Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 15/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N° 551/23 r.g.l.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Concetta Zappalà Presidente
2 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore
3 Dott. Alessandra Santalucia Consigliere in esito alla scadenza del termine del 14 gennaio 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio iscritto al n° 551/23 R.G.L. e vertente
TRA
, nata a [...], il [...], c.f. , elet- Parte_1 C.F._1 tivamente domiciliata in Lipari - ME, via prof. E. Carnevale 63, presso lo studio dell'avv. Antonella Longo, del Foro di Barcellona P.G., c.f. C.F._2 pec che lo rappresenta e difen- Email_1 de -Appellante
CONTRO
in persona del Sindaco, elettivamente Controparte_1 domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Correnti - avv. C.F._3 [...]
fax 0909701033), che lo rappresenta e difende–Appellato Email_2
OGGETTO: tempo determinato- giudizio di rinvio da cassazione della sentenza n° 1347/2016 della Corte d'appello di Messina che riformava parzialmente la sentenza del tribunale di Barcellona P.G. n° 386 depositata i 25 febbraio 2013
CONCLUSIONI
Martino:
1. Condannare il al risarcimen- Controparte_1 to del danno ex art. 36 d.lgs. 165/2001 nella misura massima di cui all'art. 32 l.
183/2010. 2. Con il favore delle spese di tutti i gradi del giudizio, tenuto conto anche del rigetto del ricorso incidentale del operato dalla Cassazione. CP_1
Dichiarare infondate le domande proposte dalla ricorrente, con vitto- CP_1 ria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
premesso di avere prestato servizio come lavoratrice social- Parte_1 mente utile (lsu) presso il comune di Barcellona P.G. dal 1996, adiva il tribunale del medesimo comune, sezione lavoro, con ricorso depositato il 24 gennaio 2011, lamentando l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati con
l'ente, soggetti a varie proroghe, chiedendo la conversione in tempo indeterminato e la condanna dell'ente al risarcimento dei danni e al pagamento delle differenze retributive. Resistendo il con sentenza n° 386 depositata il 25 febbraio CP_1
2013, il giudice di primo grado ha rigettato le domande compensando le spese.
La sentenza di primo grado è stata parzialmente riformata da questa Corte
d'appello con sentenza n° 1347/2016, con la quale il è stato condannato a CP_1 pagare alla appellante 9.112,00 con interessi legali al soddisfo e rimborsarle metà delle spese di lite.
In seguito a ricorso per cassazione, la Suprema Corte ha annullato con ordinanza sez. lav. 15026/23, rinviando a questa Corte per il merito.
La ha riassunto con ricorso depositato in data 24 luglio 2023. Nella Pt_1 resistenza del Comune, sopravvenuta la sostituzione del procuratore della ricorrente, la causa è stata trattata con le forme dell'art. 127ter c.p.c. mediante sostituzione dell'udienza 14 gennaio 2025 con l'assegnazione di termine per note di trattazione scritta entro la medesima data. Depositate tempestivamente le note, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Il tribunale, affermata in via preliminare la propria giurisdizione, ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie la disciplina limitativa di cui al D. Lgs. 368/2001 perché il rapporto intercorrente fra lsu ed ente utilizzatore non può essere qualificato in termini di lavoro subordinato, trattandosi piuttosto di un rapporto di natura assistenziale. Il Giudice ha infatti osservato che i contratti stipulati fra
[...]
e costituivano applicazione dell'art. 12 L.R. Sicilia 85/1995, che Pt_2 CP_1 autorizzava tali stipule "per la realizzazione di progetti di utilità collettiva", e che le proroghe erano tutte autorizzate dall'Assessorato regionale al lavoro in base alle successive leggi regionali che consentivano la prosecuzione dei progetti in corso.
Il tribunale ha poi preso in esame la domanda di differenze retributive per il periodo dal 2001, quando è stato instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato, al 2006. La sosteneva di avere diritto a non meno di 671,39 Pt_1 euro mensili, ma il tribunale ha ritenuto prescritto ogni credito anteriore al quinquennio dal primo atto interruttivo (istanza di conciliazione del 20 novembre
2009) rigettando anche per il periodo successivo nel presupposto che si trattava di contratti di diritto privato regolati dall'art. 12 l.r. cit. e dell'art. 4 D. Lgs. 81/2000, che non prevedevano detti importi, e che comunque la non aveva allegato Pt_1 quale fosse l'ammontare del trattamento previsto dal CCNL enti locali.
Questa Corte ha riformato la sentenza relativamente alle differenze retributive rilevando che il aveva pagato la somma di 671,39 al lordo anziché al CP_1 netto, confermando il rigetto delle altre domande.
La Corte di Cassazione, investita sia dal ricorso principale della che di Pt_1 quello incidentale del dichiarato inammissibile quest'ultimo, ha accolto CP_1
Pag. 2 di 4 N° 551/23 r.g.l.
quello della lavoratrice demandando a questa Corte di riesaminare la questione del diritto al risarcimento del danno.
2- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale comporta la formazione di un giudicato parziale. Ancorchè la suprema Corte, al contrario di quanto fatto in altre analoghe sentenze, non abbia specificato nel dispositivo che l'annullamento della sentenza riguarda esclusivamente la parte aggredita dal ricorso principale, è evidente dalla lettura complessiva dell'atto che le statuizioni impugnate per legittimità dal non sono state cancellate. È tuttavia CP_1 opportuno, a maggior chiarezza, che nel dispositivo si ribadisca la persistenza della condanna alle differenze retributive contenuta nella sentenza 1347/2016.
L'indagine demandata al rescissorio riguarda pertanto il solo risarcimento del danno da abuso del contratto a termine, anche relativamente alla stabilizzazione intervenuta in corso di causa.
Proprio dalla stabilizzazione si deve partire, trattandosi di circostanza potenzialmente assorbente.
La sentenza rescindente, in conformità ad orientamento ormai ampiamente consolidato, impone a questa Corte di adottare il criterio secondo il quale la stabilizzazione può avere efficacia risarcitoria soltanto quando “si ponga in rapporto di diretta derivazione causale con il rapporto precario e… non risulti semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine” sicchè possa
“essere configurata come l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive”.
Nel caso in esame l'assunzione a tempo indeterminato è avvenuta1 con contratto del 27 dicembre 2019 in esecuzione della deliberazione di Giunta 185 del 28 giugno 2019, con la quale veniva affrontato il problema del precariato predisponendo 153 assunzioni, e del conforme avviso pubblico 4751 del 18 dicembre 2019 con il quale veniva avviata “la procedura per la stabilizzazione del personale precario con qualifica non dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 30 l.r. 5/2014”. Questa Corte, investita ripetutamente della medesima questione con riguardo alle posizioni sotto questo aspetto sovrapponibili di altri ex precari del ha già affermato con Controparte_1 più sentenze (per tutte la 872/24 del 26 novembre 2024) che la procedura, per come delineata dagli atti ora richiamati, non avesse caratteristiche propriamente concorsuali e fosse manifestamente riservata a sanare la posizione di tutto il personale reiteratamente assunto a termine. L'effetto sanante dell'assunzione conduce ad una dichiarazione di cessazione della materia del contendere riguardo alla domanda risarcitoria. N° 551/23 r.g.l.
L'assunzione a tempo indeterminato è tuttavia intervenuta in corso di causa e a distanza di molti anni dalla proposizione del ricorso di primo grado, né fino all'anno 2015 era stata anche soltanto avviata alcuna procedura di stabilizzazione.
Risulta poi dagli atti, ed è stato già da questa Corte accertato nella sentenza annullata (che sotto questo aspetto, come visto, non è stata cassata), in conformità
a diversi recenti precedenti di questo stesso ufficio in fattispecie sovrapponibili, che il aveva inserito la nella propria pianta organica, CP_1 Pt_1 vincolandola all'osservanza di un orario predeterminato e delle proprie direttive, inserendola stabilmente nella propria organizzazione e non attribuendole compiti relativi a progetti specifici, ma ai normali compiti istituzionali dell'ente per colmare le carenze di organico, ricevendo la retribuzione prevista dal CCNL enti locali.
Si deve pertanto concludere che, riguardo alla domanda risarcitoria, la soccombenza virtuale rimanga in capo all'ente, mentre è pacifica la soccombenza effettiva riguardo la domanda di differenze retributive. Le spese vanno poste pertanto a carico del calcolate in base al valore del Controparte_1 decisum (9.112,00 euro, terzo scaglione) e importi tariffari medio-bassi perché la complessità della controversia è compensata dalla serialità.
Considerato che
la agiva originariamente per ottenere la pronuncia di trasformazione del Pt_1 rapporto e che tale domanda era in sé infondata, va disposta la compensazione in ragione di un terzo.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio proposto con ricorso depositato in data 24 luglio 2023 da Pt_1
contro e concernente rinvio da
[...] Controparte_1 cassazione della sentenza n° 1347/2016 della Corte d'appello di Messina, che riformava parzialmente la sentenza del Giudice del lavoro di P.G. n° CP_1
386 depositata in data 25 febbraio 2013, dichiara cessata la materia del contendere riguardo alla domanda di risarcimento del danno da abuso del contratto a tempo determinato, dando atto del passaggio in giudicato della condanna per euro
9.112,00 euro oltre interessi legali dal maturato al soddisfo contenuta nella sentenza annullata. Condanna il a rimborsare alla Controparte_2 ricorrente due terzi delle spese del giudizio, liquidate nell'intero in 4.000,00 euro quanto al primo grado, 4.500,00 per l'appello, 2.500,00 per il grado di legittimità e
4.500,00 per il giudizio di rinvio, tutte oltre i.v.a., c.p.a., generali e contributi unificati versati, compensando le restanti frazioni.
Messina 15 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Concetta Zappalà)
Pag. 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “contratto di lavoro Martino.pdf” in produzione 10 giugno 2024. Pt_1
Pag. 3 di 4