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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/01/2025, n. 4375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4375 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Vincenza Totaro Presidente
2. dr. Rosa Del Prete Consigliere rel.
3. dr. Anselmo Del Fiacco Giudice Ausiliario
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 09/12/2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2872/2020 r.g. sez. lav., vertente tra
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. MARIOTTI SILVANA e con Pt_1
lo stesso elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA DE GASPERI 55
Appellante
e
rappresentato e difeso dall' Avv.to FUSCO NARCISO elettivamente CP_1
domiciliata in NOCERA INFERIORE VIA A. BARBARULO, 71 - PAL. Pt_2
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con atto d'appello depositato in data 04/12/2020, l impugnava la sentenza del Pt_1
Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 2208/2020 dell'08/06/2020 con la quale era stato accolto il ricorso proposto da e dichiarata la prescrizione dei CP_1
crediti contributivi dell' Ne chiedeva l'integrale riforma per erronea interpretazione delle Pt_1
norme in materia di prescrizione.
Si costituiva l'appellato che rilevava che in data 23.05.2023, aveva inoltrato all
[...]
la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi rientranti Controparte_2 nell'ambito applicativo dell'art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022 e contenuti nell'avviso di addebito n. 37120180021804964000 del 24.12.2018 impugnato in primo grado,
1 assumendo, nel contempo, l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi oggetto dell'adesione. Documentava che, con comunicazione n. 0719202302080727180 del
28.07.2023, l' accoglieva l'istanza, ammettendo il Controparte_3 CP_1
al pagamento di n. 6 rate, con scadenza al 30.11.2024.
Trattata con modalità cartolare ex art. 127 ter cpc., la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
***
Come richiesto dall'appellato deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere oggetto del giudizio di appello (Cass. ord. n. 36431/2023). Invero, parte appellante ha dedotto di aver aderito alla definizione dei debiti iscritti a ruolo - ex art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197/2022 - oggetto di giudizio;
ha allegato prova del relativo piano di pagamento accordato nonchè del pagamento di tutti i ratei.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa, la
2 rinuncia all'azione; la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000
n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato)
e, al contempo, di consentire all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, nel caso di specie, l'appellante ha pagato le somme oggetto della lite, aderendo alla definizione agevolata.
Ne consegue che la pronuncia di cessazione della materia del contendere, non sussistendo alcun interesse residuo dell'appellante alla definizione del giudizio.
In relazione alle spese processuali, le stesse si compensano sia in ragione della sopravvenienza normativa nel corso del giudizio che ha conferito la facoltà al debitore di addivenire ad una definizione agevolata dei debiti pendenti, sia in considerazione del fatto che l'adesione a tale definizione preclude l'accertamento della fondatezza del debito, per effetto dell'esercizio di una facoltà di legge che contempera le ragioni delle parti, siccome determina la soddisfazione del creditore, ma solo in misura ridotta e proprio tale ultimo aspetto determina la sopravvenienza del disinteresse all'azione già intrapresa, stante il sostanziale vantaggio ricevuto anche dal contribuente per effetto dell'adesione.
P.Q.M.
la Corte così decide: dichiara cessata la materia del contendere;
3 compensa le spese del grado.
Napoli, il 09/12/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Rosa Del Prete dr.ssa Vincenza Totaro
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