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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 30/06/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6957/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 10 novembre 2023 da:
), assistita e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Jessica BOZZA, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), nato a [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio;
CONCLUSIONI: per la ricorrente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato, la signora , premesso di essere Parte_1 madre della minore nata il [...] dall'unione col suo ex Persona_1
compagno (doc. 2 ricorrente), ha domandato al Tribunale adito in via Controparte_1
preliminare ed urgente, ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c., di essere autorizzata a sottoscrivere in via autonoma i moduli e consensi richiesti dall'istituto scuola dell'infanzia “San Giovanni Battista di
Mozzo” ed, in particolare, a sottoscrivere il modulo privacy per l'autorizzazione alla ripresa fotografica e tramite video della minore; nel merito, ha chiesto l'affido super esclusivo della figlia con collocamento presso di sé, la regolamentazione in forma protetta delle visite col padre, ove egli lo richieda e previo svolgimento di un percorso psicologico e presso il SerD, e un contributo per il mantenimento della minore pari a 500 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ritenuta l'insussistenza del pregiudizio imminente e irreparabile richiesto ex lege per l'emissione dei provvedimenti indifferibili richiesti, il Giudice relatore ha rigettato l'istanza ex art. 473 bis.15 c.p.c.
e col decreto di fissazione di udienza ha domandato la trasmissione di una relazione di aggiornamento ai servizi sociali in ordine agli elementi acquisiti nell'ambito dell'indagine svolta su incarico della
Procura Minorile e informazioni al Pubblico Ministero sull'esistenza di eventuali procedimenti, definiti o pendenti, a carico della parte convenuta per abusi o violenze commesse nei confronti di parte attrice e/o della prole, secondo la disciplina speciale dettata dall'art. 473 bis.40 ss. c.p.c. nei procedimenti con allegazioni di violenza.
All'udienza di prima comparizione del 27 febbraio 2025, il Giudice relatore ha dichiarato la contumacia del resistente, non costituitosi in giudizio né comparso personalmente in udienza malgrado la regolarità della notifica, e ha sentito liberamente sui fatti di causa la ricorrente, comparsa personalmente, la quale ha dichiarato: Il PÀ non vede la bambina dal 2022, all'inizio quando ci siamo lasciati lui teneva la bambina, poi sono iniziati i problemi e non ha visto né cercato la bambina, lui ha smesso di versare il mantenimento, mi faceva il bonifico di 200 euro direttamente la madre, ma quando sono andata via non mi ha passato più nulla […]. Il mio ex compagno mi ha minacciata,
è venuto in casa, ero andata per ritirare la denuncia ma il carabiniere mi hanno detto che era perseguibile d'ufficio e non si poteva ritirare e da lì allora ho cercato di prendere provvedimenti andando in un'altra casa perché mi faceva i dispetti alla moto e aveva smesso di pagare il mutuo e le bollette per farci andar via (v. verbale udienza 27.2.2024).
In udienza, la ricorrente ha inoltre modificato la domanda di mantenimento da 500 a 200 euro mensili, avendo appreso dell'attuale stato di disoccupazione del resistente (v. verbale udienza 27.2.2024).
Con ordinanza riservata, il Giudice relatore ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti a tutela della prole e ha deciso sulle istanze istruttorie, incaricando i servizi sociali di proseguire i percorsi attivati a sostegno del nucleo familiare e il monitoraggio sulle condizioni di vita e psicofisiche della minore.
Espletata l'indagine delegata e acquisita la documentazione richiesta dalla Procura (da cui risultava la richiesta di archiviazione del P.M. del procedimento penale iscritto a carico del resistente), la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalla ricorrente con ordinanza del 22 maggio 2025, previa assegnazione dei termini per il deposito degli atti conclusionali. Preliminarmente, il Collegio rileva che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, ritenendo di condividere le considerazioni espresse sul punto dal Giudice relatore.
Il materiale probatorio, composto dalla documentazione prodotta e ammessa e dalle relazioni dei servizi sociali, risulta infatti adeguato e consente al Tribunale di addivenire ad una motivata decisione su tutte le questioni controverse.
Ciò posto, le domande avanzate dalla ricorrente sono fondate e pertanto meritano di essere accolte, risultando pienamente conformi al best interest della minore e idonee a garantirle condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Vale la pena ricordare che, in materia di affidamento e di collocamento della prole minorenne, il criterio fondamentale è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, che, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità di ciascun singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo (Cass. 4 gennaio 2024, n. 197).
Con la legge n. 54/2006, il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla
Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo, in ossequio a tale ratio, la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
A tutela del preminente interesse della prole, l'ordinamento consente dunque di disporne l'affido esclusivo ad un genitore qualora si ravvisino elementi di inidoneità genitoriale solo nei confronti dell'altro, come previsto dall'art. 337 quater c.c., ovvero all'ente, qualora entrambi i genitori risultino inidonei all'espletamento delle proprie funzioni genitoriali.
In particolare, affinché possa ricorrersi all'affido monogenitoriale, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che
l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08; Trib. Modena 4 giugno 2019, n. 859; Trib. Rieti, 30 ottobre 2019, n. 785).
L'affido esclusivo postula dunque un duplice accertamento in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità del genitore non affidatario, in funzione in ogni caso della tutela dell'interesse del minore.
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente, sulla cui credibilità questo giudicante non ha motivo di dubitare in carenza di elementi idonei ad inficiarne l'efficacia probatoria, risulta che il signor ha interrotto le visite con la figlia nel 2022 e, CP_1
da quando la ricorrente si è allontanata dalla casa familiare (2023), non provvede al suo mantenimento
(v. verbale udienza 27.2.2024).
Gli elementi acquisiti nel corso dell'indagine delegata agli operatori sociali hanno sostanzialmente confermato il quadro rappresentato dalla madre.
In particolare, è emerso che il padre della minore non ha collaborato coi servizi e gli altri enti specialistici coinvolti, sottraendosi alle indagini delegate, non partecipando al colloquio fissato dai servizi sociali e omettendo di rispondere alle richieste inoltrate (v. relazione SS 16.2.24, 24.6.24,
19.11.24 e relazione Serd 29.6.24).
In data 18 giugno 2025, i servizi sociali hanno inoltre comunicato a quest'Ufficio che il signor
è attualmente detenuto presso la casa circondariale di Bergamo, ove è stato recluso a far CP_1
data dal 16 gennaio 2025 con fine pena prevista nel gennaio 2028, essendo stato condannato per i reati di stalking e maltrattamenti posti in essere nei confronti della ricorrente e della madre di lei.
Dalle emergenze processuali in atti risulta pertanto che il signor da oltre tre anni si sottrae CP_1
ai doveri di mantenimento, istruzione ed educazione nei confronti della minore che, come disposto dall'art. 30 della Carta Costituzione nonché dagli artt. 148, 316 bis, 337 ter c.c., gravano su ciascun genitore, mostrando un sostanziale disinteresse della stessa sotto il profilo sia morale ed affettivo sia materiale.
Sebbene gli operatori abbiano rappresentato che il resistente sta svolgendo il percorso presso il Serd
e ha manifestato interesse per la partecipazione ad un percorso di sostegno e alla possibilità di rivedere la figlia (v. relazione SS 18.6.25), allo stato, la condotta assunta dal padre della minore, anche in relazione alla condanna penale subita e alla gravità dei reati commessi, rivelano una assoluta inidoneità del resistente ad assolvere con adeguatezza e responsabilità il proprio ruolo genitoriale.
D'altra parte, la signora ha dimostrato piena e integra capacità genitoriale, in quanto, come Pt_1
appurato dai servizi sociali, la ricorrente si mostra consapevole dei bisogni della minore, capace di coglierne le richieste e in grado di garantirle un buon livello di accudimento (relazione SS 24.6.24). Pertanto, a salvaguardia dell'interesse della minore, considerata l'inidoneità genitoriale paterna e la piena e integra capacità della madre, si reputa necessario disporne l'affidamento in via esclusiva alla ricorrente, con concentrazione in capo alla stessa di tutte le decisioni che la riguardano, comprese quelle di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale, al rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio, secondo il modello dell'affido cosiddetto super esclusivo previsto dall'ultimo comma del medesimo art. 337 quater c.c., regime valutato conforme all'interesse della minore anche dagli operatori sociali (v. relazione SS
19.11.24).
La ricorrente sarà comunque tenuta a condividere col padre, per il tramite dei servizi sociali, le decisioni che assumerà in ordine all'istruzione, educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della figlia, come precisato in dispositivo ai sensi dell'art. 473 bis.50 c.p.c., di modo che questi possa vigilare sull'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della signora ai sensi Pt_1 dell'art. 337 quater, ult. co. c.c.
La minore rimarrà inoltre collocata presso la madre, risultando tale contesto tutelante e protettivo (v. relazione SS 19.11.24).
Quanto alle visite tra padre e figlia, considerato il tempo decorso dalla loro interruzione e l'età della bambina, i servizi sociali vengono incaricati di provvedere alla loro regolamentazione in spazio neutro e alla presenza di un operatore, una volta terminato il periodo di detenzione del padre e sempre che egli lo richieda e manifesti un interesse in tal senso, con possibilità di procedere ad un graduale ampliamento fino alla completa liberalizzazione delle frequentazioni, previa valutazione dell'astinenza del signor dall'uso di sostanze stupefacenti e dell'idoneità del suo contesto CP_1
di vita e abitativo.
Inoltre, si ritiene opportuno disporre la prosecuzione del monitoraggio, del percorso avviato dalla
Cont ricorrente presso il e dal resistente presso il Serd, nonché di ogni altro percorso anche di supporto alla genitorialità reputato utile, per il tempo ritenuto necessario tenuto conto dell'esclusivo interesse della minore, onerando i servizi di provvedere alla tempestiva segnalazione alla Procura Minorile di eventuali situazioni di pregiudizio, anche solo potenziale, che dovessero emergere per la minore.
Da ultimo, questo Collegio, considerata la tenera età di , tale da escluderne la capacità Persona_1
di discernimento, non ritiene di procedere al suo ascolto.
Passando ai provvedimenti di contenuto economico, si evidenzia che non sono note a questo
Tribunale le condizioni economiche dell'onerato (redditi e patrimonio) e la ricorrente stessa ha rappresentato di aver appreso del suo stato di disoccupazione (v. verbale 27.2.2024), evidentemente ancora attuale, trovandosi in stato di deternzione. Tuttavia, essendo onere di ogni genitore, benché disoccupato, contribuire al mantenimento della prole, il Collegio reputa equo e congruo porre a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, entro il 15 di ogni mese in via anticipata, a decorrere dal mese di novembre 2023 (data della domanda), detratte le somme eventualmente già versate a tale titolo, l'importo di 200 euro mensili, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, costantemente reputata da questo Tribunale quale contribuzione minimale indispensabile per il sostentamento di ciascun figlio.
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo, entrambi i genitori provvederanno nella misura del
50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la minore, come specificate in dispositivo.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono poste a carico del resistente e liquidate come in dispositivo, in conformità del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. n.
147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile di bassa complessità della controversia e dell'impegno difensivo profuso, applicando lo scaglione minimo previsto dalle tariffe per le fasi di merito effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale). Poiché la ricorrente è stata ammessa in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo n. 418/2023 del 19 settembre 2023, visti gli artt. 133 e 130 del DPR n.
115/2002, il resistente dovrà effettuare il pagamento in favore dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte resistente, così statuisce: affida la figlia minore in via esclusiva alla madre ai sensi dell'art. 337 quater c.c., con collocamento presso la stessa;
dispone che la madre adotti in via esclusiva tutte le decisioni che riguardano la prole, comprese quelle di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale e al rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio; dispone che la ricorrente sarà tenuta a condividere col padre, per il tramite dei servizi sociali, le decisioni che assumerà in ordine all'istruzione, educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della figlia, come precisato in dispositivo ai sensi dell'art. 473 bis.50 c.p.c., di modo che questi possa vigilare sull'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della stessa, ai sensi dell'art. 337 quater, ult. co. c.c.; incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti di provvedere, ove il padre lo richieda e manifesti un interesse in tal senso, alla regolamentazione delle visite con la figlia in spazio neutro e alla presenza di un operatore, una volta terminato il periodo di detenzione del padre e sempre che egli lo richieda e manifesti un interesse in tal senso, con possibilità di procedere ad un graduale ampliamento fino alla completa liberalizzazione delle frequentazioni, previa valutazione dell'astinenza del signor dall'uso di sostanze stupefacenti e dell'idoneità del suo contesto CP_1
di vita e abitativo;
dispone la prosecuzione, per il tempo ritenuto necessario, del monitoraggio del nucleo familiare, del percorso avviato per la ricorrente presso il CPS e per il resistente presso il Serd, nonché di ogni altro percorso anche di supporto alla genitorialità reputato utile;
onera i Servizi Sociali di provvedere alla tempestiva comunicazione alla Procura Minorile di eventuali situazioni di pregiudizio anche solo potenziale che dovessero emergere per la minore;
pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, a titolo di contributo indiretto per il mantenimento del minore, entro il 15 di ogni mese in via anticipata, a decorrere dal mese di novembre
2023, detratte le somme eventualmente già versate da questo titolo, l'importo di 200 euro mensili, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche,
e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari,
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione
e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso
e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi
l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate; condanna la parte resistente a rimborsare all'Erario le spese sostenute dalla ricorrente che vengono liquidate in euro 3.809, oltre spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai servizi sociali incaricati.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 10 novembre 2023 da:
), assistita e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Jessica BOZZA, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), nato a [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio;
CONCLUSIONI: per la ricorrente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato, la signora , premesso di essere Parte_1 madre della minore nata il [...] dall'unione col suo ex Persona_1
compagno (doc. 2 ricorrente), ha domandato al Tribunale adito in via Controparte_1
preliminare ed urgente, ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c., di essere autorizzata a sottoscrivere in via autonoma i moduli e consensi richiesti dall'istituto scuola dell'infanzia “San Giovanni Battista di
Mozzo” ed, in particolare, a sottoscrivere il modulo privacy per l'autorizzazione alla ripresa fotografica e tramite video della minore; nel merito, ha chiesto l'affido super esclusivo della figlia con collocamento presso di sé, la regolamentazione in forma protetta delle visite col padre, ove egli lo richieda e previo svolgimento di un percorso psicologico e presso il SerD, e un contributo per il mantenimento della minore pari a 500 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ritenuta l'insussistenza del pregiudizio imminente e irreparabile richiesto ex lege per l'emissione dei provvedimenti indifferibili richiesti, il Giudice relatore ha rigettato l'istanza ex art. 473 bis.15 c.p.c.
e col decreto di fissazione di udienza ha domandato la trasmissione di una relazione di aggiornamento ai servizi sociali in ordine agli elementi acquisiti nell'ambito dell'indagine svolta su incarico della
Procura Minorile e informazioni al Pubblico Ministero sull'esistenza di eventuali procedimenti, definiti o pendenti, a carico della parte convenuta per abusi o violenze commesse nei confronti di parte attrice e/o della prole, secondo la disciplina speciale dettata dall'art. 473 bis.40 ss. c.p.c. nei procedimenti con allegazioni di violenza.
All'udienza di prima comparizione del 27 febbraio 2025, il Giudice relatore ha dichiarato la contumacia del resistente, non costituitosi in giudizio né comparso personalmente in udienza malgrado la regolarità della notifica, e ha sentito liberamente sui fatti di causa la ricorrente, comparsa personalmente, la quale ha dichiarato: Il PÀ non vede la bambina dal 2022, all'inizio quando ci siamo lasciati lui teneva la bambina, poi sono iniziati i problemi e non ha visto né cercato la bambina, lui ha smesso di versare il mantenimento, mi faceva il bonifico di 200 euro direttamente la madre, ma quando sono andata via non mi ha passato più nulla […]. Il mio ex compagno mi ha minacciata,
è venuto in casa, ero andata per ritirare la denuncia ma il carabiniere mi hanno detto che era perseguibile d'ufficio e non si poteva ritirare e da lì allora ho cercato di prendere provvedimenti andando in un'altra casa perché mi faceva i dispetti alla moto e aveva smesso di pagare il mutuo e le bollette per farci andar via (v. verbale udienza 27.2.2024).
In udienza, la ricorrente ha inoltre modificato la domanda di mantenimento da 500 a 200 euro mensili, avendo appreso dell'attuale stato di disoccupazione del resistente (v. verbale udienza 27.2.2024).
Con ordinanza riservata, il Giudice relatore ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti a tutela della prole e ha deciso sulle istanze istruttorie, incaricando i servizi sociali di proseguire i percorsi attivati a sostegno del nucleo familiare e il monitoraggio sulle condizioni di vita e psicofisiche della minore.
Espletata l'indagine delegata e acquisita la documentazione richiesta dalla Procura (da cui risultava la richiesta di archiviazione del P.M. del procedimento penale iscritto a carico del resistente), la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalla ricorrente con ordinanza del 22 maggio 2025, previa assegnazione dei termini per il deposito degli atti conclusionali. Preliminarmente, il Collegio rileva che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, ritenendo di condividere le considerazioni espresse sul punto dal Giudice relatore.
Il materiale probatorio, composto dalla documentazione prodotta e ammessa e dalle relazioni dei servizi sociali, risulta infatti adeguato e consente al Tribunale di addivenire ad una motivata decisione su tutte le questioni controverse.
Ciò posto, le domande avanzate dalla ricorrente sono fondate e pertanto meritano di essere accolte, risultando pienamente conformi al best interest della minore e idonee a garantirle condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Vale la pena ricordare che, in materia di affidamento e di collocamento della prole minorenne, il criterio fondamentale è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, che, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità di ciascun singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo (Cass. 4 gennaio 2024, n. 197).
Con la legge n. 54/2006, il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla
Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo, in ossequio a tale ratio, la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
A tutela del preminente interesse della prole, l'ordinamento consente dunque di disporne l'affido esclusivo ad un genitore qualora si ravvisino elementi di inidoneità genitoriale solo nei confronti dell'altro, come previsto dall'art. 337 quater c.c., ovvero all'ente, qualora entrambi i genitori risultino inidonei all'espletamento delle proprie funzioni genitoriali.
In particolare, affinché possa ricorrersi all'affido monogenitoriale, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che
l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08; Trib. Modena 4 giugno 2019, n. 859; Trib. Rieti, 30 ottobre 2019, n. 785).
L'affido esclusivo postula dunque un duplice accertamento in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità del genitore non affidatario, in funzione in ogni caso della tutela dell'interesse del minore.
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente, sulla cui credibilità questo giudicante non ha motivo di dubitare in carenza di elementi idonei ad inficiarne l'efficacia probatoria, risulta che il signor ha interrotto le visite con la figlia nel 2022 e, CP_1
da quando la ricorrente si è allontanata dalla casa familiare (2023), non provvede al suo mantenimento
(v. verbale udienza 27.2.2024).
Gli elementi acquisiti nel corso dell'indagine delegata agli operatori sociali hanno sostanzialmente confermato il quadro rappresentato dalla madre.
In particolare, è emerso che il padre della minore non ha collaborato coi servizi e gli altri enti specialistici coinvolti, sottraendosi alle indagini delegate, non partecipando al colloquio fissato dai servizi sociali e omettendo di rispondere alle richieste inoltrate (v. relazione SS 16.2.24, 24.6.24,
19.11.24 e relazione Serd 29.6.24).
In data 18 giugno 2025, i servizi sociali hanno inoltre comunicato a quest'Ufficio che il signor
è attualmente detenuto presso la casa circondariale di Bergamo, ove è stato recluso a far CP_1
data dal 16 gennaio 2025 con fine pena prevista nel gennaio 2028, essendo stato condannato per i reati di stalking e maltrattamenti posti in essere nei confronti della ricorrente e della madre di lei.
Dalle emergenze processuali in atti risulta pertanto che il signor da oltre tre anni si sottrae CP_1
ai doveri di mantenimento, istruzione ed educazione nei confronti della minore che, come disposto dall'art. 30 della Carta Costituzione nonché dagli artt. 148, 316 bis, 337 ter c.c., gravano su ciascun genitore, mostrando un sostanziale disinteresse della stessa sotto il profilo sia morale ed affettivo sia materiale.
Sebbene gli operatori abbiano rappresentato che il resistente sta svolgendo il percorso presso il Serd
e ha manifestato interesse per la partecipazione ad un percorso di sostegno e alla possibilità di rivedere la figlia (v. relazione SS 18.6.25), allo stato, la condotta assunta dal padre della minore, anche in relazione alla condanna penale subita e alla gravità dei reati commessi, rivelano una assoluta inidoneità del resistente ad assolvere con adeguatezza e responsabilità il proprio ruolo genitoriale.
D'altra parte, la signora ha dimostrato piena e integra capacità genitoriale, in quanto, come Pt_1
appurato dai servizi sociali, la ricorrente si mostra consapevole dei bisogni della minore, capace di coglierne le richieste e in grado di garantirle un buon livello di accudimento (relazione SS 24.6.24). Pertanto, a salvaguardia dell'interesse della minore, considerata l'inidoneità genitoriale paterna e la piena e integra capacità della madre, si reputa necessario disporne l'affidamento in via esclusiva alla ricorrente, con concentrazione in capo alla stessa di tutte le decisioni che la riguardano, comprese quelle di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale, al rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio, secondo il modello dell'affido cosiddetto super esclusivo previsto dall'ultimo comma del medesimo art. 337 quater c.c., regime valutato conforme all'interesse della minore anche dagli operatori sociali (v. relazione SS
19.11.24).
La ricorrente sarà comunque tenuta a condividere col padre, per il tramite dei servizi sociali, le decisioni che assumerà in ordine all'istruzione, educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della figlia, come precisato in dispositivo ai sensi dell'art. 473 bis.50 c.p.c., di modo che questi possa vigilare sull'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della signora ai sensi Pt_1 dell'art. 337 quater, ult. co. c.c.
La minore rimarrà inoltre collocata presso la madre, risultando tale contesto tutelante e protettivo (v. relazione SS 19.11.24).
Quanto alle visite tra padre e figlia, considerato il tempo decorso dalla loro interruzione e l'età della bambina, i servizi sociali vengono incaricati di provvedere alla loro regolamentazione in spazio neutro e alla presenza di un operatore, una volta terminato il periodo di detenzione del padre e sempre che egli lo richieda e manifesti un interesse in tal senso, con possibilità di procedere ad un graduale ampliamento fino alla completa liberalizzazione delle frequentazioni, previa valutazione dell'astinenza del signor dall'uso di sostanze stupefacenti e dell'idoneità del suo contesto CP_1
di vita e abitativo.
Inoltre, si ritiene opportuno disporre la prosecuzione del monitoraggio, del percorso avviato dalla
Cont ricorrente presso il e dal resistente presso il Serd, nonché di ogni altro percorso anche di supporto alla genitorialità reputato utile, per il tempo ritenuto necessario tenuto conto dell'esclusivo interesse della minore, onerando i servizi di provvedere alla tempestiva segnalazione alla Procura Minorile di eventuali situazioni di pregiudizio, anche solo potenziale, che dovessero emergere per la minore.
Da ultimo, questo Collegio, considerata la tenera età di , tale da escluderne la capacità Persona_1
di discernimento, non ritiene di procedere al suo ascolto.
Passando ai provvedimenti di contenuto economico, si evidenzia che non sono note a questo
Tribunale le condizioni economiche dell'onerato (redditi e patrimonio) e la ricorrente stessa ha rappresentato di aver appreso del suo stato di disoccupazione (v. verbale 27.2.2024), evidentemente ancora attuale, trovandosi in stato di deternzione. Tuttavia, essendo onere di ogni genitore, benché disoccupato, contribuire al mantenimento della prole, il Collegio reputa equo e congruo porre a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, entro il 15 di ogni mese in via anticipata, a decorrere dal mese di novembre 2023 (data della domanda), detratte le somme eventualmente già versate a tale titolo, l'importo di 200 euro mensili, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, costantemente reputata da questo Tribunale quale contribuzione minimale indispensabile per il sostentamento di ciascun figlio.
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo, entrambi i genitori provvederanno nella misura del
50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la minore, come specificate in dispositivo.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono poste a carico del resistente e liquidate come in dispositivo, in conformità del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. n.
147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile di bassa complessità della controversia e dell'impegno difensivo profuso, applicando lo scaglione minimo previsto dalle tariffe per le fasi di merito effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale). Poiché la ricorrente è stata ammessa in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo n. 418/2023 del 19 settembre 2023, visti gli artt. 133 e 130 del DPR n.
115/2002, il resistente dovrà effettuare il pagamento in favore dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte resistente, così statuisce: affida la figlia minore in via esclusiva alla madre ai sensi dell'art. 337 quater c.c., con collocamento presso la stessa;
dispone che la madre adotti in via esclusiva tutte le decisioni che riguardano la prole, comprese quelle di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale e al rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio; dispone che la ricorrente sarà tenuta a condividere col padre, per il tramite dei servizi sociali, le decisioni che assumerà in ordine all'istruzione, educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della figlia, come precisato in dispositivo ai sensi dell'art. 473 bis.50 c.p.c., di modo che questi possa vigilare sull'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della stessa, ai sensi dell'art. 337 quater, ult. co. c.c.; incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti di provvedere, ove il padre lo richieda e manifesti un interesse in tal senso, alla regolamentazione delle visite con la figlia in spazio neutro e alla presenza di un operatore, una volta terminato il periodo di detenzione del padre e sempre che egli lo richieda e manifesti un interesse in tal senso, con possibilità di procedere ad un graduale ampliamento fino alla completa liberalizzazione delle frequentazioni, previa valutazione dell'astinenza del signor dall'uso di sostanze stupefacenti e dell'idoneità del suo contesto CP_1
di vita e abitativo;
dispone la prosecuzione, per il tempo ritenuto necessario, del monitoraggio del nucleo familiare, del percorso avviato per la ricorrente presso il CPS e per il resistente presso il Serd, nonché di ogni altro percorso anche di supporto alla genitorialità reputato utile;
onera i Servizi Sociali di provvedere alla tempestiva comunicazione alla Procura Minorile di eventuali situazioni di pregiudizio anche solo potenziale che dovessero emergere per la minore;
pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, a titolo di contributo indiretto per il mantenimento del minore, entro il 15 di ogni mese in via anticipata, a decorrere dal mese di novembre
2023, detratte le somme eventualmente già versate da questo titolo, l'importo di 200 euro mensili, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche,
e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari,
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione
e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso
e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi
l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate; condanna la parte resistente a rimborsare all'Erario le spese sostenute dalla ricorrente che vengono liquidate in euro 3.809, oltre spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai servizi sociali incaricati.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo