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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/11/2025, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4729/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 per mandato in atti dagli Avv.ti Dalfino Daniele e Sergio Scibetta;
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per CP_1 mandato in atti dall'Avv. Aldisio Valentina;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO
Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Conclusioni delle parti: si veda il ricorso.
Conclusioni del P.M.: non formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato il 9.10.2025, le parti hanno chiesto disporsi la modifica delle condizioni del divorzio stabilite nell'accordo stipulato a seguito di negoziazione assistita del 18 maggio 2017 nei seguenti termini:
“revocando l'obbligo contributivo di mantenimento in favore della figlia
, divenuta economicamente autosufficiente, e conseguentemente quello Per_1 del 50% delle spese straordinarie previsto in capo a ciascun genitore, nonché la
1 statuizione sull'assegnazione della casa familiare al genitore convivente, essendone venuti meno presupposti ed essendo stata, peraltro, la casa familiare oggetto di statuizione venduta a terzi e dunque, non più in proprietà né in godimento delle parti”.
2. Le superiori condizioni concordate dalle parti possono essere recepite, atteso che non sono contrarie né all'ordine pubblico né a disposizioni imperative di legge.
3. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede:
1) prende atto, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., delle modifiche indicate in motivazione - concordate fra e - delle Parte_1 CP_1 condizioni del divorzio stabilite nell'accordo stipulato a seguito di negoziazione assistita del 18/5/2017, autorizzato dal Pubblico Ministero in data 1/6/2017;
2) nulla sulle spese.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale di Palermo, il 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice relatore.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4729/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 per mandato in atti dagli Avv.ti Dalfino Daniele e Sergio Scibetta;
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per CP_1 mandato in atti dall'Avv. Aldisio Valentina;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO
Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Conclusioni delle parti: si veda il ricorso.
Conclusioni del P.M.: non formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato il 9.10.2025, le parti hanno chiesto disporsi la modifica delle condizioni del divorzio stabilite nell'accordo stipulato a seguito di negoziazione assistita del 18 maggio 2017 nei seguenti termini:
“revocando l'obbligo contributivo di mantenimento in favore della figlia
, divenuta economicamente autosufficiente, e conseguentemente quello Per_1 del 50% delle spese straordinarie previsto in capo a ciascun genitore, nonché la
1 statuizione sull'assegnazione della casa familiare al genitore convivente, essendone venuti meno presupposti ed essendo stata, peraltro, la casa familiare oggetto di statuizione venduta a terzi e dunque, non più in proprietà né in godimento delle parti”.
2. Le superiori condizioni concordate dalle parti possono essere recepite, atteso che non sono contrarie né all'ordine pubblico né a disposizioni imperative di legge.
3. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede:
1) prende atto, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., delle modifiche indicate in motivazione - concordate fra e - delle Parte_1 CP_1 condizioni del divorzio stabilite nell'accordo stipulato a seguito di negoziazione assistita del 18/5/2017, autorizzato dal Pubblico Ministero in data 1/6/2017;
2) nulla sulle spese.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale di Palermo, il 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice relatore.
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