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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/10/2025, n. 3152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3152 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2691/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2) Dott.ssa Giovanna Caso - Giudice -
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2691 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: divorzio contenzioso tra
, rappresentato e difeso dall'avv.to Mercone Silvestro Parte_1 presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'avv.to Cattolico Incaldana Daniela presso cui Controparte_1 elettivamente domicilia;
RESISTENTE nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.10.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato in data 05.04.2022, il ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Mondragone (CE) in data 07.09.2013 con la parte resistente, dalla cui unione era nato, in data 18.09.2014, il figlio . Per_1
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione giudiziale, RG 4885/2015, conclusosi con sentenza n. 1263/2021 pubblicata in data 23.04.2021, passata in giudicato, e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, il ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nulla disporsi a titolo di assegno divorzile in favore di parte resistente, la conferma del provvedimento di affido condiviso del figlio minore , e della corresponsione Per_1 di un assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore dello stesso pari a euro 300,00 mensili, oltre al contributo alle spese straordinarie nella misura del 50%.
In data 22.06.2022 si costituiva in giudizio parte resistente, aderendo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo disporsi l'affido del figlio minore in maniera esclusiva e disciplinarsi il diritto di visita da parte del genitore non collocatario;
chiedeva, inoltre, aumentarsi l' assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore a euro 450,00 mensili, oltre al versamento della totalità dell'assegno unico e della partecipazione al 50% alle spese straordinarie. Infine, chiedeva il versarsi a carico di parte ricorrente assegno divorzile pari a euro 150,00 mensili.
In data 28.06.2022, le parti comparivano per la prima volta dinanzi al Tribunale ed il Presidente disponeva il monitoraggio dei Servizi Sociali territorialmente competenti sui contesti abitativi e familiari, nonché sull'esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario e rinviava in prosieguo comparizione.
All'udienza del 28.10.2022, il Presidente, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione confermava la disciplina della separazione.
Veniva nominato il G.I. ai fini dell'espletamento dell'attività istruttoria.
All'udienza del 07.07.2023 le parti raggiungevano un accordo circa le modalità dell'esercizio del diritto di visita del minore da parte del padre e dichiaravano la loro disponibilità ad intraprendere un Per_1 percorso di mediazione familiare.
In data 09.07.2024 veniva emessa sentenza parziale sullo status, pertanto la causa veniva rimessa sul ruolo ai fini della prosecuzione del giudizio sulle statuizioni accessorie. All'udienza tenutasi in data 10.06.2025, le parti raggiungevano l'accordo sulle statuizioni accessorie che di seguito si trascrive:
1. “Le parti concordano il regime di affido condiviso del minore prevedendo che le parti assumeranno le decisioni Per_1 di maggiore importanza relative alla vita del minore. Il minore resta collocato presso la madre con esercizio del diritto di visita del padre secondo le seguenti modalità: il padre eserciterà il diritto di visita nei fine settimana dal venerdì alla domenica a settimane alterne dalle ore 18.00 del venerdì alle ore 20.00 della domenica (nel periodo scolastico sino alle ore 17.00), il padre durante la settimana potrà stare con il minore il martedì e il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 20.00 nelle settimane in cui non esercita il diritto di visita nei weekend mentre nella settimana il cui weekend è di sua spettanza eserciterà il diritto di visita il martedì dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Il padre potrà esercitare il diritto di visita nel periodo natalizio o il 24 dicembre con pernottamento oppure il 25 dicembre con pernottamento sino al giorno dopo. Il padre riaccompagnerà il minore dalla madre entro le ore 9.00 del 26 dicembre essendo il suo onomastico. Nelle medesime modalità il padre potrà esercitare il diritto di visita ad anni alterni il 31 dicembre o il 1° gennaio e il 6 gennaio. Il padre trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua ovvero il lunedì in Albis. Nel periodo estivo il minore trascorrerà una settimana a luglio e una settimana ad agosto con il padre, il quale comunicherà alla madre le date entro il 31 maggio di ogni anno. Il minore trascorrerà le feste di compleanno dei genitori con i rispettivi genitori e ad anni alterni il minore trascorrerà il suo compleanno con il padre sino alle ore 20.00 della giornata;
2. Il padre si obbliga a versare euro 350,00 a titolo di mantenimento in favore del minore da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese oltre rivalutazione annuale e con partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie
(Protocollo del Tribunale di S.M.C.V);
3. Le parti concordano l'assegno unico come per legge;
4. Gli ex coniugi si dichiarano economicamente indipendenti;
5. Chiedono compensarsi le spese di lite.”
Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del figlio minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Recepisce gli accordi raggiunti dalle parti e che in questa sede si intendono integralmente trascritti e richiamati.
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 14/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2) Dott.ssa Giovanna Caso - Giudice -
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2691 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: divorzio contenzioso tra
, rappresentato e difeso dall'avv.to Mercone Silvestro Parte_1 presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'avv.to Cattolico Incaldana Daniela presso cui Controparte_1 elettivamente domicilia;
RESISTENTE nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.10.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato in data 05.04.2022, il ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Mondragone (CE) in data 07.09.2013 con la parte resistente, dalla cui unione era nato, in data 18.09.2014, il figlio . Per_1
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione giudiziale, RG 4885/2015, conclusosi con sentenza n. 1263/2021 pubblicata in data 23.04.2021, passata in giudicato, e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, il ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nulla disporsi a titolo di assegno divorzile in favore di parte resistente, la conferma del provvedimento di affido condiviso del figlio minore , e della corresponsione Per_1 di un assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore dello stesso pari a euro 300,00 mensili, oltre al contributo alle spese straordinarie nella misura del 50%.
In data 22.06.2022 si costituiva in giudizio parte resistente, aderendo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo disporsi l'affido del figlio minore in maniera esclusiva e disciplinarsi il diritto di visita da parte del genitore non collocatario;
chiedeva, inoltre, aumentarsi l' assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore a euro 450,00 mensili, oltre al versamento della totalità dell'assegno unico e della partecipazione al 50% alle spese straordinarie. Infine, chiedeva il versarsi a carico di parte ricorrente assegno divorzile pari a euro 150,00 mensili.
In data 28.06.2022, le parti comparivano per la prima volta dinanzi al Tribunale ed il Presidente disponeva il monitoraggio dei Servizi Sociali territorialmente competenti sui contesti abitativi e familiari, nonché sull'esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario e rinviava in prosieguo comparizione.
All'udienza del 28.10.2022, il Presidente, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione confermava la disciplina della separazione.
Veniva nominato il G.I. ai fini dell'espletamento dell'attività istruttoria.
All'udienza del 07.07.2023 le parti raggiungevano un accordo circa le modalità dell'esercizio del diritto di visita del minore da parte del padre e dichiaravano la loro disponibilità ad intraprendere un Per_1 percorso di mediazione familiare.
In data 09.07.2024 veniva emessa sentenza parziale sullo status, pertanto la causa veniva rimessa sul ruolo ai fini della prosecuzione del giudizio sulle statuizioni accessorie. All'udienza tenutasi in data 10.06.2025, le parti raggiungevano l'accordo sulle statuizioni accessorie che di seguito si trascrive:
1. “Le parti concordano il regime di affido condiviso del minore prevedendo che le parti assumeranno le decisioni Per_1 di maggiore importanza relative alla vita del minore. Il minore resta collocato presso la madre con esercizio del diritto di visita del padre secondo le seguenti modalità: il padre eserciterà il diritto di visita nei fine settimana dal venerdì alla domenica a settimane alterne dalle ore 18.00 del venerdì alle ore 20.00 della domenica (nel periodo scolastico sino alle ore 17.00), il padre durante la settimana potrà stare con il minore il martedì e il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 20.00 nelle settimane in cui non esercita il diritto di visita nei weekend mentre nella settimana il cui weekend è di sua spettanza eserciterà il diritto di visita il martedì dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Il padre potrà esercitare il diritto di visita nel periodo natalizio o il 24 dicembre con pernottamento oppure il 25 dicembre con pernottamento sino al giorno dopo. Il padre riaccompagnerà il minore dalla madre entro le ore 9.00 del 26 dicembre essendo il suo onomastico. Nelle medesime modalità il padre potrà esercitare il diritto di visita ad anni alterni il 31 dicembre o il 1° gennaio e il 6 gennaio. Il padre trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua ovvero il lunedì in Albis. Nel periodo estivo il minore trascorrerà una settimana a luglio e una settimana ad agosto con il padre, il quale comunicherà alla madre le date entro il 31 maggio di ogni anno. Il minore trascorrerà le feste di compleanno dei genitori con i rispettivi genitori e ad anni alterni il minore trascorrerà il suo compleanno con il padre sino alle ore 20.00 della giornata;
2. Il padre si obbliga a versare euro 350,00 a titolo di mantenimento in favore del minore da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese oltre rivalutazione annuale e con partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie
(Protocollo del Tribunale di S.M.C.V);
3. Le parti concordano l'assegno unico come per legge;
4. Gli ex coniugi si dichiarano economicamente indipendenti;
5. Chiedono compensarsi le spese di lite.”
Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del figlio minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Recepisce gli accordi raggiunti dalle parti e che in questa sede si intendono integralmente trascritti e richiamati.
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 14/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio