Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/01/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 22/01/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 1913/2021 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
e , n.q. di eredi legittimi della de cuius Parte_1 Parte_2 [...]
(deceduta il 14.12.2018), rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Per_1
Lucia Casaburo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Nola, piazza Santorelli n. 20;
RICORRENTI
C O N T R O
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Rossella Quarta, ed elettivamente domiciliato presso l' di Nola, Via Variante Statale 7 bis;
CP_1
CONCLUSIONI:
PER LA RICORRENTE: accogliere il presente ricorso in quanto fondato in fatto e in diritto e per
l'effetto dichiarare che gli eredi hanno diritto al pagamento dell'importo di euro 5.126,49, così CP_ come modello te08 versato in atti. Di conseguenza condannare l' al pagamento degli importi di euro € 5.126,49, oltre interessi e rivalutazione. Condannare l' in persona del legale rapp.te p. CP_1
t., domiciliato ut sopra alle spese e competenze di lite con attribuzione separata al sottoscritto avvocato anticipatario.
PER L : …accertare e dichiarare la legittimità del provvedimento di recupero delle CP_1 prestazioni indebitamente percepite e per l'effetto rigettare la domanda perché infondata. Vinte le spese.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 16.04.2021, i ricorrenti in epigrafe, nella qualità, esponevano:
- che, data 19.12.2016, l' aveva comunicato alla sig.ra un modello TE08 CP_1 Persona_1 relativo al pagamento dei ratei di pensione con decorrenza da aprile 2016;
- che il trattamento pensionistico era stato messo in pagamento con ratei mensili di € 512,00 dal febbraio 2017;
- che, tuttavia, l' non aveva corrisposto gli arretrati maturati dall'aprile 2016; CP_1
- che, in data 27.01.2021, avevano presentato, quali eredi, domanda per il pagamento dei ratei maturati e non riscossi, essendo la sig.ra nelle more deceduta;
Per_1
- che, con provvedimento del 05.02.2021, l'istanza era stata respinta adducendo il seguente motivo: “il dante causa percepiva l'indennità di accompagnamento no rateo di 13esima”.
Rimarcando il proprio diritto, nella qualità, al pagamento dei ratei di pensione maturati e non riscossi, come quantificati dall' nel modello TE08, convenivano innanzi al Tribunale di CP_1
Nola, in funzione di Giudice del lavoro, l' chiedendo l'accoglimento della domanda come CP_1 illustrata dalle suesposte conclusioni.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 deducendo che “A carico della de cuius vi era sussistente l'indebito n. Persona_1
11586734 derivante da una ricostituzione centralizzata, comunicata con TE08 nel luglio 2015 e mai contestato dalla stessa. In favore della dante causa dei ricorrenti, veniva liquidata in data
19.12.2016 l'indennità di accompagnamento. Gli arretrati, da TE08, che si produce, ammontavano
a 5126,49 Euro. Tale somma non veniva erogata in quanto correttamente trattenuta dalla Sede e conguagliata con un precedente indebito, già esistente in capo alla . L' indebito, risalente al Per_1
2015, derivava alla lavorazione di una Ricostituzione Batch su Pensione Sociale. In definitiva
l' ha già liquidato la prestazione recuperando, sugli arretrati Invciv, una parte dell'indebito CP_2
n. 11586734 già esistente al momento della liquidazione”. Concludeva per il rigetto della domanda.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. Il ricorso è fondato.
Secondo la prospettazione dell' , la mancata erogazione degli arretrati di prestazione n. CP_1
07477047 cat. INVCIV, per il periodo aprile 2016 – gennaio 2017 come quantificati nella comunicazione di liquidazione del 19.12.2016, sono stati oggetto di compensazione di un presunto precedente indebito facente capo alla de cuius, su pensione n. 02034838 cat. PS (cfr. all. ). CP_1
Ebbene, si osserva che agli atti di causa non vi è prova della contestazione dell'indebito in parola, né del suo ammontare, rinvenendosi nella produzione documentale allegata dall' solo CP_1 una comunicazione del 24.06.2015 di rideterminazione della pensione n. 02034838 cat. PS a decorrere dal 01.01.2011, “sulla base della Sua comunicazione dei redditi per l'anno 2011”.
In difetto di prova di un motivato e specifico provvedimento di contestazione di indebito, ritualmente notificato alla dante causa degli odierni ricorrente, oltre che di specifiche allegazioni in ordine ai motivi del presunto indebito da parte dell' , deve concludersi per l'illegittimità della CP_1 compensazione operata dall' sugli arretrati della prestazione in oggetto. CP_1
Si rammenti che in tema di riparto dell'onere della prova nei giudizi di indebito previdenziale o assistenziale, le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass., S.U., n. 18046/2010) hanno sancito il principio in forza del quale “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità
d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”.
I giudici di legittimità hanno tuttavia chiarito che è necessario che l' convenuto, “nel CP_1 provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento” (cfr. ex multis Cass., sez. lav., 05/01/2011, n. 198).
Nella fattispecie, risultano del tutto incomprensibili le ragioni della pretesa restitutoria, portato in compensazione con il credito della de cuius, non emergendo dalla richiesta dell' indicazioni CP_1 adeguate a porre in grado il pensionato di verificare se si trattasse di un trattamento attribuito sine titulo ovvero di una erogazione conseguente a un calcolo errato da parte dell'ente, stante, al riguardo, la mancanza di dati e parametri contabili chiari e inequivoci.
Tali chiarimenti non sono stati neppure forniti dall' nella memoria di costituzione. CP_1
Alla stregua delle suesposte considerazioni, va disposta la condanna dell' al pagamento pro CP_1 quota in favore dei ricorrenti della somma complessiva di € 5.126,49, oltre accessori come per legge dalla data di maturazione al saldo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi in ragione della natura seriale e documentale della causa, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. In accoglimento del ricorso, condanna l' al pagamento pro quota in favore dei CP_1 ricorrenti della somma complessiva di € 5.126,49, oltre accessori come per legge dalla data di maturazione al saldo;
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € CP_1
886,00, oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 22/01/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno