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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 26/09/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 30/2023
TRIBUNALE DI ORISTANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Oristano, composto dai signori magistrati:
Dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
Dott.ssa Tania Scanu Giudice
Dott.ssa Valentina Santa Cruz Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 30 del ruolo degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promossa da:
, c.f. , nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
a Cabras (OR), Case Sparse Perda Gruxi Solanas snc, ammesso al patrocinio a spese dello
Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Prot. n. 294/XII del 28.07.2021, rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso, dall'Avv. Alessandra
Cocco ed elettivamente domiciliato presso il suo in Oristano, Via Tirso n. 79, ricorrente contro
c.f. nata a [...] il [...], residente a CP_1 C.F._2
Solanas-Cabras, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano Prot. n.327/IV del 30.5.2023, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti in calce alla memoria difensiva, dall'Avv. Cristiana Manca ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Oristano, nella via Cagliari n. 165,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica, intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI Nell'interesse di entrambe le parti: “a)- il sig. sarà tenuto in via esclusiva a Parte_1 provvedere all'integrale mantenimento della figlia e a tutte le sue spese straordinarie;
Per_1
b)- il sig. percepirà per intero l'assegno unico e/o altre somme erogate dallo Stato a Pt_1 favore del figlia;
c)-la casa coniugale resta assegnata al sig. ; d)- ciascuno dei Parte_1
Con coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
e)- la sig.ra rinuncia al debito del sig. relativo agli arretrati sull'assegno di mantenimento stabilito a Parte_1 favore delle medesima con sentenza del Tribunale Civile di Oristano n. 379/2020 del
17.09.2020; f)-le parti dichiarano di aver risolto ogni questione di natura personale ed economica e di non aver null'altro da pretendere reciprocamente a nessun titolo;
g)- le spese legali del presente giudizio si intendono compensate tra le parti”
Nell'interesse del P.M.: “esaminati gli atti del procedimento in oggetto, conclude chiedendo che il Tribunale voglia disporre in conformità alle condizioni congiuntamente indicate da
e .”. Parte_1 CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Si premette che con sentenza parziale n. 163/2024, pubblicata il 22/04/2024, l'intestato
Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per la
[...] Parte_1 decisione in ordine alle restanti domande formulate dalle parti.
2. Nelle more del procedimento e, all'esito della proposta conciliativa formulata dal giudice, le parti, per il tramite dei propri procuratori, hanno rassegnato le conclusioni conformi sopra trascritte, regolando di comune accordo i residui aspetti controversi, con specifico riguardo all'assegnazione del domicilio coniugale, al mantenimento della figlia ed alle Per_1 questioni economiche ancora pendenti.
3. Le conclusioni formulate sono suscettibili di accoglimento, potendosi ritenere conforme agli interessi della figlia, maggiorenne non autonoma economicamente, il mantenimento diretto a carico del padre, con esclusione di un contributo a titolo di mantenimento a carico della madre, quale genitore non convivente, in linea con quanto già attuato dalle parti sin dal tempo della separazione, in considerazione della rispettiva capacità economica, come ricostruita negli atti di parte e nell'ordinanza presidenziale del 22.09.2023, della prosecuzione del godimento della casa familiare da parte del e del percepimento, da parte di quest'ultimo, di ogni Pt_1 eventuale erogazione economica ancora prevista per la figlia.
4. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti, come da espressa richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, su accordo delle parti, così dispone:
1) la casa coniugale sita in Cabras (OR), Case Sparse Perda Gruxi Solanas, resta assegnata a per abitarvi con la figlia maggiorenne non economicamente Parte_1 Per_1 indipendente;
2) dispone che provveda in via esclusiva al mantenimento diretto della figlia Parte_1
e al pagamento di tutte le spese straordinarie che si rendessero necessarie nel suo Per_1 interesse, con esclusione di un contributo a titolo di mantenimento a carico di;
CP_1
3) prende atto che, su accordo delle parti, l'assegno unico e/o ogni altra somma erogata dallo
Stato a favore della figlia sarà percepita per intero da Parte_1
4) le parti, in quanto autonome economicamente, provvederanno ciascuna al proprio mantenimento;
5) prende atto che ha rinunciato al debito vantato nei confronti di a CP_1 Parte_1 titolo di arretrati sull'assegno di mantenimento, così come determinato dalla sentenza del
Tribunale Civile di Oristano n. 379/2020 del 17.09.2020;
6) compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio del Tribunale, il 23.09.2025.
La Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela
Il Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Santa Cruz
TRIBUNALE DI ORISTANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Oristano, composto dai signori magistrati:
Dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
Dott.ssa Tania Scanu Giudice
Dott.ssa Valentina Santa Cruz Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 30 del ruolo degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promossa da:
, c.f. , nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
a Cabras (OR), Case Sparse Perda Gruxi Solanas snc, ammesso al patrocinio a spese dello
Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Prot. n. 294/XII del 28.07.2021, rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso, dall'Avv. Alessandra
Cocco ed elettivamente domiciliato presso il suo in Oristano, Via Tirso n. 79, ricorrente contro
c.f. nata a [...] il [...], residente a CP_1 C.F._2
Solanas-Cabras, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano Prot. n.327/IV del 30.5.2023, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti in calce alla memoria difensiva, dall'Avv. Cristiana Manca ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Oristano, nella via Cagliari n. 165,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica, intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI Nell'interesse di entrambe le parti: “a)- il sig. sarà tenuto in via esclusiva a Parte_1 provvedere all'integrale mantenimento della figlia e a tutte le sue spese straordinarie;
Per_1
b)- il sig. percepirà per intero l'assegno unico e/o altre somme erogate dallo Stato a Pt_1 favore del figlia;
c)-la casa coniugale resta assegnata al sig. ; d)- ciascuno dei Parte_1
Con coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
e)- la sig.ra rinuncia al debito del sig. relativo agli arretrati sull'assegno di mantenimento stabilito a Parte_1 favore delle medesima con sentenza del Tribunale Civile di Oristano n. 379/2020 del
17.09.2020; f)-le parti dichiarano di aver risolto ogni questione di natura personale ed economica e di non aver null'altro da pretendere reciprocamente a nessun titolo;
g)- le spese legali del presente giudizio si intendono compensate tra le parti”
Nell'interesse del P.M.: “esaminati gli atti del procedimento in oggetto, conclude chiedendo che il Tribunale voglia disporre in conformità alle condizioni congiuntamente indicate da
e .”. Parte_1 CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Si premette che con sentenza parziale n. 163/2024, pubblicata il 22/04/2024, l'intestato
Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per la
[...] Parte_1 decisione in ordine alle restanti domande formulate dalle parti.
2. Nelle more del procedimento e, all'esito della proposta conciliativa formulata dal giudice, le parti, per il tramite dei propri procuratori, hanno rassegnato le conclusioni conformi sopra trascritte, regolando di comune accordo i residui aspetti controversi, con specifico riguardo all'assegnazione del domicilio coniugale, al mantenimento della figlia ed alle Per_1 questioni economiche ancora pendenti.
3. Le conclusioni formulate sono suscettibili di accoglimento, potendosi ritenere conforme agli interessi della figlia, maggiorenne non autonoma economicamente, il mantenimento diretto a carico del padre, con esclusione di un contributo a titolo di mantenimento a carico della madre, quale genitore non convivente, in linea con quanto già attuato dalle parti sin dal tempo della separazione, in considerazione della rispettiva capacità economica, come ricostruita negli atti di parte e nell'ordinanza presidenziale del 22.09.2023, della prosecuzione del godimento della casa familiare da parte del e del percepimento, da parte di quest'ultimo, di ogni Pt_1 eventuale erogazione economica ancora prevista per la figlia.
4. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti, come da espressa richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, su accordo delle parti, così dispone:
1) la casa coniugale sita in Cabras (OR), Case Sparse Perda Gruxi Solanas, resta assegnata a per abitarvi con la figlia maggiorenne non economicamente Parte_1 Per_1 indipendente;
2) dispone che provveda in via esclusiva al mantenimento diretto della figlia Parte_1
e al pagamento di tutte le spese straordinarie che si rendessero necessarie nel suo Per_1 interesse, con esclusione di un contributo a titolo di mantenimento a carico di;
CP_1
3) prende atto che, su accordo delle parti, l'assegno unico e/o ogni altra somma erogata dallo
Stato a favore della figlia sarà percepita per intero da Parte_1
4) le parti, in quanto autonome economicamente, provvederanno ciascuna al proprio mantenimento;
5) prende atto che ha rinunciato al debito vantato nei confronti di a CP_1 Parte_1 titolo di arretrati sull'assegno di mantenimento, così come determinato dalla sentenza del
Tribunale Civile di Oristano n. 379/2020 del 17.09.2020;
6) compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio del Tribunale, il 23.09.2025.
La Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela
Il Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Santa Cruz