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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 527/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ROTILI SIMONETTA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4205/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di DR - Viale Margherita 81034 DR CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402500000696 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 195/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento relativa a IMU 2020 emesso il 20.06.2025 dal comune di DR per l'importo di euro 1.049,00 – notificato il
29.07.2025.
Esponeva che l'unità immobiliare gravata era abitata dal proprio coniuge Nominativo_1 che vi aveva stabilito la sua residenza a far data dal 27.08.2018- come da certificato di residenza storico allegato al ricorso- e di cui era proprietario. Produceva certificato di residenza storico , certificato di matrimonio e atto di compravendita dell'immobile.
Il comune di DR , benchè ritualmente citato, non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto .
L' avviso di accertamento oggetto di opposizione è stato emesso sul presupposto che la ricorrente non avrebbe proceduto a pagare l'IMU per l'unità immobiliare sita in DR alla Indirizzo_1 .
La predetta ha eccepito che il proprio coniuge Nominativo_1 ha la residenza nell'unità immobiliare oggetto di accertamento tributario di cui è anche proprietario .
A fronte di tali argomentazioni , corroborate anche dalla documentazione sopra elencata il comune di
DR, non costituendosi in giudizio sebbene citato, non ha fornito alcuna argomentazione di segno contrario che consenta di fornire una diversa lettura degli atti comprovante l'eventuale insussistenza del diritto alla esenzione .
Pertanto la Corte ritiene che l' avviso di accertamento impugnato sia illegittimo e vada annullato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo .
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio da liquidarsi in euro 300 oltre accessori se dovuti con attribuzione all'antistatario.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ROTILI SIMONETTA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4205/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di DR - Viale Margherita 81034 DR CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402500000696 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 195/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento relativa a IMU 2020 emesso il 20.06.2025 dal comune di DR per l'importo di euro 1.049,00 – notificato il
29.07.2025.
Esponeva che l'unità immobiliare gravata era abitata dal proprio coniuge Nominativo_1 che vi aveva stabilito la sua residenza a far data dal 27.08.2018- come da certificato di residenza storico allegato al ricorso- e di cui era proprietario. Produceva certificato di residenza storico , certificato di matrimonio e atto di compravendita dell'immobile.
Il comune di DR , benchè ritualmente citato, non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto .
L' avviso di accertamento oggetto di opposizione è stato emesso sul presupposto che la ricorrente non avrebbe proceduto a pagare l'IMU per l'unità immobiliare sita in DR alla Indirizzo_1 .
La predetta ha eccepito che il proprio coniuge Nominativo_1 ha la residenza nell'unità immobiliare oggetto di accertamento tributario di cui è anche proprietario .
A fronte di tali argomentazioni , corroborate anche dalla documentazione sopra elencata il comune di
DR, non costituendosi in giudizio sebbene citato, non ha fornito alcuna argomentazione di segno contrario che consenta di fornire una diversa lettura degli atti comprovante l'eventuale insussistenza del diritto alla esenzione .
Pertanto la Corte ritiene che l' avviso di accertamento impugnato sia illegittimo e vada annullato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo .
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio da liquidarsi in euro 300 oltre accessori se dovuti con attribuzione all'antistatario.