Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/03/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del 26 marzo 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 851/2023
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall' Avv. Assunta Parte_1 C.F._1
Lombardo, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Oliviero Atzeni
RESISTENTE
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 10 febbraio 2023, esponeva: Parte_1
- di avere presentato, in data 31 gennaio 2019, domanda per ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità;
- in esito alla visita medica, l' aveva rigettato la sua domanda;
CP_1
- aveva, dunque, proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo chiedendo di accertare le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e, disposta ctu medico legale, era stata esclusa la sussistenza del requisito richiesto;
- aveva espresso dichiarazione di dissenso.
Osservava che le patologie si erano ulteriormente aggravate in seguito a calcolosi renale con pregresso episodio di idronefrosi, ipoacusia bilaterale di tipo neurosensoriale e disturbo depressivo.
Rilevava, inoltre, che di recente era stato ricoverato per “infarto miocardico acuto senza sopraslivellamento del tratto ST con quadro coronaro grafico di stenosi sub occlusiva del primo marginale ottuso, trattata efficacemente con PCI ed impianto 1 DES”.
Evidenziava, poi, che non bisognava sottovalutare la sindrome depressiva reattiva con labilità emotiva, nonché le successive alterazioni della statica del ginocchio conseguenti all'intervento di meniscectomia.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato il suo diritto al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità e che, per l'effetto, l' venisse condannato alla liquidazione ed al CP_1
pagamento della prestazione, con gli interessi legali calcolati dalle singole scadenze dei ratei fino all'effettivo soddisfo.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità della domanda di condanna al CP_1
pagamento della prestazione.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
3.- Veniva disposto il richiamo del ctu nominato nel procedimento per atp, tenuto conto della documentazione medica prodotta da parte ricorrente, successiva all'espletamento dell'incarico.
4.- L'udienza del 26 marzo 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierno ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito per ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità (giudizio iscritto al RG n. 347/2020 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati ha escluso la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità
e parte ricorrente ha espresso il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale dell'art. 445 bis cpc, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Tenuto conto della documentazione medica prodotta da parte ricorrente, successiva all'espletamento dell'incarico, è stato disposto il richiamo del ctu nominato nel procedimento per atp.
Il consulente, nominato nel procedimento per atp, ha ritenuto che il ricorrente è affetto da
“Pregresso infarto nSTEMI, trattato con applicazione di stent coronarici;
cefalea a grappolo in soggetto con anomalia di sviluppo venoso cerebrale;
condropatia femoro-rotulea in esito a meniscectomia” e dopo avere analizzato le patologie da cui è affetto il ricorrente ha ritenuto che le “ infermità in diagnosi, valutate globalmente con specifico riguardo al reciproco integrarsi, non determinano una riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 in attività confacenti alle attitudini del periziato.”.
Il ctu, in seguito ai rilievi formulati da parte ricorrente nel procedimento per atp, ha ritenuto che “Il significato fisiopatologico di ciascuna infermità ed il relativo peso nel giudizio sulla efficienza globale del periziato è stato dettagliatamente esaminato nella bozza della CTU e le conclusioni cui il sottoscritto è pervenuto sono congruenti con i dati clinici”. Il ctu ha poi osservato che l' “infarto miocardico, in realtà si è limitato alla porzione di miocardio immediatamente sub endocardica. Tale condizione è intrinsecamente caratterizzata da un'evoluzione favorevole dell'evento in quanto tale, mentre per quanto attiene alle cause (la coronaropatia) esse sono state emendate dalla applicazione di stent. La riprova dell'efficacia del trattamento è rappresentata dalle condizioni di buon compenso emodinamico in cui si trova il periziato, come da certificazioni in atti. La condropatia del ginocchio rappresenta la reazione di sofferenza della cartilagine conseguente alla asportazione del menisco. Allo stato attuale l'obiettività clinica dimostra una articolarità di fatto conservata. ..Anche il valore esimente della sindrome depressiva reattiva con labilità emotiva risulta essere assolutamente modesto, come dimostrato dalla assenza di necessità di terapie e controlli specialistici coerenti. Quanto poi alla pregressa calcolosi renale con idronefrosi (peraltro non documentata in atti), in quanto pregressa non può avere effetti esimenti. D'altro canto l'idronefrosi non è altro che
l'espressione di un ostacolo transitorio al deflusso di urina (come nelle coliche renali) destinata
a risolversi con la risoluzione della causa, ovvero il transito e l'eliminazione del calcolo”.
Il ctu, richiamato nel presente procedimento, ha rilevato che “La documentazione allegata al ricorso di merito.. documenta ulteriori due episodi critici rispettivamente nel luglio e nell'agosto 2022, tutti comunque caratterizzati da normalità del reperto obiettivo e degli esami strumentali” ed ha confermato le conclusioni rese.
Successivamente richiamato, il ctu ha precisato che “a parte il dato cardiologico che conferma una stazionarietà e normalità del reperto cardiologico, peraltro congruente con tutti gli altri controlli precedenti, la documentazione ci illustra il caso di un intervento di litotrissia per la eliminazione di calcoli. La certificazione in atti, oltre a consigliare un periodo di convalescenza
(quindi di non idoneità temporanea di 15 giorni) non fornisce nessuna indicazione che possa determinare una variazione dell'orientamento valutativo globale già più volte ribadito” e che
“Valutata … in modo critico l'intera documentazione sin qui presentata, l'evoluzione naturale dei sintomi e delle consequenziali misure (accertamenti diagnostici, terapie praticate e quant'altro), … anche queste ultime certificazioni …, non possiedano requisiti tali da indurre il sottoscritto a modificare le conclusioni cui è pervenuto nel corso delle precedenti relazioni e dei successivi chiarimenti ..”.
Il ctu ha, dunque, confermato le conclusioni rese.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
6.- La domanda non può, dunque, trovare accoglimento.
7.- In presenza di dichiarazione ex art. 152 disp att cpc da parte del ricorrente quest'ultimo viene esonerato dal pagamento delle spese del presente procedimento e del procedimento per atp e le spese di ctu vengono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del presente procedimento e del procedimento per atp;
c) pone le spese di CTU in via definitiva a carico dell' . CP_1
Messina, 27 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga