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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 07/08/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Forlì
- Sezione Civile -
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott.ssa BARBARA VACCA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n. 3396 /2022 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. CHIARA BRUNELLI (c.f. Pt_1 P.IVA_1
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito a C.F._1
Cesenatico, Viale Edmondo De Amicis 15/C
OPPONENTE
CONTRO
(c.f. , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. SAMUELE BENVENUTI (c.f. e C.F._3
dall'avv. JACOPO GABANINI (c.f. ) ed elettivamente domiciliata C.F._4
presso il loro studio legale sito a Cesena Piazza Almerici n. 4
OPPOSTA
CON LA CHIAMATA DI
(c.f. ), rappresentata e Controparte_2 C.F._5
difesa dall'avv. GIORGIO MAGNANI (c.f. ) ed elettivamente C.F._6
domiciliata presso il suo studio legale sito a Gambettola, P.zza Cavour 9/A
TERZA CHIAMATA In punto a : Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1090/2022.
CONCLUSIONI OPPONENTE: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, preliminarmente, si chiede la rimessione della causa in istruttoria, affinché il Giudice adito nomini un consulente tecnico d'ufficio, affinché provveda alla verifica dello stato dei luoghi, analizzi il capitolato e la corrispondenza con le fatture emesse da _2
valuti se i lavori eseguiti da rientrino tra quelli oggetto di fattura
[...] CP
emessa da e se il relativo importo sia stato pagato, nonché valuti _2
l'adeguatezza dei prezzi operati da rispetto ai prezzi correnti di mercato;
CP
chiedendo, inoltre, l'ammissione dei capitoli di prova già formulati, nello specifico di seguito riportati: capitolo 1" Vero che gli accordi intervenuti tra la e l'impresa di Parte_1 _2
prevedevano che quest'ultima eseguisse, tra gli altri, i lavori di rasatura armata e tinteggiatura sulla facciata dell'Hotel Vienna di Gatteo Mare, di proprietà della Parte_1
capitolo 2 "Vero che i lavori di rasatura armata e tinteggiatura erano sottoposti, in corso d'opera, ad una revisione dei prezzi dedicata specificatamente agli stessi, a seguito dell'aumento del costo di determinati materiali?" capitolo 3", Vero che i lavori di rasatura armata e tinteggiatura erano oggetto di apposita fattura
(la n. 21/2022 del 14/04/2022, come da doc. n. 6 che si rammostra) e il relativo pagamento veniva effettuato dalla in data 15/04/2022 (come da doc. n. 5 che si rammostra)?" Parte_1
capitolo 3 sull'interpello proposto d di cui alla seconda memoria ex CP _2
art 183 cpc. "Vero che, tra i contatti intercorsi tra e , quest'ultimo ribadiva che gli Pt_2 CP
importi allo stesso dovuti per i lavori di tinteggiatura e rasatura armata sarebbero stati corrisposti da
quantomeno fino alla somma di €. 17.672,00?" _2
Nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare che tra la e la Parte_1 Controparte_1
non sorgeva mai alcun diretto rapporto contrattuale di appalto;
- conseguentemente, accertare e dichiarare che la difetta di legittimazione passiva Parte_1
in ordine al credito attivato con decreto ingiuntivo n. 1090/22, essendo il credito vantabile esclusivamente nei confronti dell'impresa edile in quanto _2
2 appaltatrice e soggetto conferente l'incarico alla subappaltatrice Controparte_1
e, conseguentemente, estromettere dal presente giudizio l'opponente;
[...]
- accertare e dichiarare, pertanto, che nulla risulta dovuto dalla Controparte_3 [...]
Controparte_1
- in ogni caso, annullare il decreto ingiuntivo n. 1090/22, r.g. n. 2771/22 emesso dal
Tribunale di Forlì, stante l'infondatezza del credito attivato.
Nel merito, in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di rigetto delle domande azionate, rideterminarsi, l'importo eventualmente dovuto all'opposto, in riferimento alle lavorazioni effettivamente eseguite sulla base dei prezzi correnti, ritenendo eccessivi gli importi quantificati dall'opponente, non dovuti nè provati gli importi ex adverso determinati, tenuto conto di quanto dedotto in atti, con particolare riguardo a quanto già corrisposto per i medesimi lavori dalla
[...]
all'impresa edile Pt_1 _2
- conseguentemente, condannare l'impresa edile a tenere l'opponente _2
manlevata e indenne rispetto ad ogni somma dovuta alla parte ingiungente, anche a titolo di spese accessorie e processuali, in considerazione delle somme corrisposte dalla
[...]
all'appaltatore, comprensive delle opere eseguite dalla Pt_1 Parte_3
eventualmente stabilendo l'importo residuo ancora dovuto al
[...]
subappaltatore, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- in via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse legittimamente attivato il credito nei confronti della committente, accertare e determinare l'ammontare complessivo delle opere eseguite dall'appaltatore condannandolo alla _2
corresponsione al subappaltatore della maggior somma incassata e non dovuta da parte del committente
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, fatta ogni più ampia riserva”
CONCLUSIONI OPPOSTA: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa,
Nel merito:
- in via principale: respingere l'opposizione proposta dalla avverso il Decreto Pt_1
Ingiuntivo n. 1090/2022, R.G. n. 2711/2022, emesso dal Tribunale di Forlì, in quanto infondata in fatto e in diritto, e conseguentemente, confermare lo stesso, per tutti i
3 motivi esposti in narrativa e comunque dichiarare l'opponente tenuta al pagamento in favore dell'opposta della somma di Euro 23.260,00 o di quella maggiore o minore somma che risulterà all'esito della causa, con interessi e rivalutazione di legge;
- in subordine: in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto di credito maturato in capo alla pari alla somma di Euro Controparte_1
23.260,00, o a quella maggiore o minore somma che risulterà all'esito della causa, con interessi e rivalutazione di legge – credito maturato a seguito dello svolgimento dei lavori oggetto della fattura n. 10/2022 del 31/08/2022 (doc. 1 fasc. monitorio) –, e per l'effetto condannare e in solido tra loro o comunque nella Parte_1 _2
rispettiva misura che verrà ritenuta di giustizia, a pagare la suindicata somma, o quella maggiore o minore somma che risulterà all'esito della causa, a
[...]
. Controparte_1
- Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali
15%, oltre IVA e CPA come per legge e, in ogni caso, senza alcun addebito a carico di delle spese di lite sostenute da Controparte_1
per effetto della sua chiamata in causa”. _2
CONCLUSIONI TERZA CHIAMATA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì:
1) rigettare le domande attrici in quanto infondate in fatto e diritto per tutti i motivi esposti negli atti di causa,
2) accertare e dichiarare che l' è estranea al Controparte_2
giudizio de quo e che quindi è illegittima e non giustificata la chiamata in causa della stessa.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, di cui si chiede la distrazione ex art
93 c.p.c. quale procuratore antistatario.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
(concisa esposizione)
Con decreto ingiuntivo n. 1090/2022, emesso da questo Tribunale in data 24/10/2022 su ricorso della , è stato Controparte_1
ingiunto alla il pagamento della somma di € 23.260 oltre interessi e spese Pt_1
4 legali, pretesa a fronte di lavori di rasatura armata e tinteggiatura esterna eseguiti presso l'Hotel Vienna sito a Gatteo Mare su incarico di quest'ultima.
Avverso tale decreto ingiuntivo la ha proposto opposizione contestando la Pt_1
pretesa di pagamento e sostenendo di nulla dover corrispondere alla ditta , CP
alla quale non aveva conferito alcun diretto incarico, trattandosi della ditta cui erano state subappaltate le lavorazioni da parte della ditta appaltatrice già _2
interamente pagata per tali opere ed unica onerata al pagamento della subappaltatrice.
Ha spiegato la società opponente che in data 29/09/2021 aveva incaricato l'impresa
[...]
di eseguire interventi di ripristino delle facciate dell'Hotel Vienna, _2
comprensivi dei lavori di rasatura armata e tinteggiatura, al costo quantificato di €
125.086,71, oltre IVA poi ridotto a € 117.000 oltre IVA, e che in corso d'opera, in data
29/12/2021, era stata pattuita una revisione dei prezzi a seguito di storno di alcuni lavori e aumento del costo di altri, riducendo l'importo complessivo a € 91.750 oltre IVA, interamente corrisposto alla mediante i due acconti di € 40.000,00, oltre _2
IVA, ciascuno versati in data 05/11/2021 e in data 29/12/2021 e il saldo di € 15.340,00 oltre IVA in data 15/04/2022. Ha, tuttavia, riferito la società opponente che dopo aver interamente pagato i lavori prima del loro completamento, a seguito di problematiche della ditta CE, quest'ultima aveva comunicato che i lavori residui sarebbero stati eseguiti dalla e che il pagamento sarebbe avvenuto con le Controparte_1
somme già ricevute, senza ulteriori costi a carico della committente.
L'opponente ha precisato che non vi era stato alcun accordo, né scritto né verbale, con la ditta , incaricata direttamente dal per l'impossibilità di CP _2
quest'ultima, per motivi alla stessa riferibili, di proseguire i lavori e che non si era mai impegnata direttamente a corrispondere eventuali differenze, tanto che aveva immediatamente contestato la fattura inaspettatamente ricevuta il 31/08/2022 per il pagamento di € 23.000. Avendo già interamente corrisposto alla ditta CE quanto concordato per i lavori, comprensivi della rasatura armata e tinteggiatura delle facciate, anche per la parte poi eseguita dalla e non avendo comunque mai CP
intrattenuto alcun rapporto diretto con quest'ultima, la ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa della ditta unica a doversi fare carico del _2
pagamento di eventuali ulteriori somme spettanti alla ditta del , e CP CP
5 la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La (in breve solo Controparte_1 CP
o ditta ) si è costituita il 21/02/2023 contestando l'opposizione proposta e
[...] CP
chiedendone il rigetto in quanto infondata e pretestuosa.
Ha premesso l'opposta che nel dicembre 2021 era stata contattata dalla ditta CE per chiedere di poterle subappaltare parte dei lavori oggetto del contratto d'appalto intercorso tra questa e la , stipulato il 29/09/2021, e in particolare le opere di tinteggiatura, rasature esterne e fissazione isolante delle facciate dell'hotel rivolte verso viale Gramsci e via Bologna, facenti parte del cd. primo blocco, precisando che nel corso dei lavori era stata poi concordata l'esecuzione di ulteriori opere extra e che nel marzo 2022, il _2
aveva interamente pagato quanto dovuto per tali lavori, compresi quelli extra, come da fattura n. 7 del 20/04/2022.
Con riferimento al diverso rapporto intercorso direttamente con , l'opposta ha spiegato che essendo insorte problematiche con la ditta CE che avevano determinato l'interruzione del rapporto contrattuale prima dell'ultimazione dei lavori appaltati, in esito all'incontro svoltosi il 22/04/2022 presso l'Hotel Vienna tra tutti gli interessati e stante l'indisponibilità del a proseguire i lavori, aveva incaricato la _2 CP
, che già aveva eseguito in subappalto i lavori del c.d. primo blocco, chiedendole
[...]
un preventivo per eseguire le opere di tinteggiatura e rasatura esterne, fissazione isolante e sverniciatura delle restanti facciate dell'Hotel Vienna, facenti parte dei cd. secondo e terzo blocco (il ponteggio relativo al secondo blocco era già stato montato, mentre non era ancora montato quello relativo al terzo blocco). Il ha riferito che con messaggio CP
whatsapp del 22/04/2022, aveva trasmesso al della il preventivo indicando Pt_2
i prezzi applicati: “Sverniciatura € 9,00/m2 - isolante acrilico € 4,30/m2 - Rasatura armata con finitura ad intonaco civile € 26,50/m2 - Pittura quarzo 2/3 mani € 19,50/m2 - Totale pacchetto € 59,30/m2”, precisando nello stesso messaggio che “l'idrolavaggio dato che sverniciamo e poi diamo il fondo direi di non farlo così da poterti fare risparmiare qualcosa”. Il
ha spiegato che tale preventivo era stato accettato da , come comprovato dal CP
messaggio video inoltrato dal legale rappresentante della società, via whatsapp in Pt_2
data 05/05/2022 nel quale si dava atto che il ponteggio era stato montato e che si attendeva l'intervento della , che aveva quindi iniziato i lavori, portando a CP
6 termine quelli del c.d. secondo blocco ed eseguendo, per il terzo blocco, d'intesa con la committente, la sola tinteggiatura e fissazione dell'isolante al fine di consentire l'apertura dell'albergo. Con riferimento al pagamento, la ditta opposta ha riferito che i conteggi erano stati concordati e verificati con il geom. direttore dei lavori per la in CP_6
relazione ai quali era stata emessa la fattura, poi azionata in sede monitoria, mentre il rimborso da parte del delle somme ricevute in più avrebbe dovuto avvenire nei _2
confronti della , come comprovato anche dallo scambio di messaggi intercorso, non essendo mai stato raggiunto un accordo con il Ha chiesto quindi la conferma del _2
decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecuzione dello stesso.
A seguito di autorizzazione alla chiamata in causa, si è ritualmente costituta in data
11/04/2023 l'impresa edile contestando la ricostruzione storica degli _2
eventi effettuata da e precisando che, oltre alla documentazione contabile prodotta da questa, nel corso dei lavori erano intervenute ulteriori pattuizioni per l'esecuzione di lavorazioni diverse da quelle inizialmente concordate, come comprovato dal documento contabile del 28/07/2022, a fronte delle quali la aveva sempre rinviato qualsiasi regolarizzazione così come l'approvazione della contabilità, dalla quale emergeva che la somma da restituire per i lavori non eseguiti a seguito di interruzione del rapporto d'appalto, era molto inferiore a quella indicata da , ammontando a € 5.834,07, oltre
IVA che, a seguito della chiamata, aveva offerto di corrispondere previa indicazione dell'IBAN. In merito ai rapporti intercorsi tra e , la ditta ha CP _2
riferito che dopo la risoluzione del contratto d'appalto, nell'aprile 2022 la aveva conferito autonomo incarico alla di proseguire i lavori, trattandosi della CP
stessa ditta che aveva già eseguito in subappalto la prima parte dei lavori, con conseguente sua estraneità da tali successivi rapporti contrattuali.
All'esito della prima udienza del 19/04/2023, rigettata con ordinanza del 05/05/2023 la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnati i termini ex art. 183, 6° co. c.p.c., sono state depositate le relative memorie.
Con ordinanza del 28/12/2023, emessa in esito all'udienza “cartolare” del 29/11/2023, sono state parzialmente ammesse le prove orali richieste dalle parti e la causa è stata istruita con gli interpello delle parti e l'escussione di testi, avvenute alle udienze del
10/04/2024 e del 18/09/2024 e, all'esito, respinta la richiesta di CTU, è stata rinviata
7 per precisazione delle conclusioni all'udienza del 16/04/2025, svolta ex art. 127-ter c.p.c.
Con ordinanza in parti data, sulle conclusioni precisate con le note di trattazione scritta ed in epigrafe trascritte, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e rituale deposito delle memorie conclusionali e repliche.
L'opposizione proposta da nei confronti della di CP Controparte_1
non è fondata e non può essere accolta.
[...]
È opportuno procedere, anzitutto, a ricostruire i rapporti intercorsi tra le odierne parti in causa, così come emersi all'esito dell'istruttoria svolta e delle produzioni documentali.
Non è contestato che, a monte della vicenda ora in esame, sia intercorso un rapporto contrattuale di appalto tra la e l'impresa edile relativa Parte_1 _2
all'esecuzione di lavori di rifacimento delle facciate dell'Hotel Vienna sito a Gatteo Mare, come da offerta economica del 25/09/2021 per un prezzo complessivo, al netto dello sconto applicato, di € 117.000 oltre IVA.
Con scrittura del 29/12/2021, le parti hanno rideterminato il valore dell'appalto in €
91.750 oltre IVA, a seguito di storno di alcune lavorazioni ed aumento del prezzo della rasatura, dando contestualmente atto dell'avvenuto versamento di due acconti di complessivi € 80.000 da parte della .
ha documentato di aver corrisposto all'impresa oltre ai due acconti di _2
complessivi € 80.000, anche l'ulteriore somma di € 15.340 oltre IVA a fronte della fattura
21/2022 del 14/04/2022, relativa ad ulteriore acconto per lavori di restauro delle facciate del fabbricato sito a Gatteo Mare, via Gramsci, esecuzione di rasatura armata, formazione di tinteggiatura e ripristino fascioni terrazzi in c.a., rientranti nei benefici fiscali del c.d. bonus facciate.
A fronte di ciò e pur avendo l'impresa edile ricevuto il pagamento di complessivi € _2
95.340, oltre IVA, è incontestato che quest'ultima non abbia portato a termine i lavori, interrompendo il rapporto contrattuale nell'aprile 2022, per motivi che in questa sede non rilevano, quando le lavorazioni effettivamente eseguite erano inferiori all'importo degli acconti ricevuti.
Tale circostanza non è contestata dalla stessa chiamata in causa, tanto _2
che nella comparsa di costituzione ha ammesso di dover restituire alla , per
8 lavorazioni non eseguite e già pagata, una somma dallo stesso quantificata in € 5.834,07 oltre IVA, e risulta in ogni caso confermata dai testimoni escussi.
Il teste artigiano che all'epoca dei fatti aveva collaborato con la Tes_1 CP
ed eseguito lavori nel cantiere in esame, in risposta al cap. 7 della memoria
[...]
dell'opposto (“Vero che successivamente alla conclusione dei lavori oggetto del contratto di subappalto intercorso tra e e prima dell'esecuzione delle _2 CP
ulteriori lavorazioni oggetto del contratto di appalto intercorso tra e Parte_1 _2
i rapporti tra la committente e l'appaltatrice si sono
[...] Parte_1 _2
interrotti ?”), ha confermato la circostanza, riferendo “si è vero ne ero a conoscenza”.
Anche il teste , geometra che ha seguito la direzione lavori per la , ha Testimone_2
confermato l'avvenuta interruzione dei rapporti per dissidi e incomprensioni sulla contabilità, con indisponibilità del a proseguire i lavori ed ha altresì confermato _2
l'intervenuto accordo diretto tra e per la prosecuzione delle CP
lavorazioni (cfr. in risposta al cap. 6 dell'opposta: “posso dire che a marzo 2022 ha _2
comunicato che non sarebbe riuscito a terminare il cantiere entro la data prevista apertura dell'Hotel e ha detto a e di accordarsi direttamente senza passare più dietro CP
e in risposta al cap. 7 dell'opponente, con cui si chiedeva di riferire se “la _2 CP
di era scelta ed incaricata dal committente, oppure
[...] CP Parte_1
dall'appaltatore, impresa individuale di ha risposto: “è stata una scelta _2
della nel senso che disse che non avrebbe completato i lavori e ha lasciato libero il _2
cantiere”).
La circostanza che non vi sia stata una formalizzazione della risoluzione del contratto d'appalto è del tutto ininfluente, non essendovi alcun onere di forma scritta, tanto più che lo stesso contratto d'appalto non risultava in realtà formalizzato per iscritto. Il doc. 1 prodotto da è infatti un'offerta economica, in forma di computo metrico quotato con i prezzi, con riconoscimento di uno sconto sull'importo risultante e non un vero e proprio contratto.
Parimenti irrilevante è il fatto che non sia stato formalizzato per iscritto l'accordo tra e per la prosecuzione dei rapporti, non essendovi alcun onere CP
della forma scritta e potendo gli accordi intercorsi tra le parti essere provati con ogni mezzo.
9 Tenuto conto di quanto riferito dai testi e del chiaro tenore dei messaggi intercorsi tra le parti e prodotti in atti (cfr. i messaggi vocali prodotti sia in formato audio che con relativa trascrizione), deve ritenersi raggiunta idonea e sufficiente prova sia dell'avvenuta interruzione del rapporto d'appalto tra la e l'impresa edile sia dell'avvenuta Pt_2
instaurazione di un rapporto diretto tra la e la che aveva, Controparte_1
fino a tale momento, lavorato in regime subappalto per la e si trovava quindi già _2
in cantiere.
È stato documentato che per i lavori eseguiti da in regime di subappalto CP
con l'impresa relativi al c.d. primo blocco, è stata emessa regolare fattura alla _2
interamente pagata (cfr. docc. 3 e 4 dell'opposta), mentre quelli oggetto della _2
richiesta monitoria erano unicamente quelli riferiti al secondo e terzo blocco, eseguiti per diritto incarico della .
In un incontro appositamente fissato per il 22/04/2022 presso l'Hotel, alla presenza del per la , del , del oltre che del geom. e di Pt_2 CP _2 CP_6 Pt_4
, quale general contractor che aveva seguito le trattative tra le parti, era stata
[...]
specificamente affrontata la questione di come proseguire i lavori a seguito dell'indisponibilità del essendovi peraltro assoluta urgenza di portarli a termine _2
per l'imminente riapertura dell'albergo per la stagione estiva. E in tale occasione il si era reso disponibile ad effettuare le ulteriori lavorazioni, trasmettendo al CP
i prezzi che avrebbe applicato. Pt_2
A comprova di tali circostanze depongono, oltre a quanto dichiarato dai testi e Tes_1
i seguenti elementi. CP_6
Nel messaggio del 30/04/2022 inviato a da parte del Parte_5 _2
quest'ultimo dice espressamente “ ho già parlato con (da intendersi il ), CP CP
vi arrangiate tra di voi due … e basta, adesso per adesso come siamo rimasti rimaniamo … arriviamo lì in quell'angolo e poi dopo a settembre, ottobre, faremo l'altro pezzo e basta. Adesso mettetevi d'accordo tra di voi, io gliel'ho detto, ok? Così ti risparmi qualcosa ... ciao ciao ”.
Inoltre, in esito all'incontro del 22/04/2022, il ha inviato al un CP Pt_2
messaggio con i prezzi che avrebbe applicato ai lavori da svolgere nell'albergo, di cui si riporta, per maggior chiarezza lo stralcio:
10 A tale messaggio ha fatto poi seguito l'invio da parte del geom. al Muresu delle CP_6
misure, di cui si riporta di seguito lo stralcio, come confermato dal nella sua CP_6
dichiarazione testimoniale
In un successivo messaggio audio/video inviato dal al il 05/05/2022 Pt_2 CP
viene poi documentato il fatto che era stato montato il ponteggio e che le pareti erano quindi pronte per essere verniciate, sollecitando il suo intervento, a conferma dell'avvenuta implicita ma inequivoca accettazione del preventivo dei costi inviato dal
. CP
Si trascrive di seguito il messaggio estrapolato dal file video prodotto.
Sempre il in un successivo messaggio del 28/05/2022, diretto al geom. Pt_2 CP_6
al e al , afferma di aver appena sentito e che avevano “appurato che Pt_4 CP _2
il suo lavoro finisce in via Bologna, il ponteggio che era montato è di quindi è il suo, ma i Per_1
lavori a terminare sono i prezzi pattuiti con , lui concorda con me che è corretto così ..”. CP
11 A seguito del messaggio del 02/06/2022 con cui il quale il informa il di CP Pt_2
aver terminato i lavori all'albergo e di aver già sentito il geom. per i conti, di cui di CP_6
seguito si riporta l'integrale trascrizione:
il a stretto giro, risponde per ringraziarlo del lavoro svolto e di essersi reso Pt_2
disponibile (“ciao , grazie sei più forte, sei meraviglioso e ti ho chiesto di venire sei venuto, CP
bravo”), preannunciando anche che lo avrebbe chiamato per altri lavori da eseguire in altri immobili e che si sarebbero incontrati presto, dovendo definire le questioni con _2
(“ci vediamo quando vuoi grazie per essere venuto, dobbiamo vederci con perché ho seguito _2
ho assistito una mail tra e adesso non so se ti ho messo in copia però nessun _2 Tes_2
problema ci incontriamo, grazie grazie grazie”).
Eloquenti sono anche i successivi messaggi vocali scambiatisi tra e , dai Pt_2 CP
quali emerge chiaramente che per i lavori del secondo e terzo blocco, il rapporto contrattuale era avvenuto direttamente e che il pagamento sarebbe stato a carico di .
Nel messaggio dell' 08/06/2022, il chiede infatti informazioni per emettere la CP
fattura, evidenziando di avere una certa premura di rientrare con i soldi, cui segue a stretto giro, la risposta del con rassicurazioni sul pronto pagamento e i successivi Pt_2
messaggi con gli accordi relativi all'emissione della fattura.
Si riporta, per comodità di esposizione, il testo trascritto dei messaggi, i cui file audio sono prodotti agli atti
12 Da tali messaggi emerge, dunque, con evidenza, che il era ben consapevole di Pt_2
dover pagare per i lavori dalla stessa eseguiti dopo la rottura dei rapporti CP
con il tanto da aver inviato i propri dati per la fatturazione. _2
È dunque irrilevante, nei rapporti con , la circostanza che abbia CP
corrisposto all'impresa somme maggiori di quelle dovute per i lavori da questa _2
svolti, non essendo mai stato formalizzato alcun accordo, pur essendovi stata una trattativa in tal senso, in base al quale sarebbe stata pagata dal con CP _2
le somme ricevute in eccesso e, per l'eventuale differenza dalla .
13 Di ciò vi è riscontro sia in un iniziale messaggio del inviato al il CP Pt_2
22/04/2022 la cui trascrizione di riporta: “Va bene, è tutto chiaro, adesso poi quando sono giù in albergo, settimana prossima, ci troviamo, che facciamo una chiacchierata e niente, vediamo come procedere, non ti preoccupare, okay? Io con lui avevo già parlato l'altra volta, perché il giorno che siamo andati a bere il caffè con , che poi mi siete venuti incontro te, e Tes_2
mi aveva fatto presente anche lui che quei famosi… verrà fatto tutto il conteggio, adesso _2
buttiamo lì delle cifre ipotetiche: sono venti di lavoro, ventimila di lavoro in totale? Sui ventimila, diciassettemilaseicentosettantadue me li dovrà dare lui e duemila e quattro te. Sono venticinquemila di lavoro? Ottomila e qualcosa te, e diciassettemilasei lui, capito? E così faremo, dai. Va bene? Ciao
.
Anche il geom. nella sua deposizione testimoniale ha riferito che in CP_6
quell'incontro in cui venne comunicato al che aveva preso acconti superiori al _2
dovuto, vi era stata la proposta che “girasse” tale importo in più alla _2 CP
, aggiungendo però che non vi era “mai stato un accordo raggiunto, anche perché non si
[...]
erano accordati sull'importo versato in più” e che avevano più volte provato ad incontrarsi con il “per trovare un accordo sulle somme da lui percepite in più rispetto ai lavori eseguiti _2
ma non in riferimento ai lavori eseguiti da ” (cfr. risposta al cap. 13 di parte CP
opponente).
Precisato che le dichiarazioni rese dalle parti negli interrogatori formali non hanno alcun valore probatorio se non per le dichiarazioni confessorie di fatti a sé sfavorevoli – con la conseguenza che le dichiarazioni del non possono provare nulla in favore delle Pt_2
tesi della – gli elementi sopra descritti sono del tutto sufficienti per affermare che sia intervenuto un accordo contrattuale diretto tra la e la per CP
l'esecuzione dei lavori di rifacimento delle facciate del secondo e terzo blocco dell'Hotel
Vienna e del conseguente diritto della a percepire il compenso dalla . CP
Con riferimento al quantum della pretesa, contrariamente a quanto ritenuto dalla opponente, le risultanze già acquisite agli atti sono sufficienti per comprovare la correttezza del compenso richiesto con la fattura azionata in sede monitoria, senza alcuna necessità di disporre una CTU.
Come confermato dalle dichiarazioni del geom. i conteggi eseguiti dal CP_6 CP
sulla base dei prezzi indicati nel preventivo inviato con il messaggio del 22/04/2022 e
14 delle misure fornite dallo stesso direttore dei lavori, sono state dallo stesso verificate e controllate.
Nel doc. 11 prodotto dall'opposta sono indicati i conteggi delle lavorazioni effettivamente eseguite, esclusa dunque la rasatura del terzo blocco, pacificamente non effettuata per contrarre i costi e i tempi di esecuzione, per un ammontare di € 23.260,17 oltre IVA, esattamente coincidente, con arrotondamento all'unità, con quello esposto nella proforma n. 3 del 09/06/2022 (e nella successiva fattura n. 10/2022), che il geom. CP_6
ha riferito di aver verificato.
In risposta ai cap. 18 (“Dica il teste se conferma il contenuto del messaggio whatspp del
30.05.2022 inviato a lei dal sig. , contenenti i conteggi della convenuta opposta CP
(vedi doc. 11)”) e 19 (“Dica il teste se il contenuto della nota pro forma inviata dal sig. CP
in data 09.06.2022 al sig. (doc. 21) corrisponde ai lavori effettivamente eseguiti
[...] Pt_2
dalla convenuta opposta in virtù dell'appalto stipulato tra e ”) il Parte_1 CP
teste ha infatti riferito “sono i conteggi da me verificati” e “si è vero corrisponde alla CP_6
contabilità”.
D'altra parte, tale importo è in linea anche con i conteggi della contabilità effettuati dal geom. e prodotti dalla opponente al doc. 13. Nella mail trasmessa alle parti CP_6
interessate in data 22/04/2022 il geometra precisa che in tale contabilità aveva
“evidenziato in giallo le righe delle quantità non ancora realizzate e quindi non concorrenti al totale da moltiplicare per i relativi prezzi unitari per raggiungere il totale di spesa”. Conteggiando dunque le opere non eseguite dal della cui realizzazione è stata poi incaricata la _2
, si ottiene un importo di € 29.441,04 che, tenuto conto che per il terzo CP
blocco non è stata fatta la rasatura, è del tutto in linea con quanto richiesto dal in CP
basi ai propri prezzi trasmessi.
Di seguito si riporta stralcio di tale contabilità relativa alle opere in esame
L'opposizione proposta dalla nei confronti della è Parte_1 Controparte_1
dunque infondata e va respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, spettando
15 indubbiamente alla provvedere al pagamento dei lavori direttamente svolti per suo conto dalla . CP
Per quanto riguarda, invece, i rapporti tra la e la terza chiamata, l'istruttoria svolta ha in effetti confermato il diritto della alla ripetizione delle somme versate in eccesso alla rispetto ai lavori da questa effettivamente eseguiti, oggetto di specifica _2
domanda nei confronti dell'impresa edile CE terza chiamata.
Dalla contabilità predisposta dal direttore lavori geom. di cui al doc. 13, la CP_6
differenza tra quanto già pagato da , pari a € 95.340 oltre IVA, e i lavori effettivamente svolti dalla impresa quantificati in € 75.899,46 oltre IVA, _2
ammonta a € 19.440,54.
Ancorché tra le parti non sia mai stato raggiunto un accordo sulla quantificazione della differenza dovuta, che il ha riconosciuto solo per la minor somma di € 5.834,07 _2
oltre IVA, sulla base di un proprio unilaterale conteggio datato 28/07/2022, recante importi non coincidenti con quelli del geom. (essenzialmente per una differenza CP_6
nei quantitativi), sulla base del raffronto tra i dati di tali contabilità, si ritiene di dover fare riferimento a quella del direttore dei lavori, non essendovi stata alcuna verifica sui maggiori quantitativi esposti nella contabilità del né alcuna richiesta in questa _2
sede di accertamento, avendo il sostenuto la propria estraneità alla causa pur a _2
fronte di una specifica domanda proposta nei suoi confronti. Agli importi risultanti dalla contabilità del geom. vanno, peraltro, aggiunte le voci ivi non presenti ma che, di CP_6
tutta evidenza, sono dovute quali la “recinzione cantiere per € 1.400” e “viaggio macerie con camion gru per € 350”, portando dunque l'ammontare del compenso per lavori svolti dall'impresa a complessivi € 77.649,46 oltre IVA. Avendo la già corrisposto _2
al il maggior importo di € 95.340 oltre IVA, la stessa ha il diritto ad ottenere la _2
restituzione della differenza tra tali valori, pari a € 17.690,54 oltre IVA, con conseguente condanna della terza chiamata al relativo pagamento.
Con riguardo alle spese di lite, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico di
, soccombente nell'opposizione, quelle sostenute dalla , mentre nei CP
rapporti tra e la chiamata in causa, sempre secondo le regole della soccombenza, vanno fatte gravare sul le spese di lite sostenute da , tenuto conto del valore e _2
dell' attività relativa a tale domanda.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in ordine all'opposizione proposta da con citazione notificata il 25/11/2022 nei Pt_1
confronti di e con la chiamata Controparte_1
in causa di , notificata il 22/12/2022, così Controparte_2
provvede: rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di Pt_1 [...]
e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto n. 1090/2022 emesso in data 24/10/2022; in accoglimento della domanda proposta da nei confronti della terza chiamata Pt_1
, dato atto dell'avvenuto versamento da parte della Controparte_2
prima della somma di € 95.340,00 oltre IVA in forza del contratto d'appalto del
29/09/2021, come modificato il 29/12/2021, e dell'effettiva esecuzione di lavori per il minor importo di € 77.649,46 oltre IVA, condanna l' Controparte_2
a corrispondere alla la somma di € 17.690,54 oltre IVA quale
[...] Pt_1
restituzione della differenza ricevuta in eccesso.
Condanna alla rifusione delle spese sostenute da Pt_1 [...]
per il presente giudizio, che si liquidano in € 5.000,00 Controparte_1
per compenso professionale (di cui € 900,00 per fase di studio, € 750,00 per fase introduttiva, € 1.650,00 per fase istruttoria e € 1.700,00 per fase decisoria), oltre 15% per rimb. forf. spese generali, CPA ed IVA come per legge, quest'ultima ove non ripetibile.
Condanna la terza chiamata alla rifusione delle Controparte_2
spese sostenute dalla per il presente giudizio, che si liquidano in € 4.600,00 per Pt_1
compenso professionale (di cui € 900,00 per fase di studio, € 700,00 per fase introduttiva,
€ 1.500,00 per fase istruttoria e € 1.500,00 per fase decisoria), oltre 15% per rimb. forf. spese generali, CPA ed IVA come per legge, quest'ultima ove non ripetibile.
Così deciso in Forlì, lì 07/08/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Vacca
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