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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/02/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI
Sezione Lavoro n. 4648/24 R.Gen.
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO nella causa
T R A
(nata a [...] – TR - il 9.12.1947), elettivamente Parte_1
domiciliata in Roma, Via Gavinana n. 2, presso lo studio degli Avv.ti Paolo
Zurolo e Maria Paolo Monti che la rappresentano e difendono in virtù di delega in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'Avv.
Ivanoe Ciocca giusta procura in atti convenuto
all'udienza del 4.2.2023 ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO dichiara che non sono dovute le somme richiestele Parte_1
dall' con nota del 30.3.2023; CP_1 condanna l' a rimborsare in favore del procuratore antistatario di CP_1
parte ricorrente i compensi legali che si liquidano in € 1.700,00, oltre spese generali al 15% Iva e Cpa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con nota del 30.3.2023, l' ha comunicato a che il CP_1 Parte_1
suo dante causa ha percepito indebitamente ratei si Controparte_2
1 assegno sociale nel periodo dall'1.2.2012 al 31.12.2012, per un totale di €
3.165,80. ha impugnato detto provvedimento, eccependo: la genericità CP_3
della richiesta;
l'infondatezza della pretesa restitutoria;
l'intervenuta prescrizione decennale della stessa;
l'irrepetibilità delle somme.
L' si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso per CP_1
infondatezza.
La domanda è fondata.
Risulta infatti trascorso il termine di prescrizione decennale, poiché, a fronte di un indebito maturato da gennaio 2012 a dicembre 2012, l' ha CP_1
dapprima contestato l'indebito medesimo con una nota recapitata all'interessato in data 18.4.2013 (doc.ti 1 e 2 fascicolo ricorrente) e poi con la missiva qui contestata, ricevuta dalla ricorrente il 19.4.2023.
Dunque, dalla data di ricezione del primo atto interruttivo a quella di consegna del successivo atto è intercorso un lasso di tempo superiore a 10 anni.
In ogni caso, le somme richiesta a restituzione dall' sono irripetibili. CP_1
Invero, l'indebito ha natura assistenziale poiché si riferisce all'assegno scoiale e la causa giustificatrice del medesimo è il superamento della soglia reddituale per accedere a tale prestazione assistenziale derivante dal riconoscimento di un ulteriore beneficio assistenziale erogato dallo stesso
CP_1
Orbene, occorre rammentare che la Corte di legittimità ha affermato il principio secondo il quale l'indebito assistenziale (come quello che viene in rilievo nella specie) determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile
2 il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (in questi termini, vedi Cass.
n. 28771 del 2018; Cass. n. 26036 del 2019; Cass. n. 31372 del 2019; Cass. n.
16088 del 2020; ancora più recentemente Cass. n. 13916 del 2021).
In particolare, con riguardo alla questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, tale giurisprudenza ha spiegato che “la sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato”.
Nel caso in esame, deve rilevarsi che la prima missiva del 30.3.2013 è successiva al periodo in cui è maturato l'indebito (da gennaio 2012 ad dicembre 2012).
L' non ha dedotto un'ipotesi di dolo del ricorrente né un intento CP_1
fraudolento e, pertanto, la somma in questione è irripetibile.
D'altronde, trattasi di uno scostamento reddituale di modesta entità e, come risulta dalle convergenti allegazioni delle parti, il superamento reddituale è dovuto dal successivo riconoscimento di altra prestazione assistenziali a favore della parte ricorrente , per cui non è ipotizzabile alcuna condotta dolosa o negligente dell'accipiens.
Di conseguenza, va dichiarato che non è dovuta dalla ricorrente la somma richiestale dall' con la comunicazione impugnata. CP_1
Ogni altra questione risulta assorbita dalle considerazioni che precedono.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo e distratte ex art. 93 cod. proc. civ., vanno poste a carico dell' (nella liquidazione delle spese si CP_1
3 tiene conto del valore dell'indebito e della non particolare complessità della controversia nonché del carattere meramente riepilogativo della fase decisoria, circostanze che comportano la riduzione del 50% degli onorari di tutte le fasi processuali. Viene applicata inoltre la maggiorazione del 30% per la redazione dell'atto introduttivo con strumenti di collegamento ipertestuale).
Tivoli, 4.2.2025.
Il giudice
Alessio Di Pietro
4
Sezione Lavoro n. 4648/24 R.Gen.
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO nella causa
T R A
(nata a [...] – TR - il 9.12.1947), elettivamente Parte_1
domiciliata in Roma, Via Gavinana n. 2, presso lo studio degli Avv.ti Paolo
Zurolo e Maria Paolo Monti che la rappresentano e difendono in virtù di delega in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'Avv.
Ivanoe Ciocca giusta procura in atti convenuto
all'udienza del 4.2.2023 ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO dichiara che non sono dovute le somme richiestele Parte_1
dall' con nota del 30.3.2023; CP_1 condanna l' a rimborsare in favore del procuratore antistatario di CP_1
parte ricorrente i compensi legali che si liquidano in € 1.700,00, oltre spese generali al 15% Iva e Cpa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con nota del 30.3.2023, l' ha comunicato a che il CP_1 Parte_1
suo dante causa ha percepito indebitamente ratei si Controparte_2
1 assegno sociale nel periodo dall'1.2.2012 al 31.12.2012, per un totale di €
3.165,80. ha impugnato detto provvedimento, eccependo: la genericità CP_3
della richiesta;
l'infondatezza della pretesa restitutoria;
l'intervenuta prescrizione decennale della stessa;
l'irrepetibilità delle somme.
L' si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso per CP_1
infondatezza.
La domanda è fondata.
Risulta infatti trascorso il termine di prescrizione decennale, poiché, a fronte di un indebito maturato da gennaio 2012 a dicembre 2012, l' ha CP_1
dapprima contestato l'indebito medesimo con una nota recapitata all'interessato in data 18.4.2013 (doc.ti 1 e 2 fascicolo ricorrente) e poi con la missiva qui contestata, ricevuta dalla ricorrente il 19.4.2023.
Dunque, dalla data di ricezione del primo atto interruttivo a quella di consegna del successivo atto è intercorso un lasso di tempo superiore a 10 anni.
In ogni caso, le somme richiesta a restituzione dall' sono irripetibili. CP_1
Invero, l'indebito ha natura assistenziale poiché si riferisce all'assegno scoiale e la causa giustificatrice del medesimo è il superamento della soglia reddituale per accedere a tale prestazione assistenziale derivante dal riconoscimento di un ulteriore beneficio assistenziale erogato dallo stesso
CP_1
Orbene, occorre rammentare che la Corte di legittimità ha affermato il principio secondo il quale l'indebito assistenziale (come quello che viene in rilievo nella specie) determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile
2 il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (in questi termini, vedi Cass.
n. 28771 del 2018; Cass. n. 26036 del 2019; Cass. n. 31372 del 2019; Cass. n.
16088 del 2020; ancora più recentemente Cass. n. 13916 del 2021).
In particolare, con riguardo alla questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, tale giurisprudenza ha spiegato che “la sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato”.
Nel caso in esame, deve rilevarsi che la prima missiva del 30.3.2013 è successiva al periodo in cui è maturato l'indebito (da gennaio 2012 ad dicembre 2012).
L' non ha dedotto un'ipotesi di dolo del ricorrente né un intento CP_1
fraudolento e, pertanto, la somma in questione è irripetibile.
D'altronde, trattasi di uno scostamento reddituale di modesta entità e, come risulta dalle convergenti allegazioni delle parti, il superamento reddituale è dovuto dal successivo riconoscimento di altra prestazione assistenziali a favore della parte ricorrente , per cui non è ipotizzabile alcuna condotta dolosa o negligente dell'accipiens.
Di conseguenza, va dichiarato che non è dovuta dalla ricorrente la somma richiestale dall' con la comunicazione impugnata. CP_1
Ogni altra questione risulta assorbita dalle considerazioni che precedono.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo e distratte ex art. 93 cod. proc. civ., vanno poste a carico dell' (nella liquidazione delle spese si CP_1
3 tiene conto del valore dell'indebito e della non particolare complessità della controversia nonché del carattere meramente riepilogativo della fase decisoria, circostanze che comportano la riduzione del 50% degli onorari di tutte le fasi processuali. Viene applicata inoltre la maggiorazione del 30% per la redazione dell'atto introduttivo con strumenti di collegamento ipertestuale).
Tivoli, 4.2.2025.
Il giudice
Alessio Di Pietro
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