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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/12/2025, n. 3970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3970 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Sent. n. Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Renata Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2516/2019 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: “Vendita di cose mobili"
TRA
,(P.IVA P.IVA_1 in Parte_1
e Controparte_2 con sede a persona dei legali rappresentanti CP_1
,
Röchlingstr 1, 49733 Haren, Repubblica Federale Tedesca, rappresentata e difesa,
e disgiuntamente, dall'Avv. Florian Buenger (C.F.congiuntamente e dall'Avv. Valentina Montanari (C.F. C.F._1
), ed elettivamente domiciliata nel loro studio in Bologna, via C.F. 2
Don OL AR n. 8, giusta procura in atti;
- attore -
E
Controparte_3 con sede legale in Sessa Aurunca (CE)- Strada Provinciale
Cellole/Piedimonte KM.3 (P.I. P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. Controparte_4 ed elettivamente domiciliata in Formia, Via
Vitruvio n.334 (04023), presso lo studio dell'avv. Filiberto D'Urgolo, c.f [...] C.F. 3 che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
convenuto -
con sede in Bologna, 40128, via Stalingrado n. 45, Controparte_5 P.IVA: P.IVA 3 , in persona del suo procuratore dott. Controparte_6 C.F.
[...] rappresentata e difesa dall'avv. Patrizio Russo
-
C.F._4 - e con quest'ultimo elettivamente domiciliata presso il suo studio in Caserta, Strada Privata Mengs 19/21, giusta procura in atti;
t erza chiamata in causa -
Conclusioni: le parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa sistematica
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
2. Con atto di citazione, la Parte_1 - società esercitante attività nel settore della produzione di materiali termoplastici, duroplastici e materie plastiche ad alte prestazioni - conveniva in giudizio la Controparte 3 chiedendo accertarsi e dichiararsi l'inadempimento essenziale della convenuta in relazione al contratto di vendita con questa stipulato e, per l'effetto, dichiararsi l'intervenuta rescissione e/o risoluzione del contratto per fatto e colpa esclusivi della stessa, a causa dei vizi della merce acquistata;
accertarsi e dichiararsi, altresì, che nulla era dovuto alla CP_3 per la fattura n. 548 del 03.05.2018; domandava poi la contestuale condanna della convenuta alla restituzione di euro 10.432,63 corrisposti in relazione alle merci viziate, oltre che il risarcimento dei danni pari alla somma di euro
130.560,00, o di quella ritenuta di giustizia;
il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
A sostegno della domanda esponeva l'attrice nell'atto introduttivo di aver stipuato in data 06.02.2018 un contratto di vendita con cui la Pt_1 acquistava dalla CP_3 43.920 mq. di pellicola film blu (C050/1AEBLU05) con ordine numerato al 521481, per l'importo di euro 5.226,48, la cui consegna avveniva in data
15.03.2018; soggiungeva che a detto ordine, ne seguivano altri due (uno in data
21.03.2018 per mq. 43.920 di pellicola film blu C050/1AEBLU05- con ordine n.
-
521738, per l'importo di euro 5.226,48, con consegna il 02.05.2018; l'altro, in data
09.04.2018, per mq. 219.600 di pellicola film blu -C050/1AEBLU05- con ordine n. 521849, per l'importo di euro 26.132,40, con consegna il 09.05.2018); che a fronte di tali forniture, la CP_3 emetteva le relative fatture: tuttavia, la Pt_2 provvedeva al pagamento unicamente delle prime due fatture (n. 296 del 09.03.2018 di euro 6.297,48, ma riferibile alle merci contestate - pellicola C050/1AE BLU05 - per le sole prime tre voci e quindi per € 5.226,48; n. 505 del 26.04.2018 di euro 17.181,49, ma riferibile alle merci contestate - pellicola C050/1AE BLU05 per € 5.206,15), e
-
non della terza (n. 548 del 03.05.2018 di euro 5.153,89), stanti i vizi riscontrati sulle merci consegnate;
nello specifico, in relazione alla pellicola fornita da CP_3 utilizzata da Pt_2 quale protezione dei prodotti da consegnare ai propri clienti, erano giunte dagli stessi - diverse contestazioni in ordine ai residui di colla che permanevano, una volta sollevata;
a seguito di test tecnici all'uopo effettuati - da cui si riscontravano anomalie nei prodotti forniti in relazione ai punti di cristallizzazione e di scioglimento del materiale plastico la Pt_2 inviava denuncia di vizi con
-
richiesta dei danni alla convenuta pari ad euro 130.560,00.
Nel merito, parte attrice rappresentava di aver rispettato il termine ragionevole di decadenza previsto dalla Convenzione di Vienna - quale normativa applicabile al caso di specie (vendita internazionale di beni mobili) - per la denuncia dei vizi, oltre che quello di otto giorni previsto dalla legge italiana ex art. 1495 c.c., così giustificando il diritto di agire nel presente giudizio. Alla stregua, chiedeva la ripetizione di euro 10.432,63 corrisposti a CP_3 quale pagamento delle merci viziate, sempre connessa alla finalità di far dichiarare la risoluzione del contratto, dato anche il mancato ritiro della merce difettosa, da parte di CP_3 a seguito di apposita richiesta di parte attrice datata 11.10.2018, anche mediante reclamo del
24.10.2018; con conseguente condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni patiti.
Si costituiva in giudizio la Controparte_3 contestando la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché carente di prova.
Specificamente, la convenuta precisava che, nelle diverse contestazioni inoltrate alla Pt_2 si faceva cenno ad una difficile rimozione della pellicola
,
protettiva, e non ad eventuali residui di colla rilasciati;
questi ultimi, peraltro, non venivano neppure dalla stessa riscontrati all'atto delle analisi di laboratorio appositamente svolte. Precisava, altresì, che, il mancato ritiro della merce, a seguito della relativa richiesta, derivasse dal fatto che la stessa fosse idonea e non difettosa, e che l'eccessiva adesività della pellicola, riscontrata a proposito di certi campioni di lastre prelevati, non dipendesse dal suo processo produttivo, ma potesse piuttosto essere stata causata unicamente da una contaminazione esterna. Domandava, in conclusione, rigettarsi la domanda attorea, contestando in ogni caso il quantum richiesto poiché sproporzionato ed eccessivo, oltre che autorizzarsi la chiamata in causa ex art. 269 c.p.c. della compagnia assicuratrice Controparte_5 con cui aveva stipulato la polizza n. 2592/61/166584369, a copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile, al fine di essere, in subordine, eventualmente da questa manlevata;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicuratrice, si costituiva in giudizio la CP_5 sollevando, in via preliminare, l'eccezione di inefficacia ed inoperatività della polizza n. 1/2592/61/160939274; chiedeva, nel merito, rigettarsi la domanda attorea, data l'intervenuta decadenza dal diritto e la prescrizione dell'azione, oltre che non provata e temeraria, vinte le spese e gli onorari di giudizio.
La compagnia chiedeva, altresì, in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea e della domanda di manleva, che gli eventuali importi da corrispondere venissero valutati coerentemente con le condizioni di polizza e le relative condizioni generali, al netto della franchigia e dello scoperto, entro i massimali concordati;
con vittoria di spese, diritti ed onorari.
All'esito dell'udienza del 18/09/2025, svoltasi mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Tribunale assegnava la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. Profili preliminari
La normativa applicabile al caso in esame
La garanzia per i vizi della cosa venduta è disciplinata dagli artt. 1490 e ss. del codice civile.
L'art. 1490, in particolare, pone a carico del venditore l'obbligo di garantire che la cosa venduta sia immune da vizi tali da renderla inidonea all'uso cui è destinata o da diminuirne in modo apprezzabile il valore. L'inadempimento di tale obbligazione traduce un'ipotesi di responsabilità contrattuale oggettiva, che prescinde da ogni elemento soggettivo di colpa, poiché la garanzia opera ex lege in virtù del solo contratto di vendita.
Ebbene, il vizio in questione, per essere rilevante, deve presentare tre caratteristiche fondamentali: deve essere occulto, ossia non facilmente riconoscibile da un compratore medio diligente, preesistente al momento della conclusione del contratto e grave, dovendo incidere in maniera apprezzabile sull'utilità o sul valore economico del bene.
La suddetta garanzia è, tuttavia, esclusa ai sensi dell'art. 1491 c.c. - laddove il compratore conoscesse i vizi della cosa sin dal momento della vendita, o se questi fossero facilmente riconoscibili, salvo che il venditore avesse dichiarato che la cosa ne era immune.
Al di fuori, dunque, delle ipotesi di esclusione della garanzia, dal punto di vista rimediale, viene riconosciuta al compratore, ex art. 1492 c.c., la facoltà di scegliere tra due azioni alternative: quella redibitoria, volta alla risoluzione del contratto con restituzione della cosa e del prezzo, e quella estimatoria, diretta ad ottenere una riduzione proporzionale del prezzo. Sul punto, la giurisprudenza ha precisato che la scelta tra le due azioni può essere proposta anche in via subordinata, e che la risoluzione non è ammissibile quando i vizi siano di scarsa importanza (Cass. civ., sez.
II, 22 marzo 2012, n. 4556).
A seguire, in un'ottica procedurale, l'art. 1495 c.c. stabilisce due limiti temporali ai fini dell'esercizio del diritto di garanzia in esame: il compratore decade dallo stesso se non denuncia il vizio entro otto giorni dalla scoperta, salvo patto diverso o dolo del venditore, e l'azione si prescrive in un anno dalla consegna. Detta denuncia deve essere specifica e tempestiva, non essendo sufficiente una contestazione generica (Cass. civ., sez. II, 19 febbraio 2016, n. 3292).
3.2. La Convenzione di Vienna del 1980
Sul piano del diritto internazionale assume, sul punto, peculiare rilievo la
Convenzione di Vienna del 1980, la quale disciplina i contratti di compravendita internazionale di merci tra soggetti aventi la sede d'affari in Stati differenti, purché entrambi gli Stati siano parti della Convenzione o questa sia scelta dalle parti come legge applicabile.
La suddetta Convenzione sostituisce il tradizionale concetto civilistico italiano di "vizio" con quello, più ampio, di “non conformità delle merci". L'art. 35, infatti, stabilisce che il venditore deve consegnare merci conformi al contratto, intendendosi per "conformi" quelle che corrispondono alla quantità, qualità e tipo pattuiti, che siano idonee all'uso ordinario o particolare conosciuto dal venditore, e che siano adeguatamente imballate.
La responsabilità del venditore per difetti di conformità esistenti al momento del trasferimento del rischio, pur se manifestatisi successivamente, è disciplinata dal successivo articolo 36.
Ebbene, in tema di denuncia dei difetti, il sistema della Convenzione è ispirato a criteri di flessibilità e buona fede. A questo proposito, l'art. 39 dispone che il compratore deve denunciare il difetto di conformità entro un termine
ragionevole dalla scoperta, e comunque non oltre due anni dalla consegna delle merci, salvo diversa previsione contrattuale.
Quanto ai rimedi, viene attribuito al compratore un ventaglio di possibilità: egli può chiedere l'adempimento del contratto (art. 46), la riduzione del prezzo (art. 50) o la risoluzione del contratto (avoidance) qualora la non conformità costituisca un inadempimento essenziale (fundamental breach, ai sensi degli artt. 25 e 49).
Rispetto al sistema italiano la risoluzione è, dunque, ammessa solo quando il difetto comprometta in modo sostanziale l'interesse del compratore alla prestazione.
Confrontando le due impostazioni, è comunque evidente la comune finalità di tutela del compratore, benchè attraverso strumenti diversi. Nello specifico, l'obiettivo
è quello di assicurare la correttezza nello scambio e la tutela dell'affidamento del compratore, tanto che la garanzia per vizi (Codice Civile) o per difetto di conformità
(Convenzione di Vienna) costituisce un presidio essenziale del principio di buona fede contrattuale e della correttezza negli scambi, per l'appunto fondamentali nel moderno diritto delle obbligazioni, tanto a livello nazionale quanto internazionale.
Sul piano delle fonti, la Convenzione di Vienna, quale norma di diritto internazionale recepita in Italia, prevale sul diritto interno nei contratti di compravendita internazionale tra operatori di Stati aderenti, salvo che le parti abbiano espressamente escluso la sua applicazione ai sensi dell'articolo 6 della
Convenzione.
4. Il merito 4. Ciò posto e passando alla disamina della res controversa, data la prevalenza del diritto internazionale su quello interno nell'ipotesi in esame - non essendone stata espressamente esclusa, dalle parti contraenti, l'applicazione - la domanda attorea va parzialmente accolta entro i limiti che seguono, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata.
In relazione alle sollevate doglianze attoree, infatti, il c.t.u., sulla base della documentazione versata in atti ed a seguito delle analisi di laboratorio eseguite, ha ritenuto inattendibili eventuali test attuali sui campioni di pellicola stoccati in
Germania dal 09/05/2018, in quanto oltre il tempo massimo previsto dalla scheda tecnica del dicembre 2011 della posta a corredo della pellicola CP_3
C050/1AE BLU05 oggetto di causa.
Ebbene, basandosi sui documenti allegati dalle parti, lo stesso ha dedotto che l'unico ordine oggetto di contestazione tra quelli evocati da parte attrice dato
l'intervento della Bioclad - è stato il n.521481 del 06/02/2018, ovvero quello relativo alla fornitura di 43.920,00 mq di pellicola C050/1AE BLU05 con colla acrilica, suddivisa in 24 bobine ognuna composta da 1.500,00 m di pellicola della larghezza di 1,22 m
(corrispondente a 16 bobine, a fronte delle 168 acquistate.): tanto si evince in quanto sia il secondo che il terzo ordine sono stati consegnati ad inizio maggio 2018 e, quindi le pellicole non sono state utilizzate nelle lavorazioni contestate:
(mancanza di tempo materiale per l'applicazione della pellicola alle lastre e la consegna delle lastre alla Bioclad che ha sede in Gran Bretagna) (cfr. pag. 10 c.t.u.).
Pertanto, dall'analisi del processo produttivo delle pellicole in esame e della documentazione in atti, il consulente ha potuto riscontrare che la pellicola Covertec
C050/1AE BLU05 della larghezza di 1220 mm oggetto della prima fornitura
(consegnata in data 15/03/2018; ordine n.521481 del 06/02/2018) presentava dei vizi, a riprova di quanto dichiarato sia dalla Bioclad in data 04/05/2018, sia da parte attrice.
Specificamente, ha rilevato che la CP_3 per produzione delle suddette pellicole, utilizza una mescola di soluzione acquosa acrilica modificata secondo un proprio Know-how, in particolare, gli adesivi a base acqua sono il risultato di una combinazione di acqua, polimeri e additivi e si attivano con l'evaporazione dell'acqua.
Dall'analisi dei processi di produzione ad opera della CP_3 consegue che la presenza dei residui di adesivo riscontrata sui pannelli di parte attrice è tipica dell'eccessiva adesione tra substrato ed adesivo che tende alla coesione, dovuta all'aumento di viscosità ed alla ridotta bagnatura della mescola;
in particolare, il grado di viscosità e la presenza di additivi all'interno della mescola della soluzione acrilica contribuiscono fortemente ad alterare il grado di adesività.
Il consulente, peraltro, precisa che suddette deduzioni sono state assunte anche in base al tipo di contestazioni oggetto dei documenti versati in atti;
in particolare, essendo emerso inconfutabilmente che la pellicola oggetto di contestazione avesse un eccessivo grado di adesività. (cfr. pag. 19 c.t.u.).
Tali risultanze, dati gli esiti dei test eseguiti, la qualità della pellicola e l'assenza di contaminazioni esterne sui pannelli della parte attrice, confermano che nel periodo intercorrente tra febbraio e marzo dell'anno 2018 1 CP_3 ha eseguito delle produzioni con mescole difformi dagli standard richiesti, alterando così il grado di adesività delle pellicole removibili prodotte, in particolare, viene precisato che i vizi riscontrati, dovuti all'eccessiva adesività della pellicola, sono stati generati dalla mescola di soluzione acquosa acrilica modificata prodotta dalla in quanto la presenza dei residui di adesivo riscontrata sui CP_3 pannelli di parte attrice è tipica dell'eccessiva adesione tra substrato ed adesivo che tende alla coesione, dovuta all'aumento di viscosità ed alla ridotta bagnatura della mescola.
È, altresì, opportuno aggiungere quanto chiarito dal consulente con riguardo alla contestazione di parte contenuta a proposito dell'inquinamento dell'adesivo: la presenza di tracce (circa 0,09 parti per milione) di silossani sul pannello in PVC modello Trovidur EC Clad riscontrate dalla prova di laboratorio del Prof. Persona_1 del 10/06/2019 è ininfluente, in quanto trattasi di un quantitativo molto ridotto che non può alterare il grado di adesività (cfr. pag. 27 c.t.u.)
Da ciò deriva che la responsabilità del danno subito dalla parte attrice sia imputabile alla CP_3 in quanto nella produzione della mescola della soluzione و
acrilica modificata è stato aumentato il grado di viscosità dell'adesivo tale da indurre un'eccessiva adesività tra substrato ed adesivo tendente alla coesione, che ha reso il distacco della pellicola CP_3 C050/1AE BLU05 dal pannello in PVC modello Trovidur EC Clad più difficoltoso, oltre a generare la presenza di residui di adesivo sulla superficie del suddetto pannello. Tale prassi ha ingenerato effetti che hanno disatteso le prestazioni fornite dalla pellicola, così come indicate nella scheda tecnica fornita dalla CP_3 dal dicembre 2011 (cfr. pag. 19 - 20 c.t.u.). La motivazione, logicità e coerenza delle conclusioni del perito consentono di aderirvi in toto, sì da dichiarare la responsabilità di parte convenuta nell'ipotesi in esame.
Ebbene, nel dettaglio, la produzione ad opera di CP 3 di mescola difforme dagli standard richiesti ha determinato un'adesività eccessiva della pellicola tale da ingenerare l'insoddisfazione della parte contraente creditrice Pt_2
Detta condotta, in applicazione della normativa sopra richiamata, traduce un'ipotesi di inadempimento di non scarsa importanza, avendo inciso apprezzabilmente sull'equilibrio sinallagmatico ed avendo, dunque, compromesso in modo sostanziale l'interesse di controparte ( Pt_2 ), date le contestazioni sollevate dai suoi clienti (Bioclad).
Sul punto si rileva, infatti, che la gravità dell'inadempimento vada apprezzata in relazione all'interesse dell'altra parte, valutato alla luce della funzione economico-sociale del contratto e dell'equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni (Cass. Civ. Sez. II, 26 giugno
2018, n. 16822).
Ed ancora, non è necessario che l'inadempimento renda del tutto impossibile la prestazione o ne frustri interamente l'utilità; è sufficiente che alteri in modo significativo l'equilibrio contrattuale e renda non più utile, per il creditore, la prestazione tardiva o difforme (Cass. civ., Sez. II, 5 ottobre 2018, n. 24534).
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. Unite,
15.11.2007, n. 23726; Cass. civ., Sez. II, 23.03.2017, n. 7479; Cass. civ., Sez. II,
05.10.2018, n. 24534), l'inadempimento contrattuale, che assume carattere di essenzialità, comporta la risoluzione del contratto ex artt. 1453, 1455 e 1492 c.c. (nel caso di specie, anche ai sensi dell'art. 49 della Convenzione di Vienna) quando, avuto riguardo all'interesse del creditore, esso incide in modo apprezzabile sull'equilibrio sinallagmatico del rapporto, rendendo inutile o gravemente pregiudizievole la prestazione.
Pertanto, rilevata la responsabilità della CP 3 discendente dall'essenzialità
dell'inadempimento a suo carico, il contratto in esame va dichiarato risolto.
L'accertamento della responsabilità di parte convenuta fa conseguentemente derivare il diritto di parte attrice al risarcimento del danno subito che, come rilevato dal c.t.u., è pari a £45.328,60, all'attualità corrispondenti ad € 53.941,03 (in applicazione del tasso di cambio di 1,19 euro per una sterlina). Il C.T.U. ha, inoltre, ritenuto di compensare gli ulteriori danni correlati e richiesti dalla parte attrice, con il valore della materia prima ottenibile dal prodotto finito, atteso che il 90% delle lastre difettose sono state riciclate dalla [...]
Controparte_7
Ebbene, in ordine alla richiesta di parte attrice relativa alla condanna di parte convenuta alla restituzione di euro 10.432,63, versati per le merci viziate, e dunque relativi alle fatture n. 296 del 09.03.2018 (di euro 5.2246,48) e n. 505 del 26.05.2018
(di euro 5.206,15), il solo importo cui parte attrice avrebbe diritto è quello oggetto della prima fattura (n.296 del 09.03.2018) di euro 5.226,48, e non anche della seconda.
Tanto si afferma in quanto, dall'istruttoria espletata, è emerso che la responsabilità della CP_3 per il procurato danno sia afferente all'unico ordine oggetto di contestazione, ossia l'ordine n. 521481 del 06/02/2018 (fattura n. 296 del 09.03.2018), relativo alla fornitura di 43.920,00 mq di pellicola C050/1AE
BLU05 con colla acrilica, suddivisa in 24 bobine ognuna composta da 1.500,00 m di pellicola della larghezza di 1,22 m (corrispondente a 16 bobine, a fronte delle 168 acquistate (cfr. Doc. n. 2 e n. 8, quali allegati all'atto di citazione in produzione di parte attrice).
Sul punto, tuttavia, allineandosi alle conclusioni del c.t.u. in ordine alla compensazione dei danni richiesti da parte attrice - interamente rientranti nella somma sopra quantificata - si rileva che l'importo di cui alla fattura n. 296 non sarà dovuto alla parte attrice (cfr. pag. 21 della ctu secondo cui .." tenuto conto anche delle fatture della versate in atti e dello stato dei pagamenti, ha dedotto che il mancato CP_3
pagamento del terzo ordine pari ad € 5.153,89 (fattura CP_3 n.548 del 03/05/2018) è stato compensato dal pagamento del primo ordine contestato pari ad € 5.226,48, così come riscontrato dalla fattura n.296 del 09/03/2018"). Per la stessa ratio compensativa nulla sarà dovuto alla CP_3 dalla Pt_2 per la fattura n. 548 del 03.05.2018 (cfr. conclusioni del ctu a pag. 31: Il C.T.U., infine, ha ritenuto di compensare gli ulteriori "
danni correlati e richiesti dalla parte attrice, con il valore della materia prima ottenibile dal prodotto finito, atteso che il 90% delle lastre difettose sono state riciclate dalla [...]
Controparte_7 ).
5. La domanda di manleva In ordine alla domanda avanzata dalla CP_8 di essere manlevata dalla compagnia assicuratrice, Controparte_5 con cui aveva stipulato la polizza n.
2592/61/166584369 a copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile, la stessa
è da rigettarsi, per assenza di prova della denuncia di sinistro.
Occorre, infatti, precisare che chi propone domanda di manleva nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile deve provare l'esistenza della polizza e la sua operatività rispetto al sinistro. Non è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza del rapporto assicurativo. (Cass. civ., Sez. III, 23 luglio 2021, n. 21205).
A questo proposito, dalla lettera dell'art. 1913 c.c. si ricava, che l'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
l'inosservanza di tale obbligo può comportare la perdita del diritto all'indennizzo, se vi è dolo o colpa grave".
In particolare, “in tema di assicurazione della responsabilità civile, incombe sull'assicurato l'onere di provare non solo l'esistenza della polizza e la ricorrenza del rischio assicurato, ma anche l'adempimento dell'obbligo di denuncia del sinistro previsto dall'art. 1913 c.c.; in mancanza di tale prova, la domanda di manleva va rigettata." (Cass. civ., Sez.
III, 21 ottobre 2019, n. 26746).
Nel caso di specie, parte convenuta si è limitata ad allegare la sola polizza stipulata con la compagnia assicuratrice (cfr. allegato "copia contratto responsabilità civile" alla comparsa di costituzione) e non anche l'atto della denuncia del sinistro alla stessa, comprovante il rispetto dei termini normativamente indicati.
Tale adempimento rientra tra i presupposti di operatività della copertura e, dunque, tra i fatti costitutivi del diritto alla garanzia ex art. 2697 c.c.: la mancata prova dello stesso determina il conseguente rigetto della domanda.
6. Il quantum del risarcimento
Circa il quantum del risarcimento, Il CTU ha quantificato una somma pari a £
45.328,60, all'attualità corrispondenti ad € 53.941,03 (in applicazione del tasso di cambio di 1,19 euro per una sterlina). Lo stesso ha, inoltre, ritenuto di compensare gli ulteriori danni correlati e richiesti dalla parte attrice, con il valore della materia prima ottenibile dal prodotto finito, atteso che il 90% delle lastre difettose sono state riciclate dalla Controparte_7 7. Le spese Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Secondo il medesimo principio, vanno poste a carico di parte convenuta le spese occorse per la stesura della c.t.u., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
in accoglimento della domanda attorea, dichiara l'inadempimento della Controparte 3 in relazione al contratto di vendita del 6.2.2018 e per l'effetto condanna la Controparte_3 a corrispondere, in favore della Parte_1
l'importo di euro 53.941,03 a titolo di danno;
[...]
rigetta la domanda di restituzione del prezzo;
rigetta la domanda di manleva proposta da parte convenuta, CP_3
[...] nei confronti della Controparte_9
Controparte 3 al pagamento, in favore della Pt_1 condanna la delle spese di giudizio sostenute da parte attrice, Controparte_7
che liquida in € 7.052,00 per onorari ed € 759,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario, IVA e cpa come per legge;
condanna la Controparte_3 al pagamento delle spese di lite in favore di in persona dei legali rappresentanti p.t., che liquida inControparte_9 euro 7.052,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
pone a carico di parte convenuta, Controparte_3 il pagamento delle spese occorse per la stesura della c.t.u.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, in data 10.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Renata Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2516/2019 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: “Vendita di cose mobili"
TRA
,(P.IVA P.IVA_1 in Parte_1
e Controparte_2 con sede a persona dei legali rappresentanti CP_1
,
Röchlingstr 1, 49733 Haren, Repubblica Federale Tedesca, rappresentata e difesa,
e disgiuntamente, dall'Avv. Florian Buenger (C.F.congiuntamente e dall'Avv. Valentina Montanari (C.F. C.F._1
), ed elettivamente domiciliata nel loro studio in Bologna, via C.F. 2
Don OL AR n. 8, giusta procura in atti;
- attore -
E
Controparte_3 con sede legale in Sessa Aurunca (CE)- Strada Provinciale
Cellole/Piedimonte KM.3 (P.I. P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. Controparte_4 ed elettivamente domiciliata in Formia, Via
Vitruvio n.334 (04023), presso lo studio dell'avv. Filiberto D'Urgolo, c.f [...] C.F. 3 che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
convenuto -
con sede in Bologna, 40128, via Stalingrado n. 45, Controparte_5 P.IVA: P.IVA 3 , in persona del suo procuratore dott. Controparte_6 C.F.
[...] rappresentata e difesa dall'avv. Patrizio Russo
-
C.F._4 - e con quest'ultimo elettivamente domiciliata presso il suo studio in Caserta, Strada Privata Mengs 19/21, giusta procura in atti;
t erza chiamata in causa -
Conclusioni: le parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa sistematica
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
2. Con atto di citazione, la Parte_1 - società esercitante attività nel settore della produzione di materiali termoplastici, duroplastici e materie plastiche ad alte prestazioni - conveniva in giudizio la Controparte 3 chiedendo accertarsi e dichiararsi l'inadempimento essenziale della convenuta in relazione al contratto di vendita con questa stipulato e, per l'effetto, dichiararsi l'intervenuta rescissione e/o risoluzione del contratto per fatto e colpa esclusivi della stessa, a causa dei vizi della merce acquistata;
accertarsi e dichiararsi, altresì, che nulla era dovuto alla CP_3 per la fattura n. 548 del 03.05.2018; domandava poi la contestuale condanna della convenuta alla restituzione di euro 10.432,63 corrisposti in relazione alle merci viziate, oltre che il risarcimento dei danni pari alla somma di euro
130.560,00, o di quella ritenuta di giustizia;
il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
A sostegno della domanda esponeva l'attrice nell'atto introduttivo di aver stipuato in data 06.02.2018 un contratto di vendita con cui la Pt_1 acquistava dalla CP_3 43.920 mq. di pellicola film blu (C050/1AEBLU05) con ordine numerato al 521481, per l'importo di euro 5.226,48, la cui consegna avveniva in data
15.03.2018; soggiungeva che a detto ordine, ne seguivano altri due (uno in data
21.03.2018 per mq. 43.920 di pellicola film blu C050/1AEBLU05- con ordine n.
-
521738, per l'importo di euro 5.226,48, con consegna il 02.05.2018; l'altro, in data
09.04.2018, per mq. 219.600 di pellicola film blu -C050/1AEBLU05- con ordine n. 521849, per l'importo di euro 26.132,40, con consegna il 09.05.2018); che a fronte di tali forniture, la CP_3 emetteva le relative fatture: tuttavia, la Pt_2 provvedeva al pagamento unicamente delle prime due fatture (n. 296 del 09.03.2018 di euro 6.297,48, ma riferibile alle merci contestate - pellicola C050/1AE BLU05 - per le sole prime tre voci e quindi per € 5.226,48; n. 505 del 26.04.2018 di euro 17.181,49, ma riferibile alle merci contestate - pellicola C050/1AE BLU05 per € 5.206,15), e
-
non della terza (n. 548 del 03.05.2018 di euro 5.153,89), stanti i vizi riscontrati sulle merci consegnate;
nello specifico, in relazione alla pellicola fornita da CP_3 utilizzata da Pt_2 quale protezione dei prodotti da consegnare ai propri clienti, erano giunte dagli stessi - diverse contestazioni in ordine ai residui di colla che permanevano, una volta sollevata;
a seguito di test tecnici all'uopo effettuati - da cui si riscontravano anomalie nei prodotti forniti in relazione ai punti di cristallizzazione e di scioglimento del materiale plastico la Pt_2 inviava denuncia di vizi con
-
richiesta dei danni alla convenuta pari ad euro 130.560,00.
Nel merito, parte attrice rappresentava di aver rispettato il termine ragionevole di decadenza previsto dalla Convenzione di Vienna - quale normativa applicabile al caso di specie (vendita internazionale di beni mobili) - per la denuncia dei vizi, oltre che quello di otto giorni previsto dalla legge italiana ex art. 1495 c.c., così giustificando il diritto di agire nel presente giudizio. Alla stregua, chiedeva la ripetizione di euro 10.432,63 corrisposti a CP_3 quale pagamento delle merci viziate, sempre connessa alla finalità di far dichiarare la risoluzione del contratto, dato anche il mancato ritiro della merce difettosa, da parte di CP_3 a seguito di apposita richiesta di parte attrice datata 11.10.2018, anche mediante reclamo del
24.10.2018; con conseguente condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni patiti.
Si costituiva in giudizio la Controparte_3 contestando la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché carente di prova.
Specificamente, la convenuta precisava che, nelle diverse contestazioni inoltrate alla Pt_2 si faceva cenno ad una difficile rimozione della pellicola
,
protettiva, e non ad eventuali residui di colla rilasciati;
questi ultimi, peraltro, non venivano neppure dalla stessa riscontrati all'atto delle analisi di laboratorio appositamente svolte. Precisava, altresì, che, il mancato ritiro della merce, a seguito della relativa richiesta, derivasse dal fatto che la stessa fosse idonea e non difettosa, e che l'eccessiva adesività della pellicola, riscontrata a proposito di certi campioni di lastre prelevati, non dipendesse dal suo processo produttivo, ma potesse piuttosto essere stata causata unicamente da una contaminazione esterna. Domandava, in conclusione, rigettarsi la domanda attorea, contestando in ogni caso il quantum richiesto poiché sproporzionato ed eccessivo, oltre che autorizzarsi la chiamata in causa ex art. 269 c.p.c. della compagnia assicuratrice Controparte_5 con cui aveva stipulato la polizza n. 2592/61/166584369, a copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile, al fine di essere, in subordine, eventualmente da questa manlevata;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicuratrice, si costituiva in giudizio la CP_5 sollevando, in via preliminare, l'eccezione di inefficacia ed inoperatività della polizza n. 1/2592/61/160939274; chiedeva, nel merito, rigettarsi la domanda attorea, data l'intervenuta decadenza dal diritto e la prescrizione dell'azione, oltre che non provata e temeraria, vinte le spese e gli onorari di giudizio.
La compagnia chiedeva, altresì, in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea e della domanda di manleva, che gli eventuali importi da corrispondere venissero valutati coerentemente con le condizioni di polizza e le relative condizioni generali, al netto della franchigia e dello scoperto, entro i massimali concordati;
con vittoria di spese, diritti ed onorari.
All'esito dell'udienza del 18/09/2025, svoltasi mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Tribunale assegnava la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. Profili preliminari
La normativa applicabile al caso in esame
La garanzia per i vizi della cosa venduta è disciplinata dagli artt. 1490 e ss. del codice civile.
L'art. 1490, in particolare, pone a carico del venditore l'obbligo di garantire che la cosa venduta sia immune da vizi tali da renderla inidonea all'uso cui è destinata o da diminuirne in modo apprezzabile il valore. L'inadempimento di tale obbligazione traduce un'ipotesi di responsabilità contrattuale oggettiva, che prescinde da ogni elemento soggettivo di colpa, poiché la garanzia opera ex lege in virtù del solo contratto di vendita.
Ebbene, il vizio in questione, per essere rilevante, deve presentare tre caratteristiche fondamentali: deve essere occulto, ossia non facilmente riconoscibile da un compratore medio diligente, preesistente al momento della conclusione del contratto e grave, dovendo incidere in maniera apprezzabile sull'utilità o sul valore economico del bene.
La suddetta garanzia è, tuttavia, esclusa ai sensi dell'art. 1491 c.c. - laddove il compratore conoscesse i vizi della cosa sin dal momento della vendita, o se questi fossero facilmente riconoscibili, salvo che il venditore avesse dichiarato che la cosa ne era immune.
Al di fuori, dunque, delle ipotesi di esclusione della garanzia, dal punto di vista rimediale, viene riconosciuta al compratore, ex art. 1492 c.c., la facoltà di scegliere tra due azioni alternative: quella redibitoria, volta alla risoluzione del contratto con restituzione della cosa e del prezzo, e quella estimatoria, diretta ad ottenere una riduzione proporzionale del prezzo. Sul punto, la giurisprudenza ha precisato che la scelta tra le due azioni può essere proposta anche in via subordinata, e che la risoluzione non è ammissibile quando i vizi siano di scarsa importanza (Cass. civ., sez.
II, 22 marzo 2012, n. 4556).
A seguire, in un'ottica procedurale, l'art. 1495 c.c. stabilisce due limiti temporali ai fini dell'esercizio del diritto di garanzia in esame: il compratore decade dallo stesso se non denuncia il vizio entro otto giorni dalla scoperta, salvo patto diverso o dolo del venditore, e l'azione si prescrive in un anno dalla consegna. Detta denuncia deve essere specifica e tempestiva, non essendo sufficiente una contestazione generica (Cass. civ., sez. II, 19 febbraio 2016, n. 3292).
3.2. La Convenzione di Vienna del 1980
Sul piano del diritto internazionale assume, sul punto, peculiare rilievo la
Convenzione di Vienna del 1980, la quale disciplina i contratti di compravendita internazionale di merci tra soggetti aventi la sede d'affari in Stati differenti, purché entrambi gli Stati siano parti della Convenzione o questa sia scelta dalle parti come legge applicabile.
La suddetta Convenzione sostituisce il tradizionale concetto civilistico italiano di "vizio" con quello, più ampio, di “non conformità delle merci". L'art. 35, infatti, stabilisce che il venditore deve consegnare merci conformi al contratto, intendendosi per "conformi" quelle che corrispondono alla quantità, qualità e tipo pattuiti, che siano idonee all'uso ordinario o particolare conosciuto dal venditore, e che siano adeguatamente imballate.
La responsabilità del venditore per difetti di conformità esistenti al momento del trasferimento del rischio, pur se manifestatisi successivamente, è disciplinata dal successivo articolo 36.
Ebbene, in tema di denuncia dei difetti, il sistema della Convenzione è ispirato a criteri di flessibilità e buona fede. A questo proposito, l'art. 39 dispone che il compratore deve denunciare il difetto di conformità entro un termine
ragionevole dalla scoperta, e comunque non oltre due anni dalla consegna delle merci, salvo diversa previsione contrattuale.
Quanto ai rimedi, viene attribuito al compratore un ventaglio di possibilità: egli può chiedere l'adempimento del contratto (art. 46), la riduzione del prezzo (art. 50) o la risoluzione del contratto (avoidance) qualora la non conformità costituisca un inadempimento essenziale (fundamental breach, ai sensi degli artt. 25 e 49).
Rispetto al sistema italiano la risoluzione è, dunque, ammessa solo quando il difetto comprometta in modo sostanziale l'interesse del compratore alla prestazione.
Confrontando le due impostazioni, è comunque evidente la comune finalità di tutela del compratore, benchè attraverso strumenti diversi. Nello specifico, l'obiettivo
è quello di assicurare la correttezza nello scambio e la tutela dell'affidamento del compratore, tanto che la garanzia per vizi (Codice Civile) o per difetto di conformità
(Convenzione di Vienna) costituisce un presidio essenziale del principio di buona fede contrattuale e della correttezza negli scambi, per l'appunto fondamentali nel moderno diritto delle obbligazioni, tanto a livello nazionale quanto internazionale.
Sul piano delle fonti, la Convenzione di Vienna, quale norma di diritto internazionale recepita in Italia, prevale sul diritto interno nei contratti di compravendita internazionale tra operatori di Stati aderenti, salvo che le parti abbiano espressamente escluso la sua applicazione ai sensi dell'articolo 6 della
Convenzione.
4. Il merito 4. Ciò posto e passando alla disamina della res controversa, data la prevalenza del diritto internazionale su quello interno nell'ipotesi in esame - non essendone stata espressamente esclusa, dalle parti contraenti, l'applicazione - la domanda attorea va parzialmente accolta entro i limiti che seguono, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata.
In relazione alle sollevate doglianze attoree, infatti, il c.t.u., sulla base della documentazione versata in atti ed a seguito delle analisi di laboratorio eseguite, ha ritenuto inattendibili eventuali test attuali sui campioni di pellicola stoccati in
Germania dal 09/05/2018, in quanto oltre il tempo massimo previsto dalla scheda tecnica del dicembre 2011 della posta a corredo della pellicola CP_3
C050/1AE BLU05 oggetto di causa.
Ebbene, basandosi sui documenti allegati dalle parti, lo stesso ha dedotto che l'unico ordine oggetto di contestazione tra quelli evocati da parte attrice dato
l'intervento della Bioclad - è stato il n.521481 del 06/02/2018, ovvero quello relativo alla fornitura di 43.920,00 mq di pellicola C050/1AE BLU05 con colla acrilica, suddivisa in 24 bobine ognuna composta da 1.500,00 m di pellicola della larghezza di 1,22 m
(corrispondente a 16 bobine, a fronte delle 168 acquistate.): tanto si evince in quanto sia il secondo che il terzo ordine sono stati consegnati ad inizio maggio 2018 e, quindi le pellicole non sono state utilizzate nelle lavorazioni contestate:
(mancanza di tempo materiale per l'applicazione della pellicola alle lastre e la consegna delle lastre alla Bioclad che ha sede in Gran Bretagna) (cfr. pag. 10 c.t.u.).
Pertanto, dall'analisi del processo produttivo delle pellicole in esame e della documentazione in atti, il consulente ha potuto riscontrare che la pellicola Covertec
C050/1AE BLU05 della larghezza di 1220 mm oggetto della prima fornitura
(consegnata in data 15/03/2018; ordine n.521481 del 06/02/2018) presentava dei vizi, a riprova di quanto dichiarato sia dalla Bioclad in data 04/05/2018, sia da parte attrice.
Specificamente, ha rilevato che la CP_3 per produzione delle suddette pellicole, utilizza una mescola di soluzione acquosa acrilica modificata secondo un proprio Know-how, in particolare, gli adesivi a base acqua sono il risultato di una combinazione di acqua, polimeri e additivi e si attivano con l'evaporazione dell'acqua.
Dall'analisi dei processi di produzione ad opera della CP_3 consegue che la presenza dei residui di adesivo riscontrata sui pannelli di parte attrice è tipica dell'eccessiva adesione tra substrato ed adesivo che tende alla coesione, dovuta all'aumento di viscosità ed alla ridotta bagnatura della mescola;
in particolare, il grado di viscosità e la presenza di additivi all'interno della mescola della soluzione acrilica contribuiscono fortemente ad alterare il grado di adesività.
Il consulente, peraltro, precisa che suddette deduzioni sono state assunte anche in base al tipo di contestazioni oggetto dei documenti versati in atti;
in particolare, essendo emerso inconfutabilmente che la pellicola oggetto di contestazione avesse un eccessivo grado di adesività. (cfr. pag. 19 c.t.u.).
Tali risultanze, dati gli esiti dei test eseguiti, la qualità della pellicola e l'assenza di contaminazioni esterne sui pannelli della parte attrice, confermano che nel periodo intercorrente tra febbraio e marzo dell'anno 2018 1 CP_3 ha eseguito delle produzioni con mescole difformi dagli standard richiesti, alterando così il grado di adesività delle pellicole removibili prodotte, in particolare, viene precisato che i vizi riscontrati, dovuti all'eccessiva adesività della pellicola, sono stati generati dalla mescola di soluzione acquosa acrilica modificata prodotta dalla in quanto la presenza dei residui di adesivo riscontrata sui CP_3 pannelli di parte attrice è tipica dell'eccessiva adesione tra substrato ed adesivo che tende alla coesione, dovuta all'aumento di viscosità ed alla ridotta bagnatura della mescola.
È, altresì, opportuno aggiungere quanto chiarito dal consulente con riguardo alla contestazione di parte contenuta a proposito dell'inquinamento dell'adesivo: la presenza di tracce (circa 0,09 parti per milione) di silossani sul pannello in PVC modello Trovidur EC Clad riscontrate dalla prova di laboratorio del Prof. Persona_1 del 10/06/2019 è ininfluente, in quanto trattasi di un quantitativo molto ridotto che non può alterare il grado di adesività (cfr. pag. 27 c.t.u.)
Da ciò deriva che la responsabilità del danno subito dalla parte attrice sia imputabile alla CP_3 in quanto nella produzione della mescola della soluzione و
acrilica modificata è stato aumentato il grado di viscosità dell'adesivo tale da indurre un'eccessiva adesività tra substrato ed adesivo tendente alla coesione, che ha reso il distacco della pellicola CP_3 C050/1AE BLU05 dal pannello in PVC modello Trovidur EC Clad più difficoltoso, oltre a generare la presenza di residui di adesivo sulla superficie del suddetto pannello. Tale prassi ha ingenerato effetti che hanno disatteso le prestazioni fornite dalla pellicola, così come indicate nella scheda tecnica fornita dalla CP_3 dal dicembre 2011 (cfr. pag. 19 - 20 c.t.u.). La motivazione, logicità e coerenza delle conclusioni del perito consentono di aderirvi in toto, sì da dichiarare la responsabilità di parte convenuta nell'ipotesi in esame.
Ebbene, nel dettaglio, la produzione ad opera di CP 3 di mescola difforme dagli standard richiesti ha determinato un'adesività eccessiva della pellicola tale da ingenerare l'insoddisfazione della parte contraente creditrice Pt_2
Detta condotta, in applicazione della normativa sopra richiamata, traduce un'ipotesi di inadempimento di non scarsa importanza, avendo inciso apprezzabilmente sull'equilibrio sinallagmatico ed avendo, dunque, compromesso in modo sostanziale l'interesse di controparte ( Pt_2 ), date le contestazioni sollevate dai suoi clienti (Bioclad).
Sul punto si rileva, infatti, che la gravità dell'inadempimento vada apprezzata in relazione all'interesse dell'altra parte, valutato alla luce della funzione economico-sociale del contratto e dell'equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni (Cass. Civ. Sez. II, 26 giugno
2018, n. 16822).
Ed ancora, non è necessario che l'inadempimento renda del tutto impossibile la prestazione o ne frustri interamente l'utilità; è sufficiente che alteri in modo significativo l'equilibrio contrattuale e renda non più utile, per il creditore, la prestazione tardiva o difforme (Cass. civ., Sez. II, 5 ottobre 2018, n. 24534).
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. Unite,
15.11.2007, n. 23726; Cass. civ., Sez. II, 23.03.2017, n. 7479; Cass. civ., Sez. II,
05.10.2018, n. 24534), l'inadempimento contrattuale, che assume carattere di essenzialità, comporta la risoluzione del contratto ex artt. 1453, 1455 e 1492 c.c. (nel caso di specie, anche ai sensi dell'art. 49 della Convenzione di Vienna) quando, avuto riguardo all'interesse del creditore, esso incide in modo apprezzabile sull'equilibrio sinallagmatico del rapporto, rendendo inutile o gravemente pregiudizievole la prestazione.
Pertanto, rilevata la responsabilità della CP 3 discendente dall'essenzialità
dell'inadempimento a suo carico, il contratto in esame va dichiarato risolto.
L'accertamento della responsabilità di parte convenuta fa conseguentemente derivare il diritto di parte attrice al risarcimento del danno subito che, come rilevato dal c.t.u., è pari a £45.328,60, all'attualità corrispondenti ad € 53.941,03 (in applicazione del tasso di cambio di 1,19 euro per una sterlina). Il C.T.U. ha, inoltre, ritenuto di compensare gli ulteriori danni correlati e richiesti dalla parte attrice, con il valore della materia prima ottenibile dal prodotto finito, atteso che il 90% delle lastre difettose sono state riciclate dalla [...]
Controparte_7
Ebbene, in ordine alla richiesta di parte attrice relativa alla condanna di parte convenuta alla restituzione di euro 10.432,63, versati per le merci viziate, e dunque relativi alle fatture n. 296 del 09.03.2018 (di euro 5.2246,48) e n. 505 del 26.05.2018
(di euro 5.206,15), il solo importo cui parte attrice avrebbe diritto è quello oggetto della prima fattura (n.296 del 09.03.2018) di euro 5.226,48, e non anche della seconda.
Tanto si afferma in quanto, dall'istruttoria espletata, è emerso che la responsabilità della CP_3 per il procurato danno sia afferente all'unico ordine oggetto di contestazione, ossia l'ordine n. 521481 del 06/02/2018 (fattura n. 296 del 09.03.2018), relativo alla fornitura di 43.920,00 mq di pellicola C050/1AE
BLU05 con colla acrilica, suddivisa in 24 bobine ognuna composta da 1.500,00 m di pellicola della larghezza di 1,22 m (corrispondente a 16 bobine, a fronte delle 168 acquistate (cfr. Doc. n. 2 e n. 8, quali allegati all'atto di citazione in produzione di parte attrice).
Sul punto, tuttavia, allineandosi alle conclusioni del c.t.u. in ordine alla compensazione dei danni richiesti da parte attrice - interamente rientranti nella somma sopra quantificata - si rileva che l'importo di cui alla fattura n. 296 non sarà dovuto alla parte attrice (cfr. pag. 21 della ctu secondo cui .." tenuto conto anche delle fatture della versate in atti e dello stato dei pagamenti, ha dedotto che il mancato CP_3
pagamento del terzo ordine pari ad € 5.153,89 (fattura CP_3 n.548 del 03/05/2018) è stato compensato dal pagamento del primo ordine contestato pari ad € 5.226,48, così come riscontrato dalla fattura n.296 del 09/03/2018"). Per la stessa ratio compensativa nulla sarà dovuto alla CP_3 dalla Pt_2 per la fattura n. 548 del 03.05.2018 (cfr. conclusioni del ctu a pag. 31: Il C.T.U., infine, ha ritenuto di compensare gli ulteriori "
danni correlati e richiesti dalla parte attrice, con il valore della materia prima ottenibile dal prodotto finito, atteso che il 90% delle lastre difettose sono state riciclate dalla [...]
Controparte_7 ).
5. La domanda di manleva In ordine alla domanda avanzata dalla CP_8 di essere manlevata dalla compagnia assicuratrice, Controparte_5 con cui aveva stipulato la polizza n.
2592/61/166584369 a copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile, la stessa
è da rigettarsi, per assenza di prova della denuncia di sinistro.
Occorre, infatti, precisare che chi propone domanda di manleva nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile deve provare l'esistenza della polizza e la sua operatività rispetto al sinistro. Non è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza del rapporto assicurativo. (Cass. civ., Sez. III, 23 luglio 2021, n. 21205).
A questo proposito, dalla lettera dell'art. 1913 c.c. si ricava, che l'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
l'inosservanza di tale obbligo può comportare la perdita del diritto all'indennizzo, se vi è dolo o colpa grave".
In particolare, “in tema di assicurazione della responsabilità civile, incombe sull'assicurato l'onere di provare non solo l'esistenza della polizza e la ricorrenza del rischio assicurato, ma anche l'adempimento dell'obbligo di denuncia del sinistro previsto dall'art. 1913 c.c.; in mancanza di tale prova, la domanda di manleva va rigettata." (Cass. civ., Sez.
III, 21 ottobre 2019, n. 26746).
Nel caso di specie, parte convenuta si è limitata ad allegare la sola polizza stipulata con la compagnia assicuratrice (cfr. allegato "copia contratto responsabilità civile" alla comparsa di costituzione) e non anche l'atto della denuncia del sinistro alla stessa, comprovante il rispetto dei termini normativamente indicati.
Tale adempimento rientra tra i presupposti di operatività della copertura e, dunque, tra i fatti costitutivi del diritto alla garanzia ex art. 2697 c.c.: la mancata prova dello stesso determina il conseguente rigetto della domanda.
6. Il quantum del risarcimento
Circa il quantum del risarcimento, Il CTU ha quantificato una somma pari a £
45.328,60, all'attualità corrispondenti ad € 53.941,03 (in applicazione del tasso di cambio di 1,19 euro per una sterlina). Lo stesso ha, inoltre, ritenuto di compensare gli ulteriori danni correlati e richiesti dalla parte attrice, con il valore della materia prima ottenibile dal prodotto finito, atteso che il 90% delle lastre difettose sono state riciclate dalla Controparte_7 7. Le spese Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Secondo il medesimo principio, vanno poste a carico di parte convenuta le spese occorse per la stesura della c.t.u., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
in accoglimento della domanda attorea, dichiara l'inadempimento della Controparte 3 in relazione al contratto di vendita del 6.2.2018 e per l'effetto condanna la Controparte_3 a corrispondere, in favore della Parte_1
l'importo di euro 53.941,03 a titolo di danno;
[...]
rigetta la domanda di restituzione del prezzo;
rigetta la domanda di manleva proposta da parte convenuta, CP_3
[...] nei confronti della Controparte_9
Controparte 3 al pagamento, in favore della Pt_1 condanna la delle spese di giudizio sostenute da parte attrice, Controparte_7
che liquida in € 7.052,00 per onorari ed € 759,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario, IVA e cpa come per legge;
condanna la Controparte_3 al pagamento delle spese di lite in favore di in persona dei legali rappresentanti p.t., che liquida inControparte_9 euro 7.052,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
pone a carico di parte convenuta, Controparte_3 il pagamento delle spese occorse per la stesura della c.t.u.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, in data 10.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo