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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 07/08/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Claudia Gentili in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1963/2022 di R.G. promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
BELLO FRANCESCO PAOLO e dell'avv.to JOSEPH SCO GIACOMO BRIGANDI' presso il cui studio in Milano via Tortona 25 è elettivamente domiciliata opponente contro
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
BOCCACINO CARLO presso il cui studio in BIELLA via Torino 40 è elettivamente domiciliato opposto nei confronti
( ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
DANIELE CATTANEO presso il cui studio in Milano viale Restelli 5 è elettivamente domiciliata terza chiamata in causa
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
*** *** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte opponente:
1) Respinta ogni eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione di parte opposta, revocare e annullare l'opposto decreto ingiuntivo n. 596/2022, R.G. n.
1423/2022, emesso dal Tribunale di Vercelli, Giudice Dott.ssa Claudia Gentili, il
1 04/10/2022, notificato a mezzo PEC il 05 ottobre 2022, per le ragioni di cui in narrativa;
2) anche in via riconvenzionale, accertato e dichiarato il grave inadempimento negoziale e professionale dell'opposto, rilevante anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1460 c.c., condannare quest'ultimo, per tutte le causali suindicate, al pagamento della complessiva somma di € 5.522.137,00, ovvero in subordine
(all'esito delle precisazioni ivi svolte), di € 4.094.137,00 (oltre all'ulteriore somma da liquidarsi a titolo di danni non patrimoniali, da quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa), o nella diversa somma che verrà accertata durante l'instaurando giudizio di opposizione, anche all'esito dell'apprezzamento equitativo dell'Ill.mo
Giudice adito, oltre interessi legali fino a soddisfo, se del caso scomputandoli dalla somma che la società dovesse essere condannata a pagare all'esito del presente giudizio, ovvero compensandola (in tutto o in parte) con quest'ultima;
3) condannare controparte alla refusione di spese, diritti e competenze di lite.
Insiste, altresì, nell'accoglimento delle richieste istruttorie articolate in atti.
Per parte opposta:
In via pregiudiziale
Dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale ex adverso proposta per difetto di ius postulandi.
Nel merito,
In via principale, confermarsi l'opposto decreto ingiuntivo n. 596/2022 -R.G. n.
1423/2022 in quanto emesso sulla base di legittimi e fondati presupposti di fatto e di diritto e, per l'effetto, rigettarsi integralmente la proposta opposizione ed ogni sua domanda e/o eccezione correlata – ivi compresa la domanda riconvenzionale - in quanto infondata in fatto ed in diritto;
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda riconvenzionale avanzata da nei confronti Parte_1 dell'Ing. , dichiarare tenuta la compagnia assicurativa Zurich Controparte_1
Insurance plc (public limited company), in persona del legale rappresentante pro tempore, presso Rappresentante generale per l'Italia, Via Benigno Crespi n. 23 –
Milano (c.f. a manlevare l'Ing. stesso dalle domande P.IVA_3 Controparte_1 proposte nei confronti di quest'ultimo nel presente giudizio, condannando la compagnia assicurativa stessa al pagamento di tutto quanto l'Ing. Controparte_1 sia dichiarato tenuto a corrispondere alla controparte oltre al pagamento delle spese
2 legali sostenute e eventuali spese di consulenza tecnica da sostenersi nel presente giudizio.
In via istruttoria, ferma la prova per testi, anche in prova contraria, di cui alle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 e 3 c.p.c.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali di giudizio, oltre rimborso spese generali 15% ed oltre Iva e Cpa”.
Per la terza chiamata:
IN VIA PRINCIPALE, accertata e dichiarata l'estraneità e l'assenza di responsabilità in capo all'ing. , non sussistendo alcun errore professionale dello stesso, né, P_1 soprattutto, sussistendo alcun pregiudizio comunque riconducibile all'operato dell'assicurato, tale non potendo essere considerati né il mancato raggiungimento del risultato auspicato, né i maggiori costi di realizzazione della struttura, con conseguente rigetto di ogni domanda rivolta all'assicurato, accertare e dichiarare che non è dovuta manleva alcuna, da parte di , con conseguente rigetto di ogni P_2 domanda di manleva rivolta a stessa, con vittoria di Controparte_2 spese a carico dell'effettivo soccombente.
IN VIA SUBORDINATA, con riserva di gravame, nella non creduta ipotesi in cui si ritenesse accertata e provata una effettiva, concreta responsabilità in capo all'ing.
, e si accogliesse la domanda riconvenzionale di nei P_1 Parte_1 confronti dello stesso, condannandolo a risarcire per Parte_1
l'ipotesi in cui si ritenga operante, in tutto o in parte, la polizza assicurativa n.
665A0956, avendone l'assicurato fornito la prova, accogliere la domanda di manleva dell'ing. , per i soli danni ponibili in stretto nesso di causalità con la condotta P_1 dell'ing. stesso, nel limite del sottomassimale per danni patrimoniali puri di € P_1
300.000,00.=, ovvero, in subordine, in quello del massimale generale di €
1.000.000,00.=, dedotta la franchigia di € 2.500,00.=, il tutto esclusivamente per la qui accertanda, ai fini della polizza, quota di responsabilità personale, propria e diretta, in percentuale, dell'assicurato stesso, anche in relazione all'operato dell'arch. P_
, pur non parte in causa, con esclusione di qualsiasi vicenda attinente ai compensi, in relazione a ciò soltanto che si riterrà essere stato provato da per danno patrimoniale effettivo, se tale e se sussistente, Parte_1 per lucro cessante e/o per danno da perdita di chance, comunque in misura largamente inferiore al preteso, sulla base dell'effettivo guadagno e non del ricavo, quale nocumento effettivo, con applicazione, per tutte le somme dovute per il futuro,
3 del coefficiente di capitalizzazione anticipata, ovvero per i maggiori costi di realizzazione, solo nella parte ed in misura in cui gli stessi siano stati conseguenza diretta unicamente di asseriti errori professionali dell'assicurato.
Spese di lite come di giustizia, ovvero almeno in parte compensate o proporzionate all'indennizzo. Esclusa ogni condanna alle spese a favore dell'assicurato.
Con esclusione di qualsiasi condanna diretta a favore di parte opponente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato a mezzo pec l'11.11.2022, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Vercelli n.
596/2022 - RG n. 1423/2022 per euro 25.376,00 oltre interessi e spese, avanzando domanda riconvenzionale di risarcimento danni per euro 5.383.733,00.
L'opponente deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria relativa alla prestazione professionale per la “ristrutturazione di un edificio ad uso residenza per anziani sito in Gattinara (VC)” e, segnatamente: “stesura degli elaborati grafici e della documentazione occorrente per la presentazione della SCIA n. 2 in variante al PDC rilasciato”, contestando l'insussistenza del contratto e l'avvenuta esecuzione delle prestazioni professionali, solo genericamente indicate, e formulando eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. rappresentando che le presunte prestazioni professionali erano rimaste inadempiute, cagionando un gravissimo nocumento alla società; che, in particolare, il progetto imprenditoriale di quest'ultima era l'ampliamento della residenza sanitaria assistita denominata “Paradiso” e che l'ing.
era stato individuato dalla società opponente al fine di redigere le Varianti n. 1 P_1
- n. 41 del 27.07.2017 - che consentiva di ottenere i tre Nuclei e 50 posti letto
(20+20+10) e la n. 2 - 6/ALT del 03.07.2019, nel ruolo di progettista e di direttore dei lavori strutturali dell'edificio, nonché al fine di curare la presentazione della pratica Parte
“8ter” presso la competente: il nuovo progetto prevedeva non solo il piano seminterrato di “collegamento”, ma anche lo stravolgimento dimensionale, per l'aumento delle superfici utili, dell'impianto progettuale dei tre livelli di piano superiori;
che gli errori progettuali dell'opposto avevano comportato modifiche progettuali e strutturali, una dilatazione dei tempi di realizzazione dell'edificio ed un ritardo nell'inizio delle attività con maggiori costi e minori profitti, per un danno complessivo di euro 5.383.733.
4 Si costituiva in giudizio deducendo che, a comprova del credito Controparte_1 vantato e dell'effettivo svolgimento dell'attività professionale, erano stati prodotti tutti gli elaborati redatti dallo stesso (doc. 3-4-8 fascicolo monitorio); che il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Biella aveva dichiarato, con provvedimento del
9.6.2022, congruo l'importo richiesto dall'Ing. per l'attività prestata Controparte_1
(doc. 2 fascicolo monitorio); che in sede di mediazione volontaria la controparte aveva dato atto dell'avvenuto incarico professionale conferito all'Ing. ; che con P_1 mail del 17.07.2019 (doc. 7 ricorso monitorio) l'Ing. rappresentava al Dott. P_1 le varie spettanze economiche per i lavori svolti: in particolare, per la stesura Per_1 della 2° SCIA (trasmessa il 03.07.2019), sulla base dei progetti delle Architette
e , si era concordato l'onorario di € 16.000 oltre ad € 4.000 per il Pt_3 Pt_4 completamento della pratica (conteggi planivolumetrici e trasmissione in via telematica); che la relativa proposta di parcella veniva inviata via mail dall'Ing. P_1 il 04.11.2019 (doc. 14); che gli asseriti “errori tecnici e professionali” che – a dire di
– avrebbero comportato danni quantificati in euro Parte_1
5.383.733,00, non riguardavano in alcun modo l'attività svolta dall'Ing.
[...]
; che infatti la documentazione depositata da controparte (doc. da 4 a 6) P_1 unitamente all'atto di citazione in opposizione era relativa al periodo in cui l'incarico P_ era affidato all'Arch. e ogni rapporto con l'Ing. era cessato. P_1
Sulla domanda riconvenzionale, eccepiva in via pregiudiziale il mancato conferimento da parte di ai propri legali di proporre domanda riconvenzionale;
Parte_1 nel merito, deduceva l'infondatezza e la pretestuosità della stessa, in quanto l'incarico, quale progettista architettonico, dell'Ing. era cessato nel mese di P_1 dicembre 2018 per un totale 16 mesi;
che i ritardi cui faceva riferimento controparte – decorrenti dal Permesso di costruire n. 1 del 11.05.2016 fino alla presentazione Pa all'ultima CILA Variante nel febbraio 2021 – e il conseguente asserito danno subito, non era di certo imputabile all'Ing. anche perché durante lo P_1 svolgimento della sua attività non vi era stato alcun gravissimo errore progettuale.
L'opposto insisteva nella chiamata in causa della propria compagnia di assicurazioni
, la quale si costituiva in giudizio evidenziando i limiti Controparte_4 oggettivi della polizza invocata dall'assicurato e, ad adiuvandum della posizione dello stesso, contestava le domande avanzate dall'opponente; eccepiva l'operatività della polizza (con onere a carico dell'assicurato), che non contemplava il rischio relativo
5 all'eventuale condanna alla restituzione o alla non percezione dei compensi;
per il resto si associava alle difese dell'ing. . P_1
Alla prima udienza, autorizzata la chiamata in causa della compagnia di assicurazioni, Il Giudice, dott. E. concedeva la provvisoria esecutività del P_5 decreto ingiuntivo opposto ed i termini 183 c. 6 c.p.c.; all'esito, il nuovo Giudice assegnatario del fascicolo, Dott.ssa G. Pezzino, ritenuta la causa matura per la decisione, la tratteneva in decisione con la concessione dei termini 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con decreto del Presidente del Tribunale n. 1/2025 del 3.02.2025, la controversia veniva riassegnata a questo Giudice, il quale la tratteneva in decisione all'udienza del 2.04.2025 con la concessione di giorni 50 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per memorie di replica.
2.La pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo opposto deve ritenersi fondata e meritevole di accoglimento: l'attività professionale svolta dall'opposto per le specifiche attività indicate nel decreto ingiuntivo e specificatamente descritte nella bozza di parcella del 4.11.2019 (inviata per e.mail al direttore lavori dott. Per_2
, vedi doc 13) riguardanti la stesura degli elaborati grafici e della
[...] documentazione occorrente per la presentazione della SCIA n. 2 in variante al PDC già rilasciato è documentata da tutti gli elaborati grafici (doc. 3,4,8) allegati al fascicolo monitorio nonché dalle e.mail docc. 12 e 13, che dimostrano la collaborazione fornita all'ing. dalle Architette e (vedi anche P_1 Pt_3 Pt_4 doc 26 parte opponente).
Orbene, la suddetta documentazione tecnica non viene contestata dalla controparte, che si limita a negare genericamente il conferimento dell'incarico e l'effettuazione di dette prestazioni;
né negli scritti difensivi né nei documenti di causa risultano contestazioni relative alla correttezza di tali elaborati tecnici o vengono sollevati eventuali errori contenuti in particolare nella SCIA di Variante n. 2.
Incontestato è anche il fatto che quest'ultima è stata presentata in data 3.07.2019, senza che siano emersi rilievi da parte del Comune competente.
Inoltre, nella corrispondenza e.mail del 16 e 17 luglio 2019 intercorsa tra le parti successivamente alla presentazione alla SCIA in variante n. 2 (vedi docc. 6 e 7 allegati al ricorso per decreto ingiuntivo), l'ing. Controparte_6
6 affermava di avere degli insoluti nel pagamento dell'Ing. senza sollevare P_1 contestazioni al riguardo.
L'eccezione di inadempimento in riferimento a tale specifica attività risulta, pertanto, genericamente formulata e comunque infondata;
del resto, non si capisce come si possano contestare degli inadempimenti rispetto ad una prestazione di cui si nega l'esistenza.
In assenza, tuttavia, della prova di una specifica pattuizione contrattuale e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta dall'opposto per come risultante dagli atti, il compenso deve essere determinato dal Giudice secondo le tariffe vigenti ex art. 2233
c.c.: nel caso di specie, la congruità degli onorari professionali richiesti per la sola attività di stesura degli elaborati grafici e della documentazione occorrente per la presentazione della SCIA n. 2 in variante al PDC rilasciato è stata attestata dal
Consiglio dell'ordine degli ingegneri di Biella con provvedimento del 9.06.2022 (vedi doc 2 del fascicolo monitorio).
L'opponente afferma di avere già corrisposto alla controparte la somma di euro
20.800,00 ma in riferimento alla diversa attività professionale relativa al primo progetto in variante.
Alla luce di tali motivazioni, deve corrispondere a Parte_1 [...]
la somma di euro 25.376,00 a titolo di compensi professionali per la P_1 suddetta attività, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e rigetto dell'opposizione.
3.In ordine alla domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente, l'eccezione pregiudiziale avanzata dall'opposto in ordine al difetto di procura deve ritenersi infondata in base al consolidato orientamento della suprema Corte, secondo cui il mandato ad litem, attribuisce al difensore la facoltà di proporre tutte le difese che siano comunque ricollegabili all'originario oggetto della causa, e quindi anche la domanda riconvenzionale, atteso che quest'ultima, anche quando introduce un nuovo tema di indagine e mira all'attribuzione di un autonomo bene della vita, resta sempre fondamentalmente connotata dalla funzione difensiva di reazione alla pretesa della controparte.
L'opponente formula eccezione di inadempimento e richiesta di risarcimento danni in riferimento a denunciati inadempimenti di , quale firmatario e Controparte_1
7 progettista architettonico della Scia “variante 1” e della “variante n. 2” (vedi perizia di parte arch. ). Persona_3
Anche in tale caso la domanda è formulata genericamente, in maniera contraddittoria e poco chiara poiché non si individua lo specifico incarico conferito all'opposto, i conseguenti inadempimenti a lui imputabili nel ruolo rivestito (tenuto conto degli altri professionisti intervenuti, quali l'arch. l'ing. , l'arch. , Per_4 Persona_5 Pt_3
P_ l'arch. , l'arch. e il dott. ), i danni immediati e diretti ex art. 1223 Pt_4 Per_2
c.c., avendo peraltro l'opponente negato - come sopra visto - lo svolgimento di attività professionale in riferimento alla presentazione della SCIA per la Variante n. 2, per la quale tuttavia si avanza in maniera incoerente ed illogica domanda di risarcimento danni.
In più punti della consulenza tecnica di parte a firma dell'arch. (doc 11 di Per_3 parte opponente) si fa riferimento all'ing. quale progettista architettonico, salvo P_1 poi individuare una generica forma di “corresponsabilità” dello stesso e dell'ing. P_7
per errata e/o superficiale progettazione, deducendo che i due professionali
[...] erano “di fatto professionisti in uno studio associato”, senza precisare l'inadempimento imputabile a ciascuno in riferimento alle diverse competenze del progettista strutturale (ing. ) ed architettonico (ing. ) ed i danni Per_5 P_1 conseguenti, immediati e diretti ex art. 1223 c.c., confondendo e sovrapponendo i rispettivi ambiti di competenza.
Premesso che una “corresponsabilità” non può sorgere dalla mera appartenenza di fatto ad uno studio associato, non sono stati quindi dedotti e provati i singoli inadempimenti e le correlative responsabilità in capo al progettista architettonico, odierno opposto, in specifico riferimento alla Variante n. 1 e alla Variante n. 2 (vedi par. 7 delle considerazioni finali della perizia di parte in cui si fa riferimento agli errori commessi dai “progettisti incaricati” senza distinzioni di sorta).
Inoltre, non vengono considerati i ruoli assunti dagli altri professionisti intervenuti tra cui, come sopra detto, l'arch. e l'arch. (vedi docc. Persona_6 Persona_7
12,13 parte opposta e doc. 27 di parte opponente).
Alla mancata deduzione di specifici inadempimenti ricadenti sull'ing. consegue P_1 anche l'impossibilità di individuare un nesso di causalità con i danni denunciati, asseritamente costituiti da maggiori costi sostenuti e mancati guadagni, peraltro di rilevante entità.
8 Anche la perizia di parte non individua un nesso di causalità certo con il comportamento dell'ing. , in quanto il perito di parte arch. così P_1 Per_3 conclude, evidenziando le problematiche relative alla natura del sito, alla stesura del primo progetto dell'arch. ed alla asserita “svista” dell'ing. : “lo Per_4 Per_5 scrivente ribadisce che, accantonato il progetto dell'Arch. occorreva Per_4 soprassedere, con una sospensione dei lavori “sine die” e valutare attentamente anche l'ipotesi di rinunciare al sito in questione. Questo era l'unico modo per garantire alla Committenza il massimo della correttezza, consentendo alla stessa di decidere consapevolmente ed in piena cognizione di causa. Ovviamente, erano i professionisti progettisti, in quanto professionisti di fiducia, che avrebbero dovuto per primi evidenziare alla Committenza quali erano le difficoltà, l'analisi dei costi economici e le tempistiche che si prospettavano, con adeguati preventivi di spesa, con capitolati dettagliati dei lavori da contemplarsi con relativo cronoprogramma. A tale proposito, va ribadito che, da parte di questi ultimi, nessuna comunicazione ufficiale è stata inviata alla Committenza, che motivasse tecnicamente ed economicamente la scelta del piano seminterrato;
scelta, purtroppo inevitabile fin dal momento dell'acquisto del terreno e la “grave svista” verificatesi con la stesura del primo progetto in P. di C. n. 01/17 e mai evidenziata dall'Ing. ”. Persona_5
In riferimento, inoltre, ai maggiori costi che sarebbero stati sostenuti dalla committente a seguito degli errori progettuali dei professionisti incaricati (ing. Per_5
e ), preme osservare che gli stessi non sono stati documentati in atti (anche la P_1 perizia dell'arch. è prova di riscontri documentali), mentre per quanto Per_3 riguarda il lamentato lucro cessante si condividono le motivazioni del verbale di udienza del 20.04.2023 secondo cui “gli unici documenti che sorreggono la domanda sono il 7 – proposta irrevocabile di locazione 8.2.2020 -, che non dimostra nulla circa
i mancati profitti nella locazione derivanti della ritenuta erronea progettazione di
, e il doc. 8 – delibera della Banca di secondo mutuo – che prova ancora meno P_1 sulla necessità per l'opponente di richiedere il mutuo”.
Si osserva che le fatture contenute nel doc 12 di parte opponente non riguardano le voci di costo indicate nell'atto di opposizione ed asseritamente conseguenti all'inadempimento del professionista;
anche le fatture emesse dalle arch. e Pt_3
riguardano prestazioni professionali diverse, ossia la progettazione degli Pt_4 esterni della RSA.
9 Le prove testimoniali articolate nella memorie istruttoria sono inammissibili, non solo perché non possono colmare il difetto di allegazione di circostanze fondanti la domanda riconvenzionale ma anche perché non risulterebbero comunque rilevanti ai fini del decidere, in quanto non sono volte a precisare l'incarico conferito, le singole responsabilità dei professionisti intervenuti nelle varie fasi della progettazione ed i danni conseguenti, le cui voci di costo come i mancati guadagni sono circostanze peraltro da provarsi e quantificarsi documentalmente;
la richiesta di ctu è, pertanto, esplorativa, come del resto si evince dalla genericità del quesito contenuto nella memoria istruttoria.
Ogni altra questione, compresa la domanda di manleva avanzata dall'opposto verso la terza chiamata, deve ritenersi assorbita dalla presente decisione.
4.Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e sono poste a carico della parte opponente sia nei confronti di che di la cui Controparte_1 Controparte_2 chiamata in causa è stata determinata dalla domanda riconvenzionale di
Parte_1
Le spese di lite sono liquidate in dispositivo sulla base del valore indeterminabile della controversia di media complessità, secondo i valori medi della tariffa professionale, tenuto conto dei motivi di opposizione, della domanda riconvenzionale e di quella di manleva.
PQM
Il Tribunale di Vercelli in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
-rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
-rigetta la domanda riconvenzionale
-condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_8
e , spese che si liquidano in Controparte_1 Controparte_2 complessivi € 10.000,00 a titolo di compenso professionale per ciascuna parte processuale, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vercelli, il 6.08.2025
Il Giudice Unico dott.ssa Claudia Gentili
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Claudia Gentili in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1963/2022 di R.G. promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
BELLO FRANCESCO PAOLO e dell'avv.to JOSEPH SCO GIACOMO BRIGANDI' presso il cui studio in Milano via Tortona 25 è elettivamente domiciliata opponente contro
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
BOCCACINO CARLO presso il cui studio in BIELLA via Torino 40 è elettivamente domiciliato opposto nei confronti
( ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
DANIELE CATTANEO presso il cui studio in Milano viale Restelli 5 è elettivamente domiciliata terza chiamata in causa
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
*** *** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte opponente:
1) Respinta ogni eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione di parte opposta, revocare e annullare l'opposto decreto ingiuntivo n. 596/2022, R.G. n.
1423/2022, emesso dal Tribunale di Vercelli, Giudice Dott.ssa Claudia Gentili, il
1 04/10/2022, notificato a mezzo PEC il 05 ottobre 2022, per le ragioni di cui in narrativa;
2) anche in via riconvenzionale, accertato e dichiarato il grave inadempimento negoziale e professionale dell'opposto, rilevante anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1460 c.c., condannare quest'ultimo, per tutte le causali suindicate, al pagamento della complessiva somma di € 5.522.137,00, ovvero in subordine
(all'esito delle precisazioni ivi svolte), di € 4.094.137,00 (oltre all'ulteriore somma da liquidarsi a titolo di danni non patrimoniali, da quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa), o nella diversa somma che verrà accertata durante l'instaurando giudizio di opposizione, anche all'esito dell'apprezzamento equitativo dell'Ill.mo
Giudice adito, oltre interessi legali fino a soddisfo, se del caso scomputandoli dalla somma che la società dovesse essere condannata a pagare all'esito del presente giudizio, ovvero compensandola (in tutto o in parte) con quest'ultima;
3) condannare controparte alla refusione di spese, diritti e competenze di lite.
Insiste, altresì, nell'accoglimento delle richieste istruttorie articolate in atti.
Per parte opposta:
In via pregiudiziale
Dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale ex adverso proposta per difetto di ius postulandi.
Nel merito,
In via principale, confermarsi l'opposto decreto ingiuntivo n. 596/2022 -R.G. n.
1423/2022 in quanto emesso sulla base di legittimi e fondati presupposti di fatto e di diritto e, per l'effetto, rigettarsi integralmente la proposta opposizione ed ogni sua domanda e/o eccezione correlata – ivi compresa la domanda riconvenzionale - in quanto infondata in fatto ed in diritto;
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda riconvenzionale avanzata da nei confronti Parte_1 dell'Ing. , dichiarare tenuta la compagnia assicurativa Zurich Controparte_1
Insurance plc (public limited company), in persona del legale rappresentante pro tempore, presso Rappresentante generale per l'Italia, Via Benigno Crespi n. 23 –
Milano (c.f. a manlevare l'Ing. stesso dalle domande P.IVA_3 Controparte_1 proposte nei confronti di quest'ultimo nel presente giudizio, condannando la compagnia assicurativa stessa al pagamento di tutto quanto l'Ing. Controparte_1 sia dichiarato tenuto a corrispondere alla controparte oltre al pagamento delle spese
2 legali sostenute e eventuali spese di consulenza tecnica da sostenersi nel presente giudizio.
In via istruttoria, ferma la prova per testi, anche in prova contraria, di cui alle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 e 3 c.p.c.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali di giudizio, oltre rimborso spese generali 15% ed oltre Iva e Cpa”.
Per la terza chiamata:
IN VIA PRINCIPALE, accertata e dichiarata l'estraneità e l'assenza di responsabilità in capo all'ing. , non sussistendo alcun errore professionale dello stesso, né, P_1 soprattutto, sussistendo alcun pregiudizio comunque riconducibile all'operato dell'assicurato, tale non potendo essere considerati né il mancato raggiungimento del risultato auspicato, né i maggiori costi di realizzazione della struttura, con conseguente rigetto di ogni domanda rivolta all'assicurato, accertare e dichiarare che non è dovuta manleva alcuna, da parte di , con conseguente rigetto di ogni P_2 domanda di manleva rivolta a stessa, con vittoria di Controparte_2 spese a carico dell'effettivo soccombente.
IN VIA SUBORDINATA, con riserva di gravame, nella non creduta ipotesi in cui si ritenesse accertata e provata una effettiva, concreta responsabilità in capo all'ing.
, e si accogliesse la domanda riconvenzionale di nei P_1 Parte_1 confronti dello stesso, condannandolo a risarcire per Parte_1
l'ipotesi in cui si ritenga operante, in tutto o in parte, la polizza assicurativa n.
665A0956, avendone l'assicurato fornito la prova, accogliere la domanda di manleva dell'ing. , per i soli danni ponibili in stretto nesso di causalità con la condotta P_1 dell'ing. stesso, nel limite del sottomassimale per danni patrimoniali puri di € P_1
300.000,00.=, ovvero, in subordine, in quello del massimale generale di €
1.000.000,00.=, dedotta la franchigia di € 2.500,00.=, il tutto esclusivamente per la qui accertanda, ai fini della polizza, quota di responsabilità personale, propria e diretta, in percentuale, dell'assicurato stesso, anche in relazione all'operato dell'arch. P_
, pur non parte in causa, con esclusione di qualsiasi vicenda attinente ai compensi, in relazione a ciò soltanto che si riterrà essere stato provato da per danno patrimoniale effettivo, se tale e se sussistente, Parte_1 per lucro cessante e/o per danno da perdita di chance, comunque in misura largamente inferiore al preteso, sulla base dell'effettivo guadagno e non del ricavo, quale nocumento effettivo, con applicazione, per tutte le somme dovute per il futuro,
3 del coefficiente di capitalizzazione anticipata, ovvero per i maggiori costi di realizzazione, solo nella parte ed in misura in cui gli stessi siano stati conseguenza diretta unicamente di asseriti errori professionali dell'assicurato.
Spese di lite come di giustizia, ovvero almeno in parte compensate o proporzionate all'indennizzo. Esclusa ogni condanna alle spese a favore dell'assicurato.
Con esclusione di qualsiasi condanna diretta a favore di parte opponente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato a mezzo pec l'11.11.2022, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Vercelli n.
596/2022 - RG n. 1423/2022 per euro 25.376,00 oltre interessi e spese, avanzando domanda riconvenzionale di risarcimento danni per euro 5.383.733,00.
L'opponente deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria relativa alla prestazione professionale per la “ristrutturazione di un edificio ad uso residenza per anziani sito in Gattinara (VC)” e, segnatamente: “stesura degli elaborati grafici e della documentazione occorrente per la presentazione della SCIA n. 2 in variante al PDC rilasciato”, contestando l'insussistenza del contratto e l'avvenuta esecuzione delle prestazioni professionali, solo genericamente indicate, e formulando eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. rappresentando che le presunte prestazioni professionali erano rimaste inadempiute, cagionando un gravissimo nocumento alla società; che, in particolare, il progetto imprenditoriale di quest'ultima era l'ampliamento della residenza sanitaria assistita denominata “Paradiso” e che l'ing.
era stato individuato dalla società opponente al fine di redigere le Varianti n. 1 P_1
- n. 41 del 27.07.2017 - che consentiva di ottenere i tre Nuclei e 50 posti letto
(20+20+10) e la n. 2 - 6/ALT del 03.07.2019, nel ruolo di progettista e di direttore dei lavori strutturali dell'edificio, nonché al fine di curare la presentazione della pratica Parte
“8ter” presso la competente: il nuovo progetto prevedeva non solo il piano seminterrato di “collegamento”, ma anche lo stravolgimento dimensionale, per l'aumento delle superfici utili, dell'impianto progettuale dei tre livelli di piano superiori;
che gli errori progettuali dell'opposto avevano comportato modifiche progettuali e strutturali, una dilatazione dei tempi di realizzazione dell'edificio ed un ritardo nell'inizio delle attività con maggiori costi e minori profitti, per un danno complessivo di euro 5.383.733.
4 Si costituiva in giudizio deducendo che, a comprova del credito Controparte_1 vantato e dell'effettivo svolgimento dell'attività professionale, erano stati prodotti tutti gli elaborati redatti dallo stesso (doc. 3-4-8 fascicolo monitorio); che il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Biella aveva dichiarato, con provvedimento del
9.6.2022, congruo l'importo richiesto dall'Ing. per l'attività prestata Controparte_1
(doc. 2 fascicolo monitorio); che in sede di mediazione volontaria la controparte aveva dato atto dell'avvenuto incarico professionale conferito all'Ing. ; che con P_1 mail del 17.07.2019 (doc. 7 ricorso monitorio) l'Ing. rappresentava al Dott. P_1 le varie spettanze economiche per i lavori svolti: in particolare, per la stesura Per_1 della 2° SCIA (trasmessa il 03.07.2019), sulla base dei progetti delle Architette
e , si era concordato l'onorario di € 16.000 oltre ad € 4.000 per il Pt_3 Pt_4 completamento della pratica (conteggi planivolumetrici e trasmissione in via telematica); che la relativa proposta di parcella veniva inviata via mail dall'Ing. P_1 il 04.11.2019 (doc. 14); che gli asseriti “errori tecnici e professionali” che – a dire di
– avrebbero comportato danni quantificati in euro Parte_1
5.383.733,00, non riguardavano in alcun modo l'attività svolta dall'Ing.
[...]
; che infatti la documentazione depositata da controparte (doc. da 4 a 6) P_1 unitamente all'atto di citazione in opposizione era relativa al periodo in cui l'incarico P_ era affidato all'Arch. e ogni rapporto con l'Ing. era cessato. P_1
Sulla domanda riconvenzionale, eccepiva in via pregiudiziale il mancato conferimento da parte di ai propri legali di proporre domanda riconvenzionale;
Parte_1 nel merito, deduceva l'infondatezza e la pretestuosità della stessa, in quanto l'incarico, quale progettista architettonico, dell'Ing. era cessato nel mese di P_1 dicembre 2018 per un totale 16 mesi;
che i ritardi cui faceva riferimento controparte – decorrenti dal Permesso di costruire n. 1 del 11.05.2016 fino alla presentazione Pa all'ultima CILA Variante nel febbraio 2021 – e il conseguente asserito danno subito, non era di certo imputabile all'Ing. anche perché durante lo P_1 svolgimento della sua attività non vi era stato alcun gravissimo errore progettuale.
L'opposto insisteva nella chiamata in causa della propria compagnia di assicurazioni
, la quale si costituiva in giudizio evidenziando i limiti Controparte_4 oggettivi della polizza invocata dall'assicurato e, ad adiuvandum della posizione dello stesso, contestava le domande avanzate dall'opponente; eccepiva l'operatività della polizza (con onere a carico dell'assicurato), che non contemplava il rischio relativo
5 all'eventuale condanna alla restituzione o alla non percezione dei compensi;
per il resto si associava alle difese dell'ing. . P_1
Alla prima udienza, autorizzata la chiamata in causa della compagnia di assicurazioni, Il Giudice, dott. E. concedeva la provvisoria esecutività del P_5 decreto ingiuntivo opposto ed i termini 183 c. 6 c.p.c.; all'esito, il nuovo Giudice assegnatario del fascicolo, Dott.ssa G. Pezzino, ritenuta la causa matura per la decisione, la tratteneva in decisione con la concessione dei termini 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con decreto del Presidente del Tribunale n. 1/2025 del 3.02.2025, la controversia veniva riassegnata a questo Giudice, il quale la tratteneva in decisione all'udienza del 2.04.2025 con la concessione di giorni 50 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per memorie di replica.
2.La pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo opposto deve ritenersi fondata e meritevole di accoglimento: l'attività professionale svolta dall'opposto per le specifiche attività indicate nel decreto ingiuntivo e specificatamente descritte nella bozza di parcella del 4.11.2019 (inviata per e.mail al direttore lavori dott. Per_2
, vedi doc 13) riguardanti la stesura degli elaborati grafici e della
[...] documentazione occorrente per la presentazione della SCIA n. 2 in variante al PDC già rilasciato è documentata da tutti gli elaborati grafici (doc. 3,4,8) allegati al fascicolo monitorio nonché dalle e.mail docc. 12 e 13, che dimostrano la collaborazione fornita all'ing. dalle Architette e (vedi anche P_1 Pt_3 Pt_4 doc 26 parte opponente).
Orbene, la suddetta documentazione tecnica non viene contestata dalla controparte, che si limita a negare genericamente il conferimento dell'incarico e l'effettuazione di dette prestazioni;
né negli scritti difensivi né nei documenti di causa risultano contestazioni relative alla correttezza di tali elaborati tecnici o vengono sollevati eventuali errori contenuti in particolare nella SCIA di Variante n. 2.
Incontestato è anche il fatto che quest'ultima è stata presentata in data 3.07.2019, senza che siano emersi rilievi da parte del Comune competente.
Inoltre, nella corrispondenza e.mail del 16 e 17 luglio 2019 intercorsa tra le parti successivamente alla presentazione alla SCIA in variante n. 2 (vedi docc. 6 e 7 allegati al ricorso per decreto ingiuntivo), l'ing. Controparte_6
6 affermava di avere degli insoluti nel pagamento dell'Ing. senza sollevare P_1 contestazioni al riguardo.
L'eccezione di inadempimento in riferimento a tale specifica attività risulta, pertanto, genericamente formulata e comunque infondata;
del resto, non si capisce come si possano contestare degli inadempimenti rispetto ad una prestazione di cui si nega l'esistenza.
In assenza, tuttavia, della prova di una specifica pattuizione contrattuale e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta dall'opposto per come risultante dagli atti, il compenso deve essere determinato dal Giudice secondo le tariffe vigenti ex art. 2233
c.c.: nel caso di specie, la congruità degli onorari professionali richiesti per la sola attività di stesura degli elaborati grafici e della documentazione occorrente per la presentazione della SCIA n. 2 in variante al PDC rilasciato è stata attestata dal
Consiglio dell'ordine degli ingegneri di Biella con provvedimento del 9.06.2022 (vedi doc 2 del fascicolo monitorio).
L'opponente afferma di avere già corrisposto alla controparte la somma di euro
20.800,00 ma in riferimento alla diversa attività professionale relativa al primo progetto in variante.
Alla luce di tali motivazioni, deve corrispondere a Parte_1 [...]
la somma di euro 25.376,00 a titolo di compensi professionali per la P_1 suddetta attività, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e rigetto dell'opposizione.
3.In ordine alla domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente, l'eccezione pregiudiziale avanzata dall'opposto in ordine al difetto di procura deve ritenersi infondata in base al consolidato orientamento della suprema Corte, secondo cui il mandato ad litem, attribuisce al difensore la facoltà di proporre tutte le difese che siano comunque ricollegabili all'originario oggetto della causa, e quindi anche la domanda riconvenzionale, atteso che quest'ultima, anche quando introduce un nuovo tema di indagine e mira all'attribuzione di un autonomo bene della vita, resta sempre fondamentalmente connotata dalla funzione difensiva di reazione alla pretesa della controparte.
L'opponente formula eccezione di inadempimento e richiesta di risarcimento danni in riferimento a denunciati inadempimenti di , quale firmatario e Controparte_1
7 progettista architettonico della Scia “variante 1” e della “variante n. 2” (vedi perizia di parte arch. ). Persona_3
Anche in tale caso la domanda è formulata genericamente, in maniera contraddittoria e poco chiara poiché non si individua lo specifico incarico conferito all'opposto, i conseguenti inadempimenti a lui imputabili nel ruolo rivestito (tenuto conto degli altri professionisti intervenuti, quali l'arch. l'ing. , l'arch. , Per_4 Persona_5 Pt_3
P_ l'arch. , l'arch. e il dott. ), i danni immediati e diretti ex art. 1223 Pt_4 Per_2
c.c., avendo peraltro l'opponente negato - come sopra visto - lo svolgimento di attività professionale in riferimento alla presentazione della SCIA per la Variante n. 2, per la quale tuttavia si avanza in maniera incoerente ed illogica domanda di risarcimento danni.
In più punti della consulenza tecnica di parte a firma dell'arch. (doc 11 di Per_3 parte opponente) si fa riferimento all'ing. quale progettista architettonico, salvo P_1 poi individuare una generica forma di “corresponsabilità” dello stesso e dell'ing. P_7
per errata e/o superficiale progettazione, deducendo che i due professionali
[...] erano “di fatto professionisti in uno studio associato”, senza precisare l'inadempimento imputabile a ciascuno in riferimento alle diverse competenze del progettista strutturale (ing. ) ed architettonico (ing. ) ed i danni Per_5 P_1 conseguenti, immediati e diretti ex art. 1223 c.c., confondendo e sovrapponendo i rispettivi ambiti di competenza.
Premesso che una “corresponsabilità” non può sorgere dalla mera appartenenza di fatto ad uno studio associato, non sono stati quindi dedotti e provati i singoli inadempimenti e le correlative responsabilità in capo al progettista architettonico, odierno opposto, in specifico riferimento alla Variante n. 1 e alla Variante n. 2 (vedi par. 7 delle considerazioni finali della perizia di parte in cui si fa riferimento agli errori commessi dai “progettisti incaricati” senza distinzioni di sorta).
Inoltre, non vengono considerati i ruoli assunti dagli altri professionisti intervenuti tra cui, come sopra detto, l'arch. e l'arch. (vedi docc. Persona_6 Persona_7
12,13 parte opposta e doc. 27 di parte opponente).
Alla mancata deduzione di specifici inadempimenti ricadenti sull'ing. consegue P_1 anche l'impossibilità di individuare un nesso di causalità con i danni denunciati, asseritamente costituiti da maggiori costi sostenuti e mancati guadagni, peraltro di rilevante entità.
8 Anche la perizia di parte non individua un nesso di causalità certo con il comportamento dell'ing. , in quanto il perito di parte arch. così P_1 Per_3 conclude, evidenziando le problematiche relative alla natura del sito, alla stesura del primo progetto dell'arch. ed alla asserita “svista” dell'ing. : “lo Per_4 Per_5 scrivente ribadisce che, accantonato il progetto dell'Arch. occorreva Per_4 soprassedere, con una sospensione dei lavori “sine die” e valutare attentamente anche l'ipotesi di rinunciare al sito in questione. Questo era l'unico modo per garantire alla Committenza il massimo della correttezza, consentendo alla stessa di decidere consapevolmente ed in piena cognizione di causa. Ovviamente, erano i professionisti progettisti, in quanto professionisti di fiducia, che avrebbero dovuto per primi evidenziare alla Committenza quali erano le difficoltà, l'analisi dei costi economici e le tempistiche che si prospettavano, con adeguati preventivi di spesa, con capitolati dettagliati dei lavori da contemplarsi con relativo cronoprogramma. A tale proposito, va ribadito che, da parte di questi ultimi, nessuna comunicazione ufficiale è stata inviata alla Committenza, che motivasse tecnicamente ed economicamente la scelta del piano seminterrato;
scelta, purtroppo inevitabile fin dal momento dell'acquisto del terreno e la “grave svista” verificatesi con la stesura del primo progetto in P. di C. n. 01/17 e mai evidenziata dall'Ing. ”. Persona_5
In riferimento, inoltre, ai maggiori costi che sarebbero stati sostenuti dalla committente a seguito degli errori progettuali dei professionisti incaricati (ing. Per_5
e ), preme osservare che gli stessi non sono stati documentati in atti (anche la P_1 perizia dell'arch. è prova di riscontri documentali), mentre per quanto Per_3 riguarda il lamentato lucro cessante si condividono le motivazioni del verbale di udienza del 20.04.2023 secondo cui “gli unici documenti che sorreggono la domanda sono il 7 – proposta irrevocabile di locazione 8.2.2020 -, che non dimostra nulla circa
i mancati profitti nella locazione derivanti della ritenuta erronea progettazione di
, e il doc. 8 – delibera della Banca di secondo mutuo – che prova ancora meno P_1 sulla necessità per l'opponente di richiedere il mutuo”.
Si osserva che le fatture contenute nel doc 12 di parte opponente non riguardano le voci di costo indicate nell'atto di opposizione ed asseritamente conseguenti all'inadempimento del professionista;
anche le fatture emesse dalle arch. e Pt_3
riguardano prestazioni professionali diverse, ossia la progettazione degli Pt_4 esterni della RSA.
9 Le prove testimoniali articolate nella memorie istruttoria sono inammissibili, non solo perché non possono colmare il difetto di allegazione di circostanze fondanti la domanda riconvenzionale ma anche perché non risulterebbero comunque rilevanti ai fini del decidere, in quanto non sono volte a precisare l'incarico conferito, le singole responsabilità dei professionisti intervenuti nelle varie fasi della progettazione ed i danni conseguenti, le cui voci di costo come i mancati guadagni sono circostanze peraltro da provarsi e quantificarsi documentalmente;
la richiesta di ctu è, pertanto, esplorativa, come del resto si evince dalla genericità del quesito contenuto nella memoria istruttoria.
Ogni altra questione, compresa la domanda di manleva avanzata dall'opposto verso la terza chiamata, deve ritenersi assorbita dalla presente decisione.
4.Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e sono poste a carico della parte opponente sia nei confronti di che di la cui Controparte_1 Controparte_2 chiamata in causa è stata determinata dalla domanda riconvenzionale di
Parte_1
Le spese di lite sono liquidate in dispositivo sulla base del valore indeterminabile della controversia di media complessità, secondo i valori medi della tariffa professionale, tenuto conto dei motivi di opposizione, della domanda riconvenzionale e di quella di manleva.
PQM
Il Tribunale di Vercelli in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
-rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
-rigetta la domanda riconvenzionale
-condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_8
e , spese che si liquidano in Controparte_1 Controparte_2 complessivi € 10.000,00 a titolo di compenso professionale per ciascuna parte processuale, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vercelli, il 6.08.2025
Il Giudice Unico dott.ssa Claudia Gentili
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