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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/12/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Mariangela Gentile Giudice onorario, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2404/2025 r.g.v.g., promosso da
(c.f. ) e da (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Grandi del foro di C.F._2
Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero avente ad oggetto: “scioglimento del matrimonio”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“si formulano, quindi, le seguenti istanze e conclusioni, affinché codesto Tribunale pronunci la sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni pattuite dai ricorrenti:
A) - I ricorrenti vivranno separati, infatti:
1 Il signor proprietario esclusivo dell'immobile sito a Bologna in via UR Parte_2
FI, n. 4, adibito a casa familiare, è intenzionato a vendere a terzi tale immobile e con i proventi ottenuti dalla vendita, intende acquistare tre immobili.
In riferimento all'acquisto dei tre immobili, i coniugi hanno deciso, di comune accordo, che il signor trasferirà la proprietà di un solo immobile alla NO Parte_2 Pt_1
ai figli e . La NO ed i figli e
[...] Per_1 Per_2 Pt_1 Per_2 [...]
pertanto, diventeranno comproprietari di un solo immobile;
tale immobile Per_3
sarà destinato alle esigenze abitative della NO Pt_1
I coniugi hanno deciso, di comune accordo che i restanti due immobili acquistati dal signor rimarranno intestati esclusivamente al signor il quale Parte_2 Parte_2
stipulerà con i figli un contratto di comodato ad uso gratuito con oggetto tali due immobili che saranno destinati alle esigenze abitative dei figli e Per_2 [...]
Per_3
Il signor andrà a vivere presso altro immobile, acquistato con i proventi del Parte_2
proprio lavoro. Attualmente si è trasferito a Bologna in via A. FI, n. 2.
La NO ed il signor di comune accordo, hanno deciso che fino a Pt_1 Parte_2
quando l'immobile sito a Bologna in via UR FI n. 4 non verrà venduto dal signor
, proprietario esclusivo di tale bene, la NO continuerà ad Parte_2 Pt_1
abitare in tale immobile, mentre il signor andrà a vivere altrove, attualmente Parte_2
vive a Bologna in via A. FI n. 2.
I ricorrenti sono d'accordo che il signor potrà continuare ad incontrare i figli Parte_2
e anche presso l'immobile in via FI n. 4, dove i figli potranno Per_1 Per_2
continuare a vivere fino alla vendita, dandone congruo preavviso alla NO Pt_1
Sono, altresì, d'accordo, che il signor potrà pernottare presso l'immobile in Parte_2
via FI, solamente in caso di necessità, dandone congruo preavviso alla NO
Pt_1
2 B) - I figli, e , ormai entrambi maggiorenni, frequenteranno liberamente Per_1 Per_2
i genitori. La NO ed il signor dichiarano che entrambi i figli Pt_1 Parte_2
hanno già raggiunto una propria autosufficienza/indipendenza economica, per cui non
è necessario prevedere un contributo per il mantenimento degli stessi.
C) – Il signor e la NO svolgano entrambi Parte_2 Parte_1
un'attività lavorativa che li rende economicamente indipendenti (cfr. doc. ti 8-9 CUD
2025 – Persone Fisiche 2025 , per cui il signor e Pt_1 Parte_2 Parte_2
la NO dichiarano di essere reciprocamente economicamente Parte_1
autosufficienti, talché provvederanno – ciascuno con il proprio lavoro – al sostentamento personale. Di conseguenza il signor e la NO Parte_2
di comune accordo hanno deciso che non pretenderanno l'uno nei Parte_1
confronti dell'altro un assegno mensile di mantenimento personale, a decorrere dalla sottoscrizione delle presenti dichiarazioni.
- Il signor riconosce la rilevanza del contributo prestato dalla moglie NO Parte_2
alla vita familiare e, in tale contesto, si impegna a corrisponderle una Parte_1
somma a titolo di compensazione economica equitativa.
- Così il signor e la NO hanno deciso di comune Parte_2 Parte_1
accordo che signor corrisponderà alla NO una Parte_2 Parte_1
somma una tantum, versata in forma rateale. Il signor riconosce, Parte_2
pertanto, in favore del coniuge, NO a titolo di assegno divorzile in Parte_1
forma capitalizzata, la somma complessiva pari ad € 10.000,00 (euro diecimila/00) ai sensi dell'art. 5, comma 8, della Legge n. 898/1970, in considerazione del contributo da lei prestato alla vita familiare, anche mediante attività domestica e di cura della famiglia, durante il matrimonio. Tale somma è considerata congrua da entrambi i coniugi.
- Circa le modalità di pagamento, il signor e la NO sono Parte_2 Pt_1
d'accordo che tale somma complessiva pari € 10.000,00 (euro diecimila/00) sarà corrisposta in quattro anni, a partire dell'anno 2025 fino all'anno 2028, ed ogni anno
3 verrà versata una sola rata di importo pari ad € 2.500,00, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla NO IBAN Parte_1
[...], così come di seguito indicato:
- I rata pari ad € 2.500,00 con prima scadenza il giorno 31/12/2025;
- II rata pari ad € 2.500,00 con scadenza il giorno 31/12/2026;
- III rata pari ad € 2.500,00 con scadenza il giorno 31/12/2027;
- IV rata pari ad € 2.500,00 a saldo entro il giorno 31/12/2028.
- A decorrere dalla sottoscrizione delle presenti dichiarazioni ed in particolar modo con il riconoscimento da parte del signor della somma indicata pari ad € Parte_2
10.000,00, e l'accettazione di tale somma da parte della NO il Parte_1
coniuge beneficiario, la NO rinuncia espressamente a qualsiasi Parte_1
ulteriore pretesa di natura economica o patrimoniale nei confronti dell'altro coniuge signor derivante dal vincolo matrimoniale, inclusi assegni divorzili Parte_2
periodici, diritti sulla pensione di reversibilità e sul TFR.
- Il mancato pagamento di anche una sola rata entro il termine di 15 giorni dalla scadenza comporterà la decadenza dal beneficio del termine e la possibilità per il coniuge beneficiario NO di agire per il recupero dell'intero residuo importo, Parte_1
anche in via giudiziale.
- I coniugi dichiarano che, con il riconoscimento da parte del signor della Parte_2
somma indicata pari ad € 10.000,00, e con l'accettazione di tale somma da parte della NO hanno definito ogni reciproco rapporto economico e di non aver Parte_1
a pretendere nulla l'uno dall'altra, ad eccezione delle previsioni di cui al presente atto.
D) – Il signor non è proprietario di alcun veicolo, mentre la NO Parte_2 Pt_1
è proprietaria del veicolo Suzuki Wagon R, TG CF811JH ed i coniugi, sono d'accordo che tale veicolo verrà utilizzato solamente dalla NO Pt_1
E) - I coniugi si concedono autorizzazione reciproca per i viaggi all'estero ed assenso per il rilascio del passaporto.
4 F) - Per tutto quanto non previsto e per tutto quanto potesse sopravvenire, i coniugi si impegnano a prestarsi la più leale collaborazione.
§§§ Tutto ciò premesso la NO ed il signor , come Parte_1 Parte_2
sopra rappresentati e difesi, CHIEDONO Che l'Ill.mo Tribunale di Bologna Voglia pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di SO AR (Bologna), al N. 6 parte 1 - anno 2003, in regime di separazione dei beni, alle condizioni sopra rassegnate dalla lettera A) alla lettera F) tra i signori nata il [...] in [...] Parte_1
di Moldova), codice fiscale: , residente a [...]
UR FI n. 4, cittadina italiana e , nato il [...] in [...] Parte_2
(BO), codice fiscale: residente a [...]
FI n. 2, cittadino italiano,
- I coniugi dichiarano di non voler impugnare l'emananda sentenza di scioglimento del matrimonio prestandovi sin da ora acquiescenza e chiedono pertanto che venga ordinato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di sasso AR - Bologna di effettuare le necessarie annotazioni nel Registro di Stato Civile.
- Le spese legali del procedimento sono interamente compensate tra le parti”.
Il Pubblico Ministero, pur reso edotto del procedimento, non ha rassegnato conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 18 febbraio 2025, i coniugi e Parte_1 [...]
chiedevano al Tribunale, ai sensi degli artt. 473 bis.49, co. 1, e 473 bis.51 Parte_2
c.p.c., di pronunciare la loro separazione personale e, una volta decorso il periodo di tempo previsto dell'art. 3, n. 2, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 10 maggio 2003 a SO AR (Bologna), dal quale erano nati a Bologna
i figli il 25 gennaio 1999 e il 1° luglio 2004. Per_1 Per_2
5 Con sentenza parziale n. 494/2025, resa il 27 maggio 2025 e pubblicata il 4 giugno
2025, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi, che avevano rinunciato a comparire all'udienza del 6 maggio 2025, avendo chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato. Con contestuale ordinanza del 27 maggio 2025, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo del Presidente relatore per la prosecuzione del giudizio di divorzio e fissava per la comparizione personale dei coniugi l'udienza del 2 dicembre 2025, alle ore 9,20, disponendo la sostituzione dell'udienza stessa con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ed assegnando termine perentorio fino alla data e all'ora dell'udienza per il deposito delle note scritte, con allegata dichiarazione sottoscritta da ciascuna parte contenente la rinuncia espressa a comparire all'udienza, la conferma delle condizioni del divorzio rassegnate nel ricorso e la dichiarazione di non volersi riconciliare. Con lo stesso provvedimento veniva altresì assegnato termine fino a sette giorni prima dell'udienza per il deposito dei documenti previsti dalla legge (fra i quali l'estratto riassunto di matrimonio aggiornato e l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione), riservando al Presidente relatore, all'esito e nel termine previsto dall'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., l'adozione di ogni ulteriore provvedimento.
Preso atto, infine, del tempestivo deposito delle note, degli allegati e dei documenti, il Presidente relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Tribunale che, essendo passata in giudicato la sentenza di separazione personale, essendosi protratto lo stato di separazione legale tra i coniugi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1° dicembre 1970, n.
898, e succ. mod. per lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai ricorrenti, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non
6 può essere mantenuta o ricostituita, avuto riguardo alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare.
Quanto alle condizioni del divorzio concordate dai ricorrenti e sopra riportate, rileva il Collegio che esse non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
La natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in merito alla regolamentazione delle spese del procedimento esimono il Tribunale dal pronunciarsi al riguardo.
P. Q. M.
il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a SO AR (Bologna) il 10 maggio 2003 da nata a [...] il 18 Parte_1
febbraio 1978 e nato a [...] il [...], atto iscritto nel Parte_2
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, al n. 6, parte I, dell'anno 2003, alle condizioni concordate dai ricorrenti e sopra riportate;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di SO AR di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il giorno 9 dicembre 2025.
Il Presidente est.
dott. Stefano Giusberti
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