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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/10/2025, n. 3870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3870 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4054 /2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa DI AR,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4054/2025 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. DIBITONTO MARCO Parte_1 Ricorrente
nei confronti di
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona del Dirigente pro tempore, CP_3 Convenuto contumace
Oggetto: carta docente;
* MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso del 20.03.2025, l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere docente precaria, attualmente in servizio alle dipendenze del in quanto titolare Controparte_1 di contratti di lavoro a tempo determinato, esponeva di aver reso attività di docenza per l'amministrazione convenuta per supplenze brevi e successive nell'a.s. 2023/2024 (dall'11.09.2023 al 5.11.2023, dal 6.11.2023 al 9.11.2023, dal 10.11.2023 al 10.01.2024, dall'11.01.2024 al 10.04.2024, dall'11.04.2024 al 10.05.2024, dall'11.05.2024 all'08.06.2024) e per supplenze fino al termine delle attività didattiche negli aa.ss. 2021/2022 (09.09.2021 al 30.06.2022), 2022/2023 (dal 08.09.2022 al 30.06.2023) e 2024/2025 (dal 12.09.2024 al 30.06.2025).
Lamentava di non aver beneficiato in tali annualità dell'erogazione del bonus economico annuo pari a € 500,00 denominato “AR elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” (introdotto con l'art. 1, comma 121 e ss. della L. n. 107/2015 con decorrenza dall'a.s. 2015/2016 e riservato ai docenti immessi in ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato), destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
Denunziando la discriminazione rispetto al personale docente di ruolo e la violazione della clausola 4, punto 1 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, previa disapplicazione della normativa interna contrastante, parte ricorrente chiedeva dichiararsi il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “AR elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per le annualità sopra indicate, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e condannarsi, in subordine anche a titolo risarcitorio, il resistente alla corresponsione alla parte ricorrente CP_1 dell'importo nominale di Euro 2.000,00, oltre ad interessi sino al soddisfo, con vittoria delle spese di giudizio, da distrarsi.
Pur ritualmente evocato nel presente giudizio, il convenuto rimaneva contumace. CP_1
All'odierna udienza in trattazione scritta, il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
*
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.
Ai fini della decisione, appare utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. La disciplina del bonus in esame è contenuta nell'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13 luglio 2015 a mente del quale: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la AR elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La AR, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_4
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...] professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla AR non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
2 In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della AR del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato. La normativa nazionale è stata recentemente oggetto di esame anche da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con riferimento alla sua compatibilità con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE. In particolare, con l'ordinanza 18.5.2022 nella causa C-450/2021, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha evidenziato che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. La Corte ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento euro-unitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999,…., deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un Controparte_1 CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di Euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post laurea o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” La Corte ha aggiunto che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”. In particolare, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (l'art. 282 d.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1, L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Va osservato, infatti, che l'art. 282 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297) sancisce, che “L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica”. Anche il C.C.N.L. Scuola attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 28 CCNL comparto scuola (4.8.1995) che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto.
2. Essa costituisce, altresì, un obbligo di servizio per il medesimo personale in relazione alle iniziative organizzate o promosse dalle singole scuole o dall'Amministrazione nelle sue diverse articolazioni, in quanto funzionale a promuovere l'efficacia del sistema scolastico e la qualità dell'offerta formativa, in relazione anche all'evoluzione del contenuto dei diversi profili professionali”. L'art. 63 C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Scuola per il quadrienno normativo 2006- 2009 e biennio economico 2006-2007, rubricato “Formazione in Servizio”, sancisce che “1. La
3 formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”. Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. Orbene, è evidente che i testi normativi innanzi citati non fanno distinzione tra personale docente di ruolo e personale docente non di ruolo, facendo riferimento al personale docente in servizio. E l'amministrazione è tenuta a garantire la medesima qualità del servizio scolastico a tutti gli utenti, a prescindere dall'assegnazione delle classi a personale di ruolo o a personale non di ruolo. Dunque, l'obbligo di formazione deve gravare parimenti su entrambe le categorie di docenti proprio perché la formazione è rivolta a tutti i docenti in servizio ed è connessa alle competenze richieste dal “ruolo”, inteso come funzione ed incarico assegnato, non come assunzione in ruolo (ossia a tempo indeterminato) del lavoratore.
In applicazione dei suddetti principi, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste ai docenti non di ruolo, è del tutto arbitraria l'esclusione di parte ricorrente dal beneficio de quo, sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale. In materia è, altresì, intervenuto il Consiglio di Stato che con sentenza n. 1842 del 16.3.2022, annullando il DPCM 23.9.2015, ha affermato che un sistema di formazione differenziato per docenti di ruolo e docenti precari “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo, a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”. Pertanto, anche il Consiglio di Stato rimarca che “il diritto- dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
4 Fermo quanto detto, con specifico riferimento alla AR docente ed alle problematiche giuridiche ed interpretative ad essa connessa, si è di recente pronunciata la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro con sentenza n. 29961 del 27.10.2023. Con tale arresto, la Suprema Corte ha affermato i seguenti principi di diritto:
“1. La AR del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della AR Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della AR, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della AR Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della AR Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”. In ultimo occorre evidenziare che sulla dibattuta questione è altresì intervenuto il Legislatore con l'emanazione dell'art. 15 D.L. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 103 del 10.8.2023, con cui è stato esteso, per l'anno 2023, i benefici della c.d. AR elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1 comma 121 L. n. 107/2015, ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
Ciò posto, passando ora alla disamina nel merito, occorre rilevare che parte ricorrente ha svolto attività di docenza a tempo determinato negli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, con incarichi fino al termine delle attività didattiche, come documentati dai contratti allegati, senza aver fruito della AR elettronica del docente.
Alla luce di quanto innanzi evidenziato, la domanda va senz'altro accolta in relazione alle annualità 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, con condanna del all'attivazione dello strumento. CP_1
5 Difatti, negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 parte ricorrente ha svolto incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche, come documentati dai contratti di lavoro, senza aver fruito della AR elettronica del docente.
La domanda deve dirsi, altresì, fondata in ordine al restante anno scolastico 2023/2024, nel corso del quale risultano espletate dalla ricorrente supplenze brevi, come tali diverse dalle tipologie di incarico di cui all'art. 4, commi 1 e 2, legge 3 maggio 1999, n. 124, in relazione alle quali la Suprema Corte aveva ritenuto “si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo” (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2023, n. 29961).
Difatti, la questione è stata recentemente oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 3 luglio 2025, n. 268 (C-268/24), pronunciatasi in via pregiudiziale relativamente a una controversia in cui si faceva questione della mancata attribuzione del bonus economico annuo pari a € 500,00 “AR elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” ai docenti non di ruolo incaricati di effettuare supplenze di breve durata.
Non appare superfluo richiamare integralmente le argomentazioni rese nel cennato arresto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo cui:
“Occorre ricordare che la Corte ha statuito, al punto 48 della sua ordinanza del 18 maggio 2022,
(AR elettronica) (C-450/21,EU:C:2022:411), che la clausola 4 Controparte_1 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato di un , e non al personale docente CP_1 a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR CP_1
500 annui, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di diversi beni e servizi a tale titolo. Nel caso di specie, il procedimento principale verte sulla stessa normativa nazionale di cui si tratta nella causa che ha dato luogo a tale ordinanza, ossia sull'articolo1, commi 121 e seguenti, della legge n. 107/2015, la quale prevede l'istituzione di una «[c]arta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo(...) di ogni ordine e grado (...) dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico». Il giudice del rinvio espone che dalla giurisprudenza della Corte suprema di cassazione, successiva a detta ordinanza, relativa a tale normativa, risulta che la carta elettronica di cui si tratta deve tuttavia, ormai, essere concessa anche ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, la cui attività ne resterebbero privati, per il motivo che la loro attività non rientra in un siffatto ambito. A tal riguardo, occorre ricordare, in primo luogo, che l'accordo quadro trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro [ordinanza del 18 maggio 2022,
(AR elettronica), C-450/21, EU:C:2022:411, punto 30, e sentenza del 20 Controparte_1 febbraio 2024, X (Assenza di motivi di recesso), C-715/20, EU:C:2024:139, punto 33 nonché giurisprudenza citata]. Pa Nel caso di specie, poiché, come risulta dalla decisione di rinvio, , che ha effettuato, nel corso dell'anno scolastico 2021/2022, diverse supplenze di breve durata in qualità di docente non di ruolo, era assunta, a tale titolo, nell'ambito di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, ai sensi della clausola 2, punto 1,dell'accordo quadro, in combinato disposto con la clausola 3, punto 1, di quest'ultimo, il procedimento principale rientra nell'ambito di applicazione di tale accordo quadro. In secondo luogo, il divieto di un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato, di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, riguarda le condizioni di impiego dei lavoratori.
6 Secondo giurisprudenza costante, il criterio decisivo per determinare se una misura rientri nella nozione di «condizioni di impiego», ai sensi della clausola 4, punto 1,dell'accordo quadro, è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro [ordinanza del 18 maggio2022, (AR elettronica), C-450/21, Controparte_1 EU:C:2022:411, punto 33, e sentenza del 20 febbraio 2024, X (Assenza di motivi di recesso), C-715/20,EU:C:2024:139, punto 37 nonché giurisprudenza citata]. Nel caso di specie, come constatato dal giudice del rinvio, occorre ricordare che, sulla base delle valutazioni effettuate ai punti da 36 a 38 dell'ordinanza del 18maggio 2022, Controparte_1 (AR elettronica) (C-450/21, EU:C:2022:411), la carta elettronica di cui si tratta deve essere considerata come rientrante nelle «condizioni di impiego», ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. In terzo luogo, conformemente all'obiettivo dell'eliminazione delle discriminazioni tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato che essa persegue, la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro enuncia un divieto di trattare, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato in un modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per l'unico motivo che lavorano a tempo determinato, a meno che un trattamento diverso non sia giustificato da ragioni oggettive [v., in tal senso, ordinanza del 18 maggio 2022,
[...]
(AR elettronica), C-450/21, EU:C:2022:411, punto39, e sentenza del 20 febbraio Controparte_1 2024, X (Assenza di motivi di recesso), C-715/20, EU:C:2024:139, punti 42 e 45 nonché giurisprudenza citata]. A tale fine, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili [ordinanza del 18 maggio 2022,
(AR elettronica), C-450/21, EU:C:2022:411, punto 40, e sentenza del 5 Controparte_1 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 47 nonché giurisprudenza citata]. A tal proposito, per quanto riguarda, in primo luogo, l'esistenza di una differenza di trattamento ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, dai motivi della decisione di rinvio, ricordati al punto 38 della presente sentenza, risulta che possono beneficiare della carta elettronica di cui si tratta non solo tutti i docenti di ruolo a tempo indeterminato, ma anche i docenti non di ruolo a tempo determinato, qualora effettuino supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo a tempo determinato che effettuano supplenze di breve durata. Il governo italiano ne deduce che le questioni pregiudiziali vertono, in realtà, su una differenza di trattamento esistente non tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, bensì tra due categorie di lavoratori a tempo determinato, la quale sarebbe sottratta all'ambito di applicazione dell'accordo quadro. A tal riguardo, occorre tuttavia precisare, da un lato, che, sottolineando anche quest'ultima differenza di trattamento, il giudice del rinvio intende soltanto evidenziare il fatto che, sebbene sia stato posto fine al trattamento meno favorevole in discussione nella causa che ha dato luogo all'ordinanza del 18 maggio 2022, (AR elettronica) (C-450/21, Controparte_1 EU:C:2022:411), per quanto riguarda i docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, esso perdura, per contro, nei confronti dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata. Pertanto, la soppressione solo parziale della differenza di trattamento tra i docenti di ruolo a tempo indeterminato e i docenti non di ruolo a tempo determinato significa che una parte dei docenti non di ruolo è sempre soggetta ad una differenza di trattamento rispetto ai docenti di ruolo. D'altra parte, la Corte ha statuito che dalla formulazione della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro risulta che è sufficiente che i lavoratori a tempo determinato in questione siano trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile perché i primi siano legittimati a rivendicare il beneficio di tale clausola (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 31).
7 Ne consegue che l'esistenza di un trattamento diverso ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro non può essere esclusa per il solo motivo che esso riguarda solo una parte dei lavoratori a tempo determinato, a pena di ridurre indebitamente l'ambito di applicazione della protezione contro la discriminazione assicurata da tale disposizione, che deve applicarsi a tutti i lavoratori a tempo determinato, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 39 della presente sentenza, come rilevato, in sostanza, anche dalla Commissione europea. In tali circostanze, una normativa nazionale, come quella di cui si tratta nel procedimento principale, istituisce una differenza di trattamento a danno dei docenti non di ruolo, assunti a tempo determinato, che effettuano supplenze di breve durata rispetto ai docenti di ruolo, assunti a tempo indeterminato. Pertanto, occorre, in secondo luogo, esaminare se tali docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata si trovino in una situazione comparabile a quella dei docenti di ruolo interessati. A tal proposito, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, di quest'ultimo, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile [ordinanza del 18 maggio 2022, (AR Controparte_1 elettronica), C-450/21, EU:C:2022:411, punto 41, e sentenza del 20 febbraio 2024, X (Assenza di motivi di recesso), C-715/20, EU:C:2024:139, punto 47 nonché giurisprudenza citata]. Nel caso di specie, il giudice del rinvio menziona diversi elementi diretti a dimostrare che i docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, come ZT, e i docenti di ruolo si trovano in una situazione comparabile. Tale giudice sottolinea, infatti, che ZT ha effettuato, durante l'anno scolastico 2021/2022, diverse supplenze di breve durata, che comprendono periodi che vanno da alcune settimane a alcuni mesi, durante i quali essa ha svolto gli stessi compiti e assunto gli stessi doveri dei docenti di ruolo assunti presso gli istituti scolastici di interesse. Esso aggiunge che i docenti non di ruolo sono soggetti agli stessi doveri nei confronti degli alunni nonché agli stessi obblighi formativi dei docenti di ruolo interessati, indipendentemente dal tipo di supplenza che essi effettuano. Da tali elementi risulta che le funzioni dei docenti non di ruolo, come ZT, svolte nell'ambito delle loro supplenze di breve durata, appaiono, in linea di principio, comparabili a quelle dei docenti di ruolo. La comparabilità delle loro funzioni non può essere messa in discussione a priori dal solo fatto che, come sostiene in sostanza il governo italiano, sono solo i docenti di ruolo e i docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico nel corso del periodo delle vacanze scolastiche compreso tra il 30 giugno e il 31 agosto a svolgere «attività di carattere collegiale», tra cui le attività di recupero degli apprendimenti, che richiederebbero competenze specifiche. Infatti, da un lato, secondo tale argomento, le «attività di carattere collegiale» non sono svolte dai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico fino alla fine delle attività didattiche, vale a dire fino al 30 giugno dell'anno scolastico, quando comunque tali docenti non di ruolo hanno diritto, conformemente alla normativa nazionale come interpretata dalla Corte suprema di cassazione, alla carta elettronica di cui si tratta e sembrano quindi essere considerati in una situazione comparabile a quella dei docenti di ruolo. A tal riguardo, dal fascicolo di cui dispone la Corte non risulta, del resto, che tali «attività di carattere collegiale» abbiano un'importanza preponderante nell'ambito dell'esercizio, da parte dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, delle loro funzioni, in particolare rispetto alle loro attività didattiche. Dall'altro lato, nulla indica che il carattere eventualmente breve e saltuario di talune supplenze che Pa i docenti non di ruolo, come , possono essere chiamati ad effettuare sia peraltro tale da modificare sostanzialmente le funzioni di tali docenti, o addirittura la natura del loro lavoro di insegnante o le condizioni di esercizio di quest'ultimo. Spetta tuttavia al giudice del rinvio, che è il solo a disporre del complesso degli elementi pertinenti, effettuare una valutazione al riguardo (v., in tal senso,
8 sentenza del 30 novembre 2023, , C-270/22, EU:C:2023:933, punto Controparte_5 68). A tale titolo, non occorre, ad avviso del giudice del rinvio, tener conto della durata totale, effettiva o prevista, delle supplenze di breve durata consecutive, in quanto la durata del lavoro per il quale il lavoratore a tempo determinato è stato assunto non rientra per l'appunto, in quanto tale, tra gli elementi pertinenti ai fini della valutazione, di cui al punto 53 della presente sentenza, della comparabilità delle funzioni esercitate dalle persone interessate. In terzo luogo, occorre stabilire se l'eventuale differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili possa essere giustificata da «ragioni oggettive», ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Secondo giurisprudenza costante, la nozione di «ragioni oggettive», ai sensi di tale clausola 4, punto 1, richiede che la differenza di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi nel particolare contesto in cui essa si inserisce e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale differenza risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Detti elementi possono risultare, segnatamente, dalla natura particolare delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro [ordinanza del 18 maggio 2022, Controparte_1
(AR elettronica), C-450/21, EU:C:2022:411, punto 45, e sentenza del 20 febbraio 2024, X(Assenza di motivi di recesso), C-715/20, EU:C:2024:139, punto 59 e giurisprudenza citata]. Nel caso di specie, dai motivi della decisione di rinvio, relativi alla giurisprudenza della Corte suprema di cassazione di cui ai punti da 15 a 18 della presente sentenza, risulta che la differenza di trattamento controversa nel procedimento principale trova la sua ragion d'essere nell'obiettivo perseguito dalla carta elettronica di cui si tratta, il quale consisterebbe, conformemente ad una scelta discrezionale operata dal legislatore italiano, nel sostenere solo la didattica annua e nel ritenere che gli incarichi per docenza svolti dai docenti non di ruolo titolari di supplenze di breve durata non rientrino in tale contesto. Il governo italiano aggiunge, in tale contesto, che detta differenza di trattamento attiene alla natura particolare dei compiti svolti nell'ambito di supplenze di breve durata, in quanto i docenti interessati possono essere assunti anche per poche ore settimanali e in più istituti diversi per insegnare materie spesso diverse, al di fuori della programmazione annuale. Tale governo invoca altresì considerazioni di bilancio. A tal riguardo, occorre ricordare che gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità non solo nella scelta di perseguire un determinato scopo in materia di politica sociale e di occupazione, ma altresì nella definizione delle misure atte a realizzarlo (sentenza del 17 marzo 2021, Consul marketing, C-652/19, EU:C:2021:208, punto 63 e giurisprudenza citata). Tuttavia, da un lato, anche supponendo che la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale abbia effettivamente l'obiettivo di sostenere specificamente ed esclusivamente la didattica scolastica annua, occorre inoltre che la differenza di trattamento tra docenti di ruolo, che dispongono di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato, risponda a un'esigenza reale e non derivi, in realtà, da una scelta piuttosto assimilabile a un criterio che si basa, in modo generale ed astratto, esclusivamente sulla durata stessa dell'impiego [v., in tal senso, sentenza del 20 febbraio 2024, X (Assenza di motivi di recesso), C-715/20, EU:C:2024:139, punto 63], circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato [sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto41 e
9 giurisprudenza citata, nonché ordinanza del 18 maggio 2022, arta Controparte_1 elettronica), C-450/21, EU:C:2022:411, punto 46]. D'altra parte, e in ogni caso, oltre al fatto che una siffatta differenza di trattamento deve rispondere a una reale necessità, essa deve essere tale da consentire di conseguire l'obiettivo perseguito ed essere necessaria a tal fine. Inoltre, siffatto obiettivo deve essere perseguito in modo coerente e sistematico [sentenza del 20 febbraio 2024, X (Assenza di motivi di recesso), C-715/20, EU:C:2024:139, punto 65 e giurisprudenza citata]. Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che i compiti affidati ai docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata non si distinguono sostanzialmente da quelli dei docenti di ruolo, come già rilevato al punto 55 della presente sentenza. Il giudice del rinvio sottolinea, del resto, che tali docenti non di ruolo partecipano anche all'«attuazione della fase educativa e di apprendimento». Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene il governo italiano, i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata. In tale contesto, occorre altresì rilevare, per quanto riguarda le caratteristiche della condizione di impiego di cui si tratta nel procedimento principale, che, secondo il giudice del rinvio, tenuto conto del tenore letterale dell'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, la carta elettronica di cui si tratta può essere utilizzata per l'acquisto di un'ampia gamma di beni e servizi che concorrono, in modo generale, all'attività didattica, e non unicamente per l'acquisto di beni e servizi specificamente legati ai compiti particolari eventualmente riservati ai docenti di ruolo. Inoltre, la differenza di trattamento in parola nel procedimento principale sembra eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare dell'attribuzione della carta elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua. Del resto, come sostenuto dalla i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero CP_6 persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole. Quanto alla necessità di rispettare i limiti di bilancio, richiamata dal governo italiano, è sufficiente ricordare che, sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura o la portata delle misure che esso intende adottare, esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e, pertanto, non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca aduna differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 26 novembre 2014, e a., C-22/13, da C-61/13 aC-63/13 e C-418/13, EU:C:2014:2401, Per_1 punto 110 nonché giurisprudenza citata). Infine, occorre precisare che la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale non sembra applicare il principio del pro rata temporis, quale previsto al punto 2 della clausola 4 dell'accordo quadro e richiamato dal giudice del rinvio, dal momento che l'importo dell'indennità annuale concessa sotto forma della carta elettronica di cui si tratta è fisso e non dipende dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato. In tali circostanze, la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale non risulta conforme ai requisiti di cui al punto 69 della presente sentenza, circostanza che spetta tuttavia, in definitiva, al giudice del rinvio valutare. Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva
10 il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.” [cfr. sentenza Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 3 luglio 2025, n. 268 (C-268/24)].
Deve, dunque, darsi atto del principio enunciato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 3 luglio 2025, n. 268 (C-268/24), a mente del quale “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
Sulla scorta di tali argomentazioni, la domanda va accolta in relazione all'annualità 2023/2024, con condanna del all'attivazione dello strumento anche per l'annualità 2023/2024, in cui la CP_1 parte ricorrente ha svolto supplenza c.d. breve, tenuto conto che, in difetto di qualsivoglia ulteriore specifica controdeduzione del convenuto, il solo fatto che l'attività del docente non di ruolo CP_1 che effettua supplenze di breve durata non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una ragione oggettiva legittimante la differenza di trattamento rispetto al lavoratore a tempo indeterminato, come osservato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 3 luglio 2025, n. 268 (C-268/24).
Infine, e per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla AR DO (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) - nel presente giudizio, non s'è posta questione di corretta qualificazione della pretesa oggetto di causa, avendo parte ricorrente promosso azione di adempimento e non essendovi specifica contestazione del o ulteriori elementi indicativi CP_1 della fuoriuscita dal sistema scolastico della docente. In ogni caso, la ricorrente ha debitamente documentato, di essere ancora interna al sistema delle docenze scolastiche (v. elenco delle GPS II grado II fascia allegato alle note di trattazione scritta dell'11.10.2025).
Alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda della ricorrente deve essere accolta e deve essere dichiarato il suo diritto a fruire della somma nella misura di € 500,00 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna del convenuto ad adottare ogni conseguenziale CP_1 adempimento per garantire la fruizione del suddetto beneficio mediante accredito su “carta docente”, con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato.
11 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta, nonché in misura prossima ai minimi in considerazione della serialità della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con atto Parte_1 depositato il 20.03.2025, nei confronti del , in persona del Controparte_1 Ministro pro tempore, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento del beneficio economico di cui alla c.d. “AR docente” nella misura di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il convenuto a garantire la fruizione del suddetto beneficio mediante accredito su CP_1
“carta docente”, con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
- condanna il al pagamento in favore della parte Controparte_1 ricorrente delle spese processuali liquidate in € 1.030,00 per compensi, oltre a € 49,00 per esborsi, oltre a rimborso spese generali nella misura del 15% nonché IVA e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione. Bari, lì 21/10/2025
Il Giudice
DI AR
12
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa DI AR,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4054/2025 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. DIBITONTO MARCO Parte_1 Ricorrente
nei confronti di
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona del Dirigente pro tempore, CP_3 Convenuto contumace
Oggetto: carta docente;
* MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso del 20.03.2025, l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere docente precaria, attualmente in servizio alle dipendenze del in quanto titolare Controparte_1 di contratti di lavoro a tempo determinato, esponeva di aver reso attività di docenza per l'amministrazione convenuta per supplenze brevi e successive nell'a.s. 2023/2024 (dall'11.09.2023 al 5.11.2023, dal 6.11.2023 al 9.11.2023, dal 10.11.2023 al 10.01.2024, dall'11.01.2024 al 10.04.2024, dall'11.04.2024 al 10.05.2024, dall'11.05.2024 all'08.06.2024) e per supplenze fino al termine delle attività didattiche negli aa.ss. 2021/2022 (09.09.2021 al 30.06.2022), 2022/2023 (dal 08.09.2022 al 30.06.2023) e 2024/2025 (dal 12.09.2024 al 30.06.2025).
Lamentava di non aver beneficiato in tali annualità dell'erogazione del bonus economico annuo pari a € 500,00 denominato “AR elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” (introdotto con l'art. 1, comma 121 e ss. della L. n. 107/2015 con decorrenza dall'a.s. 2015/2016 e riservato ai docenti immessi in ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato), destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
Denunziando la discriminazione rispetto al personale docente di ruolo e la violazione della clausola 4, punto 1 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, previa disapplicazione della normativa interna contrastante, parte ricorrente chiedeva dichiararsi il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “AR elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per le annualità sopra indicate, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e condannarsi, in subordine anche a titolo risarcitorio, il resistente alla corresponsione alla parte ricorrente CP_1 dell'importo nominale di Euro 2.000,00, oltre ad interessi sino al soddisfo, con vittoria delle spese di giudizio, da distrarsi.
Pur ritualmente evocato nel presente giudizio, il convenuto rimaneva contumace. CP_1
All'odierna udienza in trattazione scritta, il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
*
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.
Ai fini della decisione, appare utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. La disciplina del bonus in esame è contenuta nell'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13 luglio 2015 a mente del quale: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la AR elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La AR, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_4
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...] professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla AR non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
2 In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della AR del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato. La normativa nazionale è stata recentemente oggetto di esame anche da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con riferimento alla sua compatibilità con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE. In particolare, con l'ordinanza 18.5.2022 nella causa C-450/2021, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha evidenziato che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. La Corte ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento euro-unitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999,…., deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un Controparte_1 CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di Euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post laurea o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” La Corte ha aggiunto che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”. In particolare, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (l'art. 282 d.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1, L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Va osservato, infatti, che l'art. 282 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297) sancisce, che “L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica”. Anche il C.C.N.L. Scuola attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 28 CCNL comparto scuola (4.8.1995) che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto.
2. Essa costituisce, altresì, un obbligo di servizio per il medesimo personale in relazione alle iniziative organizzate o promosse dalle singole scuole o dall'Amministrazione nelle sue diverse articolazioni, in quanto funzionale a promuovere l'efficacia del sistema scolastico e la qualità dell'offerta formativa, in relazione anche all'evoluzione del contenuto dei diversi profili professionali”. L'art. 63 C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Scuola per il quadrienno normativo 2006- 2009 e biennio economico 2006-2007, rubricato “Formazione in Servizio”, sancisce che “1. La
3 formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”. Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. Orbene, è evidente che i testi normativi innanzi citati non fanno distinzione tra personale docente di ruolo e personale docente non di ruolo, facendo riferimento al personale docente in servizio. E l'amministrazione è tenuta a garantire la medesima qualità del servizio scolastico a tutti gli utenti, a prescindere dall'assegnazione delle classi a personale di ruolo o a personale non di ruolo. Dunque, l'obbligo di formazione deve gravare parimenti su entrambe le categorie di docenti proprio perché la formazione è rivolta a tutti i docenti in servizio ed è connessa alle competenze richieste dal “ruolo”, inteso come funzione ed incarico assegnato, non come assunzione in ruolo (ossia a tempo indeterminato) del lavoratore.
In applicazione dei suddetti principi, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste ai docenti non di ruolo, è del tutto arbitraria l'esclusione di parte ricorrente dal beneficio de quo, sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale. In materia è, altresì, intervenuto il Consiglio di Stato che con sentenza n. 1842 del 16.3.2022, annullando il DPCM 23.9.2015, ha affermato che un sistema di formazione differenziato per docenti di ruolo e docenti precari “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo, a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”. Pertanto, anche il Consiglio di Stato rimarca che “il diritto- dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
4 Fermo quanto detto, con specifico riferimento alla AR docente ed alle problematiche giuridiche ed interpretative ad essa connessa, si è di recente pronunciata la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro con sentenza n. 29961 del 27.10.2023. Con tale arresto, la Suprema Corte ha affermato i seguenti principi di diritto:
“1. La AR del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della AR Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della AR, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della AR Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della AR Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”. In ultimo occorre evidenziare che sulla dibattuta questione è altresì intervenuto il Legislatore con l'emanazione dell'art. 15 D.L. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 103 del 10.8.2023, con cui è stato esteso, per l'anno 2023, i benefici della c.d. AR elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1 comma 121 L. n. 107/2015, ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
Ciò posto, passando ora alla disamina nel merito, occorre rilevare che parte ricorrente ha svolto attività di docenza a tempo determinato negli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, con incarichi fino al termine delle attività didattiche, come documentati dai contratti allegati, senza aver fruito della AR elettronica del docente.
Alla luce di quanto innanzi evidenziato, la domanda va senz'altro accolta in relazione alle annualità 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, con condanna del all'attivazione dello strumento. CP_1
5 Difatti, negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 parte ricorrente ha svolto incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche, come documentati dai contratti di lavoro, senza aver fruito della AR elettronica del docente.
La domanda deve dirsi, altresì, fondata in ordine al restante anno scolastico 2023/2024, nel corso del quale risultano espletate dalla ricorrente supplenze brevi, come tali diverse dalle tipologie di incarico di cui all'art. 4, commi 1 e 2, legge 3 maggio 1999, n. 124, in relazione alle quali la Suprema Corte aveva ritenuto “si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo” (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2023, n. 29961).
Difatti, la questione è stata recentemente oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 3 luglio 2025, n. 268 (C-268/24), pronunciatasi in via pregiudiziale relativamente a una controversia in cui si faceva questione della mancata attribuzione del bonus economico annuo pari a € 500,00 “AR elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” ai docenti non di ruolo incaricati di effettuare supplenze di breve durata.
Non appare superfluo richiamare integralmente le argomentazioni rese nel cennato arresto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo cui:
“Occorre ricordare che la Corte ha statuito, al punto 48 della sua ordinanza del 18 maggio 2022,
(AR elettronica) (C-450/21,EU:C:2022:411), che la clausola 4 Controparte_1 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato di un , e non al personale docente CP_1 a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR CP_1
500 annui, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di diversi beni e servizi a tale titolo. Nel caso di specie, il procedimento principale verte sulla stessa normativa nazionale di cui si tratta nella causa che ha dato luogo a tale ordinanza, ossia sull'articolo1, commi 121 e seguenti, della legge n. 107/2015, la quale prevede l'istituzione di una «[c]arta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo(...) di ogni ordine e grado (...) dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico». Il giudice del rinvio espone che dalla giurisprudenza della Corte suprema di cassazione, successiva a detta ordinanza, relativa a tale normativa, risulta che la carta elettronica di cui si tratta deve tuttavia, ormai, essere concessa anche ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, la cui attività ne resterebbero privati, per il motivo che la loro attività non rientra in un siffatto ambito. A tal riguardo, occorre ricordare, in primo luogo, che l'accordo quadro trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro [ordinanza del 18 maggio 2022,
(AR elettronica), C-450/21, EU:C:2022:411, punto 30, e sentenza del 20 Controparte_1 febbraio 2024, X (Assenza di motivi di recesso), C-715/20, EU:C:2024:139, punto 33 nonché giurisprudenza citata]. Pa Nel caso di specie, poiché, come risulta dalla decisione di rinvio, , che ha effettuato, nel corso dell'anno scolastico 2021/2022, diverse supplenze di breve durata in qualità di docente non di ruolo, era assunta, a tale titolo, nell'ambito di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, ai sensi della clausola 2, punto 1,dell'accordo quadro, in combinato disposto con la clausola 3, punto 1, di quest'ultimo, il procedimento principale rientra nell'ambito di applicazione di tale accordo quadro. In secondo luogo, il divieto di un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato, di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, riguarda le condizioni di impiego dei lavoratori.
6 Secondo giurisprudenza costante, il criterio decisivo per determinare se una misura rientri nella nozione di «condizioni di impiego», ai sensi della clausola 4, punto 1,dell'accordo quadro, è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro [ordinanza del 18 maggio2022, (AR elettronica), C-450/21, Controparte_1 EU:C:2022:411, punto 33, e sentenza del 20 febbraio 2024, X (Assenza di motivi di recesso), C-715/20,EU:C:2024:139, punto 37 nonché giurisprudenza citata]. Nel caso di specie, come constatato dal giudice del rinvio, occorre ricordare che, sulla base delle valutazioni effettuate ai punti da 36 a 38 dell'ordinanza del 18maggio 2022, Controparte_1 (AR elettronica) (C-450/21, EU:C:2022:411), la carta elettronica di cui si tratta deve essere considerata come rientrante nelle «condizioni di impiego», ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. In terzo luogo, conformemente all'obiettivo dell'eliminazione delle discriminazioni tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato che essa persegue, la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro enuncia un divieto di trattare, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato in un modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per l'unico motivo che lavorano a tempo determinato, a meno che un trattamento diverso non sia giustificato da ragioni oggettive [v., in tal senso, ordinanza del 18 maggio 2022,
[...]
(AR elettronica), C-450/21, EU:C:2022:411, punto39, e sentenza del 20 febbraio Controparte_1 2024, X (Assenza di motivi di recesso), C-715/20, EU:C:2024:139, punti 42 e 45 nonché giurisprudenza citata]. A tale fine, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili [ordinanza del 18 maggio 2022,
(AR elettronica), C-450/21, EU:C:2022:411, punto 40, e sentenza del 5 Controparte_1 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 47 nonché giurisprudenza citata]. A tal proposito, per quanto riguarda, in primo luogo, l'esistenza di una differenza di trattamento ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, dai motivi della decisione di rinvio, ricordati al punto 38 della presente sentenza, risulta che possono beneficiare della carta elettronica di cui si tratta non solo tutti i docenti di ruolo a tempo indeterminato, ma anche i docenti non di ruolo a tempo determinato, qualora effettuino supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo a tempo determinato che effettuano supplenze di breve durata. Il governo italiano ne deduce che le questioni pregiudiziali vertono, in realtà, su una differenza di trattamento esistente non tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, bensì tra due categorie di lavoratori a tempo determinato, la quale sarebbe sottratta all'ambito di applicazione dell'accordo quadro. A tal riguardo, occorre tuttavia precisare, da un lato, che, sottolineando anche quest'ultima differenza di trattamento, il giudice del rinvio intende soltanto evidenziare il fatto che, sebbene sia stato posto fine al trattamento meno favorevole in discussione nella causa che ha dato luogo all'ordinanza del 18 maggio 2022, (AR elettronica) (C-450/21, Controparte_1 EU:C:2022:411), per quanto riguarda i docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, esso perdura, per contro, nei confronti dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata. Pertanto, la soppressione solo parziale della differenza di trattamento tra i docenti di ruolo a tempo indeterminato e i docenti non di ruolo a tempo determinato significa che una parte dei docenti non di ruolo è sempre soggetta ad una differenza di trattamento rispetto ai docenti di ruolo. D'altra parte, la Corte ha statuito che dalla formulazione della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro risulta che è sufficiente che i lavoratori a tempo determinato in questione siano trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile perché i primi siano legittimati a rivendicare il beneficio di tale clausola (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 31).
7 Ne consegue che l'esistenza di un trattamento diverso ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro non può essere esclusa per il solo motivo che esso riguarda solo una parte dei lavoratori a tempo determinato, a pena di ridurre indebitamente l'ambito di applicazione della protezione contro la discriminazione assicurata da tale disposizione, che deve applicarsi a tutti i lavoratori a tempo determinato, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 39 della presente sentenza, come rilevato, in sostanza, anche dalla Commissione europea. In tali circostanze, una normativa nazionale, come quella di cui si tratta nel procedimento principale, istituisce una differenza di trattamento a danno dei docenti non di ruolo, assunti a tempo determinato, che effettuano supplenze di breve durata rispetto ai docenti di ruolo, assunti a tempo indeterminato. Pertanto, occorre, in secondo luogo, esaminare se tali docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata si trovino in una situazione comparabile a quella dei docenti di ruolo interessati. A tal proposito, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, di quest'ultimo, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile [ordinanza del 18 maggio 2022, (AR Controparte_1 elettronica), C-450/21, EU:C:2022:411, punto 41, e sentenza del 20 febbraio 2024, X (Assenza di motivi di recesso), C-715/20, EU:C:2024:139, punto 47 nonché giurisprudenza citata]. Nel caso di specie, il giudice del rinvio menziona diversi elementi diretti a dimostrare che i docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, come ZT, e i docenti di ruolo si trovano in una situazione comparabile. Tale giudice sottolinea, infatti, che ZT ha effettuato, durante l'anno scolastico 2021/2022, diverse supplenze di breve durata, che comprendono periodi che vanno da alcune settimane a alcuni mesi, durante i quali essa ha svolto gli stessi compiti e assunto gli stessi doveri dei docenti di ruolo assunti presso gli istituti scolastici di interesse. Esso aggiunge che i docenti non di ruolo sono soggetti agli stessi doveri nei confronti degli alunni nonché agli stessi obblighi formativi dei docenti di ruolo interessati, indipendentemente dal tipo di supplenza che essi effettuano. Da tali elementi risulta che le funzioni dei docenti non di ruolo, come ZT, svolte nell'ambito delle loro supplenze di breve durata, appaiono, in linea di principio, comparabili a quelle dei docenti di ruolo. La comparabilità delle loro funzioni non può essere messa in discussione a priori dal solo fatto che, come sostiene in sostanza il governo italiano, sono solo i docenti di ruolo e i docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico nel corso del periodo delle vacanze scolastiche compreso tra il 30 giugno e il 31 agosto a svolgere «attività di carattere collegiale», tra cui le attività di recupero degli apprendimenti, che richiederebbero competenze specifiche. Infatti, da un lato, secondo tale argomento, le «attività di carattere collegiale» non sono svolte dai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico fino alla fine delle attività didattiche, vale a dire fino al 30 giugno dell'anno scolastico, quando comunque tali docenti non di ruolo hanno diritto, conformemente alla normativa nazionale come interpretata dalla Corte suprema di cassazione, alla carta elettronica di cui si tratta e sembrano quindi essere considerati in una situazione comparabile a quella dei docenti di ruolo. A tal riguardo, dal fascicolo di cui dispone la Corte non risulta, del resto, che tali «attività di carattere collegiale» abbiano un'importanza preponderante nell'ambito dell'esercizio, da parte dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, delle loro funzioni, in particolare rispetto alle loro attività didattiche. Dall'altro lato, nulla indica che il carattere eventualmente breve e saltuario di talune supplenze che Pa i docenti non di ruolo, come , possono essere chiamati ad effettuare sia peraltro tale da modificare sostanzialmente le funzioni di tali docenti, o addirittura la natura del loro lavoro di insegnante o le condizioni di esercizio di quest'ultimo. Spetta tuttavia al giudice del rinvio, che è il solo a disporre del complesso degli elementi pertinenti, effettuare una valutazione al riguardo (v., in tal senso,
8 sentenza del 30 novembre 2023, , C-270/22, EU:C:2023:933, punto Controparte_5 68). A tale titolo, non occorre, ad avviso del giudice del rinvio, tener conto della durata totale, effettiva o prevista, delle supplenze di breve durata consecutive, in quanto la durata del lavoro per il quale il lavoratore a tempo determinato è stato assunto non rientra per l'appunto, in quanto tale, tra gli elementi pertinenti ai fini della valutazione, di cui al punto 53 della presente sentenza, della comparabilità delle funzioni esercitate dalle persone interessate. In terzo luogo, occorre stabilire se l'eventuale differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili possa essere giustificata da «ragioni oggettive», ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Secondo giurisprudenza costante, la nozione di «ragioni oggettive», ai sensi di tale clausola 4, punto 1, richiede che la differenza di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi nel particolare contesto in cui essa si inserisce e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale differenza risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Detti elementi possono risultare, segnatamente, dalla natura particolare delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro [ordinanza del 18 maggio 2022, Controparte_1
(AR elettronica), C-450/21, EU:C:2022:411, punto 45, e sentenza del 20 febbraio 2024, X(Assenza di motivi di recesso), C-715/20, EU:C:2024:139, punto 59 e giurisprudenza citata]. Nel caso di specie, dai motivi della decisione di rinvio, relativi alla giurisprudenza della Corte suprema di cassazione di cui ai punti da 15 a 18 della presente sentenza, risulta che la differenza di trattamento controversa nel procedimento principale trova la sua ragion d'essere nell'obiettivo perseguito dalla carta elettronica di cui si tratta, il quale consisterebbe, conformemente ad una scelta discrezionale operata dal legislatore italiano, nel sostenere solo la didattica annua e nel ritenere che gli incarichi per docenza svolti dai docenti non di ruolo titolari di supplenze di breve durata non rientrino in tale contesto. Il governo italiano aggiunge, in tale contesto, che detta differenza di trattamento attiene alla natura particolare dei compiti svolti nell'ambito di supplenze di breve durata, in quanto i docenti interessati possono essere assunti anche per poche ore settimanali e in più istituti diversi per insegnare materie spesso diverse, al di fuori della programmazione annuale. Tale governo invoca altresì considerazioni di bilancio. A tal riguardo, occorre ricordare che gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità non solo nella scelta di perseguire un determinato scopo in materia di politica sociale e di occupazione, ma altresì nella definizione delle misure atte a realizzarlo (sentenza del 17 marzo 2021, Consul marketing, C-652/19, EU:C:2021:208, punto 63 e giurisprudenza citata). Tuttavia, da un lato, anche supponendo che la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale abbia effettivamente l'obiettivo di sostenere specificamente ed esclusivamente la didattica scolastica annua, occorre inoltre che la differenza di trattamento tra docenti di ruolo, che dispongono di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato, risponda a un'esigenza reale e non derivi, in realtà, da una scelta piuttosto assimilabile a un criterio che si basa, in modo generale ed astratto, esclusivamente sulla durata stessa dell'impiego [v., in tal senso, sentenza del 20 febbraio 2024, X (Assenza di motivi di recesso), C-715/20, EU:C:2024:139, punto 63], circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato [sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto41 e
9 giurisprudenza citata, nonché ordinanza del 18 maggio 2022, arta Controparte_1 elettronica), C-450/21, EU:C:2022:411, punto 46]. D'altra parte, e in ogni caso, oltre al fatto che una siffatta differenza di trattamento deve rispondere a una reale necessità, essa deve essere tale da consentire di conseguire l'obiettivo perseguito ed essere necessaria a tal fine. Inoltre, siffatto obiettivo deve essere perseguito in modo coerente e sistematico [sentenza del 20 febbraio 2024, X (Assenza di motivi di recesso), C-715/20, EU:C:2024:139, punto 65 e giurisprudenza citata]. Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che i compiti affidati ai docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata non si distinguono sostanzialmente da quelli dei docenti di ruolo, come già rilevato al punto 55 della presente sentenza. Il giudice del rinvio sottolinea, del resto, che tali docenti non di ruolo partecipano anche all'«attuazione della fase educativa e di apprendimento». Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene il governo italiano, i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata. In tale contesto, occorre altresì rilevare, per quanto riguarda le caratteristiche della condizione di impiego di cui si tratta nel procedimento principale, che, secondo il giudice del rinvio, tenuto conto del tenore letterale dell'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, la carta elettronica di cui si tratta può essere utilizzata per l'acquisto di un'ampia gamma di beni e servizi che concorrono, in modo generale, all'attività didattica, e non unicamente per l'acquisto di beni e servizi specificamente legati ai compiti particolari eventualmente riservati ai docenti di ruolo. Inoltre, la differenza di trattamento in parola nel procedimento principale sembra eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare dell'attribuzione della carta elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua. Del resto, come sostenuto dalla i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero CP_6 persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole. Quanto alla necessità di rispettare i limiti di bilancio, richiamata dal governo italiano, è sufficiente ricordare che, sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura o la portata delle misure che esso intende adottare, esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e, pertanto, non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca aduna differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 26 novembre 2014, e a., C-22/13, da C-61/13 aC-63/13 e C-418/13, EU:C:2014:2401, Per_1 punto 110 nonché giurisprudenza citata). Infine, occorre precisare che la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale non sembra applicare il principio del pro rata temporis, quale previsto al punto 2 della clausola 4 dell'accordo quadro e richiamato dal giudice del rinvio, dal momento che l'importo dell'indennità annuale concessa sotto forma della carta elettronica di cui si tratta è fisso e non dipende dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato. In tali circostanze, la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale non risulta conforme ai requisiti di cui al punto 69 della presente sentenza, circostanza che spetta tuttavia, in definitiva, al giudice del rinvio valutare. Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva
10 il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.” [cfr. sentenza Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 3 luglio 2025, n. 268 (C-268/24)].
Deve, dunque, darsi atto del principio enunciato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 3 luglio 2025, n. 268 (C-268/24), a mente del quale “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
Sulla scorta di tali argomentazioni, la domanda va accolta in relazione all'annualità 2023/2024, con condanna del all'attivazione dello strumento anche per l'annualità 2023/2024, in cui la CP_1 parte ricorrente ha svolto supplenza c.d. breve, tenuto conto che, in difetto di qualsivoglia ulteriore specifica controdeduzione del convenuto, il solo fatto che l'attività del docente non di ruolo CP_1 che effettua supplenze di breve durata non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una ragione oggettiva legittimante la differenza di trattamento rispetto al lavoratore a tempo indeterminato, come osservato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 3 luglio 2025, n. 268 (C-268/24).
Infine, e per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla AR DO (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) - nel presente giudizio, non s'è posta questione di corretta qualificazione della pretesa oggetto di causa, avendo parte ricorrente promosso azione di adempimento e non essendovi specifica contestazione del o ulteriori elementi indicativi CP_1 della fuoriuscita dal sistema scolastico della docente. In ogni caso, la ricorrente ha debitamente documentato, di essere ancora interna al sistema delle docenze scolastiche (v. elenco delle GPS II grado II fascia allegato alle note di trattazione scritta dell'11.10.2025).
Alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda della ricorrente deve essere accolta e deve essere dichiarato il suo diritto a fruire della somma nella misura di € 500,00 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna del convenuto ad adottare ogni conseguenziale CP_1 adempimento per garantire la fruizione del suddetto beneficio mediante accredito su “carta docente”, con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato.
11 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta, nonché in misura prossima ai minimi in considerazione della serialità della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con atto Parte_1 depositato il 20.03.2025, nei confronti del , in persona del Controparte_1 Ministro pro tempore, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento del beneficio economico di cui alla c.d. “AR docente” nella misura di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il convenuto a garantire la fruizione del suddetto beneficio mediante accredito su CP_1
“carta docente”, con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
- condanna il al pagamento in favore della parte Controparte_1 ricorrente delle spese processuali liquidate in € 1.030,00 per compensi, oltre a € 49,00 per esborsi, oltre a rimborso spese generali nella misura del 15% nonché IVA e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione. Bari, lì 21/10/2025
Il Giudice
DI AR
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