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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 2340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2340 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2340/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PARISI TOMMASO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10526/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20233T001545000001202400 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1523/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di liquidazione nr. 2023/3T/001545/000/001/2024/003 emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Roma III, per Imposta di registro su contratto di locazione, oltre sanzioni ed interessi. La difesa del contribuente, in particolare, ha eccepito la palese carenza dello stesso presupposto impositivo, in quanto con Ordinanza del 19.09.2023 il Tribunale di Roma ha convalidato lo sfratto per morosità. In data 21.01.2026 ha versato in atti una memoria illustrativa, nella quale ha concordato con l'Ufficio circa la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia sulla liquidazione delle spese.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Roma III, si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 31.07.2025, nella quale ha evidenziato che l'Ufficio di Frascati ha emesso un provvedimento di annullamento integrale dell'avviso in autotutela;
ha chiesto, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, alla luce di quanto concordemente sostenuto dalle parti.
Non sussistendo giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, in quanto l'Ufficio non ha dato prova di avere comunicato al ricorrente il provvedimento di annullamento prima della notifica del gravame e della costituzione in giudizio di quest'ultimo, l'Agenzia delle Entrate deve essere condannata, applicando i parametri e le disposizioni di cui al D.M. nr. 55 del 2014, al pagamento delle spese a favore dell'Avvocato Difensore_1, dichiaratosi antistatario del ricorrente ai sensi dell'articolo 93 del C.P.C., nella misura di Euro 300,00 (trecento//00), oltre accessori secondo Legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio estinto per cessazione della materia del contendere e condanna l'Agenzia delle
Entrate al pagamento delle spese a favore dell'Avvocato Difensore_1 nella misura di Euro 300,00 (trecento//00), oltre accessori secondo Legge.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Tommaso Parisi)
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PARISI TOMMASO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10526/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20233T001545000001202400 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1523/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di liquidazione nr. 2023/3T/001545/000/001/2024/003 emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Roma III, per Imposta di registro su contratto di locazione, oltre sanzioni ed interessi. La difesa del contribuente, in particolare, ha eccepito la palese carenza dello stesso presupposto impositivo, in quanto con Ordinanza del 19.09.2023 il Tribunale di Roma ha convalidato lo sfratto per morosità. In data 21.01.2026 ha versato in atti una memoria illustrativa, nella quale ha concordato con l'Ufficio circa la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia sulla liquidazione delle spese.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Roma III, si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 31.07.2025, nella quale ha evidenziato che l'Ufficio di Frascati ha emesso un provvedimento di annullamento integrale dell'avviso in autotutela;
ha chiesto, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, alla luce di quanto concordemente sostenuto dalle parti.
Non sussistendo giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, in quanto l'Ufficio non ha dato prova di avere comunicato al ricorrente il provvedimento di annullamento prima della notifica del gravame e della costituzione in giudizio di quest'ultimo, l'Agenzia delle Entrate deve essere condannata, applicando i parametri e le disposizioni di cui al D.M. nr. 55 del 2014, al pagamento delle spese a favore dell'Avvocato Difensore_1, dichiaratosi antistatario del ricorrente ai sensi dell'articolo 93 del C.P.C., nella misura di Euro 300,00 (trecento//00), oltre accessori secondo Legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio estinto per cessazione della materia del contendere e condanna l'Agenzia delle
Entrate al pagamento delle spese a favore dell'Avvocato Difensore_1 nella misura di Euro 300,00 (trecento//00), oltre accessori secondo Legge.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Tommaso Parisi)