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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/03/2025, n. 3897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3897 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
1^ SEZIONE LAVORO
Il giudice dott.ssa Elisabetta Capaccioli nell'udienza del 31/03/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7377 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
( Avv.to stabilito V. Sangermano e Avv.to A. Serrani) Parte_1
Ricorrente
E
Controparte_1
(Avv. M. Garruto )
[...]
resistente OGGETTO : opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato del 22.02.2024, il geometra proponeva Parte_1
opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 7078/2023 del 13.12.2023 ( RG 38070/2023 ) emesso dal
Tribunale di Roma in funzione di G.L. per contributi insoluti relativi agli anni dal 2007 al 2017 , sanzioni ed interessi per la somma complessiva di euro €. 47.637,01 . Argomentava in ordine alla prescrizione del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto in difetto di notifica di contestazioni da parte della per gli anni in contestazione ed essendo la diffida intervenuta dopo il CP_1 quinquennio , all'errato calcolo del contributo soggettivo ed integrativo relativamente all'anno 2008
, all'errato calcolo del contributi soggettivo per l'anno 2016 , all'illegittimità della richiesta della voce maggiorazioni ed altri oneri, ,all'errato calcolo degli interessi legali e di mora con riferimento all'anno 2007 e 2008/2016 ,all'errato calcolo delle sanzioni . Concludeva chiedendo , previa sospensione , la revoca e/o annullamento anche parziale del d.i. opposto. Si costituiva la Controparte_2 argomentando in ordine all'infondatezza dell'eccezione di prescrizione evidenziando di aver notificato avvisi preruolo e solleciti di pagamento ( doc da 6 a 21 allegati alla memoria ) e di aver notificato all'opponente anno per anno a mezzo dell'Agente di Riscossione ( prima Equitalia e poi
Agenzia delle Entrate Riscossione ) numerose cartelle esattoriali relative ai crediti contributivi non pagati di anno in anno ed iscritti a ruolo ( doc 25 a 41 allegati alla memoria ) . Contestava gli avversi assunti sia quanto al calcolo dei contributi dovuti , della maggiorazioni ed altri oneri ed interessi calcolati nonché alla correttezza del calcolo delle sanzioni . Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso .
Respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto ,autorizzato il deposito di note , all'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con sentenza .
In ragione del principio della ragione più liquida deve evidenziarsi il difetto dell'interesse ad agire in sede monitoria da parte della . CP_1
Ed invero è la stessa che nel costituirsi ha evidenziato di aver già formato ruoli per la CP_1
riscossione dei crediti de quibus , ruoli consegnati al concessionario per la riscossione coattiva che risulta essere già iniziata con azioni esecutive in corso ( cfr anche la documentazione non contestata da 1 a 5 allegata alle note autorizzate di parte ricorrente quali estratti di ruolo , interventi in esecuzione immobiliare e trascrizione ipoteca ) . Debbono condividersi le argomentazioni svolte da questo Tribunale nella recente sentenza 231 del 9/1/2025 RG 9021/2023 est Dott. Dario Conte nella quale viene chiarito che “ Ed invero, poiché la cartella non opposta fa stato riguardo al credito, rendendolo non ulteriormente contestabile se non per fatti avvenuti dopo la sua notifica;
il ruolo è già un titolo esecutivo eseguibile dopo 60 giorni dalla notifica della cartella;
una volta iniziata l'esecuzione forzata la prescrizione è interrotta con effetti sospensivi ex artt. 2943, co.1 e
2945, co.1, c.c.; la proposizione di una nuova domanda di pari oggetto appare del tutto priva di interesse, non essendo individuabile una utilità ulteriore perseguibile tramite la nuova iniziativa
(arg. ex Cass. 21768/2019).
6. Non appare invece pertinente l'invocazione, da parte della , di Cass. 25024/2011 e Cass. CP_1
4806/2019, che riguardano il caso inverso, dell'iscrizione a ruolo seguente a già ottenuto titolo esecutivo giudiziale, nel quale l'iniziativa è ritenuta ammissibile in ragione del fatto che
l'iscrizione a ruolo è prevista dall'ordinamento quale mezzo tipico e più funzionale di riscossione.
7. In realtà nella stessa attestazione di credito posta a prova scritta in sede monitoria, si dà atto di altre pendenze non rivendicate in sede monitoria relative agli anni 2011, 2016, 2019 e 2020, e già affidate al;
il che fa pensare che la non si sia nemmeno avveduta della CP_3 CP_1
“duplicazione”. 8. Invitata ad indicare l'utilità o il vantaggio perseguiti con l'iniziativa monitoria, la difesa della
si è limitata inizialmente ad affermare che il credito era rimasto insoddisfatto, e peraltro la CP_1
duplicazione era solo parziale.
9. La prima “giustificazione” appare non utile, posto che un credito definitivamente accertato
(ancorchè in sede stragiudiziale) ed in corso di soddisfazione coattiva con lo strumento privilegiato allo scopo previsto dall'ordinamento deve ritenersi, in base a diversa evidenza, allo stato non diversamente e più rapidamente passibile di recupero per ragioni obiettive che attengono alla capienza reddituale e patrimoniale del debitore. In altre parole, palese l'inesistenza della necessità di un nuovo accertamento e della formazione di un nuovo titolo esecutivo, la , ove dubiti che CP_1
il Concessionario stia attendendo con la necessaria diligenza all'attività di recupero ad esso demandata dalla legge, dovrebbe dare evidenza del fatto che, sostituendosi o aggiungendosi ad esso, potrebbe recuperare il credito con maggiore efficacia. In difetto di tale evidenza, deve piuttosto presumersi il contrario proprio in base alle già citate Cass. 25024/2011 e Cass.
4806/2019. “
Deve rilevarsi che nella fattispecie la stessa costituendosi ha affermato che tutti i crediti CP_1
azionati in sede monitoria erano stati oggetto di iscrizione a ruolo ed esecuzioni coattiva del concessionario della riscossione , tuttora pendenti;
pertanto ,in via assorbente , deve rilevarsi il difetto di interesse ad agire in sede monitoria ex art 100 c.p.c. con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto .Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
PQM
Definitivamente pronunciando , così provvede :
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la al Controparte_2 pagamento in favore dell'opponente di € 4000,00 oltre accessori di legge
Roma 31/3/2025 Il G.L.
Dott.ssa E. Capaccioli