Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/2025, n. 40760
CASS
Sentenza 18 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. per particolare esiguità del fatto

    La Corte ha ritenuto che la reiterazione del comportamento per almeno tre volte in un arco temporale relativamente breve esclude la non abitualità della condotta, considerando la vicenda nella sua complessità e nel contesto articolato in cui si inseriva.

  • Rigettato
    Falso ideologico in atto pubblico

    La Corte ha ritenuto che l'imputato ha formato tre certificati medici prorogando la prognosi senza visita medica, basandosi su telefonate in cui la paziente riferiva la persistenza di una patologia grave. Le modalità di compilazione del formulario obbligavano a flaggare una modalità di visita, escludendo modalità differenti come quella telefonica. I certificati medici integrano il reato di falso ideologico anche nella parte in cui attestano una grave patologia necessitante di terapia salvavita, non ricavabile dal certificato specialistico precedente. La falsa attestazione ha consentito alla lavoratrice di ottenere la percezione indebita della retribuzione.

  • Rigettato
    Truffa aggravata

    La Corte ha ritenuto che la falsa attestazione in ordine alla sussistenza di una grave patologia richiedente terapie salvavita ha consentito alla lavoratrice di ottenere la percezione indebita della retribuzione. La censura è stata formulata in maniera generica, limitandosi all'affermazione che non vi era prova del dolo.

  • Rigettato
    Elemento soggettivo del reato di falso

    La sentenza impugnata ha sottolineato la consapevolezza del medico di attuare la condotta di falso certificando la patologia di una paziente che non aveva visitato. La circostanza che abbia flaggato una voce non corrispondente alla realtà dei fatti è un ulteriore indice della consapevolezza della falsità.

  • Rigettato
    Elemento soggettivo del reato di truffa

    La censura è stata formulata in maniera del tutto generica, limitandosi all'affermazione che non vi era alcuna prova del dolo. La genericità del motivo di appello consente di rilevare l'inammissibilità della censura anche in questa fase.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/2025, n. 40760
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40760
    Data del deposito : 18 dicembre 2025

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