Articolo 36 della Legge 25 novembre 2024, n. 177
Articolo 35
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14 dicembre 2024
Art. 36. Disposizioni attuative
e clausola di invarianza finanziaria 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede all'aggiornamento del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 , in conformita' alle disposizioni della presente legge modificative del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 .
2. Fermo restando quando previsto dall'articolo 35, comma 9, dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 14 dicembre 2024