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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/12/2025, n. 1827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1827 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa ES Di LD, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 9 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 730/2025 promossa da
C.F. in qualità di erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1 rappresentato e difeso dall'avv. Olindo Di Francesco, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 27.02.2025, l'odierno ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della pretesa di Per_1
Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi
[...] antistatario.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. Con condanna alle spese. CP_1
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza. ________________________
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale -decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Va altresì premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che:
“Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n.
6084/2014).
Ciò detto, il CTU ha ritenuto che “da quanto appreso dalla documentazione medica in atti si evince che la Sig.ra , nata ad [...] il [...] e deceduta a Caltanissetta in data Persona_1
9/1/2025 era affetta in vita da “Pregressa isterectomia. Aritmia in FAC. Ipertensione arteriosa.
Disturbo neurocognitivo maggiore in cerebrovasculopatia cronica. Poliartrosi con impossibilità alla deambulazione autonoma. Lesioni ulcerative gamba destra e piaghe da decubito ai talloni”. Per le suddette affezioni, la ricorrente risultava soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave 100% e non in grado di svolgere gli atti della vita quotidiana senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e pertanto aveva diritto ad indennità di accompagnamento ai sensi di legge. L'epoca di decorrenza del beneficio
è da far risalire al mese di febbraio del 2024”.
Le conclusioni suddette possono integralmente condividersi in quanto frutto di un corretto iter valutativo del quale il consulente ha fornito esaustiva esplicitazione.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto.
Avuto riguardo alla data di decorrenza del requisito sanitario, va disposta la compensazione delle spese di lite.
Le spese della consulenza tecnica, che si liquidano con separato decreto, vanno definitivamente poste
– per le medesime ragioni – a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, accoglie il ricorso e, per l'effetto, conferma l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata in atti, dichiarando che era Persona_1 invalida, con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore con decorrenza dal mese di febbraio 2024 fino al 9.01.2025 (data del decesso); compensa le spese;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica. CP_1
Così deciso in Agrigento, il 9 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
ES Di LD
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa ES Di LD, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 9 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 730/2025 promossa da
C.F. in qualità di erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1 rappresentato e difeso dall'avv. Olindo Di Francesco, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 27.02.2025, l'odierno ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della pretesa di Per_1
Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi
[...] antistatario.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. Con condanna alle spese. CP_1
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza. ________________________
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale -decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Va altresì premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che:
“Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n.
6084/2014).
Ciò detto, il CTU ha ritenuto che “da quanto appreso dalla documentazione medica in atti si evince che la Sig.ra , nata ad [...] il [...] e deceduta a Caltanissetta in data Persona_1
9/1/2025 era affetta in vita da “Pregressa isterectomia. Aritmia in FAC. Ipertensione arteriosa.
Disturbo neurocognitivo maggiore in cerebrovasculopatia cronica. Poliartrosi con impossibilità alla deambulazione autonoma. Lesioni ulcerative gamba destra e piaghe da decubito ai talloni”. Per le suddette affezioni, la ricorrente risultava soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave 100% e non in grado di svolgere gli atti della vita quotidiana senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e pertanto aveva diritto ad indennità di accompagnamento ai sensi di legge. L'epoca di decorrenza del beneficio
è da far risalire al mese di febbraio del 2024”.
Le conclusioni suddette possono integralmente condividersi in quanto frutto di un corretto iter valutativo del quale il consulente ha fornito esaustiva esplicitazione.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto.
Avuto riguardo alla data di decorrenza del requisito sanitario, va disposta la compensazione delle spese di lite.
Le spese della consulenza tecnica, che si liquidano con separato decreto, vanno definitivamente poste
– per le medesime ragioni – a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, accoglie il ricorso e, per l'effetto, conferma l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata in atti, dichiarando che era Persona_1 invalida, con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore con decorrenza dal mese di febbraio 2024 fino al 9.01.2025 (data del decesso); compensa le spese;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica. CP_1
Così deciso in Agrigento, il 9 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
ES Di LD