunto sostenuto in sentenza, secondo cui “è previsto il rimborso del “mutuo fondiario” attraverso rate secondo il piano di ammortamento concordato tra banca e cliente e con previsione di interessi sulle singole rate, struttura tipica del mutuo - la
20 società disponeva già di un conto corrente presso la stessa sulla quale avrebbe Pt_4 potuto concedersi ulteriore apertura di credito”, è infondato in fatto.
Al contratto non è allegato alcun piano d'ammortamento. E nessuna disposizione contrattuale prevede un rimborso rateale e con interessi sulle singole rate.
Sul punto può darsi che il giudice di prime cure sia stato indotto in errore dal fat- to che è allegato al contratto, quale allegato A, richiamato al punto C) della premessa del contratto di apertura di credito con garanza ipotecaria, il Regolamento per i con- tratti di mutuo e di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, che contiene, all'evidenzia, alcune disposizioni comuni, destinate ad operare nell'una e nell'altra tipologia contrattuale, e disposizioni specifiche, a seconda dello specifico con- tratto che fosse stato concluso con il cliente.
Questo ancora spiega perché nello stesso atto notarile in alcune clausole si parli di mutuatario (ad esempio, nell'art.3) mentre nell'intestazione dell'atto, nella premessa
(in cui si descrive l'operazione e si richiama la delibera del competente organo interno della banca di concessione dell'apertura di credito) e negli art.1 e 2 si parli di apertura di credito e negli artt.5, 6, di parte accreditata.
Ora, come evidenziato dalla banca appellante, per capire se si era in presenza di un'apertura di credito con garanzia reale oppure di un mutuo fondiario, era necessario e sufficiente verificare come il rapporto si fosse svolto attraverso l'esame degli estratti conto;
esame che evidenza come il finanziamento si sia sviluppato in tutto il corso del rapporto come un'apertura di credito, in cui la banca ha messo a disposizione una linea di credito garantita da ipoteca che il cliente ha utilizzato pagando interessi diversi a se- conda che il conto fosse solo passivo o anche scoperto e in cui il correntista non era obbligato a pagare alcuna somma periodica, comprensiva di capitale e interessi, per restituire il finanziamento secondo un piano d'ammortamento predeterminato.
Le prime movimentazioni in entrata sono effettuate nell'anno 2009 in data 31.5.
e 18.6 per un complessivo importo di euro 1.070.000,00, che riduceva l'importo a de- bito da euro 3.594.654,60 ad euro 2.429.677,05. Si susseguono poi nei trimestri suc- cessivi sino ad arrivare al saldo finale azionato nel presente giudizio in via riconvenzio- nale.
Ai fini della qualificazione tipologica è infine irrilevante che la banca si fosse im- pegnata ad aumentare il fido (cioè il tetto dell'apertura di credito), da euro 1.850.000
(iniziale) sino a 3.600.000,00 in relazione allo stato di avanzamento dei lavori di ri-
21 strutturazione degli immobili concessi a garanzia della restituzione dell'eventuale saldo debitore del rapporto, perché ciò afferiva alla correlazione tra garanzia e fido concesso: aumentando il valore della garanzia immobiliare, la banca si impegnava ad aumentare il fido.
Nessuna clausola del rapporto escludeva poi che il cliente potesse rientrare pe- riodicamente del fido concesso mediante versamenti sul conto corrente de quo, in mo- do da ripristinare in tutto o in parte le possibilità di utilizzo della provvista.
L'accoglimento del motivo in esame comporta che il saldo debitore del conto cor- rente n.110080, affidato con apertura di credito con garanzia ipotecaria, resta confer- mato nell'importo di euro 1.450.205,90 alla data del 12-1-2016 e in questi limiti, come risulterà meglio dal § 4 dei motivi della decisione, è accolta la domanda riconvenziona- le della banca.
Infatti, come risulta dalla CTU espletata nel giudizio di primo grado il TEG del rapporto confrontato con il tasso soglia previsto dai decreti ministeriali per le aperture di credito assistite da garanzia reale, è sempre stato inferiore al tasso soglia usura.
Il superamento del TUS era stato ritenuto sussistente, per pochi trimestri, meglio individuati nella CTU, sul presupposto erroneo che il rapporto andasse riqualificato quale mutuo fondiario e rilevasse quindi, a fini de quibus, il diverso tasso soglia previ- sto dai decreti ministeriali per i mutui ipotecari.
2.3.2.- La fondatezza del secondo motivo risulta per tabulas dall'esame degli atti e documenti prodotti nel giudizio di primo grado.
Nella comparsa di costituzione depositata in primo grado la banca assumeva che avrebbe inviato la lettera di recesso dai rapporti di apertura di credito, proponendo, tuttavia, immediatamente la domanda riconvenzionale, riservate eventuali ulteriori forme di tutela (così a pag.19, dove si usa il verbo inviare al futuro semplice). Nel con- tempo chiedeva la condanna degli attori al pagamento degli interessi con riferimento alla data del 7-3-2016, quale data del saldo debitore presente in atti.
Con la memoria ex art.183, co.6 n.2 cpc, la banca produceva quale doc.12 la let- tera di revoca degli affidamenti e di recesso dai rapporti del 8-3-2016 (priva di prova della spedizione), nonché quale doc.13 identica lettera del 30-11-2016 (munita di pro- va della spedizione mediante racc.ta AR).
La circostanza dell'invio e della ricezione di tali lettere non risulta essere stata contestata nel corso del giudizio di primo grado dalle controparti, sicché, diversamente
22 da quanto concluso dal tribunale, deve ritenersi che i predetti elementi evidenziavano che i rapporti bancari erano già chiusi al momento della decisione.
2.4.- Per decidere nel merito la domanda riconvenzionale non è poi necessario un supplemento di CTU perché:
(a) come segnalato nel § 1 dei motivi della decisione, l'appellante incidentale non ha impugnato il capo della decisione relativo al conto corrente n.110077, sic- ché resta ferma la rettifica del saldo debitore alla data del 12-1-2016 operata nel giudizio di primo grado;
(b) l'accoglimento del primo motivo dell'appello incidentale comporta, quanto al conto n.110080, che il saldo debitore resta cristallizzato alla data del 12-1-
2016 in meno 1.450.205,90 (cioè va soltanto eliminata la rettifica operata in primo grado per l'importo di euro 10.736,81);
(c) come risulta dai documenti 16-17 allegati alla seconda memoria ex art.183, co.6 cpc (si tratta degli estratti conto per il periodo successivo al 31-12-
2015), per effetto del passaggio a sofferenza e della chiusura dei rapporti, sui conti de quibus erano addebitati soltanto gli interessi e le competenze di chiu- sura e la banca ha rinunciato, come esplicitato nelle conclusioni rassegnate in questo giudizio, agli interessi e competenze per il periodo successivo al 12-1-
2016 (data a cui si sono fermati i conteggi del CTU). Si tratta di una riduzione della domanda, rispetto a quella proposta in primo grado (con cui era richie- sto il conteggio del saldo debitore sino al 7-3-2016), che giova unicamente al- la posizione delle controparti.
3.- L'appello principale.
Gli appellanti principali hanno proposto cinque motivi d'appello.
3.1.- I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, ponendo, in sostanza, il medesimo tema, salvo che per alcuni profili che saranno in seguito eviden- ziati.
3.1.1.- Gli appellanti assumono con il primo motivo che la CTU è errata perché (i) il consulente ha ritenuto che la formula di calcolo del TAEG, ai fini della soglia usura, fosse quella per le aperture di credito con garanzia e non quella prevista per il mutuo fondiario;
(ii) il consulente nell'analizzare le condizioni del conto corrente aveva ritenu-
23 to il conto scoperto in un primo momento e poi affidato in un secondo momento, quan- do in realtà il conto era affidato ab origine con conseguente superamento del tasso so- glia (usura originaria); (iii) il consulente aveva errato nell'escludere dal calcolo del tas- so soglia la CMS.
Con il secondo motivo sostengono che il giudice di primo grado, pur avendo cor- rettamente riqualificato il rapporto di apertura di credito con garanzia reale in mutuo fondiario, ha poi errato, nel recepire le conclusioni del CTU, nell'applicare la formula di calcolo del TEG prevista per le aperture di credito e non quella prevista per i mutui fondiari, così omettendo di rilevare la natura usuraria delle pattuizioni sul superamento di detta soglia.
Nel contesto del paragrafo relativo al secondo motivo in esame, gli appellanti “in- filano” anche un nuovo profilo di nullità del contratto di apertura di credito fondato sull'asserita manipolazione del tasso Euribor.
Con il terzo motivo gli appellanti censurano la decisione nella parte in cui il giudi- ce, pur avendo riqualificato il contratto di apertura di credito con garanzia in contratto di mutuo fondiario, ha omesso poi di trarne le conseguenze in punto d'illegittima appli- cazione della CMS che, notoriamente, non può essere applicata ai contratti di mutuo fondiario.
In ogni caso, secondo gli appellanti, rileva che, essendovi stata un'erogazione del finanziamento con periodicità predeterminata (in linea con i SAL del cantiere finanzia- to), la CMS non avrebbe potuto essere applicata anche se il contratto non fosse stato riqualificato, mancando una vera messa a disposizione dell'importo ed essendovi inve- ce delle erogazioni immediate a date predeterminate.
Ora, l'accoglimento dell'appello incidentale, in punto di errata riqualificazione del contratto di apertura di credito con garanzia reale in contratto di mutuo fondiario, comporta il rigetto de plano dei motivi in esame nella parte in cui gli appellanti fanno leva proprio sulla predetta riqualificazione per dedurne gli errori di giudizio che sareb- bero stati commessi dal giudice di primo grado.
Quanto ai profili del primo motivo (censure alla CTU) non correlati alla predetta riqualificazione è sufficiente osservare:
(a) che l'elaborato del CTU, recepito dal giudice di primo grado, come sopra ri- cordato (v. § 1 dei motivi della decisione), esclude le CMS considerandole come non dovute per tutto il periodo sino al 31.12.2009 in quanto asseritamente nulle. Escluse le
24 CMS, perché ritenute nulle, è evidente che esse non potevano essere incluse poi nel calcolo del TEG del rapporto;
(b) che l'assunto secondo cui, diversamente da quanto reputato dal CTU, il conto corrente n.110080 era affidato ab origine, in quanto nello stesso giorno di apertura del rapporto di conto corrente (ovvero il 10.4.2006) furono effettuati sullo stesso preleva- menti per euro 11.750,00, è destituito di fondamento in fatto.
Il conto corrente de quo fu stipulato in data 4.4.2006 (e non il 10.4.2006, come indicato dagli appellanti), come risulta dalla copia del contratto in atti (v. doc.5 di parte appellata fascicolo di primo grado).
E' vero che contestualmente fu stipulata l'apertura di credito con garanzia ipote- caria destinata ad operare sul conto corrente de quo ma l'efficacia di quest'ultima (e quindi l'effettiva messa a disposizione del fido) era subordinata al consolidamento dell'ipoteca concessa a garanzia come risulta dalle relative condizioni contrattuali (v. tabella di sintesi delle condizioni economiche allegato B al contratto notarile). Per cui c'è stato un periodo di tempo, di alcuni giorni, in cui il conto corrente n.110080 non poteva ritenersi tecnicamente affidato.
3.1.2.- L'azione di nullità parziale del contratto di apertura di credito con garanzia reale, proposta per la prima volta in appello sull'assunto della ritenuta applicazione nel corso del rapporto di un tasso Euribor manipolato, con conseguente richiesta di appli- cazione del tasso di interesse legale in sostituzione di quello convenzionale, è ammissi- bile ma è infondata.
In punto di ammissibilità va respinta l'eccezione preliminare della banca, fondata sul richiamo al divieto dei nova previsto dall'art.346 cpc.
Tale disposizione vieta la proposizione in appello di domande nuove. Tuttavia, come insegnato da Cass. S.U. 26242/14, l'azione di nullità è una domanda relativa ad un diritto autodeterminato, sicché è individuata indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio. Pertanto, costituisce mera emendatio la richiesta, in aggiunta a quella iniziale formulata con la citazione introduttiva del giudizio di primo grado, di de- claratoria di nullità parziale del contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria per violazione della normativa antitrust sull'assunto che il tasso Euribor sia stato mani- polato nel periodo dal 2006 al 2008.
La domanda è tuttavia infondata nel merito, essendo del tutto carente sul piano assertivo e asseverativo.
25 Nel formulare la domanda gli appellanti non indicano chi avrebbe manipolato l'Euribor, chi avrebbe accertato la violazione, se la banca convenuta facesse parte o meno parte dell'intesa restrittiva della concorrenza diretta a manipolare il tasso o se fosse a conoscenza o meno della manipolazione commessa da altri soggetti, etc.
La domanda è formulata in termini del tutto esplorativi e defatigatori e non si correla, in alcun modo, nella sua genericità, all'insegnamento espresso dalla Corte di
Cassazione (sent. 12007-2024), secondo cui “i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euri- bor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE”.
3.2.- Con il quarto motivo d'appello e denunciano la sentenza Pt_2 Parte_1 di primo grado nella parte in cui ha rigettato la loro azione di nullità della fideiussione omnibus (doc.3 di parte convenuta nel giudizio di primo grado).
Il motivo, che è sviluppato da pag.21 a pag.28 dell'atto di appello, è complessi- vamente inammissibile per violazione dell'art.342 cpc.
3.2.1.- La sentenza di primo grado, dopo avere ricordato il dibattito giurispruden- ziale sulla questione di rilievo e avere dato atto dell'arresto delle Sezioni Unite
n.41994/2021 sopravvenuto in corso di causa, contrario alla tesi sostenuta dagli attori della nullità assoluta (e non parziale) della fideiussione, ha così argomentato: “Ebbene, nel caso oggetto del presente giudizio, i fideiussori (nel caso di specie soci della società debitrice principale), i quali hanno ritenuto la nullità del contratto di fideiussione sotto- scritto, adducendo la riproduzione nello stesso delle clausole sopra citate ( riproduzione effettivamente riscontrata ) non hanno fornito alcuna prova che in assenza delle clau- sole oggetto di censura non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del con- tenuto asseritamente colpita da nullità. Del resto, la più volte richiamata sentenza n.
41994/2021 ha sottolineato che, nelle ipotesi quali quella oggetto del presente giudi- zio, un'evenienza del genere è di difficile riscontro, atteso che, sebbene l'eliminazione
26 delle clausole in oggetto alleggerirebbe la posizione dei fideiussori, rendendone meno gravosa l'obbligazione, tuttavia il fideiussore - salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario - avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo legati al debitore principale e, quindi, portatori di un interesse economico alla prestazione bancaria e, al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clau- sole a lui favorevoli, atteso che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti. Pertanto, alla luce di tali considera- zioni, l'eccezione di nullità integrale della fideiussione deve ritenersi infondata, atteso che anche qualora si fosse in presenza delle cennate pattuizioni, la fideiussione conser- verebbe la sua struttura fondamentale e resterebbe integra e lecita la funzione econo- mico-sociale perseguita da entrambi i contraenti per modo che non vi è ragione di rite- nere che, senza le clausole asseritamente nulle, le parti non sarebbero addivenute alla conclusione del contratto”.
A fronte di simile motivazione gli appellanti si sono limitati, per un verso, a ri- chiamare la giurisprudenza antecedente all'arresto delle Sezioni Unite, senza misurarsi con tale decisione recepita dal giudice di primo grado (la quasi totalità delle pagine dell'appello in cui è sviluppato il motivo in esame costituisce mera riproduzione, me- diante copia-incolla, della tesi della nullità assoluta della fideiussione superata dall'intervento delle Sezioni Unite) e, per altro verso, ad allegare che il giudice di primo grado (i) aveva omesso di valutare che detta “garanzia prestata dai singoli soci abbia mutato i propri importi ed i propri comportamenti nel corso degli anni dall'essere sin- golarmente considerata per 200 mila € per ciascuno socio pedissequamente corrispon- dente alla operatività del conto corrente ordinario è poi, improvvisamente ed ingiustifi- catamente, diventata omnibus per 600 mila € complessivi per ciascuno degli stessi soci nel periodo di passaggio da a ” e Parte_6 TE che la banca “ha fatto sottoscrivere dapprima un atto con il quale ogni socio prestava la propria garanzia fideiussoria personale per l'importo di euro 200 mila fino alla con- correnza di 600mila per tutti e tre …poi ciascuno si è ritrovato a garantire l'intero im- porto solidalmente”; (ii) aveva omesso poi di considerare che “nessuno dei soci mai avrebbe sottoscritto un contratto di fideiussione che li avrebbe costretti a garantire una somma così alta di seicentomila euro ciascuno a fronte di un conto corrente ordinario la cui operatività era, peraltro, di molto inferiore. Ma vi è di più. Non avrebbe mai avu- to senso sottoscrivere una fideiussione omnibus in virtù di un contratto di conto cor-
27 rente bancario ipotecario in quanto già garantito per proprio conto da garanzia Immo- biliare ipotecaria tale per cui la fideiussione di per sé non sarebbe stata necessaria vi- sto gli importi altissimi di valore degli stessi immobili posti a garanzia”.
3.2.2.- Tuttavia, il primo profilo (sub i) della censura non si correla con la deci- sione impugnata.
Il Giudice di primo grado ha così motivato: “Quanto all'altra eccezione di nullità delle fideiussioni il dato testuale delle stesse smentisce l'ipotesi di una garanzia più li- mitata. La fideiussione è infatti sottoscritta in favore della Controparte_1
“per l'adempimento di qualsiasi obbligazione verso codesta banca, dipendente da ope- razioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consen- tite” al debitore principale, secondo lo schema della c.d. fideiussione omnibus. Ed è ve- ro che, come eccepito dalla , nessuna deroga alla regola della solidarietà è stata Pt_4 prevista”.
Ora, a fronte del chiaro testo della fideiussione in atti (doc.3 della banca), rila- sciata in data 22.3.2006, che fissa in euro 600.000,00 il tetto della garanzia omnibus, gli appellanti non potevano limitarsi a reiterare quanto sostenuto in primo grado, ma avrebbero dovuto indicare o l'errore percettivo commesso dal primo giudice (nel senso che nella fideiussione omnibus era scritto 200.000,00 e il giudice aveva letto
600.000,00) oppure ad indicare gli atti che il giudice avrebbe omesso di valutare nella sua decisione.
Ma ciò non è stato fatto.
Risultano, pertanto, del tutto incomprensibili sia l'affermazione secondo cui la ga- ranzia avrebbe operato diversamente nel corso degli anni “dall'essere singolarmente considerata per euro 200 mila per ciascuno socio … è poi diventata improvvisamente omnibus per 600 mila euro per ciascuno degli stessi nel periodo di passaggio da Chian- tibanca Spa a ”, posto che la fideiussione omnibus in TE atti risulta rilasciata in favore di a garanzia di obbligazioni da Controparte_1 questa assunte direttamente nei confronti di (e non TE certo di ), sia l'assunto secondo cui “la ha fatto sottoscrivere Parte_6 Pt_4 dapprima un atto con il quale ogni socio prestava la propria garanzia fideiussoria per- sonale per l'importo di euro 200 mila euro fino alla concorrenza di 600 mila euro per tutti e tre e poi ciascuno si ritrovato a garantire l'intero importo solidalmente”.
28 3.2.3.- Quanto al profilo deduttivo sub ii), anch'esso non si correla con la motiva- zione di primo grado, nella parte in cui gli attori, che erano soci della debitrice princi- pale, non avevano fornito alcuna “prova che in assenza delle clausole oggetto di censu- ra non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del contenuto asseritamente colpita da nullità”.
Gli appellanti non indicano le prove che avrebbero prodotto o chiesto di ammette- re sul punto in primo grado al fine di dimostrare le condizioni necessarie per passare dalla nullità parziale della fideiussione alla nullità assoluta. Ma si limitano ad argomen- tare sulla base di assunti che andrebbero dimostrati, assunti per di più tra loro in con- traddizione. Per un verso, assumono che “mai avrebbero sottoscritto un contratto di fi- deiussione che li avrebbe costretti a garantire una somma così alta di seicentomila eu- ro ciascuno a fronte di un conto corrente ordinario la cui operatività era, peraltro, di molto inferiore”, ma questo è il demostrandum. E, per altro verso, che “non avrebbe mai avuto senso sottoscrivere una fideiussione omnibus in virtù di un contratto di con- to corrente bancario ipotecario in quanto già garantito per proprio conto da garanzie
Immobiliare…”. Assunto che è in contraddizione con il primo perché rende evidente che la fideiussione non fu rilasciata solo per il conto ordinario o solo per il conto corrente garantito da ipoteca ma per entrambi e più in generale per tutte le obbligazioni assun- te nei confronti della banca dalla debitrice principale.
Essi non spiegano e provano perché, quali soci e amministratori della società, non avrebbero sottoscritto fideiussioni in assenza delle quali la banca non avrebbe evi- dentemente concesso credito. Questo punto, ben evidenziato dalla sentenza di primo grado, non è confutato specificamente.
3.3.- Infine, anche il quinto motivo d'appello principale, relativo all'azione risarci- toria, è infondato.
Va osservato, anzitutto, che non è stato impugnato il capo della decisione che ha respinto l'azione di risarcimento danni proposta da e che avevano Pt_2 Parte_1 chiesto la condanna della “ banca al risarcimento del danno da loro patito per
l'impegno ed il necessario finanziamento personale dei soci per sopperire alla carenza di liquidità aziendale oltre al risarcimento del danno subito conseguente al contratto di fideiussione gestito in maniera arbitraria ed illegittima oltre che basato su di un con- tratto viziato ab origine per usura, oltre al maggior danno derivante dalla segnalazione in centrale rischi per importo di garanzia diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto
29 alla banca da valutarsi anche in via equitativa e di giustizia (v. pag.15 della decisio- ne)”.
La sentenza di primo grado ha omesso invece ogni motivazione del rigetto dell'azione di risarcimento danni proposta dalla società (debitrice principale) – punto n.9 delle conclusioni di primo grado (v. pag. 15 della sentenza, in cui il giudice esami- na la sola domanda di risarcimento danni avanzata da , e Parte_2 Parte_1
in relazione ai danni da loro personalmente subiti); conclusioni che, in- CP_3 vero, per effetto probabilmente di un errato copia-incolla non risultano nemmeno tra- scritte nella sentenza che riproduce in maniera parziale le conclusioni precisate dagli attori con la nota del febbraio 2021.
Non di meno, nel dispositivo la sentenza contiene il rigetto di ogni altra domanda
(diversa da quella accolta) proposta dagli attori e dall'intervenuto.
La società appellante ha denunciato come “inesistente” la motivazione della deci- sione (così a pag.29, rigo 2 dell'atto di appello).
Ora, la tesi che fonda la domanda attrice è in sintesi così argomentata.
Essa attrice “aveva all'interno del proprio patrimonio soltanto gli immobili di Via delle Gore ed è stata costretta ad una stasi forzata che, dal punto di vista commercia- le, ha provocato enormi danni. L'impossibilità di alienare a terzi gli immobili edificati è infatti stata causata dall'applicazione di oneri non dovuti da parte della banca, cosa che ha fatto “lievitare” oltremodo l'indebitamento bancario (munito di garanzia ipotecaria),
e ha reso i prezzi di mercato non più sufficienti a fare fronte all'indebitamento medesi- mo. Inoltre, deve considerarsi che, dal 2009 al 2015 (anno di avvio del procedimento di primo grado), il valore del mercato immobiliare italiano ha subito un vero e proprio tracollo, indiscriminato per aree geografiche o tipologia di edifici. In sede di atto di ci- tazione dinanzi al Tribunale di Siena, gli odierni appellanti hanno dimostrato (cfr. fasci- colo di primo grado, All.21d) la svalutazione degli immobili di proprietà di CP_1 da un valore di euro 2.500.000,00 ad uno di euro 1.877.500,00, così per un delta di euro 622.500,00, interamente ascrivibile all'operato illegittimo della banca. È appena il caso di ribadire che, in più occasioni, la società appellante ha richiesto alla banca di prestare il consenso a riduzioni/cancellazioni parziali del gravame ipotecario iscritto su- gli immobili medesimi, al fine di poter procedere alla vendita dei beni di maggior inte- resse sul mercato di riferimento (e dunque di maggior valore), e così poter via via ri- durre l'indebitamento nei confronti di . Queste richieste si sono sempre CP_2
30 scontrate con il netto diniego della banca interessata, che dunque ha di fatto impedito
l'alienazione dei beni immobili, o almeno di parte di essi, in un periodo storico in cui le valutazioni Immobiliare erano certamente più lusinghiere di quelle attuali. Ancora: il permanere degli immobili nel patrimonio della società odierna appellante, oltre ai ri- flessi negativi già sopra elencati, ha altresì fatto sorgere ulteriori oneri fiscali (ad esempio in tema di IMU) a carico della società, che ovviamente non erano né previsti né prevedibili al momento della programmazione dell'intera iniziativa imprenditoriale, ma che sono diventati palesi nel loro ammontare nel momento in cui la società si è vi- sta recapitare gli avvisi di liquidazione e le cartelle esattoriali. In particolare, la quanti- ficazione di tali oneri è stata resa possibile solo in epoca successiva allo spirare dei termini istruttori fissati nel corso del primo grado di giudizio (le cartelle esattoriali sono state notificate a partire dal 2021) e, pertanto, si chiede fin d'ora che codesta Corte voglia consentire l'ammissione di tali prove documentali, affinché concorrano a dimo- strare e rendere contestabile alla banca un'ulteriore voce di danno risarcibile patita da
palesatasi solo in tempi recenti ma comunque causalmente collegata alla CP_1 condotta illegittima tenuta dall'istituto di credito. Tale autonoma voce di danno viene fin d'ora quantificata in euro 58.670,59, somma rinveniente quale sommatoria dell'IMU dovuto dalla società al Comune di Firenze”.
Simile domanda va respinta, perché all'esito dei due gradi di giudizio, la società
è rimasta soccombente, fatta eccezione per il parziale ricalco- Controparte_1 lo del saldo debitore del conto corrente n.110077, che rimane in ogni caso negativo per un importo significativo, sicché non è predicabile alcun nesso causale tra gli asseriti danni subiti, come sopra descritti, e i fatti di causa, essendo rimasto in ogni caso ac- certato un debito complessivo della società di euro Controparte_1
1.450.205,90. L'azione appare così del tutto pretestuosa e defatigatoria.
Così integrata la motivazione della sentenza di primo grado, questa merita con- ferma.
4.- Conclusioni.
L'appello principale è in parte infondato e in parte inammissibile. L'azione di nulli- tà parziale del contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria regolato sul con- to corrente n.110080 per violazione della normativa antitrust (manipolazione Euribor)
è infondata.
L'appello incidentale è invece fondato e merita accoglimento.
31 Per l'effetto, tenuto conto della riduzione della domanda effettuata in appello dal- la banca, , quale debitrice principale, Controparte_1 Pt_2
e questi ultimi tre quali fideiussori omnibus e nei li-
[...] Parte_1 CP_3 miti della prestata fideiussione (euro 600.000,00), sono condannati a pagare a
[...]
, quanto al rapporto di conto corrente bancario n.110077, Parte_7 la somma di euro 84.786,31, e quanto all'apertura di credito in conto corrente con ga- ranzia ipotecaria n.110080, la somma di euro 1.450.205,90, oltre interessi legali ex art.1284, co.1 c.c. dal 13-1-2016 alla data di proposizione della domanda riconvenzio- nale nel giudizio di primo grado e interessi legali moratori ex art.1284, co.4 c.c., da quest'ultima data al saldo effettivo.
Può essere recepita e perciò confermata integralmente la decisione di primo gra- do sulle spese, non oggetto peraltro di censura specifica da parte degli appellanti prin- cipali.
L'accoglimento dell'appello incidentale non giustifica infatti una revisione della decisione di primo grado che, in maniera equilibrata, ha compensato le spese di CTU sul rilievo che comunque vi è stato un ricalcolo del saldo debitore del rapporto di conto corrente e ha condannato invece gli attori e l'intervenuto al pagamento del compenso professionale, essendo questi ultimi i soccombenti assolutamente prevalenti. In altre parole, il parzialissimo accoglimento delle domande attoree è stato valorizzato ai soli fini della compensazione delle spese di CTU e non anche delle altre spese.
Tale soluzione, ci si ripete, può essere confermata anche alla luce del giudizio d'appello.
Le spese di questo grado seguono invece la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo a carico degli appellanti principali.
Nei rapporti con il le spese possono essere compensate in ragione della CP_3 mancata opposizione all'iniziativa incidentale della banca.
Le spese sono liquidate in assenza di notula con questi parametri (DM 55/14, e succ. mod., valore della causa da 1 a 2 milioni;
parametri medi per le fasi 1, 2, 4, pa- rametro minimo per la fase 3 esauritasi con la sola trattazione e in assenza di istrutto- ria).
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico degli appellanti principali del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
32
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge i primi tre motivi e il quinto motivo dell'appello principale;
- dichiara inammissibile il quarto motivo dell'appello principale;
- respinge l'azione di nullità parziale del contratto di apertura di credito con ga- ranzia ipotecaria proposta in questo grado dagli appellanti principali;
- accoglie integralmente l'appello incidentale e, in parziale riforma della senten- za di primo grado, condanna , quale Controparte_1 debitrice principale, e questi ultimi Parte_2 Parte_1 CP_3 tre quali fideiussori omnibus, in solido fra loro, e quanto ai fideiussori nei limi- ti della prestata garanzia (euro 600.000,00), a pagare a TE
, quanto al rapporto di conto corrente bancario n.110077, la
[...] somma di euro 84.786,31, e quanto all'apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria n.110080, la somma di euro 1.450.205,90, oltre inte- ressi legali ex art.1284, co.1 c.c. dal 13-1-2016 sino alla data della domanda giudiziale e interessi moratori ex art.1284, co.4 c.c., dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
- conferma la decisione di primo grado in punto di regolamento delle spese di lite;
- condanna , e Controparte_1 Parte_2 Pt_1 Pt_5
[...
in solido fra loro, a pagare le spese di lite a favore di TE
, che si liquidano in euro 29.033,00 per compenso professionale,
[...] oltre al rimborso delle spese generali (15%) e degli accessori di legge (IVA e
CAP, se dovuti);
- compensa le spese di grado nei rapporti tra le altre parti e CP_3
Dà atto che sussistono a carico degli appellanti principali i presupposti per il rad- doppio del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 8-4-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Anna Primavera
33 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente pro- cessuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazio- ni.
34