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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/11/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 1168/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1168/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi,
a seguito di atto di citazione in riassunzione ex artt. 392 e ss. c.p.c. a seguito di cassazione con rinvio, da parte della Corte di Cassazione, in relazione alla sentenza n. 574/2018 della
Corte di Appello di Salerno, 2° sezione civile, emessa in data 26/04/2018, depositata telematicamente in data 27/04/2018, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data
02/05/2018 – non notificata, R.G. 1024/2010,
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Pierfrancesco Parte_1 Parte_2
Vallone ed elettivamente domiciliati presso il di lui domicilio digitale p.e.c.
Email_1
- attori in riassunzione –
CONTRO
e , rappresentati e difesi dagli avv.ti Alessandro Controparte_1 Controparte_2
VI e RT FR ed elettivamente domiciliati in Roma (RM), al Corso Vittorio
Emanuele II, nr. 326, presso lo studio del secondo avvocato.
- convenuti in riassunzione –
*********
OGGETTO: Reintegra nel possesso di servitù di passaggio pedonale - atto di citazione in riassunzione ex artt. 392 e ss. cod. proc. civ. - Annullamento, da parte della Corte di Cassazione, della sentenza in materia di servitù di passaggio e possesso.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione ex artt. 392 e ss. cod. proc. civ. notificato a mezzo pec in data 15/11/2023 per e a mezzo posta in pari data per Controparte_1 CP_2
, iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno in data 16/11/2023,
[...] gli attori in riassunzione, e , riassumevano la causa ex Parte_1 Parte_2 artt. 392 e ss. cod. proc. civ. innanzi all'intestata Corte di Appello di Salerno a seguito di ricorso per Cassazione R.G. n. 35534/2018, conclusosi con Ordinanza n. 24260/2023 all'udienza del 28/04/2023, resa dalla seconda sezione civile, depositata in cancelleria e pubblicata in data 09/08/2023, con la quale la Suprema Corte di Cassazione riteneva fondato il primo motivo e dichiarava assorbito il secondo motivo.
Pertanto, cassava la sentenza impugnata n. 574/2018 della Corte di Appello di Salerno,
2° sezione civile, emessa in data 26/04/2018, depositata telematicamente in data
27/04/2018, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 02/05/2018 – non notificata, con rinvio alla Corte di Appello di Salerno, in diversa composizione per il riesame e per la liquidazione anche delle spese di legittimità.
Per una compiuta ed esaustiva ricostruzione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con ricorso ex artt. 1168 e 1170 c.c. depositato e iscritto a ruolo in data 18/09/2000 innanzi al Tribunale di Sala Consilina – sez. dist. di Sapri, R.G. n.
917/2000, , e esponevano di accedere Parte_1 Parte_2 Parte_3 da epoca immemorabile alle rispettive abitazioni site in Sapri attraverso un viottolo largo circa mt. 1,50 che si dipartiva dalla Via Kennedy e di aver ininterrottamente esercitato il passaggio de quo animo domino in modo pubblico e pacifico, provvedendo alle periodiche pulizie e manutenzioni necessarie.
Lamentavano i ricorrenti che in data 28/08/2000 IT EL in Pascale aveva ostruito, con blocchi di cemento, l'imbocco del viottolo da via Kennedy, apponendo altresì all'estremo opposto una rete con paletti e privando così i ricorrenti, in modo occulto e pag. 2/9 violento, del passaggio sempre liberamente esercitato in modo pubblico, pacifico e continuo;
riferivano ancora che , al fine di eliminare od occultare le tracce del passaggio Controparte_2 esistenti sulla sede del viottolo, aveva rimosso con una zappa il terreno superficiale ricoprendolo con cenere mista a terriccio.
Pertanto, stante gli estremi dello spoglio violento ed occulto o della molestia possessoria,
i ricorrenti adivano il Tribunale di Sala Consilina – sez. dist. di Sapri e chiedevano disporsi l'immediata reintegrazione o la manutenzione nel possesso del passaggio attraverso il viottolo indicato e, in subordine, di ordinare alla resistente la rimozione immediata Controparte_2 ai due estremi del viottolo dei blocchi di cemento, della rete con paletti e di ogni altro ostacolo, con ripristino dello status quo ante mediante rimozione della cenere e del terriccio sulla sede del viottolo, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
24/11/2000, si costituiva in giudizio , la quale eccepiva, in via preliminare, il Controparte_2 proprio difetto di legittimazione passiva in quanto non proprietaria, né possessore del terreno de quo, né aveva realizzato alcuna recinzione e che la chiusura del viottolo sarebbe stata realizzata dieci anni prima dalla proprietaria;
nel merito, rilevava Parte_4
l'infondatezza della domanda in quanto non era esistito mai alcun passaggio.
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 24/11/2000, spiegava intervento volontario in giudizio anche la quale riferiva che il terreno de quo era stato Parte_4 rilasciato in suo favore, a seguito di giudizio di rivendicazione, da come Parte_5 statuito con sentenza n. 188/1989 della Corte di Appello di Salerno, che aveva provveduto a recintarlo con muretto in blocchi di cemento, parzialmente abbattuto in via arbitraria in prossimità del confine con la proprietà che lo stesso aveva anche Controparte_3 Pt_1 proposto nei suoi confronti giudizio possessorio conclusosi con sentenza del pretore di Sapri
n. 26/1993 – passata in giudicato – con la quale l'adito giudice, nel dichiarare la propria incompetenza, rilevava che la domanda di reintegra sarebbe stata comunque rigettata.
Escusse le parti e gli informatori, con ordinanza emessa in data 26/04/2001 il Tribunale accoglieva il ricorso e ordinava alla resistente il ripristino dello status quo ante mediante CP_2
l'eliminazione dei blocchi e della rete;
avverso detta ordinanza, veniva proposto reclamo accolto con ordinanza del 18/31/07/2001. Fissata l'udienza per il prosieguo del giudizio nel merito, la causa veniva istruita a mezzo di prova testimoniale e rinviata all'udienza del pag. 3/9 06/11/2009 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 42/2010, emessa in data 27/04/2010, depositata in cancelleria in data
21/05/2010, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – non notificata, il
Tribunale di Sala Cosilina – sez. dist. di Sapri, in via preliminare rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di , nel merito rigettava il ricorso possessorio e Controparte_2 condannava i ricorrenti al pagamento delle spese di lite quantificate in € 1.200,00.
Con atto di appello notificato in data 16/07/2010 e iscritto a ruolo innanzi alla Corte di
Appello di Salerno in data 22/07/2010, gli appellanti e Parte_1 Parte_2 censuravano la sentenza n. 42/2010 del Tribunale di Sala Cosilina – sez. dist. sulla Pt_6 base dei motivi così come articolati in atti;
chiedevano, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere il gravame e, per l'effetto, di riformare in toto la sentenza gravata dall'appello, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 24/11/2010, si costituivano in giudizio e Controparte_1 CP_2
, quali parti appellate, che chiedevano nel merito il rigetto dell'interposto gravame
[...] perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
Fissata la prima udienza per il 23/12/2010, la causa perveniva all'udienza del 13/04/2017 ove la Corte dichiarava l'interruzione del giudizio per morte dell'avvocato degli appellati;
con ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c. depositato telematicamente in data 22/05/2017,
e riassumevano il giudizio interrotto e veniva fissata Parte_1 Parte_2
l'udienza del 23/11/2017, al cui esito veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Avverso la sentenza n. 574/2018 della Corte di Appello di Salerno, e Parte_1 ricorrevano in Cassazione con ricorso depositato in data 18/12/2018, Parte_2
R.G. 35534/2018, affidando il ricorso a 3 motivi: “1) Violazione o falsa applicazione art. 2909 c.c.
– art. 115 c.p.c. – art. 2697 c.c – art. 24 e 111 Cost. (art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.); 2) Violazione o falsa applicazione art. 124 disp. att. c.p.c. – artt. 2909 e 2697 c.c. (art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.); 3)
Ammissibilità del ricorso (art. 360-bis c.p.c.)”.
pag. 4/9 Con Ordinanza n. 24260/2023 pronunciata all'udienza del 28/04/2023, depositata in cancelleria e pubblicata in data 09/08/2023, la Corte Suprema di Cassazione, seconda sezione civile, così statuiva:
✓ riteneva fondato il primo motivo, in relazione alla «violazione o falsa applicazione art. 2909 c.c. – art. 115 c.p.c. – art. 2697 c.c – art. 24 e 111 Cost. (art. 360, comma
1 n. 3, c.p.c.)» in quanto «[…] nel giudizio petitorio non possono essere invocati i provvedimenti emessi in sede possessoria, né le argomentazioni e le circostanze risultanti dalla sentenza che ha definito quel giudizio, giacché queste ultime hanno rilievo solo in quanto si trovino in connessione logica e causale con la decisione in sede possessoria, e perciò, lasciando impregiudicata ogni questione sulla legittimità della situazione oggetto della tutela possessoria, non possono influire sull'esito del giudizio petitorio (Cassazione civile sez. II, 20/07/1999, n.7747). L'assoluta diversità dell'azione possessoria e petitoria è ostativa alla formazione del giudicato in quanto, nel giudizio possessorio è tutelata una situazione di fatto corrispondente all'esercizio del diritto mentre in sede petitoria viene in rilievo il titolo di proprietà o il possesso ad usucapionem, con la precisazione che il possesso utile ad usucapire ha requisiti che non vengono in rilievo nei giudizi possessori, ove l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso ed offre tutela ad una mera situazione di fatto che ha i caratteri esteriori dei diritti sopra menzionati (Cassazione civile sez. II, 02/12/2020,
n.27513)»;
✓ dichiarava assorbito il secondo motivo.
Pertanto, il giudice di Legittimità, avendo accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo nei termini così come articolati nell'ordinanza, annullava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa davanti alla Corte d'Appello di Salerno in diversa composizione per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Con il presente atto di citazione in riassunzione ex artt. 392 e ss. c.p.c., Parte_1
e riassumevano la causa innanzi all'intestata Corte di Appello di Salerno Parte_2 per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A. In rito, alla luce del principio di diritto sancito dall'ordinanza n. 24260/2023 resa dalla Corte di Cassazione in data 28.04 / 09.08.2023, accogliere il motivo di gravame di cui al punto n.
3.1 della narrativa che precede e, per l'effetto, B. In via istruttoria, ammettere l'escussione del teste o, in subordine, dichiarare la utilizzabilità delle sommarie Testimone_1 informazioni dallo stesso rese nella fase sommaria all'udienza del 24.11.2000, per quanto dedotto al punto
n.
3.2 della narrativa che precede;
C. Nel merito, in accoglimento del motivo di gravame di cui al punto n.
pag. 5/9
3.3 che precede, disporre la reintegrazione o, in subordine, la manutenzione nel possesso in favore degli appellanti del passaggio attraverso il viottolo largo circa mt. 1,50 che si diparte dalla via Kennedy e, correndo ad ovest lungo il confine con la proprietà - conduce alle loro abitazioni e, per l'effetto, CP_2 Per_1 ordinare a , nella citata qualità, e/o a chiunque altro abbia a qualsiasi Controparte_2 Controparte_1 titolo il possesso, la detenzione o la materiale disponibilità del fondo sul quale gli appellanti hanno esercitato il passaggio così come descritto nel ricorso introduttivo, di consentire agli appellanti medesimi di esercitare libera-mente il diritto di passaggio anzidetto, all'uopo disponendo l'immediata rimozione dei blocchi di cemento ora apposti ai due estremi del viottolo attraverso il quale il passaggio è stato materialmente esercitato, della rete con paletti e/o di ogni altro ostacolo che dovesse impedire e/o rendere disagevole l'esercizio del diritto de quo, ripristinando altresì lo stato dei luoghi anche mediante la eliminazione della cenere e del terriccio posti originariamente sulla sede del viottolo stesso e/o di ogni altro materiale eventualmente apposto in sostituzione
e/o in aggiunta al primo;
D. Condannare, in ogni caso, gli appellati all'integrale e solidale restituzione della somma € 4.561,03 (oltre interessi legali con decorrenza dalle singole date di pagamento all'effettivo soddisfo), come determinata ai capi nn. 4 / 4.3 che precedono e per i motivi ivi dedotti;
E. Condannare, altresì, gli appellati all'integrale e solidale pagamento delle spese di lite del giudizio n. 35534/2018 R.G. Corte di
Cassazione e di quelle, ove dovute, del giudizio n. 1024/2010 R.G. Corte di Appello di Salerno (definito con la sentenza n. 574/2018 cassata dai Giudici di legittimità), nonché di quelle del doppio grado di giudizio, come da nota spese che ci si riserva di depositare all'atto dell'assegnazione a sentenza”.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in 06/03/2024, si costituivano in giudizio e Controparte_1 CP_2
, quali convenuti in riassunzione, che chiedevano rigettarsi l'interposta riassunzione
[...] in quanto infondata in fatto e in diritto, con condanna alle spese di lite.
Fissata la prima udienza per il 07/03/2024 e disposta la trattazione della causa ex artt. 127
e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, la causa veniva rinviata 06/06/2024 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Depositata la sola comparsa conclusionale da parte degli attori in riassunzione, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione;
con ordinanza di rimessione in istruttoria n. cronol. 2141/2024 del 17/10/2024, il Collegio – rilevata l'assenza agli atti del fascicolo di primo grado necessario ai fini della decisione a seguito di riassunzione dalla Cassazione –
pag. 6/9 rimetteva la causa sul ruolo e rinviava all'udienza del 06/02/2025, al cui esito il Collegio autorizzava le parti alla ricostruzione del fascicolo stante la mancata acquisizione del fascicolo di prime cure nonostante le ripetute richieste.
Disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. per l'udienza del 02/10/2025
e depositate le note scritte in sostituzione di udienza con in allegato i verbali di udienza del giudizio de quo relativi alla fase sommaria e a quella di merito, il Collegio assegnava la causa in decisione e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, questo Collegio osserva come il giudizio di rinvio costituisca la fase rescissoria del giudizio di Cassazione: detto giudizio è soggetto a vincoli precisi in relazione alle questioni devolute e a quanto su di essi statuito dalla Corte superiore, pertanto, il giudizio di rinvio si svolge sui soli punti sui quali è caduta la censura della Corte di Cassazione la quale, nel censurare la sentenza affetta da vizio, determina il contenuto sostitutivo cui il giudice inferiore dovrà conformarsi.
L'atto di citazione in riassunzione ex artt. 392 e ss. c.p.c. così come proposto dagli attori in riassunzione relativamente alla invocata tutela possessoria non merita accoglimento per le ragioni di seguito riportate. Partendo dalla affermazione contenuta nella decisione della Corte di Cassazione circa l'assoluta diversità dell'azione possessoria e petitoria per cui il giudicato formatosi nell'azione petitoria non è invocabile nell'azione possessoria, essendo quest'ultima volta alla tutela della condizione di fatto, e non anche della posizione di diritto, e pertanto prescindente dalla legittimità del possesso, occorre verificare in questa sede l'esistenza di un possesso tutelabile, in quanto dimostrato e provato come situazione di fatto corrispondente all'esercizio del passaggio. Infatti, se è vero che il rilascio del bene in esecuzione del giudicato derivato dall'azione di rivendica non preclude la tutela della posizione possessoria, occorre dimostrare la ricorrenza dei presupposti di un possesso autonomo in capo alla parte o al terzo, in particolare gli eredi di Nella fase sommaria la tutela possessoria Parte_5 invocata è stata accolta in un primo momento, per poi essere rigettata in sede di reclamo.
Pertanto, escludendo che la sentenza n. 10/1985 del Tribunale di Sala Consilina possa essere preclusiva della verifica sulla tutela possessoria, poiché inerente all'azione di rivendicazione, deve verificarsi se dall'istruttoria compiuta possa dirsi provato il possesso per cui si invoca la tutela, sia per , e prima di lui , sia per Parte_7 Parte_5 Parte_2
pag. 7/9 moglie del . Gli appellanti in riassunzione hanno dichiarato di far valere Parte_7 un possesso autonomo e distinto da quello di avendo esercitato il Parte_5 passaggio per accedere “alle rispettive abitazioni”, dunque non rileva il riferimento al possesso da tempo immemorabile da intendersi come elemento qualificante il possesso. Ciò posto le risultanze probatorie complessivamente e comparativamente valutate non consentono di ritenere provato lo spoglio derivato dalla chiusura del passaggio. Invero, la parte che riferito di essere sempre passato per il viottolo oggetto di causa Parte_7 sino all'agosto 2000, quando ha provveduto ad apporre due lucchetti e una Controparte_2 rete metallica. Analoga dichiarazione è stata resa dalla parte moglie del Parte_2
. L'informatore è moglie di cui viene riferito Parte_7 Parte_3 Parte_5
l'originaria situazione possessoria, per cui il riferimento al passaggio libero va sostenuto da altre prove testimoniali. L'informatore riferisce della presenza occasionale Testimone_2 sui luoghi per circa due mesi all'anno, riferisce di aver visto il passaggio libero, ma non è preciso circa il passaggio del e della moglie. incaricato delle pulizie Parte_7 Testimone_3 del fondo in questione ha escluso la presenza del passaggio e di aver visto passare persone nel fondo. L'informatore amica della riferisce di essere a Testimone_4 Parte_3 conoscenza dei fatti per essere stata ospite per circa trenta anni sui luoghi, dice dell'esistenza di un varco nel muro per il passaggio, ma non riferisce da chi questo passaggio fosse abitualmente esercitato. , moglie della esclude di aver visto i Persona_2 Controparte_2 ricorrenti passare, pur abitando vicino, pur riconoscendo l'esistenza di un varco nel muro dall'anno 1990. L'informatore ha riferito i fatti per essere amico del Testimone_1
e per essere stato nella proprietà affermando di essere passato per il Parte_7 Pt_3 viottolo ove anche i familiari della passavano. Il teste Pt_3 Testimone_5 riferisce di essersi recato sui luoghi da circa venti anni, e di essere passato per il viottolo, riferendo della apposizione della rete e dei lucchetti. Orbene, dalle dichiarazioni rese dagli informatori, e confermate in sede di merito non può affermarsi provato il possesso, ne l'esercizio continuato, ne superata l'assenza dell'incertezza sul passaggio, in ragione della estrema genericità delle dichiarazioni delle relazioni personali intercorrenti tra le parti, della mancata specificità dei riferimenti temporali al passaggio. Le stesse dichiarazioni rede dall'informatore non valgono a superare questa condizione di incertezza, che in Tes_1 primo luogo riguarda la ricostruzione dello stato dei luoghi e le modalità di esercizio del pag. 8/9 passaggio, per cui nessuna tutela possessoria può essere riconosciuta. La domanda di e va rigettata. La soccombenza determina la condanna Parte_7 Parte_2 al pagamento delle spese di lite del presente grado e del giudizio di cassazione, valutato l'esito complessivo della lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. proposto dagli attore in riassunzione, e Parte_1
nei confronti di e , a seguito del Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 574/2018 della Corte di Appello di Salerno, 2° sezione civile, emessa in data 26/04/2018, depositata telematicamente in data 27/04/2018, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 02/05/2018 – non notificata, R.G.
1024/2010, in materia di azione di reintegrazione ex artt. 1168 e 1170 c.c., respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda possessoria proposta da e Parte_7 Parte_2
[...]
2) condanna i soccombenti al pagamento delle spese di lite del giudizio di Cassazione in favore di parte resistente liquidate in euro 5.513,00 compenso difensore, oltre iva e cnap come per legge e spese generali, ed euro 5.000,00 compenso difensore, oltre iva e cnap come per legge e spese generali per il presente grado di giudizio.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli attori in riassunzione, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per la riassunzione, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 21/10/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 1168/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1168/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi,
a seguito di atto di citazione in riassunzione ex artt. 392 e ss. c.p.c. a seguito di cassazione con rinvio, da parte della Corte di Cassazione, in relazione alla sentenza n. 574/2018 della
Corte di Appello di Salerno, 2° sezione civile, emessa in data 26/04/2018, depositata telematicamente in data 27/04/2018, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data
02/05/2018 – non notificata, R.G. 1024/2010,
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Pierfrancesco Parte_1 Parte_2
Vallone ed elettivamente domiciliati presso il di lui domicilio digitale p.e.c.
Email_1
- attori in riassunzione –
CONTRO
e , rappresentati e difesi dagli avv.ti Alessandro Controparte_1 Controparte_2
VI e RT FR ed elettivamente domiciliati in Roma (RM), al Corso Vittorio
Emanuele II, nr. 326, presso lo studio del secondo avvocato.
- convenuti in riassunzione –
*********
OGGETTO: Reintegra nel possesso di servitù di passaggio pedonale - atto di citazione in riassunzione ex artt. 392 e ss. cod. proc. civ. - Annullamento, da parte della Corte di Cassazione, della sentenza in materia di servitù di passaggio e possesso.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione ex artt. 392 e ss. cod. proc. civ. notificato a mezzo pec in data 15/11/2023 per e a mezzo posta in pari data per Controparte_1 CP_2
, iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno in data 16/11/2023,
[...] gli attori in riassunzione, e , riassumevano la causa ex Parte_1 Parte_2 artt. 392 e ss. cod. proc. civ. innanzi all'intestata Corte di Appello di Salerno a seguito di ricorso per Cassazione R.G. n. 35534/2018, conclusosi con Ordinanza n. 24260/2023 all'udienza del 28/04/2023, resa dalla seconda sezione civile, depositata in cancelleria e pubblicata in data 09/08/2023, con la quale la Suprema Corte di Cassazione riteneva fondato il primo motivo e dichiarava assorbito il secondo motivo.
Pertanto, cassava la sentenza impugnata n. 574/2018 della Corte di Appello di Salerno,
2° sezione civile, emessa in data 26/04/2018, depositata telematicamente in data
27/04/2018, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 02/05/2018 – non notificata, con rinvio alla Corte di Appello di Salerno, in diversa composizione per il riesame e per la liquidazione anche delle spese di legittimità.
Per una compiuta ed esaustiva ricostruzione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con ricorso ex artt. 1168 e 1170 c.c. depositato e iscritto a ruolo in data 18/09/2000 innanzi al Tribunale di Sala Consilina – sez. dist. di Sapri, R.G. n.
917/2000, , e esponevano di accedere Parte_1 Parte_2 Parte_3 da epoca immemorabile alle rispettive abitazioni site in Sapri attraverso un viottolo largo circa mt. 1,50 che si dipartiva dalla Via Kennedy e di aver ininterrottamente esercitato il passaggio de quo animo domino in modo pubblico e pacifico, provvedendo alle periodiche pulizie e manutenzioni necessarie.
Lamentavano i ricorrenti che in data 28/08/2000 IT EL in Pascale aveva ostruito, con blocchi di cemento, l'imbocco del viottolo da via Kennedy, apponendo altresì all'estremo opposto una rete con paletti e privando così i ricorrenti, in modo occulto e pag. 2/9 violento, del passaggio sempre liberamente esercitato in modo pubblico, pacifico e continuo;
riferivano ancora che , al fine di eliminare od occultare le tracce del passaggio Controparte_2 esistenti sulla sede del viottolo, aveva rimosso con una zappa il terreno superficiale ricoprendolo con cenere mista a terriccio.
Pertanto, stante gli estremi dello spoglio violento ed occulto o della molestia possessoria,
i ricorrenti adivano il Tribunale di Sala Consilina – sez. dist. di Sapri e chiedevano disporsi l'immediata reintegrazione o la manutenzione nel possesso del passaggio attraverso il viottolo indicato e, in subordine, di ordinare alla resistente la rimozione immediata Controparte_2 ai due estremi del viottolo dei blocchi di cemento, della rete con paletti e di ogni altro ostacolo, con ripristino dello status quo ante mediante rimozione della cenere e del terriccio sulla sede del viottolo, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
24/11/2000, si costituiva in giudizio , la quale eccepiva, in via preliminare, il Controparte_2 proprio difetto di legittimazione passiva in quanto non proprietaria, né possessore del terreno de quo, né aveva realizzato alcuna recinzione e che la chiusura del viottolo sarebbe stata realizzata dieci anni prima dalla proprietaria;
nel merito, rilevava Parte_4
l'infondatezza della domanda in quanto non era esistito mai alcun passaggio.
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 24/11/2000, spiegava intervento volontario in giudizio anche la quale riferiva che il terreno de quo era stato Parte_4 rilasciato in suo favore, a seguito di giudizio di rivendicazione, da come Parte_5 statuito con sentenza n. 188/1989 della Corte di Appello di Salerno, che aveva provveduto a recintarlo con muretto in blocchi di cemento, parzialmente abbattuto in via arbitraria in prossimità del confine con la proprietà che lo stesso aveva anche Controparte_3 Pt_1 proposto nei suoi confronti giudizio possessorio conclusosi con sentenza del pretore di Sapri
n. 26/1993 – passata in giudicato – con la quale l'adito giudice, nel dichiarare la propria incompetenza, rilevava che la domanda di reintegra sarebbe stata comunque rigettata.
Escusse le parti e gli informatori, con ordinanza emessa in data 26/04/2001 il Tribunale accoglieva il ricorso e ordinava alla resistente il ripristino dello status quo ante mediante CP_2
l'eliminazione dei blocchi e della rete;
avverso detta ordinanza, veniva proposto reclamo accolto con ordinanza del 18/31/07/2001. Fissata l'udienza per il prosieguo del giudizio nel merito, la causa veniva istruita a mezzo di prova testimoniale e rinviata all'udienza del pag. 3/9 06/11/2009 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 42/2010, emessa in data 27/04/2010, depositata in cancelleria in data
21/05/2010, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – non notificata, il
Tribunale di Sala Cosilina – sez. dist. di Sapri, in via preliminare rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di , nel merito rigettava il ricorso possessorio e Controparte_2 condannava i ricorrenti al pagamento delle spese di lite quantificate in € 1.200,00.
Con atto di appello notificato in data 16/07/2010 e iscritto a ruolo innanzi alla Corte di
Appello di Salerno in data 22/07/2010, gli appellanti e Parte_1 Parte_2 censuravano la sentenza n. 42/2010 del Tribunale di Sala Cosilina – sez. dist. sulla Pt_6 base dei motivi così come articolati in atti;
chiedevano, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere il gravame e, per l'effetto, di riformare in toto la sentenza gravata dall'appello, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 24/11/2010, si costituivano in giudizio e Controparte_1 CP_2
, quali parti appellate, che chiedevano nel merito il rigetto dell'interposto gravame
[...] perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
Fissata la prima udienza per il 23/12/2010, la causa perveniva all'udienza del 13/04/2017 ove la Corte dichiarava l'interruzione del giudizio per morte dell'avvocato degli appellati;
con ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c. depositato telematicamente in data 22/05/2017,
e riassumevano il giudizio interrotto e veniva fissata Parte_1 Parte_2
l'udienza del 23/11/2017, al cui esito veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Avverso la sentenza n. 574/2018 della Corte di Appello di Salerno, e Parte_1 ricorrevano in Cassazione con ricorso depositato in data 18/12/2018, Parte_2
R.G. 35534/2018, affidando il ricorso a 3 motivi: “1) Violazione o falsa applicazione art. 2909 c.c.
– art. 115 c.p.c. – art. 2697 c.c – art. 24 e 111 Cost. (art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.); 2) Violazione o falsa applicazione art. 124 disp. att. c.p.c. – artt. 2909 e 2697 c.c. (art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.); 3)
Ammissibilità del ricorso (art. 360-bis c.p.c.)”.
pag. 4/9 Con Ordinanza n. 24260/2023 pronunciata all'udienza del 28/04/2023, depositata in cancelleria e pubblicata in data 09/08/2023, la Corte Suprema di Cassazione, seconda sezione civile, così statuiva:
✓ riteneva fondato il primo motivo, in relazione alla «violazione o falsa applicazione art. 2909 c.c. – art. 115 c.p.c. – art. 2697 c.c – art. 24 e 111 Cost. (art. 360, comma
1 n. 3, c.p.c.)» in quanto «[…] nel giudizio petitorio non possono essere invocati i provvedimenti emessi in sede possessoria, né le argomentazioni e le circostanze risultanti dalla sentenza che ha definito quel giudizio, giacché queste ultime hanno rilievo solo in quanto si trovino in connessione logica e causale con la decisione in sede possessoria, e perciò, lasciando impregiudicata ogni questione sulla legittimità della situazione oggetto della tutela possessoria, non possono influire sull'esito del giudizio petitorio (Cassazione civile sez. II, 20/07/1999, n.7747). L'assoluta diversità dell'azione possessoria e petitoria è ostativa alla formazione del giudicato in quanto, nel giudizio possessorio è tutelata una situazione di fatto corrispondente all'esercizio del diritto mentre in sede petitoria viene in rilievo il titolo di proprietà o il possesso ad usucapionem, con la precisazione che il possesso utile ad usucapire ha requisiti che non vengono in rilievo nei giudizi possessori, ove l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso ed offre tutela ad una mera situazione di fatto che ha i caratteri esteriori dei diritti sopra menzionati (Cassazione civile sez. II, 02/12/2020,
n.27513)»;
✓ dichiarava assorbito il secondo motivo.
Pertanto, il giudice di Legittimità, avendo accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo nei termini così come articolati nell'ordinanza, annullava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa davanti alla Corte d'Appello di Salerno in diversa composizione per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Con il presente atto di citazione in riassunzione ex artt. 392 e ss. c.p.c., Parte_1
e riassumevano la causa innanzi all'intestata Corte di Appello di Salerno Parte_2 per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A. In rito, alla luce del principio di diritto sancito dall'ordinanza n. 24260/2023 resa dalla Corte di Cassazione in data 28.04 / 09.08.2023, accogliere il motivo di gravame di cui al punto n.
3.1 della narrativa che precede e, per l'effetto, B. In via istruttoria, ammettere l'escussione del teste o, in subordine, dichiarare la utilizzabilità delle sommarie Testimone_1 informazioni dallo stesso rese nella fase sommaria all'udienza del 24.11.2000, per quanto dedotto al punto
n.
3.2 della narrativa che precede;
C. Nel merito, in accoglimento del motivo di gravame di cui al punto n.
pag. 5/9
3.3 che precede, disporre la reintegrazione o, in subordine, la manutenzione nel possesso in favore degli appellanti del passaggio attraverso il viottolo largo circa mt. 1,50 che si diparte dalla via Kennedy e, correndo ad ovest lungo il confine con la proprietà - conduce alle loro abitazioni e, per l'effetto, CP_2 Per_1 ordinare a , nella citata qualità, e/o a chiunque altro abbia a qualsiasi Controparte_2 Controparte_1 titolo il possesso, la detenzione o la materiale disponibilità del fondo sul quale gli appellanti hanno esercitato il passaggio così come descritto nel ricorso introduttivo, di consentire agli appellanti medesimi di esercitare libera-mente il diritto di passaggio anzidetto, all'uopo disponendo l'immediata rimozione dei blocchi di cemento ora apposti ai due estremi del viottolo attraverso il quale il passaggio è stato materialmente esercitato, della rete con paletti e/o di ogni altro ostacolo che dovesse impedire e/o rendere disagevole l'esercizio del diritto de quo, ripristinando altresì lo stato dei luoghi anche mediante la eliminazione della cenere e del terriccio posti originariamente sulla sede del viottolo stesso e/o di ogni altro materiale eventualmente apposto in sostituzione
e/o in aggiunta al primo;
D. Condannare, in ogni caso, gli appellati all'integrale e solidale restituzione della somma € 4.561,03 (oltre interessi legali con decorrenza dalle singole date di pagamento all'effettivo soddisfo), come determinata ai capi nn. 4 / 4.3 che precedono e per i motivi ivi dedotti;
E. Condannare, altresì, gli appellati all'integrale e solidale pagamento delle spese di lite del giudizio n. 35534/2018 R.G. Corte di
Cassazione e di quelle, ove dovute, del giudizio n. 1024/2010 R.G. Corte di Appello di Salerno (definito con la sentenza n. 574/2018 cassata dai Giudici di legittimità), nonché di quelle del doppio grado di giudizio, come da nota spese che ci si riserva di depositare all'atto dell'assegnazione a sentenza”.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in 06/03/2024, si costituivano in giudizio e Controparte_1 CP_2
, quali convenuti in riassunzione, che chiedevano rigettarsi l'interposta riassunzione
[...] in quanto infondata in fatto e in diritto, con condanna alle spese di lite.
Fissata la prima udienza per il 07/03/2024 e disposta la trattazione della causa ex artt. 127
e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, la causa veniva rinviata 06/06/2024 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Depositata la sola comparsa conclusionale da parte degli attori in riassunzione, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione;
con ordinanza di rimessione in istruttoria n. cronol. 2141/2024 del 17/10/2024, il Collegio – rilevata l'assenza agli atti del fascicolo di primo grado necessario ai fini della decisione a seguito di riassunzione dalla Cassazione –
pag. 6/9 rimetteva la causa sul ruolo e rinviava all'udienza del 06/02/2025, al cui esito il Collegio autorizzava le parti alla ricostruzione del fascicolo stante la mancata acquisizione del fascicolo di prime cure nonostante le ripetute richieste.
Disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. per l'udienza del 02/10/2025
e depositate le note scritte in sostituzione di udienza con in allegato i verbali di udienza del giudizio de quo relativi alla fase sommaria e a quella di merito, il Collegio assegnava la causa in decisione e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, questo Collegio osserva come il giudizio di rinvio costituisca la fase rescissoria del giudizio di Cassazione: detto giudizio è soggetto a vincoli precisi in relazione alle questioni devolute e a quanto su di essi statuito dalla Corte superiore, pertanto, il giudizio di rinvio si svolge sui soli punti sui quali è caduta la censura della Corte di Cassazione la quale, nel censurare la sentenza affetta da vizio, determina il contenuto sostitutivo cui il giudice inferiore dovrà conformarsi.
L'atto di citazione in riassunzione ex artt. 392 e ss. c.p.c. così come proposto dagli attori in riassunzione relativamente alla invocata tutela possessoria non merita accoglimento per le ragioni di seguito riportate. Partendo dalla affermazione contenuta nella decisione della Corte di Cassazione circa l'assoluta diversità dell'azione possessoria e petitoria per cui il giudicato formatosi nell'azione petitoria non è invocabile nell'azione possessoria, essendo quest'ultima volta alla tutela della condizione di fatto, e non anche della posizione di diritto, e pertanto prescindente dalla legittimità del possesso, occorre verificare in questa sede l'esistenza di un possesso tutelabile, in quanto dimostrato e provato come situazione di fatto corrispondente all'esercizio del passaggio. Infatti, se è vero che il rilascio del bene in esecuzione del giudicato derivato dall'azione di rivendica non preclude la tutela della posizione possessoria, occorre dimostrare la ricorrenza dei presupposti di un possesso autonomo in capo alla parte o al terzo, in particolare gli eredi di Nella fase sommaria la tutela possessoria Parte_5 invocata è stata accolta in un primo momento, per poi essere rigettata in sede di reclamo.
Pertanto, escludendo che la sentenza n. 10/1985 del Tribunale di Sala Consilina possa essere preclusiva della verifica sulla tutela possessoria, poiché inerente all'azione di rivendicazione, deve verificarsi se dall'istruttoria compiuta possa dirsi provato il possesso per cui si invoca la tutela, sia per , e prima di lui , sia per Parte_7 Parte_5 Parte_2
pag. 7/9 moglie del . Gli appellanti in riassunzione hanno dichiarato di far valere Parte_7 un possesso autonomo e distinto da quello di avendo esercitato il Parte_5 passaggio per accedere “alle rispettive abitazioni”, dunque non rileva il riferimento al possesso da tempo immemorabile da intendersi come elemento qualificante il possesso. Ciò posto le risultanze probatorie complessivamente e comparativamente valutate non consentono di ritenere provato lo spoglio derivato dalla chiusura del passaggio. Invero, la parte che riferito di essere sempre passato per il viottolo oggetto di causa Parte_7 sino all'agosto 2000, quando ha provveduto ad apporre due lucchetti e una Controparte_2 rete metallica. Analoga dichiarazione è stata resa dalla parte moglie del Parte_2
. L'informatore è moglie di cui viene riferito Parte_7 Parte_3 Parte_5
l'originaria situazione possessoria, per cui il riferimento al passaggio libero va sostenuto da altre prove testimoniali. L'informatore riferisce della presenza occasionale Testimone_2 sui luoghi per circa due mesi all'anno, riferisce di aver visto il passaggio libero, ma non è preciso circa il passaggio del e della moglie. incaricato delle pulizie Parte_7 Testimone_3 del fondo in questione ha escluso la presenza del passaggio e di aver visto passare persone nel fondo. L'informatore amica della riferisce di essere a Testimone_4 Parte_3 conoscenza dei fatti per essere stata ospite per circa trenta anni sui luoghi, dice dell'esistenza di un varco nel muro per il passaggio, ma non riferisce da chi questo passaggio fosse abitualmente esercitato. , moglie della esclude di aver visto i Persona_2 Controparte_2 ricorrenti passare, pur abitando vicino, pur riconoscendo l'esistenza di un varco nel muro dall'anno 1990. L'informatore ha riferito i fatti per essere amico del Testimone_1
e per essere stato nella proprietà affermando di essere passato per il Parte_7 Pt_3 viottolo ove anche i familiari della passavano. Il teste Pt_3 Testimone_5 riferisce di essersi recato sui luoghi da circa venti anni, e di essere passato per il viottolo, riferendo della apposizione della rete e dei lucchetti. Orbene, dalle dichiarazioni rese dagli informatori, e confermate in sede di merito non può affermarsi provato il possesso, ne l'esercizio continuato, ne superata l'assenza dell'incertezza sul passaggio, in ragione della estrema genericità delle dichiarazioni delle relazioni personali intercorrenti tra le parti, della mancata specificità dei riferimenti temporali al passaggio. Le stesse dichiarazioni rede dall'informatore non valgono a superare questa condizione di incertezza, che in Tes_1 primo luogo riguarda la ricostruzione dello stato dei luoghi e le modalità di esercizio del pag. 8/9 passaggio, per cui nessuna tutela possessoria può essere riconosciuta. La domanda di e va rigettata. La soccombenza determina la condanna Parte_7 Parte_2 al pagamento delle spese di lite del presente grado e del giudizio di cassazione, valutato l'esito complessivo della lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. proposto dagli attore in riassunzione, e Parte_1
nei confronti di e , a seguito del Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 574/2018 della Corte di Appello di Salerno, 2° sezione civile, emessa in data 26/04/2018, depositata telematicamente in data 27/04/2018, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 02/05/2018 – non notificata, R.G.
1024/2010, in materia di azione di reintegrazione ex artt. 1168 e 1170 c.c., respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda possessoria proposta da e Parte_7 Parte_2
[...]
2) condanna i soccombenti al pagamento delle spese di lite del giudizio di Cassazione in favore di parte resistente liquidate in euro 5.513,00 compenso difensore, oltre iva e cnap come per legge e spese generali, ed euro 5.000,00 compenso difensore, oltre iva e cnap come per legge e spese generali per il presente grado di giudizio.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli attori in riassunzione, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per la riassunzione, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 21/10/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
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