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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/10/2025, n. 1669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1669 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 27162/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27162/2024 promossa da:
, Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RICORRENTE entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. PARLATANO MASSIMO VITTORIO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in VOLVERA il Parte_1 Controparte_1 24/09/2011.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 19.02.2012, 03.05.2013 ed il 15.09.2014. Per_1 Per_2 Per_3
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 19/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VOLVERA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la dimora coniugale, locata dalla IG.ra , ubicata nel Volvera, in Via Bruino 4/C, Pt_1 unitamente ai mobili e arredi di proprietà della IG.ra , viene assegnata alla stessa, nell'interesse Pt_1 dei figli minori ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando non avranno gli stessi raggiunto l'autosufficienza economica
DISPONE che i figli, restano affidati esclusivamente alla IG.ra , la quale eserciterà la Parte_1 responsabilità genitoriale congiuntamente e disgiuntamente rispetto al IG. impegnandosi a CP_1 cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
DISPONE che i figli resteranno collocati presso l'abitazione della madre, richiedendone il padre le visite allorquando lo stesso si troverà in Italia, dandone comunque un congruo preavviso (preferibilmente 14 giorni) e secondo le disponibilità della madre;
Quando il padre avrà con sé i propri figli avrà premura di indicare l'indirizzo presso il quale gli stessi potranno essere reperibili;
Durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua i figli permarranno con la madre, salvo che il padre non preallerti pagina 2 di 3 con congruo preavviso e consenta in tal modo l'organizzazione delle festività e la permanenza dei minori presso un genitore rispetto all'altro; Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 15 di Marzo di ogni anno;
DISPONE che il IG. versi alla IG.ra un assegno di mantenimento complessivo di € CP_1 Pt_1 400,00 per i tre figli;
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 03/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27162/2024 promossa da:
, Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RICORRENTE entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. PARLATANO MASSIMO VITTORIO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in VOLVERA il Parte_1 Controparte_1 24/09/2011.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 19.02.2012, 03.05.2013 ed il 15.09.2014. Per_1 Per_2 Per_3
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 19/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VOLVERA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la dimora coniugale, locata dalla IG.ra , ubicata nel Volvera, in Via Bruino 4/C, Pt_1 unitamente ai mobili e arredi di proprietà della IG.ra , viene assegnata alla stessa, nell'interesse Pt_1 dei figli minori ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando non avranno gli stessi raggiunto l'autosufficienza economica
DISPONE che i figli, restano affidati esclusivamente alla IG.ra , la quale eserciterà la Parte_1 responsabilità genitoriale congiuntamente e disgiuntamente rispetto al IG. impegnandosi a CP_1 cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
DISPONE che i figli resteranno collocati presso l'abitazione della madre, richiedendone il padre le visite allorquando lo stesso si troverà in Italia, dandone comunque un congruo preavviso (preferibilmente 14 giorni) e secondo le disponibilità della madre;
Quando il padre avrà con sé i propri figli avrà premura di indicare l'indirizzo presso il quale gli stessi potranno essere reperibili;
Durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua i figli permarranno con la madre, salvo che il padre non preallerti pagina 2 di 3 con congruo preavviso e consenta in tal modo l'organizzazione delle festività e la permanenza dei minori presso un genitore rispetto all'altro; Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 15 di Marzo di ogni anno;
DISPONE che il IG. versi alla IG.ra un assegno di mantenimento complessivo di € CP_1 Pt_1 400,00 per i tre figli;
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 03/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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