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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/11/2025, n. 3135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3135 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5596/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE Ordinanza ex art.127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 25.11.2025, vista l'assegnazione del fascicolo in data 6.11.2025, letti gli atti del procedimento, visto il decreto del 5.11.2025 con cui disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza come da art.127 ter, c.p.c., letta la nota scritta depositata dalla parte ricorrente in data 5.11.2025 e l'assenza del deposito delle altre parti;
rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso, IL GIUDICE dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5596/2023 promossa da:
nato il [...] in [...] Parte_1
nata il [...] in [...] Parte_2
nato il [...] in [...] Parte_3
nato il [...] in [...] Parte_4
nata il [...] in [...] Parte_5 JO TO RA RE nato il [...] in [...]
nata il [...] in [...] Parte_6
nata il [...] in [...] in proprio ed in qualita' di genitore Parte_7 del minore nato il [...] in [...] Persona_1
pagina 1 di 6 nata il [...] in [...] ; Parte_8
nato l'[...] in [...] Parte_9
nata il [...] in [...] Parte_10
nata il [...] in [...] Parte_11 AU RE AR nata il [...] in [...]
nata il [...] in [...] Parte_12 Tutti con il patrocinio dell'avv. COVA ANDREA elettivamente domiciliati in VIA M. D'AZEGLIO N. 29 BOLOGNA presso il difensore avv. COVA ANDREA
RICORRENTI contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 RESISTENTE CONTUMACE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna Controparte_2 INTERVENUTO CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo A. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 18 aprile 2023 i ricorrenti in proprio ed in rappresentanza dei figli minori, tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano Persona_2 ovvero ovvero ovvero nato a [...], il Persona_2 Persona_3 Persona_3 10 marzo 1869, emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (doc.
2-4 ricorso). Con decreto del 19 aprile 2025 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 29 settembre 2025 poi differita al 25 novembre 2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. , la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies cpc. Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati il 23 aprile 2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la contumacia Controparte_1 non essendosi costituito in giudizio. Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione il 5 novembre 2025 insistendo per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda è accolta Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue:
dopo essersi sposato con emigrava in epoca non precisata in Brasile e Persona_2 Persona_4 dalla loro unione nasceva in data 19 settembre 1900, (doc. 5) Persona_5 Dalla unione tra e (doc. 6), nasceva in data 11 aprile 1930, Persona_5 CP_3 Per_6
(doc. 7),che si sposava con e dalla loro unione nascevano:
[...] Per_7 1) in data 18 dicembre 1951, (doc. 9), il quale in data 03 gennaio 1979 si è Persona_8 sposato con (doc. 10); Persona_9
pagina 2 di 6 2) in data 28 aprile 1953, (doc. 11), la quale in data 04 maggio 1973 si è Persona_10 sposata con (doc. 12), ed in virtù del matrimonio ha assunto il nome Parte_13 [...] ; Parte_14
3) in data 31 maggio 1954, odierna ricorrente (doc. 13), la quale in data 20 luglio Parte_5 1979 si è sposata con (doc. 14), ed in virtù del matrimonio ha assunto il nome Persona_11
e dopo lo scioglimento del matrimonio ha mantenuto il nome da non sposata;
Persona_12 4) in data 22 gennaio 1958, (doc. 15), la quale in data 06 maggio 1978 si è Persona_13 sposata con (doc. 16), ed in virtù del matrimonio ha assunto il nome Persona_14 [...]
Persona_15
5) in data 23 marzo 1963, odierna ricorrente (doc. 17), la quale in data 11 Parte_11 settembre 1991 si è sposata con (doc. 18); Persona_16
6) in data 23 marzo 1967, , odierno ricorrente (doc. 19), il quale in data 16 settembre Persona_17
1994 si è sposato con (doc. 20) Controparte_4
Dalla unione tra e sono nati: Persona_8 Persona_9 1) in data 02 giugno 1982, odierno ricorrente (doc. 21), il quale in data 07 Persona_18 maggio 2010 si è sposato con (doc. 22); Persona_19
2) in data 01 luglio 1983, odierna ricorrente (doc. 23), la quale in data 29 Parte_2 giugno 2012 si è sposata con TI SA de RE (doc. 24). Dalla unione tra Parte_14
e sono nati
[...] Parte_13
1) in data 21 febbraio 1975, , odierno ricorrente (doc. 25), il quale in data 17 Parte_3 Per_2 giugno 2005 si è sposato con da (doc. 26); Persona_20
2) in data 06 maggio 1987, , odierno ricorrente (doc. 27). Parte_4 Dalla unione tra e sono nate: Persona_12 Persona_11
1) in data 30 ottobre 1980, , odierna ricorrente (doc. 28); Parte_6
2) in data 26 gennaio 1982, , odierna ricorrente (doc. 29), la quale ha instaurato un Parte_7 rapporto di convivenza con Persona_22 Dalla unione tra e sono nati: 1) in data 03 maggio Persona_15 Persona_14 1979, odierna ricorrente (doc. 30); Parte_8
2) in data 11 novembre 1980, , odierno ricorrente (doc. 31), il quale in data 06 Parte_9 luglio 2010 si è sposato con (doc. 32); 3) in data 16 gennaio 1986, Persona_23
odierna ricorrente (doc. 33), la quale in data 19 agosto 2012 si è Persona_24 sposata con (doc. 34). Persona_25 Dalla unione tra e sono nate: 1) in data 23 aprile Parte_11 Persona_16
1994, , odierna ricorrente (doc. 35) Persona_26 2) in data 22 maggio 1998, , odierna ricorrente (doc. 36). Dalla unione tra Parte_12 [...]
e è nato, in data 14 maggio 2007, Parte_7 Persona_22 Persona_1 odierno ricorrente (doc. 37) 3. Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
pagina 3 di 6 Sul primo punto, emerge documentalmente come i ricorrenti risiedano all'estero, in Brasile, e come il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di Pieve di Cento in provincia di Bologna. Le procure alle liti appaiono regolari e, attesa la regolarità e la tempestività delle comunicazioni, è stata dichiarata la contumacia di parte resistente.
4. In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
5. Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente anche se gli attori non hanno documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di San Paolo né hanno dedotto il ritardo pressoché ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. B. NEL MERITO
1. I ricorrenti, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla Persona_2 cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti pagina 4 di 6 La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
2. Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912). Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Persona_2
3. Nel caso in esame, si registra tuttavia un passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a nata in data [...], di talché appare necessario Persona_5 richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale. C. SULLE SPESE DI LITE Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate e in mancanza della costituzione formale di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_1
pagina 5 di 6 • accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
, nato a [...], il [...] (CPF. ); Parte_1 C.F._1
, nata a [...], Brasile), il 01.07.1983 (C.PF. Parte_2 CPF. ); C.F._2
, nato a [...], Brasile), il 21.02.1975 Parte_3 (CPF. ); C.F._3
, nato a [...], Brasile), il 06.05.1987 (CPF.080.258.766-67); Parte_4
nata a [...], Brasile), il 30.05.1954 (. Persona_12 CPF.008.739.226-70);
, nato a [...], Brasile), il 23.03.1967 Controparte_5 (CPF.837.459.806-97);
, nata a [...], Brasile), il 30.10.1980 (CPF.013.299.936-67); Parte_6
, nata a [...], Brasile), il 28.12.1981 (. CPF.053.200.176- Parte_7 18);
nato a [...], Brasile), il 14.05.2007 Persona_1 (CPF. ); C.F._4
, nata a [...], Brasile), il 03.05.1979 Parte_8 (CPF.046.629.376-39);
, nato a [...], Brasile), il 11.11.1980 Parte_9
(CPF. ); C.F._5
, nata a [...], Brasile), il 16.01.1986 Parte_10 (CPF. ); C.F._6
, nata a [...], Brasile), il 23.03.1963 Parte_11 (CPF.642.290.416-91);
, nata a [...], Brasile), il 23.04.1994 Persona_26 (CPF.115.641.396-62);
, nata a [...], Brasile), il 22.05.1998 Parte_12 (CPF.115.599.896-40) sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio. Bologna, 26 novembre 2025
dott. Patrizia Bellettati
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE Ordinanza ex art.127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 25.11.2025, vista l'assegnazione del fascicolo in data 6.11.2025, letti gli atti del procedimento, visto il decreto del 5.11.2025 con cui disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza come da art.127 ter, c.p.c., letta la nota scritta depositata dalla parte ricorrente in data 5.11.2025 e l'assenza del deposito delle altre parti;
rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso, IL GIUDICE dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5596/2023 promossa da:
nato il [...] in [...] Parte_1
nata il [...] in [...] Parte_2
nato il [...] in [...] Parte_3
nato il [...] in [...] Parte_4
nata il [...] in [...] Parte_5 JO TO RA RE nato il [...] in [...]
nata il [...] in [...] Parte_6
nata il [...] in [...] in proprio ed in qualita' di genitore Parte_7 del minore nato il [...] in [...] Persona_1
pagina 1 di 6 nata il [...] in [...] ; Parte_8
nato l'[...] in [...] Parte_9
nata il [...] in [...] Parte_10
nata il [...] in [...] Parte_11 AU RE AR nata il [...] in [...]
nata il [...] in [...] Parte_12 Tutti con il patrocinio dell'avv. COVA ANDREA elettivamente domiciliati in VIA M. D'AZEGLIO N. 29 BOLOGNA presso il difensore avv. COVA ANDREA
RICORRENTI contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 RESISTENTE CONTUMACE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna Controparte_2 INTERVENUTO CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo A. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 18 aprile 2023 i ricorrenti in proprio ed in rappresentanza dei figli minori, tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano Persona_2 ovvero ovvero ovvero nato a [...], il Persona_2 Persona_3 Persona_3 10 marzo 1869, emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (doc.
2-4 ricorso). Con decreto del 19 aprile 2025 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 29 settembre 2025 poi differita al 25 novembre 2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. , la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies cpc. Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati il 23 aprile 2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la contumacia Controparte_1 non essendosi costituito in giudizio. Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione il 5 novembre 2025 insistendo per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda è accolta Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue:
dopo essersi sposato con emigrava in epoca non precisata in Brasile e Persona_2 Persona_4 dalla loro unione nasceva in data 19 settembre 1900, (doc. 5) Persona_5 Dalla unione tra e (doc. 6), nasceva in data 11 aprile 1930, Persona_5 CP_3 Per_6
(doc. 7),che si sposava con e dalla loro unione nascevano:
[...] Per_7 1) in data 18 dicembre 1951, (doc. 9), il quale in data 03 gennaio 1979 si è Persona_8 sposato con (doc. 10); Persona_9
pagina 2 di 6 2) in data 28 aprile 1953, (doc. 11), la quale in data 04 maggio 1973 si è Persona_10 sposata con (doc. 12), ed in virtù del matrimonio ha assunto il nome Parte_13 [...] ; Parte_14
3) in data 31 maggio 1954, odierna ricorrente (doc. 13), la quale in data 20 luglio Parte_5 1979 si è sposata con (doc. 14), ed in virtù del matrimonio ha assunto il nome Persona_11
e dopo lo scioglimento del matrimonio ha mantenuto il nome da non sposata;
Persona_12 4) in data 22 gennaio 1958, (doc. 15), la quale in data 06 maggio 1978 si è Persona_13 sposata con (doc. 16), ed in virtù del matrimonio ha assunto il nome Persona_14 [...]
Persona_15
5) in data 23 marzo 1963, odierna ricorrente (doc. 17), la quale in data 11 Parte_11 settembre 1991 si è sposata con (doc. 18); Persona_16
6) in data 23 marzo 1967, , odierno ricorrente (doc. 19), il quale in data 16 settembre Persona_17
1994 si è sposato con (doc. 20) Controparte_4
Dalla unione tra e sono nati: Persona_8 Persona_9 1) in data 02 giugno 1982, odierno ricorrente (doc. 21), il quale in data 07 Persona_18 maggio 2010 si è sposato con (doc. 22); Persona_19
2) in data 01 luglio 1983, odierna ricorrente (doc. 23), la quale in data 29 Parte_2 giugno 2012 si è sposata con TI SA de RE (doc. 24). Dalla unione tra Parte_14
e sono nati
[...] Parte_13
1) in data 21 febbraio 1975, , odierno ricorrente (doc. 25), il quale in data 17 Parte_3 Per_2 giugno 2005 si è sposato con da (doc. 26); Persona_20
2) in data 06 maggio 1987, , odierno ricorrente (doc. 27). Parte_4 Dalla unione tra e sono nate: Persona_12 Persona_11
1) in data 30 ottobre 1980, , odierna ricorrente (doc. 28); Parte_6
2) in data 26 gennaio 1982, , odierna ricorrente (doc. 29), la quale ha instaurato un Parte_7 rapporto di convivenza con Persona_22 Dalla unione tra e sono nati: 1) in data 03 maggio Persona_15 Persona_14 1979, odierna ricorrente (doc. 30); Parte_8
2) in data 11 novembre 1980, , odierno ricorrente (doc. 31), il quale in data 06 Parte_9 luglio 2010 si è sposato con (doc. 32); 3) in data 16 gennaio 1986, Persona_23
odierna ricorrente (doc. 33), la quale in data 19 agosto 2012 si è Persona_24 sposata con (doc. 34). Persona_25 Dalla unione tra e sono nate: 1) in data 23 aprile Parte_11 Persona_16
1994, , odierna ricorrente (doc. 35) Persona_26 2) in data 22 maggio 1998, , odierna ricorrente (doc. 36). Dalla unione tra Parte_12 [...]
e è nato, in data 14 maggio 2007, Parte_7 Persona_22 Persona_1 odierno ricorrente (doc. 37) 3. Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
pagina 3 di 6 Sul primo punto, emerge documentalmente come i ricorrenti risiedano all'estero, in Brasile, e come il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di Pieve di Cento in provincia di Bologna. Le procure alle liti appaiono regolari e, attesa la regolarità e la tempestività delle comunicazioni, è stata dichiarata la contumacia di parte resistente.
4. In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
5. Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente anche se gli attori non hanno documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di San Paolo né hanno dedotto il ritardo pressoché ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. B. NEL MERITO
1. I ricorrenti, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla Persona_2 cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti pagina 4 di 6 La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
2. Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912). Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Persona_2
3. Nel caso in esame, si registra tuttavia un passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a nata in data [...], di talché appare necessario Persona_5 richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale. C. SULLE SPESE DI LITE Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate e in mancanza della costituzione formale di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_1
pagina 5 di 6 • accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
, nato a [...], il [...] (CPF. ); Parte_1 C.F._1
, nata a [...], Brasile), il 01.07.1983 (C.PF. Parte_2 CPF. ); C.F._2
, nato a [...], Brasile), il 21.02.1975 Parte_3 (CPF. ); C.F._3
, nato a [...], Brasile), il 06.05.1987 (CPF.080.258.766-67); Parte_4
nata a [...], Brasile), il 30.05.1954 (. Persona_12 CPF.008.739.226-70);
, nato a [...], Brasile), il 23.03.1967 Controparte_5 (CPF.837.459.806-97);
, nata a [...], Brasile), il 30.10.1980 (CPF.013.299.936-67); Parte_6
, nata a [...], Brasile), il 28.12.1981 (. CPF.053.200.176- Parte_7 18);
nato a [...], Brasile), il 14.05.2007 Persona_1 (CPF. ); C.F._4
, nata a [...], Brasile), il 03.05.1979 Parte_8 (CPF.046.629.376-39);
, nato a [...], Brasile), il 11.11.1980 Parte_9
(CPF. ); C.F._5
, nata a [...], Brasile), il 16.01.1986 Parte_10 (CPF. ); C.F._6
, nata a [...], Brasile), il 23.03.1963 Parte_11 (CPF.642.290.416-91);
, nata a [...], Brasile), il 23.04.1994 Persona_26 (CPF.115.641.396-62);
, nata a [...], Brasile), il 22.05.1998 Parte_12 (CPF.115.599.896-40) sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio. Bologna, 26 novembre 2025
dott. Patrizia Bellettati
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