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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 20/10/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 696/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Francesca Grotteria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 696 dell'anno 2023 e vertente
TRA
(C.F. , quale titolare dell'omonima impresa Parte_1 C.F._1 individuale “Ditta Traslochi di CI OB (P.Iva ), rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
GE CI presso il cui studio, sito in Terni, via Visciotti n. 1, è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
- attore
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Agnese Controparte_1 C.F._2
Vergari presso il cui studio, sito in Terni, Vico Tempio del Sole, n. 20 è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla comparsa;
- convenuta
OGGETTO: contratto d'opera;
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 03.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28.02.2023, evocava in giudizio dinanzi Parte_1
a questo Tribunale per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertare Controparte_1
e dichiarare la sussistenza del diritto della Ditta Traslochi CI di CI Roberto, in persona dell'omonimo titolare, alla corresponsione delle somme pattuite a titolo di contratto di trasloco e di contratto di deposito da parte della;
condannare la convenuta al pagamento in favore Controparte_1 dell'istante della somma di € 15.006,00, oltre interessi da calcolarsi dalla data dell'avvenuto trasloco
(gennaio 2017) sino all'effettivo saldo. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
A sostegno delle rassegnate conclusioni deduceva: - di aver contratto matrimonio con la convenuta in data 08/08/1982 e che dall'unione era nata la figlia in data 31/01/1984; - che i coniugi si erano Per_1 separati di fatto nell'anno 1998 e, da allora, avevano sempre vissuto in distinte abitazioni, tanto che, nell'anno 2021, si erano separati legalmente e in data 22/02/2022, il Tribunale di Terni, su sua istanza,
aveva pronunciato sentenza parziale di divorzio;
- che, nell'anno 2008, , Controparte_1 unitamente alla figlia avevano deciso di trasferirsi presso l'immobile sito in Terni, Via BA Per_1
n. 100, e, in tale occasione, gli avevano chiesto di portare i mobili, in parte, all'interno del garage annesso all'appartamento sito in Terni, via BA n. 100 e, in altra parte, all'interno dell'appartamento stesso, senza che alcuna somma venisse chiesta loro in cambio;
- che, nel mese di gennaio 2017, in vista di una ristrutturazione dell'immobile de quo la tramite la figlia, gli aveva chiesto di effettuare il CP_1 trasloco di tutti i mobili presenti nel garage e nell'abitazione presso il magazzino in uso alla sua impresa individuale;
- che aveva, quindi, effettuato, su incarico della convenuta, il trasloco di tutta la mobilia dell'appartamento della stessa (compresi i mobili depositati nella cantina dello stabile), sito in Terni, via
BA n. 100 (appartenente alla convenuta in comproprietà con la propria madre e con la sorella e ove la prima viveva in forza di un contratto di comodato), trasportandola presso il proprio magazzino;
- che le parti avevano pattuito il pagamento di € 1.500,00 per le spese di trasloco, oltre ad € 150,00, quale canone mensile di deposito e custodia dei mobili;
- che, in data 03.02.2022, a mezzo del proprio difensore, aveva intimato alla convenuta il pagamento delle fatture emesse in data 03.03.2021 e in data
31.12.2021, per un totale pari ad € 12.810,00, IVA compresa, ed aveva sollecitato il ritiro dei mobili
(ancora oggi depositati presso i suoi magazzini) da parte della convenuta, senza tuttavia che la convenuta si rendesse in alcun modo adempiente;
- che, successivamente, in data 31.12.2022 aveva emesso una terza fattura, n. 38/22 per un importo pari ad € 2.196,00, relativa ai canoni di deposito dal gennaio 2022 al dicembre 2022; - che l'importo dovuto da parte della convenuta era, quindi, pari ad € 15.006,00, oltre interessi da calcolarsi dalla data dell'avvenuto trasloco (gennaio 2017) sino all'effettivo saldo.
Nella prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, c.p.c., parte attrice integrava le proprie conclusioni chiedendo altresì di “ordinare l'immediata rimozione dei beni mobili di proprietà di
[...]
depositati presso i locali di proprietà della ditta ”, salvo poi riportarsi, nella CP_1 Parte_1 propria nota di precisazione delle conclusioni depositata in data 03.06.2025, alle conclusioni formulate nell'atto di citazione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05.06.2023 - in vista della prima udienza dell'08.06.2023 - si costituiva in giudizio chiedendo “- in via pregiudiziale, Controparte_1 dichiarare improcedibile la domanda avversaria;
- in via subordinata, nel merito, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- con vittoria di spese e compensi di lite”.
A tal fine, premessa l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento della negoziazione assistita, esponeva che: - quando, agli inizi dell'anno 2017, si era presentata la necessità di liberare l'abitazione di via BA n. 100 per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, Testimone_1 all'epoca già ultratrentenne e in grado di rapportarsi con il proprio padre in via autonoma, le aveva riferito che quest'ultimo si era offerto di provvedere lui stesso tanto a liberare la casa dalla mobilia esistente, quanto a lasciarla depositata in un magazzino di sua proprietà, e così anche per “contribuire” in tal modo alle spese da affrontarsi visto che, per converso, i lavori di ristrutturazione sarebbero stati sostenuti dalla nonna materna;
- che, del resto, l'attività dell'impresa individuale attorea corrispondeva a quella del “trasporto di merci su strada”, mentre quelle di magazzinaggio e custodia, per le quali chiedeva di essere remunerato, le erano estranee;
- che, anche in considerazione delle proprie
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disponibilità economiche estremamente esigue (pari a € 200,00 mensili per lavori socialmente utili, che si aggiungevano ai soli € 300,00 circa mensili spettanti alla figlia a titolo di assegno di invalidità), Per_1
l'attore era stato reso ampiamente partecipe, come familiare, della questione afferente ai lavori di ristrutturazione dell'immobile; - che, addirittura, l'attore si era offerto di contribuire alle spese sostenute dall'ex suocera per il rinnovo della mobilia, offrendosi di procurare una nuova camera da letto per la figlia ed altresì la sala da pranzo;
- nonostante i lavori fossero terminati nel mese di giugno 2017, soltanto a seguito della ricezione, in data 26.11.2018, del ricorso introduttivo per la separazione dei due coniugi, da lei proposto nei suoi confronti, l'attore, probabilmente “indispettito”, aveva prospettato l'esistenza di rapporti contrattuali e avanzato pretese economiche, per di più rivolgendole, inizialmente, nei confronti dell'ex-suocera, sig.ra , più benestante di lei, affermando di avere ricevuto l'incarico Persona_2 per il trasloco e per il successivo deposito da parte di quest'ultima e chiedendole, anche mediante l'avvio di un procedimento di negoziazione assistita, il pagamento di € 1.500,00 per il trasloco e di € 150,00 mensili per il deposito, per un totale di € 6.222,00; - che con una raccomandata trasmessa all'ex suocera nel 2019 aveva financo strumentalmente dedotto di avere urgenza di liberare il magazzino entro marzo di tale anno poiché destinatario di uno sfatto di morosità, quando, in realtà, i locali erano stati da lui ceduti, peraltro a titolo gratuito e sin dal mese di dicembre 2017, alla sua compagna e madre di altri due figli;
- successivamente, l'attore non aveva, in realtà, mai avviato il relativo giudizio di merito nei confronti dell'ex suocera e, evidentemente, venuto a conoscenza, nel corso del procedimento di divorzio, che lei aveva ottenuto benefici economici connessi al proprio stato di salute, aveva mutato prospettazione deducendo che l'incarico gli era stato conferito da lei (e non più dalla suocera) per il tramite della loro figlia;
- in particolare, per la prima volta, nel mese di febbraio 2022, le era stata indirizzata una richiesta di pagamento per dette prestazioni, mentre non aveva mai ricevuto le precedenti fatture menzionate in citazione.
La causa, stante l'esito negativo del procedimento di negoziazione assistita, veniva istruita documentalmente, nonché mediante l'interrogatorio formale di parte convenuta e l'audizione del teste di parte attrice, , dipendente dell'impresa individuale attorea sin dal 2001, e della Parte_2 teste comune, figlia di entrambe le parti. Testimone_1
Infine, a seguito del deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. per l'udienza del 03.06.2025, constatata l'impossibilità di addivenire ad una soluzione bonaria della vertenza in considerazione della mancata accettazione, da parte del solo attore, della proposta conciliativa formulata dal giudicante ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Preliminarmente, deve evidenziarsi che, con note scritte depositate in data 03.06.2025, parte attrice ha precisato le proprie conclusioni “reiterando quelle di cui all'atto di citazione” e, dunque, omettendo di richiamare esplicitamente la domanda formulata in sede di prima memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., con la quale aveva inteso “integrare parzialmente le proprie conclusioni e ciò in quanto i beni mobili, oggetto del trasloco, risultano ancora depositati presso il magazzino della Ditta CI Roberto” e, così, integrare le conclusioni di cui all'atto di citazione con la seguente dicitura: “voglia l'Ill.mo Giudice
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adito ordinare l'immediata rimozione dei beni mobili di proprietà di depositati presso Controparte_1
i locali di proprietà della ditta ”. Parte_1
Cionondimeno, per consolidata giurisprudenza di legittimità, la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda (cfr., ex multis, Cass.
23719/2024; Cass. 12756/2024; Cass. 723/2021; Cass. 17582/2017).
Nel presente giudizio, il tenore complessivo delle difese attoree appalesa la volontà del Parte_1
di insistere anche nella domanda di condanna della convenuta all'immediata rimozione dei
[...] beni mobili da lui detenuti in deposito, come sottolineato dal medesimo attore anche in sede di memoria di replica.
La domanda di condanna della convenuta all'immediata rimozione dei beni merita, quindi, di essere delibata nel merito, trattandosi, peraltro, di domanda ammissibile poiché, seppur formulata soltanto in sede di prima memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.c., afferisce alla medesima vicenda sostanziale descritta in citazione (cfr. Cass., sez. un., 22404/2018, nonché, più di recente, Cass. 4410/2025 e Cass.
28873/2024).
Peraltro, alla p. 2 dell'atto di citazione, l'attore ha dedotto e comprovato di aver trasmesso alla convenuta, in data 03.02.2022, una raccomandata recante, oltre all'intimazione di pagamento delle fatture emesse in data 03.03.2021 e 31.12.2021, anche un chiaro sollecito al ritiro “di tutta la mobilia”
o, quantomeno, il rilascio di “un'autorizzazione a favore del per lo smaltimento dei suddetti Pt_1 beni mobili” (cfr. all. 2 alla citazione). Il ritiro della mobilia rappresenta, quindi, una pretesa già formulata dall'attore prima dell'introduzione del presente giudizio, oltre che richiamata nel relativo atto introduttivo ed afferente, in definitiva, alla medesima vicenda sostanziale ivi descritta.
***
Nel merito, mentre la domanda attorea volta ad ottenere la condanna di al Controparte_1 pagamento della somma di € 15.006,00, oltre interessi da calcolarsi dalla data dell'avvenuto trasloco ( gennaio 2017) sino all'effettivo saldo, a titolo di pagamento del corrispettivo asseritamente pattuito in sede di stipula di un contratto di trasloco e deposito è infondata e non merita accoglimento, a differenza della domanda di condanna della medesima convenuta al ritiro dei beni custoditi dal magazzino dell'attore, per le ragioni di seguito illustrate.
Innanzitutto, deve attestarsi che risulta ampiamente provata l'esecuzione di una prestazione d'opera da parte dell'attore, consistente nell'imballaggio, rimozione e trasporto (cd. trasloco) del mobilio presente presso l'appartamento abitato dalla convenuta e dalla figlia di entrambe le Controparte_1 parti, allora trentatreenne, sito alla via BA n. 100 in Terni, nonché nella presa Testimone_1 in custodia dei medesimi beni presso i locali prima detenuti in proprietà dall'impresa attorea e, poi, meramente detenuti dallo stesso (e in proprietà della sua nuova compagna), siti in Terni, Strada di
Sabbioni, e ciò al fine di consentire l'esecuzione di lavori di ristrutturazione e rinnovo della mobilia presso l'immobile medesimo.
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Non v'è prova, invece, che detti contratti (o, comunque, detto contratto unico a causa mista d'opera e di deposito) siano stati stipulati a titolo oneroso.
Ed invero, mentre il contratto tipico di deposito si presume oneroso per espressa previsione codicistica di cui all'art. 1767 c.c., il contratto d'opera si presume oneroso, tanto che, ai sensi dell'art. 2225 c.c., in difetto di accordo in ordine al corrispettivo spettante al prestatore, questo è determinato dal giudice
“secondo le tariffe professionali o gli usi” e “in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo”.
Nel contratto di prestazione d'opera, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è, però, elemento normale, ma non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione (cfr. Cass.
23893/2015; Trib. Torino, 02/07/2024, n. 3779).
Del resto, a un professionista è consentita la prestazione gratuita della sua attività professionale per i motivi più vari, che possono consistere nel1'"affectio", nella "benevolentia", o in considerazioni di ordine sociale o di convenienza, anche con riguardo ad un personale ed indiretto vantaggio, come nella specie
(v. Cass. 21251/2007).
Dirimente è, poi, constatare che, nel caso di specie, opera, una presunzione contraria all'onerosità del contratto d'opera, atteso che, per giurisprudenza consolidata, tra persone legate da vincoli di parentela o di affinità opera una presunzione di gratuità della prestazione lavorativa, che trova la sua fonte nella circostanza che la stessa viene resa normalmente affectionis vel benevolentiae causa (cfr., ex plurimis,
Cass. 30537/2024; Cass. 20904/2020; Cass. 8364/2014; Cass. 9043/2011; Cass. 8070/2011; Cass.
17992/2010).
In presenza, infatti, di un rapporto tra coniugi o di un vincolo tra parenti e affini fino al sesto grado o di una convivenza tra datore di lavoro e lavoratore, deve propendersi per ritenere gratuita la prestazione lavorativa in quanto resa “per motivo di affetto e benevolenza”, al fine di migliorare le condizioni di esistenza, materiali e spirituali, del nucleo familiare.
L'attività lavorativa svolta all'interno di un contesto familiare, dunque, trova di regola la sua causa nei vincoli di fatto di solidarietà e di affettività esistenti tra le parti, alternativi rispetto ai vincoli tipici di un rapporto a prestazioni corrispettive.
Tale presunzione di gratuità può essere vinta, da parte del familiare che rivendica l'onerosità del rapporto, solo attraverso la rigorosa e puntuale allegazione probatoria, che dimostri l'animus contrahendi comune a entrambe le parti e lo svolgimento del rapporto secondo lo schema tipico del lavoro subordinato;
in caso contrario la prestazione deve intendersi a titolo gratuito (con particolare riguardo al contratto di lavoro autonomo, cfr. anche Corte d'Appello di Bari, sez. lavoro, 07/03/2023, n. 182 e Trib. Pesaro,
28/03/2024, n. 321).
Nel caso concreto, la descritta presunzione di gratuità - che era onere di parte attrice superare - risulta pienamente operante, poiché l'istruttoria svolta ha permesso di accertare che le prestazioni in relazione alle quali ha chiesto di essere remunerato, sono state rese nell'interesse della Parte_1 coniuge ancora legata dall'attore da vincolo matrimoniale (seppur non convivente e separata in via -
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soltanto - di fatto, v. all. 6 alla comparsa) per il tramite della loro figlia, nell'ambito di una vicenda
(ristrutturazione della casa d'abitazione delle due donne) strettamente inerente ai bisogni della famiglia e solo occasionalmente e in parte involgente una delle attività proprie dell'impresa individuale paterna
(ossia il trasporto di merci su strada, v. p. 2 della visura camerale dell'impresa individuale attorea, all. 2 alla comparsa).
In particolare, figlia delle parti (di anni 33 all'epoca dei fatti) escussa come teste Testimone_1 all'udienza del 07/04/2025, ha dichiarato di aver chiesto, anche per conto della madre (con la quale il padre non parlava pacificamente sin dalla separazione di fatto, intervenuta nel 1998) a Parte_1
“di effettuare il trasloco e di tenere i mobili nei suoi depositi” senza che le venisse chiesta
[...] alcuna somma a titolo di corrispettivo (“preciso che mio padre non ha mai detto che l'avrebbe fatto gratuitamente, ma essendo noi in buoni rapporti non dubitavo che si trattasse di prestazioni offerte gratuitamente”; precisando altresì che “che nei depositi di mio padre ci sono numerosi miei effetti personali”).
La teste, piuttosto, ha affermato che “solo dopo l'arrivo della lettera di separazione ricordo che mio padre ha chiesto il pagamento per le prestazioni rese, prima di allora considerate rese gratuitamente”.
Ebbene, nonostante l'attendibilità della teste escussa, convivente con la madre-convenuta e, per sua stessa ammissione, non più in contatto con il padre-attore da “circa due anni e mezzo”, meriti, alla luce di tali circostanze, di essere valutata con particolare rigore, sono rinvenibili in atti plurimi riscontri estrinseci di attendibilità del suo dichiarato, perfettamente allineato, peraltro, alle risultanze dell'interrogatorio formale della convenuta, escussa alla stessa udienza.
In primo luogo, la prestazione per cui è causa appare analoga a quella già pacificamente resa gratuitamente dall'attore in favore della convenuta e della propria figlia nell'anno 2008, allorquando, la convenuta e sua figlia si erano trasferite dalla ex casa coniugale presso l'appartamento di via BA
n. 100 (circostanza ammessa dallo stesso attore in citazione, oltre che parzialmente confermata dal teste di parte attrice, , il quale ha dichiarato che i beni che, nell'anno 2017, era stato incaricato, Parte_2 per conto dell'attore suo datore di lavoro, di trasportare “erano gli stessi mobili che erano presenti nell'appartamento prima che ci andasse ad abitare la sig.ra e lei stessa aveva chiesto di spostarli CP_1 nel locale sottostante così da poter andare a vivere sopra”).
Sotto diverso versante, la richiesta di un pagamento delle prestazioni rese dal soltanto a Pt_1 seguito della ricezione, da parte di quest'ultimo, del ricorso per ottenere la separazione giudiziale, notificatogli dalla convenuta in data 26.11.2018 è resa plausibile dalle seguenti circostanze provate documentalmente:
- sebbene le parti fossero separate di fatto sin dal 1998, nel citato ricorso, Parte_3 non aveva richiesto unicamente la declaratoria di separazione coniugale dall'attore, ma aveva altresì preteso, in quella sede, il riconoscimento di un assegno di mantenimento pari ad € 700,00 mensili (v. all. 6 alla comparsa);
- nonostante i lavori di ristrutturazione presso l'appartamento sgomberato dall'attore siano terminati in data 26.06.2017 (v. all. 5 alla comparsa), le prime richieste di pagamento e di ritiro della mobilia sono state trasmesse dall'attore - in un primo momento, peraltro, non alla convenuta,
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ma alla sig.ra , madre di e nonna di Persona_2 Controparte_1 [...]
- soltanto con raccomandata datata 11/03/2019, nella quale il aveva Tes_1 Pt_1 affermato di aver ricevuto dalla suocera l'incarico per il trasloco e per il successivo deposito, come pure di aver pattuito con lei relativi costi (v. all.ti 7-9 alla citazione);
- al contrario, parte convenuta ha ricevuto la prima richiesta di pagamento delle prestazioni descritte in citazione con raccomandata trasmessale il 03.02.2022 e ricevuta il giorno seguente (cfr. all. 2 alla citazione), mentre non v'è prova che le fatture relative a tali prestazioni (peraltro tutte emesse a partire dal mese di marzo 2021, cfr. all. 1 alla citazione) le siano mai state trasmesse.
D'altro canto, il teste di parte attrice, , operaio nella ditta in dal 2001, non è Parte_2 Pt_1 stato in grado di riferire in merito ad alcun accordo raggiunto dalle parti circa la debenza e la misura dell'asserito corrispettivo spettante all'attore, essendosi limitato ad attestare di essere stato incaricato lui stesso dal i “effettuare il trasloco e di svuotare un locale sottostante all'abitazione, ove si Pt_1 trovavano altri mobili, poi portati presso il deposito della ditta del . Pt_1
Parte attrice non ha, quindi, adempiuto all'onere, sulla stessa gravante, di superare la presunzione di gratuità delle prestazioni rese in favore della convenuta (trasloco e custodia dei beni), di talché la domanda di pagamento del relativo corrispettivo merita integrale rigetto.
***
Al contrario, la domanda di condanna della convenuta all'immediata rimozione dei beni formulata da parte attrice in sede di prima memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.c., oltre che ammissibile per le motivazioni già esposte supra, è altresì fondata.
Giova premettere che l'interpretazione e la qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice di merito, sulla base dei fatti dedotti dall'attore, atteso che la domanda nel suo nucleo immodificabile va identificata, “esclusivamente in base al bene della vita (sia esso la res o l'utilità ritraibile come effetto della pronuncia giudiziale) ed ai fatti storici-materiali che delineano la genesi e lo svolgimento della fattispecie concreta, così come descritta dalle parti e portata a conoscenza del Giudice. Con la conseguenza che se i "fatti materiali", come ritualmente allegati hinc et inde, rimangono immutati, è compito del giudice individuare quali tra essi assumano rilevanza giuridica, in relazione alla individuazione della fattispecie normativa astratta in cui tali fatti debbono essere sussunti, indipendentemente dal tipo di diritto indicato dalla parte” (così Cass. 10049/2022, v. anche Cass.
10402/2024).
Nel caso di specie, la richiesta di condanna al ritiro dei beni formulata da parte attrice, a seguito del sollecito stragiudiziale del 03.02.2022 rimasto inevaso (v. all. 2 alla citazione), può essere agilmente inquadrata come richiesta di ripresa dei beni in consegna ai sensi dell'art. 1771, co. 2, c.c., a mente del quale “il depositario può richiedere in qualunque tempo che il depositante riprenda la cosa, salvo che sia convenuto un termine nell'interesse del depositante. Anche se non è stato convenuto un termine, il giudice può concedere al depositante un termine congruo per ricevere la cosa”.
L'accertata gratuità della custodia non impedisce, infatti, che dal deposito derivino le obbligazioni poste dagli artt. 1768 c.c. e ss., a carico rispettivamente del depositario e del depositante, tra le quali figura l'obbligo per il depositante, scaturente dal disposto dell'art. 1771 c.c., di riprendere la cosa mobile
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depositata, alla scadenza pattuita o in ogni caso dopo la richiesta fattagli dal depositario, con spese da intendersi, in difetto di patto contrario, a carico del depositante ex art. 1774 c.c.
La domanda attorea, così riqualificata, merita, quindi, accoglimento, atteso che il ritiro dei beni ovvero un'autorizzazione a venderli era stata richiesta, senza alcun riscontro da parte della convenuta, sin da data anteriore all'introduzione del presente giudizio (e, in particolare, con la citata raccomandata del
03.02.2022, ricevuta dalla convenuta il giorno successivo, v. all. 2), senza alcun esito e senza che nemmeno risulti dedotta la pattuizione di un termine dell'obbligazione di deposito in favore della depositante.
Ne deriva la condanna di al ritiro dei beni mobili di sua proprietà ancora Controparte_1 depositati presso il magazzino in uso all'impresa individuale attorea, con spese a proprio carico, entro un termine che si stima congruo quantificare in giorni trenta dal deposito della presente pronuncia, in considerazione del tempo trascorso dalla prima richiesta di ritiro documentata in atti, ma anche, d'altro canto, della mole e della quantità dei beni da ritirare.
Nel presente giudizio, nemmeno in sede di prima memoria istruttoria, è stata, invece, mai formulata domanda di rimborso delle spese sostenute dal depositario ai sensi dell'art. 1781 c.c., sicché è preclusa ogni pronuncia in merito.
***
Le spese di lite, sia pur a fronte di una soccombenza reciproca, meritano di essere solo parzialmente compensate, avendo parte attrice, a differenza della convenuta, accettato la proposta conciliativa del giudice formulata all'udienza del 26/11/2024, contemplante il pagamento in favore del di Pt_1 un importo pari ad € 3.000,00 e l'obbligo, per la di procedere al ritiro entro trenta giorni CP_1 dall'accettazione della proposta di tutti i beni mobili di sua proprietà ancora depositati presso il magazzino del primo, riconoscendolo, in caso contrario, proprietario di tutto quanto ancora ivi depositato alla scadenza del termine.
Risulta quindi, equa, una compensazione delle spese di lite per la metà, con condanna di Parte_1
al pagamento, in favore di , del restante 50% delle spese di lite del
[...] Controparte_1 presente giudizio, che si liquidano in misura leggermente inferiore ai parametri medi previsti dal D.M.
55/14, come aggiornato dal D.M. 147/22, per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, in considerazione della complessità della controversia (leggermente inferiore alla media) e della semplicità dell'istruttoria che l'ha caratterizzata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta integralmente la domanda di pagamento del preteso corrispettivo contrattuale formulata da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
- in accoglimento della domanda attorea afferente al ritiro dei beni mobili custoditi, condanna a ritirare, a sue spese, i beni mobili di sua proprietà oggetto del contratto Controparte_1 di trasloco e deposito per cui è causa dal magazzino in uso all'impresa individuale di Parte_1
, entro giorni trenta dal deposito della presente pronuncia;
[...]
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- condanna a rimborsare in favore di la metà delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali, che liquida in complessivi € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge;
- compensa, per la restante metà, le spese di lite del presente giudizio.
Terni, 20/10/2025 Il Giudice
dott.ssa Francesca Grotteria
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