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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/09/2025, n. 2724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2724 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1250/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1250.2019 del ruolo generale, promossa da: rappresentata e difesa dall'Avv. Beniamino Mariano;
Parte_1
ATTORE
CONTRO rappresentata dalla procuratrice CO CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Girolamo Barbato;
[...]
CONVENUTA
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attrice: “dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto come notificato;
- in subordine dichiarata la gratuità del mutuo stipulato in data 15 maggio 2008, dichiarare che l'opponente nulla deve all'Istituto di credito in forza del titolo azionato in quanto il credito è estinto per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare
l'inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 4 febbraio 2019; in via ancora più gradata dichiarata la gratuità del mutuo stipulato in data 15 maggio 2008, accertare la effettiva somma
a calcolarsi quale residuo mutuo fino all'integrale esaurimento delle rate pattuite, a rimodularsi, ed eventualmente a compensarsi con la somma che verrà accertata dovuta, anche secondo equità, dalla società intimante alla sig.ra a titolo di Parte_1 risarcimento del danno per la violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale, anche ai sensi degli artt. 1175, 1337, 1336 e 1375 c.c., anche in considerazione della previsione del cosiddetto fenomeno anatocistico, ovvero per mancata indicazione dell'effettivo
pagina 1 di 13 ISC/TAEG nel contratto;
- il tutto comunque con vittoria di spese ed onorari di causa, da attribuirsi al difensore dichiaratosi antistatario”. Per il convenuto: “1) Rigettare, in ogni caso, la proposta opposizione perché infondata in fatto e diritto;
2) Rigettare ogni avversa domanda, anche in via risarcitoria, perché evidentemente infondata in fatto e diritto;
3) Con vittoria in ogni caso di spese e competenze di giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra proponeva opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificatole in data 4.2.2019, con il quale la società non CP_2 in proprio ma in nome e per conto della agendo CO sulla scorta del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data
15.5.2008 ai rogiti del Dott. (Rep.128947/Racc.20869), intimava il Persona_1 pagamento della complessiva somma di € 150.825,00 oltre interessi al tasso convenzionale pattuito in contratto. A sostegno della domanda eccepiva: a) nullità del precetto per difetto di legittimazione attiva della intimante;
b) nullità del precetto per inesistenza di un valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. c) Nullità per mancata spedizione del titolo in forma esecutiva in violazione dell'art. 479 c.p.c.; d) nullità per assoluta genericità del credito precettato;
e) nullità dell'atto per nullità del titolo esecutivo stante l'usurarietà ex art. 644 c.c. e 1815 c.c. del contratto di mutuo f) Violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale ai sensi degli artt. 1175, 1337, 1336 e 1375 c.c., con conseguente risarcimento dei danni.
Più in particolare, parte opponente deduceva che in data 15.5.2008 contraeva con la
[...]
un contratto di mutuo fondiario a tasso variabile per la somma di € CO
pagina 2 di 13 220.000,00 per una durata di 240 mesi (20 anni); la pertanto, iscriveva ipoteca su CP_1 immobili di proprietà della sig.ra per una somma complessiva di € 440.000,00 per Pt_1 capitale, interessi a qualsiasi titolo, accessori e spese di ogni genere, anche assicurative.
Venivano, inoltre, stabiliti, circa la periodicità delle rate, il pagamento mensile delle stesse, con un tasso di interesse iniziale pari al 6%, interessi di mora nella misura di 3 punti percentuale in più del tasso nominale del momento (Euribor a 1 mese, con divisore 360 maggiorato di 1,50%) e una penale di estinzione anticipata nella misura dell'1% sul capitale restituito. L'opponente dichiarava di aver fatto analizzare il contratto di mutuo in oggetto e dall'analisi eseguita era emerso che la per tutta la durata del mutuo aveva applicato CP_1 condizioni non solo differenti da quelle contrattualmente pattuite, ma anche contra legem.
Senza alcun avviso, la società come rappresentata e difesa nella dichiarata CP_2 qualità, notificava l'atto di precetto oggetto della presente opposizione.
Con la presente opposizione, la sig.ra lamentava il difetto di legittimazione attiva della Pt_1 società non risultando da alcun atto i suoi poteri, solo dichiarati. CP_2
Parte opponente eccepiva, inoltre, l'inesistenza di un valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. comma 2 n.3, tale non potendo essere considerato il contratto di mutuo fondiario del
15.5.2008 “condizionato” all'adempimento di alcune formalità, in mancanza di successive scritture aventi forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata attestanti l'erogazione della somma mutuata;
riteneva che il contratto di mutuo essendo un contratto “reale” si perfezionava con la consegna della somma mutuata, insorgendo solo da tale momento l'obbligo di rimborso in capo al mutuatario, pertanto, secondo l'opponente, il contratto di mutuo può ritenersi titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 comma 2 n. 3 c.p., solo se risulti l'effettiva dazione della somma nelle forme previste dalla norma citata.
Eccepiva, altresì, la nullità dell'atto di precetto per mancata spedizione del titolo in forma esecutiva, in violazione dell'art. 479 c.p.c., non rientrando tra quelli indicati dall'art. 41, primo comma, del D.lgs 385/1993, che esime il creditore dall'obbligo di notificazione del titolo esecutivo di formazione contrattuale.
L'opponente contestava, inoltre, la validità del precetto siccome il credito, come richiesto ed azionato dalla Banca opposta, non era assolutamente certo, né liquido, né esigibile per non essere comprovato né comprovabile il corretto ammontare dell'importo precettato, non essendo state esplicitate le modalità con cui era stato calcolato e non essendo stato indicato l'importo delle rate insolute e il loro ammontare, nonché i conteggi degli interessi.
pagina 3 di 13 Quanto agli interessi applicati, l'opponente riteneva configurabile dal punto di vista penale il reato di usura, ex art. 644 c.p.p., e la conseguente gratuità del mutuo, ex art. 1815 c.c., dal punto di vista civile, in quanto considerando il tasso di soglia vigente all'epoca, pari al 9% risultava facilmente dimostrabile che la somma delle percentuali degli interessi contrattuali e di mora superava inequivocabilmente il limite in oggetto (tasso di interesse al 6% e interessi di mora (3%) al 9% senza considerare la penale di estinzione anticipata, che in ogni caso doveva considerarsi nel TAEG). Le condizioni applicate al mutuo configuravano non solo l'usurarietà dello stesso, con conseguente applicazione dell'art. 1815 cc., ma anche discrepanze tra i dati contrattuali rispetto a quelli evidenziati nella perizia tecnico-contabile, con conseguente applicazione del tasso BOT ex art. 117 TUB.
Si costituiva la in qualità di procuratrice della , CP_2 CO la quale in via preliminare chiedeva il rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto, nel merito rigettare, in ogni caso, la proposta opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto. Relativamente all'eccepito difetto di legittimazione attiva, la specificava che, diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, non CP_2 aveva notificato il precetto quale cessionaria del credito, ma aveva agito in nome e per conto dell'Istituto Bancario, quale sua procuratrice, come da documentazione allegata agli atti.
Parte opposta, nel merito, riteneva infondato il motivo di opposizione con il quale parte opponente deduceva la carenza di titolo esecutivo. In particolare riteneva che il contratto di mutuo fondiario è un contratto reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altra cosa fungibile) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario, la quale può ritenersi sussistente come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario. Nel caso di specie, la sig.ra aveva la disponibilità giuridica della Pt_1 somma mutuata avendo potuto disporre delle somme mutuate mediante la costituzione di un deposito cauzionale, il che aveva determinato la conseguente uscita delle somme dal patrimonio della banca e la loro acquisizione a quello dell'odierna opponente, dunque si era
“materializzata la traditio”. Successivamente lo svincolo delle somme mutuate era avvenuto attraverso il versamento della somma mutuata di € 219.010,00, al netto degli oneri, il
16.6.2008.
Circa l'omessa notifica del titolo in forma esecutiva, si deve evidenziare che tale eccezione costituisce opposizione ex art. 617 c.p.c. e non 615 c.p.c. in quanto l'omissione in parola non incide sul diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata ed inoltre, l'art. 41 TUB, pagina 4 di 13 attribuisce al creditore fondiario “l'esenzione dall'onere di notifica del titolo contrattuale esecutivo”, da cui la conseguenziale infondatezza dell'avversa doglianza.
Parte opposta, inoltre, considerava le deduzioni relative alla presunta genericità del credito precettato “di routine”, senza alcun riferimento al caso concreto laddove, tra l'altro, in atto di precetto erano state esattamente indicate le rate scadute e non ancora saldate (6 rate mensili con decorrenza 31.10.17 e sino al 31.3.208) e il capitale residuo estinto alla data dell'1.4.2018, successiva alla scadenza dell'ultima rata scaduta e non pagata di cui all'ammortamento, pari ad € 144.542,02.
Invece, circa la pretesa pattuizione di interessi usurai, parte opposta chiariva che alla data di stipula del contratto di mutuo, la situazione di fatto era la seguente a) il tasso corrispettivo cui era regolato il mutuo era pari al 6,00% ( art. 1 contratto); b) in caso di mancato pagamento di somme derivanti dal contratto, il tasso moratorio veniva stabilito maggiorando di 3 punti il tasso convenzionale pattuito ( art. 5 contratto) e, dunque, all'atto della stipula era pari al
9,00% ( 6,00 + 3); c) alla data di stipula del mutuo del 15/5/2008 il tasso soglia per i mutui, ai sensi della L. 108/96, era fissato nel 9% (6% aumentato della metà). Alla luce della sopra riferita e documentata situazione di fatto era, dunque, evidente che non vi era stata alcuna pattuizione d'interessi che esorbitassero il tasso soglia anti-usura, considerato che risulta ormai pacifica in giurisprudenza l'esclusione della meccanica ed “automatica” sommatoria degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori ai fini della verifica del superamento del tasso soglia anti-usura.
La società intimante, infine, riteneva che la penale di estinzione anticipata non aveva rilevanza ai fini del computo dell'usurarietà ed in ogni caso, la sommatoria tra tasso d'interesse corrispettivo pattuito (6%) e commissione estinzione anticipata (1%) avrebbe condotto ad un tasso (7%), ben al di sotto del tasso soglia fissato, come detto, nel 9% e con esclusione, dunque, di ogni ipotesi di violazione della L. 108/96.
Nel corso del giudizio veniva disposta, su istanza di parte opponente, CTU tecnico contabile, con nomina del dott. con l'incarico di rispondere ai seguenti quesiti: Persona_2
“esaminati esclusivamente gli atti della causa di opposizione, a) descriva, previa sintesi delle più significative condizioni contrattuali ed economiche, la natura e l'esatta evoluzione dei rapporti intercorsi tra le parti in causa in relazione alla durata, alle operazioni attive e passive documentate, al tasso di interesse applicato ed alla relativa fonte, ai criteri di capitalizzazione
e di contabilizzazione adoperati dall'istituto bancario, all'eventuale superamento dei tassi soglia, nonché ad ogni ulteriore elemento del rapporto inerente alle doglianze sollevate da pagina 5 di 13 parte opponente;
b) per ogni voce di credito di cui al precetto opposto, accerti e dica se la somma richiesta sia conforme alla previsione contrattuale nonché a quelle legali in materia anche di anatocismo e usura applicabili ratione temporis al contratto di mutuo oggetto di causa e quale sia l'entità delle stesse voci, distinguendola per sorta, accessori contrattuali e spese, sia alla data del precetto che alla data di deposito dell'elaborato peritale;
- dica quant'altro utile ai fini di giustizia”.
Tanto premesso in fatto, in via preliminare la doglianza volta a contestare la legittimazione attiva di parte convenuta appare infondata. Innanzitutto, la società chiariva che la CP_2
, in forza di contratto di mutuo fondiario ai rogiti del Dott. CO del 15.5.2008, unica ed indiscussa titolare dei crediti azionati con il Persona_1 precetto notificato in danno dell'opposta, nominava e costituiva procuratore speciale la CP_2
con atto rogito del Notaio Dott. da del 22.5.2018, Repertorio n.195382,
[...] Persona_3 CP_1
Racc. 12890 registrato a il 24.5.2018 al n.2969 serie 1T, conferendo alla stessa la CP_1 potestà di agire in nome e per conto della per il CO compimento di ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili alla gestione e al recupero dei crediti ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo e, per quel che qui interessa, il potere di “ F) sottoscrivere ogni istanza o altro documento necessario per condurre qualunque azione giudiziaria – in ogni stato e grado del giudizio – riguardante direttamente o indirettamente i crediti e/o le garanzie in nome e per conto della
[...]
, fare precetti, predisporre e sottoscrivere ricorsi…richiedere, CO promuovere ed eseguire ati esecutivi, cautelari e conservativi”. Quest'ultima, per il tramite del dott. suo procuratore speciale nominato con atto per notaio Persona_4 Per_5 del 18.7.2018, rep. n. 216 e racc. n. 158, aveva intimato precetto, in nome e per
[...] conto della , in danno della sig.ra per il CO Parte_1 pagamento del credito vantato dalla Banca MPS Spa. Dunque, in definitiva, la
[...]
, titolare del credito azionato, ha, per il tramite della procuratrice speciale CO
, intimato precetto per il recupero del credito stesso. Risulta, dunque, CP_2 documentalmente provata la legittimazione attiva della Società intimante.
Nel merito, circa l'assoluta inesistenza di un valido titolo esecutivo, non avendo il contratto di mutuo i requisiti previsti dall'art. 474 comma 2 e 3 c.p.c., l'orientamento giurisprudenziale è unanime nel ritenere che “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario costituisce effettiva pagina 6 di 13 erogazione dei fondi anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali” (Cass. civ. n. 25632/2017, conf. da Cass. civ. n.
19654/2019). Difatti, “la consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica "traditio" del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall'integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo, attesa la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili” (Cass. civ. n. 17194/2015).
In definitiva, secondo la Suprema Corte è proprio l'erogazione con contestuale deposito cauzionale a valere come traditio, senza che la temporanea indisponibilità della somma (in attesa dell'adempimento degli obblighi indicati nel contratto) possa inficiare la sussistenza dell'erogazione, poiché ciò che conta è che ai fini dello svincolo non sia richiesta una nuova manifestazione di volontà e quindi un nuovo contratto. Ne deriva che in tal caso il mutuo non può ritenersi “condizionato”: difatti, in questa tipologia di contratto l'erogazione della somma mutuata (rectius: da mutuarsi) dipende in tutto o in parte da eventi futuri ed incerti, quali ad esempio lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione dell'immobile ipotecato, tanto che sino a questo momento la somma da mutuare resta nel patrimonio del mutuante. In tal caso, come prima del T.U.B. era espressamente previsto per i mutui fondiari dall'art. 16 R.D.
16/7/1905 n. 646, l'erogazione della somma mutuata ed il corrispondente rilascio della quietanza esprimono manifestazioni di volontà che - siccome posteriori alla stipula del contratto - richiedono uno o più ulteriori atti notarili (costituenti appunto il titolo esecutivo).
Nel caso in esame il contratto di mutuo fondiario contiene un riferimento all'immediato versamento sul conto intestato al mutuatario e la relativa quietanza (“…la parte mutuataria stessa rilascia con il presente atto quietanza, da avere un unico e medesimo effetto con quella che rilascerà al cassiere della Banca mutuante, riconoscendo di aver ricevuto l'intero importo mutuato. 2) la parte mutuataria costituisce l'intera somma mutuata in deposito cauzionale infruttifero presso la Banca stessa finchè non sia giustificata alla Banca, entro il termine di 90 giorni da oggi e con le conseguenze in difetto, previste al patto n.1 del
Capitolato allegato, l'assenza di iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli all'ipoteca da iscrivere in dipendenza del presente atto e siano inoltre adempiute le seguenti altre condizioni:-assicurazione dell'immobile ipotecato come previsto al patto n.3 del capitolato allegato;
-certificato fallimentare negativo a data successiva l'11 giorno dall'iscrizione della pagina 7 di 13 garanzia ipotecaria”). Tale disposizione contrattuale sicuramente non esclude la qualifica di titoli esecutivi dei predetti contratti in quanto il mutuatario ha disposto delle somme ricevute, autorizzando il versamento in deposito infruttifero. Inoltre, il mancato verificarsi delle condizioni previste dal contratto risulta previsto come condizione risolutiva e non sospensiva del contratto di mutuo. Pertanto, la contemporanea costituzione nel caso in esame di un deposito cauzionale non incide sull'attualità dell'obbligazione restitutoria, ad efficacia immediata, sussistendo solo un atto dispositivo parallelo che non elimina l'attualità dell'obbligazione restitutoria. Dunque, il fatto stesso che il mutuatario abbia disposto delle somme autorizzandone il versamento su un deposito infruttifero vincolato all'istituto di credito mutuante, a garanzia dell'adempimento degli obblighi dedotti nel contratto, presuppone il conseguimento, da parte del mutuatario, dell'immediata disponibilità della somma erogata.
L'atto con il quale il mutuatario vincola temporaneamente le somme ricevute in favore della
Banca, infatti, costituisce un posterius rispetto alla traditio, che è da esso necessariamente presupposta. Nelle ipotesi di mutuo con deposito cauzionale convivono un contratto di mutuo perfetto ed efficace ed una garanzia atipica logicamente e giuridicamente successiva al primo, senza che quest'ultima ne faccia venir meno la natura di titolo esecutivo.
Inoltre, parte mutuataria aveva rilasciato quietanza la quale costituisce una dichiarazione avente valore di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt.
2733 e 2735 cod. civ., sicché colui il quale ha dichiarato di aver ricevuto il pagamento non può impugnare l'atto se non provando, a norma dell'art. 2732 cod. civ., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza (Cass. civ. n. 4196/2014, Cass. civ., sezioni unite n.
19888/2014 nonché, per una applicazione del principio con riferimento al contratto di mutuo,
Cass. civ. n. 24683/2018).
In merito alle altre eccezioni sollevate da parte opponente questo Giudicante ritiene di poter aderire integralmente alle conclusioni tecniche svolte dal CTU sotto il profilo contabile, condivise appieno in quanto esenti da censure motivazionali e da vizi logico-giuridici da questo Giudice, oltre ad essere il frutto di accertamenti che appaiono metodologicamente corretti. In risposta ai quesiti nn. 1) e 3) sopra indicati, il CTU riportava le pattuizioni contrattuali e procedeva all'individuazione dei criteri di capitalizzazione e di contabilizzazione adoperati dall'Istituto Bancario, spiegando che “Il piano di ammortamento versato in atti rimborsa le somme versate mediante il noto meccanismo c.d. alla “francese”. Non vi è agli atti un documento o un articolo del contratto che faccia sottendere l'applicazione di una forma di capitalizzazione degli interessi”. pagina 8 di 13 Il CTU, procedeva, poi, alla verifica dell'eventuale usurarietà degli interessi e specificava che l'accertamento dell'eventuale superamento del tasso soglia doveva essere eseguito autonomamente con riferimento alle due categorie di interessi, tasso corrispettivo e tasso di mora. In merito specificava: “al fine di verificare l'eventuale superamento del tasso, è bene precisare che il tasso di interesse è stato pattuito in misura variabile, sebbene il mutuatario avesse la possibilità di renderlo di misura fissa. Pertanto, la categoria creditizia a cui fa riferimento dai TEGM della Banca d'Italia è “Mutui a tasso variabile”. Orbene, considerando che il finanziamento è stato stipulato il 15/05/2008 e che il capitale finanziato è di 220.000,00 euro, il tasso soglia è pari al 9,00%...Il TEG così determinato, pari al 6,192075% NON
RISULTA SUPERIORE al tasso soglia alla stipula contrattuale. Lo scrivente ha provveduto a verificare se successivamente alla stipula il TEG fosse stato superiore al tasso soglia tempo per tempo vigente. Il confronto è stato posto in essere dalla rata n. 24, ovvero dal periodo in cui il tasso diventa variabile, fino alla data in cui la ha interrotto il CP_1 rapporto contrattuale a causa della morosità di sei rate consecutive, ossia alla rata 117
(scaduta il 31/03/2018). Il “TEG variabile” di rata in rata, è stato ricavato aumentando il “TAN variabile” in relazione al rapporto “TEG alla Stipula” / “TAN alla stipula”. Il rapporto tra TEG alla stipula (pari al 6,19% così come rappresentato nella tabella n. 1) e TAN alla stipula
(6,00%) ci rende edotti dell'incidenza degli altri costi diversi dagli interessi rispetto al capitale erogato. Tale incidenza, espressa in termini percentuali, la si utilizza come moltiplicatore del
TAN variabile5 al fine di trasformarlo in TEG variabile. Il TEG variabile non supera il tasso soglia tempo per tempo vigente” (cfr pagg. 11 a 13 della consulenza).
Per quanto riguarda il tasso di mora, il Ctu ha precisato che “il tasso di mora è stabilito nella misura pari al tasso convenzionale maggiorato di 3 punti percentuali, ovverosia pari al 9,00% alla stipula (TAN 6,00%+Spread 3,0%). Pertanto, alla stipula il Tasso di Mora del 9,00% risulta pari al tasso soglia del 9,00%, non verificandosi l'usura. E' bene sottolineare che nel caso degli interessi di mora, nulla hanno a che vedere gli altri oneri collegati al credito al fine della verifica dell'usura. Infatti, se l'acclarata giurisprudenza ha da una parte inteso coinvolgere gli interessi di mora nella valutazione dell'usurarietà dei tassi, dall'altra ha ben inteso scindere in modo inequivocabile i parametri di confronto. Gli interessi moratori si riferiscono a un periodo di decorrenza successivo rispetto a quello degli interessi remunerativi del capitale: la loro natura incidentale li rende autonomi rispetto a tutti gli altri oneri o spese sostenute dalla parte finanziata per accedere al prestito. E' stata verificata anche il superamento del tasso soglia da parte del tasso di mora successivo alla stipula, sempre con pagina 9 di 13 decorrenza della rata n. 24, ossia dal periodo in cui il tasso diventa variabile, fino alla data in cui la Banca ha interrotto il rapporto contrattuale a causa della morosità di sei rate consecutive, ossia alla rata 117 (scaduta il 31/03/2018). Il tasso di mora variabile, è stato ricavato aggiungendo, come previsto dall'art. 5 del contratto, 3 punti percentuali al TAN variabile di rata in rata già determinato nei modi e nei termini poc'anzi descritti. E' possibile constatare come gli interessi di mora sopravvenuti siano superiori al tasso soglia nel periodo compreso tra il giugno 2010 e marzo 2011. Tuttavia, agli atti non vi sono prove di applicazione di interessi di mora in siffatto periodo”.
Tuttavia, in risposta ed in accoglimento delle osservazioni del consulente tecnico di parte Per_ attrice, dott. , il quale chiedeva di tener conto nella determinazione del tasso soglia da confrontare con il tasso di mora variabile, la maggiorazione prevista tempo per tempo vigente dai Decreti Ministeriali, procedeva a modificare i tassi soglia del periodo compreso tra giugno
2010 e marzo 2011, sostituendoli con i tassi soglia comprensivi della maggiorazione prevista in caso di verifica dell'usurarietà del tasso di mora. All'esito della modifica operata non è emergeva alcun superamento del tasso di mora successivamente alla stipula del contratto e precisava che tale rettifica non sortiva effetti da un punto di vista di ricalcoli in quanto nessuna somma era stata quantificata non essendoci, come detto, prove agli atti di effettiva applicazione di interessi moratori.
A tal proposito, questo Giudicante ritiene necessario chiarire che l'art. 644 c.p. prevede che:
“Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.” Pertanto, dal tenore letterale delle norme è chiaro che il costo dell'imposta sostitutiva non rientra nel calcolo del TEG/TAEG.
Per quanto concerne la penale di estinzione anticipata, diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, l'orientamento giurisprudenziale prevalente così statuisce: “malgrado tale commissione abbia la funzione di ristorare indirettamente la banca delle remunerazioni contrattuali perdute per effetto dell'anticipato rimborso, ritiene il giudicante che essa non possa ritenersi “costo collegato all'erogazione del credito” perché: 1) tale debito viene a esistenza solo se il mutuatario eserciti il diritto potestativo di recedere dal contratto;
2) tale atto di esercizio costituisce espressione di autonomia negoziale su cui la banca non può interferire;
3) a sua volta, la banca non ha alcun potere o facoltà di anticipare la chiusura dell'operazione per maturare il diritto al pagamento di una penale di estinzione poiché il contratto non la prevede. In definitiva, non può affermarsi il superamento della soglia d'usura pagina 10 di 13 per effetto della pattuizione della commissione di estinzione anticipata, poiché il costo non può ritenersi collegato all'erogazione del credito” (Corte di Cassazione: sez. II, 12 febbraio
2010 n. 12028; conformi Cass. Pen., sez. II, 14 maggio 2010 n. 28743 e Cass. Pen., sez II,
23 novembre 2011 n. 46669 ).
Pertanto, tenuto conto delle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio, dott. nel caso di specie, è da escludersi l'applicazione di interessi usurari. Per_2
In merito all'eccezione di nullità del precetto per assoluta genericità del credito precettato, la stessa è destituita di fondamento atteso che nell'atto di precetto venivano esattamente indicate le rate scadute e non ancora saldate ( 6 rate mensili con decorrenza 31.10.17 e sino al 31.3.208) e il capitale residuo estinto alla data dell'1.4.18, successiva alla scadenza dell'ultima rata scaduta e non pagata di cui all'ammortamento, pari ad € 144.542,02; d'altra parte la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l'atto di precetto notificato dal creditore che si limiti all'indicazione della somma dovuta, senza alcuna spiegazione del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla, è assolutamente valido e non inficiato da nullità ai sensi dell'art. 480 c.p.c., comma II” (Cass. n. 8096/2022).
A tal riguardo, Il CTU, dott. si soffermava, poi, sul quesito n.2) e ritenute, altresì, Per_2
Per_ meritevoli di accoglimento le osservazioni del consulente di parte attrice, dott. (“Il CTU quantifica la somma delle rate insolute in € 5.878,07 invece che in € 5.865,52 come risulta invece in precetto, affermando che la differenza è dovuta ad arrotondamenti finanziari in ordine all'approssimazione dei decimali del TAN variabile utilizzato dallo stesso ausiliare rispetto a quello adoperato dalla Banca. In effetti, la differenza di € 12,55 è dovuta sia per
l'approssimazione sopra descritta ma anche per il mancato inserimento da parte dell'ausiliare delle spese amministrative di € 2,50 relative a ciascuna rata non pagata. Invero, applicando
l'arrotondamento di 0,001 inferiore per le scadenze del 31.10.2017 e 30.11.2017 e aggiungendo i € 2,50 per rata si giunge perfettamente alla somma indicata in precetto di €
5.878,07. Pertanto, si chiede al CTU di tenere conto di quanto analiticamente evidenziato in merito alla determinazione delle rate insolute”), quantificava che il “totale ancora dovuto dalla parte opponente alla banca Parte_1 CP_1 CO
(rappresentata dalla ) alla data di deposito della presente: € 152.460,59 CP_2
(comprensivo degli interessi al tasso legale)”.
Circa la presunta discrepanza tra i dati contrattuali rispetto a quelli evidenziati nella perizia tecnico-contabile, con conseguente applicazione del tasso BOT ex art. 117 TUB, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'ISC/TAEG non rappresenta una specifica pagina 11 di 13 condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. L'erronea quantificazione dell'ISC/TAEG, quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, sesto comma, TUB. Del resto, non si rinviene nel diritto positivo la sanzione della nullità per la fattispecie in questione, essendo stata prevista una simile sanzione solo nel settore del credito al consumo, nella cui disciplina l'art. 125bis, sesto comma, TUB, dispone che, nel caso in cui il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi Par aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nell' ) siano da considerarsi nulle: Par qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra e TAEG nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, l'avrebbe espressamente previsto, analogamente a quanto avvenuto con l'art. 125bis, sesto comma, TUB. L'errata indicazione del TAEG, anche ove accertata, non altera il consenso negoziale della parte mutuataria.
Ne deriva che i profili esaminati appaiono del tutto assorbenti delle altre questioni proposte, ponendosi nel solco dell'orientamento tracciato dalla giurisprudenza secondo cui “In tema di motivazione della sentenza, quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande, l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento, potendosi, al più, contestare le ragioni dell'assorbimento contestando utilmente la decisione ritenuta
“assorbente” (Corte di Cassazione civile, Ordinanza 9 novembre 2022 n. 32977)
Pertanto, alla luce delle argomentazioni esposte, la domanda va rigettata nella sua interezza.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta integralmente la domanda e l'opposizione formulata;
pagina 12 di 13 2) Condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese processuali che liquida in € 8.000,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge ed oltre spese di CTU;
Si comunichi.
02.09.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1250.2019 del ruolo generale, promossa da: rappresentata e difesa dall'Avv. Beniamino Mariano;
Parte_1
ATTORE
CONTRO rappresentata dalla procuratrice CO CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Girolamo Barbato;
[...]
CONVENUTA
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attrice: “dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto come notificato;
- in subordine dichiarata la gratuità del mutuo stipulato in data 15 maggio 2008, dichiarare che l'opponente nulla deve all'Istituto di credito in forza del titolo azionato in quanto il credito è estinto per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare
l'inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 4 febbraio 2019; in via ancora più gradata dichiarata la gratuità del mutuo stipulato in data 15 maggio 2008, accertare la effettiva somma
a calcolarsi quale residuo mutuo fino all'integrale esaurimento delle rate pattuite, a rimodularsi, ed eventualmente a compensarsi con la somma che verrà accertata dovuta, anche secondo equità, dalla società intimante alla sig.ra a titolo di Parte_1 risarcimento del danno per la violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale, anche ai sensi degli artt. 1175, 1337, 1336 e 1375 c.c., anche in considerazione della previsione del cosiddetto fenomeno anatocistico, ovvero per mancata indicazione dell'effettivo
pagina 1 di 13 ISC/TAEG nel contratto;
- il tutto comunque con vittoria di spese ed onorari di causa, da attribuirsi al difensore dichiaratosi antistatario”. Per il convenuto: “1) Rigettare, in ogni caso, la proposta opposizione perché infondata in fatto e diritto;
2) Rigettare ogni avversa domanda, anche in via risarcitoria, perché evidentemente infondata in fatto e diritto;
3) Con vittoria in ogni caso di spese e competenze di giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra proponeva opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificatole in data 4.2.2019, con il quale la società non CP_2 in proprio ma in nome e per conto della agendo CO sulla scorta del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data
15.5.2008 ai rogiti del Dott. (Rep.128947/Racc.20869), intimava il Persona_1 pagamento della complessiva somma di € 150.825,00 oltre interessi al tasso convenzionale pattuito in contratto. A sostegno della domanda eccepiva: a) nullità del precetto per difetto di legittimazione attiva della intimante;
b) nullità del precetto per inesistenza di un valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. c) Nullità per mancata spedizione del titolo in forma esecutiva in violazione dell'art. 479 c.p.c.; d) nullità per assoluta genericità del credito precettato;
e) nullità dell'atto per nullità del titolo esecutivo stante l'usurarietà ex art. 644 c.c. e 1815 c.c. del contratto di mutuo f) Violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale ai sensi degli artt. 1175, 1337, 1336 e 1375 c.c., con conseguente risarcimento dei danni.
Più in particolare, parte opponente deduceva che in data 15.5.2008 contraeva con la
[...]
un contratto di mutuo fondiario a tasso variabile per la somma di € CO
pagina 2 di 13 220.000,00 per una durata di 240 mesi (20 anni); la pertanto, iscriveva ipoteca su CP_1 immobili di proprietà della sig.ra per una somma complessiva di € 440.000,00 per Pt_1 capitale, interessi a qualsiasi titolo, accessori e spese di ogni genere, anche assicurative.
Venivano, inoltre, stabiliti, circa la periodicità delle rate, il pagamento mensile delle stesse, con un tasso di interesse iniziale pari al 6%, interessi di mora nella misura di 3 punti percentuale in più del tasso nominale del momento (Euribor a 1 mese, con divisore 360 maggiorato di 1,50%) e una penale di estinzione anticipata nella misura dell'1% sul capitale restituito. L'opponente dichiarava di aver fatto analizzare il contratto di mutuo in oggetto e dall'analisi eseguita era emerso che la per tutta la durata del mutuo aveva applicato CP_1 condizioni non solo differenti da quelle contrattualmente pattuite, ma anche contra legem.
Senza alcun avviso, la società come rappresentata e difesa nella dichiarata CP_2 qualità, notificava l'atto di precetto oggetto della presente opposizione.
Con la presente opposizione, la sig.ra lamentava il difetto di legittimazione attiva della Pt_1 società non risultando da alcun atto i suoi poteri, solo dichiarati. CP_2
Parte opponente eccepiva, inoltre, l'inesistenza di un valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. comma 2 n.3, tale non potendo essere considerato il contratto di mutuo fondiario del
15.5.2008 “condizionato” all'adempimento di alcune formalità, in mancanza di successive scritture aventi forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata attestanti l'erogazione della somma mutuata;
riteneva che il contratto di mutuo essendo un contratto “reale” si perfezionava con la consegna della somma mutuata, insorgendo solo da tale momento l'obbligo di rimborso in capo al mutuatario, pertanto, secondo l'opponente, il contratto di mutuo può ritenersi titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 comma 2 n. 3 c.p., solo se risulti l'effettiva dazione della somma nelle forme previste dalla norma citata.
Eccepiva, altresì, la nullità dell'atto di precetto per mancata spedizione del titolo in forma esecutiva, in violazione dell'art. 479 c.p.c., non rientrando tra quelli indicati dall'art. 41, primo comma, del D.lgs 385/1993, che esime il creditore dall'obbligo di notificazione del titolo esecutivo di formazione contrattuale.
L'opponente contestava, inoltre, la validità del precetto siccome il credito, come richiesto ed azionato dalla Banca opposta, non era assolutamente certo, né liquido, né esigibile per non essere comprovato né comprovabile il corretto ammontare dell'importo precettato, non essendo state esplicitate le modalità con cui era stato calcolato e non essendo stato indicato l'importo delle rate insolute e il loro ammontare, nonché i conteggi degli interessi.
pagina 3 di 13 Quanto agli interessi applicati, l'opponente riteneva configurabile dal punto di vista penale il reato di usura, ex art. 644 c.p.p., e la conseguente gratuità del mutuo, ex art. 1815 c.c., dal punto di vista civile, in quanto considerando il tasso di soglia vigente all'epoca, pari al 9% risultava facilmente dimostrabile che la somma delle percentuali degli interessi contrattuali e di mora superava inequivocabilmente il limite in oggetto (tasso di interesse al 6% e interessi di mora (3%) al 9% senza considerare la penale di estinzione anticipata, che in ogni caso doveva considerarsi nel TAEG). Le condizioni applicate al mutuo configuravano non solo l'usurarietà dello stesso, con conseguente applicazione dell'art. 1815 cc., ma anche discrepanze tra i dati contrattuali rispetto a quelli evidenziati nella perizia tecnico-contabile, con conseguente applicazione del tasso BOT ex art. 117 TUB.
Si costituiva la in qualità di procuratrice della , CP_2 CO la quale in via preliminare chiedeva il rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto, nel merito rigettare, in ogni caso, la proposta opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto. Relativamente all'eccepito difetto di legittimazione attiva, la specificava che, diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, non CP_2 aveva notificato il precetto quale cessionaria del credito, ma aveva agito in nome e per conto dell'Istituto Bancario, quale sua procuratrice, come da documentazione allegata agli atti.
Parte opposta, nel merito, riteneva infondato il motivo di opposizione con il quale parte opponente deduceva la carenza di titolo esecutivo. In particolare riteneva che il contratto di mutuo fondiario è un contratto reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altra cosa fungibile) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario, la quale può ritenersi sussistente come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario. Nel caso di specie, la sig.ra aveva la disponibilità giuridica della Pt_1 somma mutuata avendo potuto disporre delle somme mutuate mediante la costituzione di un deposito cauzionale, il che aveva determinato la conseguente uscita delle somme dal patrimonio della banca e la loro acquisizione a quello dell'odierna opponente, dunque si era
“materializzata la traditio”. Successivamente lo svincolo delle somme mutuate era avvenuto attraverso il versamento della somma mutuata di € 219.010,00, al netto degli oneri, il
16.6.2008.
Circa l'omessa notifica del titolo in forma esecutiva, si deve evidenziare che tale eccezione costituisce opposizione ex art. 617 c.p.c. e non 615 c.p.c. in quanto l'omissione in parola non incide sul diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata ed inoltre, l'art. 41 TUB, pagina 4 di 13 attribuisce al creditore fondiario “l'esenzione dall'onere di notifica del titolo contrattuale esecutivo”, da cui la conseguenziale infondatezza dell'avversa doglianza.
Parte opposta, inoltre, considerava le deduzioni relative alla presunta genericità del credito precettato “di routine”, senza alcun riferimento al caso concreto laddove, tra l'altro, in atto di precetto erano state esattamente indicate le rate scadute e non ancora saldate (6 rate mensili con decorrenza 31.10.17 e sino al 31.3.208) e il capitale residuo estinto alla data dell'1.4.2018, successiva alla scadenza dell'ultima rata scaduta e non pagata di cui all'ammortamento, pari ad € 144.542,02.
Invece, circa la pretesa pattuizione di interessi usurai, parte opposta chiariva che alla data di stipula del contratto di mutuo, la situazione di fatto era la seguente a) il tasso corrispettivo cui era regolato il mutuo era pari al 6,00% ( art. 1 contratto); b) in caso di mancato pagamento di somme derivanti dal contratto, il tasso moratorio veniva stabilito maggiorando di 3 punti il tasso convenzionale pattuito ( art. 5 contratto) e, dunque, all'atto della stipula era pari al
9,00% ( 6,00 + 3); c) alla data di stipula del mutuo del 15/5/2008 il tasso soglia per i mutui, ai sensi della L. 108/96, era fissato nel 9% (6% aumentato della metà). Alla luce della sopra riferita e documentata situazione di fatto era, dunque, evidente che non vi era stata alcuna pattuizione d'interessi che esorbitassero il tasso soglia anti-usura, considerato che risulta ormai pacifica in giurisprudenza l'esclusione della meccanica ed “automatica” sommatoria degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori ai fini della verifica del superamento del tasso soglia anti-usura.
La società intimante, infine, riteneva che la penale di estinzione anticipata non aveva rilevanza ai fini del computo dell'usurarietà ed in ogni caso, la sommatoria tra tasso d'interesse corrispettivo pattuito (6%) e commissione estinzione anticipata (1%) avrebbe condotto ad un tasso (7%), ben al di sotto del tasso soglia fissato, come detto, nel 9% e con esclusione, dunque, di ogni ipotesi di violazione della L. 108/96.
Nel corso del giudizio veniva disposta, su istanza di parte opponente, CTU tecnico contabile, con nomina del dott. con l'incarico di rispondere ai seguenti quesiti: Persona_2
“esaminati esclusivamente gli atti della causa di opposizione, a) descriva, previa sintesi delle più significative condizioni contrattuali ed economiche, la natura e l'esatta evoluzione dei rapporti intercorsi tra le parti in causa in relazione alla durata, alle operazioni attive e passive documentate, al tasso di interesse applicato ed alla relativa fonte, ai criteri di capitalizzazione
e di contabilizzazione adoperati dall'istituto bancario, all'eventuale superamento dei tassi soglia, nonché ad ogni ulteriore elemento del rapporto inerente alle doglianze sollevate da pagina 5 di 13 parte opponente;
b) per ogni voce di credito di cui al precetto opposto, accerti e dica se la somma richiesta sia conforme alla previsione contrattuale nonché a quelle legali in materia anche di anatocismo e usura applicabili ratione temporis al contratto di mutuo oggetto di causa e quale sia l'entità delle stesse voci, distinguendola per sorta, accessori contrattuali e spese, sia alla data del precetto che alla data di deposito dell'elaborato peritale;
- dica quant'altro utile ai fini di giustizia”.
Tanto premesso in fatto, in via preliminare la doglianza volta a contestare la legittimazione attiva di parte convenuta appare infondata. Innanzitutto, la società chiariva che la CP_2
, in forza di contratto di mutuo fondiario ai rogiti del Dott. CO del 15.5.2008, unica ed indiscussa titolare dei crediti azionati con il Persona_1 precetto notificato in danno dell'opposta, nominava e costituiva procuratore speciale la CP_2
con atto rogito del Notaio Dott. da del 22.5.2018, Repertorio n.195382,
[...] Persona_3 CP_1
Racc. 12890 registrato a il 24.5.2018 al n.2969 serie 1T, conferendo alla stessa la CP_1 potestà di agire in nome e per conto della per il CO compimento di ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili alla gestione e al recupero dei crediti ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo e, per quel che qui interessa, il potere di “ F) sottoscrivere ogni istanza o altro documento necessario per condurre qualunque azione giudiziaria – in ogni stato e grado del giudizio – riguardante direttamente o indirettamente i crediti e/o le garanzie in nome e per conto della
[...]
, fare precetti, predisporre e sottoscrivere ricorsi…richiedere, CO promuovere ed eseguire ati esecutivi, cautelari e conservativi”. Quest'ultima, per il tramite del dott. suo procuratore speciale nominato con atto per notaio Persona_4 Per_5 del 18.7.2018, rep. n. 216 e racc. n. 158, aveva intimato precetto, in nome e per
[...] conto della , in danno della sig.ra per il CO Parte_1 pagamento del credito vantato dalla Banca MPS Spa. Dunque, in definitiva, la
[...]
, titolare del credito azionato, ha, per il tramite della procuratrice speciale CO
, intimato precetto per il recupero del credito stesso. Risulta, dunque, CP_2 documentalmente provata la legittimazione attiva della Società intimante.
Nel merito, circa l'assoluta inesistenza di un valido titolo esecutivo, non avendo il contratto di mutuo i requisiti previsti dall'art. 474 comma 2 e 3 c.p.c., l'orientamento giurisprudenziale è unanime nel ritenere che “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario costituisce effettiva pagina 6 di 13 erogazione dei fondi anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali” (Cass. civ. n. 25632/2017, conf. da Cass. civ. n.
19654/2019). Difatti, “la consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica "traditio" del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall'integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo, attesa la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili” (Cass. civ. n. 17194/2015).
In definitiva, secondo la Suprema Corte è proprio l'erogazione con contestuale deposito cauzionale a valere come traditio, senza che la temporanea indisponibilità della somma (in attesa dell'adempimento degli obblighi indicati nel contratto) possa inficiare la sussistenza dell'erogazione, poiché ciò che conta è che ai fini dello svincolo non sia richiesta una nuova manifestazione di volontà e quindi un nuovo contratto. Ne deriva che in tal caso il mutuo non può ritenersi “condizionato”: difatti, in questa tipologia di contratto l'erogazione della somma mutuata (rectius: da mutuarsi) dipende in tutto o in parte da eventi futuri ed incerti, quali ad esempio lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione dell'immobile ipotecato, tanto che sino a questo momento la somma da mutuare resta nel patrimonio del mutuante. In tal caso, come prima del T.U.B. era espressamente previsto per i mutui fondiari dall'art. 16 R.D.
16/7/1905 n. 646, l'erogazione della somma mutuata ed il corrispondente rilascio della quietanza esprimono manifestazioni di volontà che - siccome posteriori alla stipula del contratto - richiedono uno o più ulteriori atti notarili (costituenti appunto il titolo esecutivo).
Nel caso in esame il contratto di mutuo fondiario contiene un riferimento all'immediato versamento sul conto intestato al mutuatario e la relativa quietanza (“…la parte mutuataria stessa rilascia con il presente atto quietanza, da avere un unico e medesimo effetto con quella che rilascerà al cassiere della Banca mutuante, riconoscendo di aver ricevuto l'intero importo mutuato. 2) la parte mutuataria costituisce l'intera somma mutuata in deposito cauzionale infruttifero presso la Banca stessa finchè non sia giustificata alla Banca, entro il termine di 90 giorni da oggi e con le conseguenze in difetto, previste al patto n.1 del
Capitolato allegato, l'assenza di iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli all'ipoteca da iscrivere in dipendenza del presente atto e siano inoltre adempiute le seguenti altre condizioni:-assicurazione dell'immobile ipotecato come previsto al patto n.3 del capitolato allegato;
-certificato fallimentare negativo a data successiva l'11 giorno dall'iscrizione della pagina 7 di 13 garanzia ipotecaria”). Tale disposizione contrattuale sicuramente non esclude la qualifica di titoli esecutivi dei predetti contratti in quanto il mutuatario ha disposto delle somme ricevute, autorizzando il versamento in deposito infruttifero. Inoltre, il mancato verificarsi delle condizioni previste dal contratto risulta previsto come condizione risolutiva e non sospensiva del contratto di mutuo. Pertanto, la contemporanea costituzione nel caso in esame di un deposito cauzionale non incide sull'attualità dell'obbligazione restitutoria, ad efficacia immediata, sussistendo solo un atto dispositivo parallelo che non elimina l'attualità dell'obbligazione restitutoria. Dunque, il fatto stesso che il mutuatario abbia disposto delle somme autorizzandone il versamento su un deposito infruttifero vincolato all'istituto di credito mutuante, a garanzia dell'adempimento degli obblighi dedotti nel contratto, presuppone il conseguimento, da parte del mutuatario, dell'immediata disponibilità della somma erogata.
L'atto con il quale il mutuatario vincola temporaneamente le somme ricevute in favore della
Banca, infatti, costituisce un posterius rispetto alla traditio, che è da esso necessariamente presupposta. Nelle ipotesi di mutuo con deposito cauzionale convivono un contratto di mutuo perfetto ed efficace ed una garanzia atipica logicamente e giuridicamente successiva al primo, senza che quest'ultima ne faccia venir meno la natura di titolo esecutivo.
Inoltre, parte mutuataria aveva rilasciato quietanza la quale costituisce una dichiarazione avente valore di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt.
2733 e 2735 cod. civ., sicché colui il quale ha dichiarato di aver ricevuto il pagamento non può impugnare l'atto se non provando, a norma dell'art. 2732 cod. civ., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza (Cass. civ. n. 4196/2014, Cass. civ., sezioni unite n.
19888/2014 nonché, per una applicazione del principio con riferimento al contratto di mutuo,
Cass. civ. n. 24683/2018).
In merito alle altre eccezioni sollevate da parte opponente questo Giudicante ritiene di poter aderire integralmente alle conclusioni tecniche svolte dal CTU sotto il profilo contabile, condivise appieno in quanto esenti da censure motivazionali e da vizi logico-giuridici da questo Giudice, oltre ad essere il frutto di accertamenti che appaiono metodologicamente corretti. In risposta ai quesiti nn. 1) e 3) sopra indicati, il CTU riportava le pattuizioni contrattuali e procedeva all'individuazione dei criteri di capitalizzazione e di contabilizzazione adoperati dall'Istituto Bancario, spiegando che “Il piano di ammortamento versato in atti rimborsa le somme versate mediante il noto meccanismo c.d. alla “francese”. Non vi è agli atti un documento o un articolo del contratto che faccia sottendere l'applicazione di una forma di capitalizzazione degli interessi”. pagina 8 di 13 Il CTU, procedeva, poi, alla verifica dell'eventuale usurarietà degli interessi e specificava che l'accertamento dell'eventuale superamento del tasso soglia doveva essere eseguito autonomamente con riferimento alle due categorie di interessi, tasso corrispettivo e tasso di mora. In merito specificava: “al fine di verificare l'eventuale superamento del tasso, è bene precisare che il tasso di interesse è stato pattuito in misura variabile, sebbene il mutuatario avesse la possibilità di renderlo di misura fissa. Pertanto, la categoria creditizia a cui fa riferimento dai TEGM della Banca d'Italia è “Mutui a tasso variabile”. Orbene, considerando che il finanziamento è stato stipulato il 15/05/2008 e che il capitale finanziato è di 220.000,00 euro, il tasso soglia è pari al 9,00%...Il TEG così determinato, pari al 6,192075% NON
RISULTA SUPERIORE al tasso soglia alla stipula contrattuale. Lo scrivente ha provveduto a verificare se successivamente alla stipula il TEG fosse stato superiore al tasso soglia tempo per tempo vigente. Il confronto è stato posto in essere dalla rata n. 24, ovvero dal periodo in cui il tasso diventa variabile, fino alla data in cui la ha interrotto il CP_1 rapporto contrattuale a causa della morosità di sei rate consecutive, ossia alla rata 117
(scaduta il 31/03/2018). Il “TEG variabile” di rata in rata, è stato ricavato aumentando il “TAN variabile” in relazione al rapporto “TEG alla Stipula” / “TAN alla stipula”. Il rapporto tra TEG alla stipula (pari al 6,19% così come rappresentato nella tabella n. 1) e TAN alla stipula
(6,00%) ci rende edotti dell'incidenza degli altri costi diversi dagli interessi rispetto al capitale erogato. Tale incidenza, espressa in termini percentuali, la si utilizza come moltiplicatore del
TAN variabile5 al fine di trasformarlo in TEG variabile. Il TEG variabile non supera il tasso soglia tempo per tempo vigente” (cfr pagg. 11 a 13 della consulenza).
Per quanto riguarda il tasso di mora, il Ctu ha precisato che “il tasso di mora è stabilito nella misura pari al tasso convenzionale maggiorato di 3 punti percentuali, ovverosia pari al 9,00% alla stipula (TAN 6,00%+Spread 3,0%). Pertanto, alla stipula il Tasso di Mora del 9,00% risulta pari al tasso soglia del 9,00%, non verificandosi l'usura. E' bene sottolineare che nel caso degli interessi di mora, nulla hanno a che vedere gli altri oneri collegati al credito al fine della verifica dell'usura. Infatti, se l'acclarata giurisprudenza ha da una parte inteso coinvolgere gli interessi di mora nella valutazione dell'usurarietà dei tassi, dall'altra ha ben inteso scindere in modo inequivocabile i parametri di confronto. Gli interessi moratori si riferiscono a un periodo di decorrenza successivo rispetto a quello degli interessi remunerativi del capitale: la loro natura incidentale li rende autonomi rispetto a tutti gli altri oneri o spese sostenute dalla parte finanziata per accedere al prestito. E' stata verificata anche il superamento del tasso soglia da parte del tasso di mora successivo alla stipula, sempre con pagina 9 di 13 decorrenza della rata n. 24, ossia dal periodo in cui il tasso diventa variabile, fino alla data in cui la Banca ha interrotto il rapporto contrattuale a causa della morosità di sei rate consecutive, ossia alla rata 117 (scaduta il 31/03/2018). Il tasso di mora variabile, è stato ricavato aggiungendo, come previsto dall'art. 5 del contratto, 3 punti percentuali al TAN variabile di rata in rata già determinato nei modi e nei termini poc'anzi descritti. E' possibile constatare come gli interessi di mora sopravvenuti siano superiori al tasso soglia nel periodo compreso tra il giugno 2010 e marzo 2011. Tuttavia, agli atti non vi sono prove di applicazione di interessi di mora in siffatto periodo”.
Tuttavia, in risposta ed in accoglimento delle osservazioni del consulente tecnico di parte Per_ attrice, dott. , il quale chiedeva di tener conto nella determinazione del tasso soglia da confrontare con il tasso di mora variabile, la maggiorazione prevista tempo per tempo vigente dai Decreti Ministeriali, procedeva a modificare i tassi soglia del periodo compreso tra giugno
2010 e marzo 2011, sostituendoli con i tassi soglia comprensivi della maggiorazione prevista in caso di verifica dell'usurarietà del tasso di mora. All'esito della modifica operata non è emergeva alcun superamento del tasso di mora successivamente alla stipula del contratto e precisava che tale rettifica non sortiva effetti da un punto di vista di ricalcoli in quanto nessuna somma era stata quantificata non essendoci, come detto, prove agli atti di effettiva applicazione di interessi moratori.
A tal proposito, questo Giudicante ritiene necessario chiarire che l'art. 644 c.p. prevede che:
“Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.” Pertanto, dal tenore letterale delle norme è chiaro che il costo dell'imposta sostitutiva non rientra nel calcolo del TEG/TAEG.
Per quanto concerne la penale di estinzione anticipata, diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, l'orientamento giurisprudenziale prevalente così statuisce: “malgrado tale commissione abbia la funzione di ristorare indirettamente la banca delle remunerazioni contrattuali perdute per effetto dell'anticipato rimborso, ritiene il giudicante che essa non possa ritenersi “costo collegato all'erogazione del credito” perché: 1) tale debito viene a esistenza solo se il mutuatario eserciti il diritto potestativo di recedere dal contratto;
2) tale atto di esercizio costituisce espressione di autonomia negoziale su cui la banca non può interferire;
3) a sua volta, la banca non ha alcun potere o facoltà di anticipare la chiusura dell'operazione per maturare il diritto al pagamento di una penale di estinzione poiché il contratto non la prevede. In definitiva, non può affermarsi il superamento della soglia d'usura pagina 10 di 13 per effetto della pattuizione della commissione di estinzione anticipata, poiché il costo non può ritenersi collegato all'erogazione del credito” (Corte di Cassazione: sez. II, 12 febbraio
2010 n. 12028; conformi Cass. Pen., sez. II, 14 maggio 2010 n. 28743 e Cass. Pen., sez II,
23 novembre 2011 n. 46669 ).
Pertanto, tenuto conto delle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio, dott. nel caso di specie, è da escludersi l'applicazione di interessi usurari. Per_2
In merito all'eccezione di nullità del precetto per assoluta genericità del credito precettato, la stessa è destituita di fondamento atteso che nell'atto di precetto venivano esattamente indicate le rate scadute e non ancora saldate ( 6 rate mensili con decorrenza 31.10.17 e sino al 31.3.208) e il capitale residuo estinto alla data dell'1.4.18, successiva alla scadenza dell'ultima rata scaduta e non pagata di cui all'ammortamento, pari ad € 144.542,02; d'altra parte la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l'atto di precetto notificato dal creditore che si limiti all'indicazione della somma dovuta, senza alcuna spiegazione del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla, è assolutamente valido e non inficiato da nullità ai sensi dell'art. 480 c.p.c., comma II” (Cass. n. 8096/2022).
A tal riguardo, Il CTU, dott. si soffermava, poi, sul quesito n.2) e ritenute, altresì, Per_2
Per_ meritevoli di accoglimento le osservazioni del consulente di parte attrice, dott. (“Il CTU quantifica la somma delle rate insolute in € 5.878,07 invece che in € 5.865,52 come risulta invece in precetto, affermando che la differenza è dovuta ad arrotondamenti finanziari in ordine all'approssimazione dei decimali del TAN variabile utilizzato dallo stesso ausiliare rispetto a quello adoperato dalla Banca. In effetti, la differenza di € 12,55 è dovuta sia per
l'approssimazione sopra descritta ma anche per il mancato inserimento da parte dell'ausiliare delle spese amministrative di € 2,50 relative a ciascuna rata non pagata. Invero, applicando
l'arrotondamento di 0,001 inferiore per le scadenze del 31.10.2017 e 30.11.2017 e aggiungendo i € 2,50 per rata si giunge perfettamente alla somma indicata in precetto di €
5.878,07. Pertanto, si chiede al CTU di tenere conto di quanto analiticamente evidenziato in merito alla determinazione delle rate insolute”), quantificava che il “totale ancora dovuto dalla parte opponente alla banca Parte_1 CP_1 CO
(rappresentata dalla ) alla data di deposito della presente: € 152.460,59 CP_2
(comprensivo degli interessi al tasso legale)”.
Circa la presunta discrepanza tra i dati contrattuali rispetto a quelli evidenziati nella perizia tecnico-contabile, con conseguente applicazione del tasso BOT ex art. 117 TUB, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'ISC/TAEG non rappresenta una specifica pagina 11 di 13 condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. L'erronea quantificazione dell'ISC/TAEG, quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, sesto comma, TUB. Del resto, non si rinviene nel diritto positivo la sanzione della nullità per la fattispecie in questione, essendo stata prevista una simile sanzione solo nel settore del credito al consumo, nella cui disciplina l'art. 125bis, sesto comma, TUB, dispone che, nel caso in cui il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi Par aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nell' ) siano da considerarsi nulle: Par qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra e TAEG nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, l'avrebbe espressamente previsto, analogamente a quanto avvenuto con l'art. 125bis, sesto comma, TUB. L'errata indicazione del TAEG, anche ove accertata, non altera il consenso negoziale della parte mutuataria.
Ne deriva che i profili esaminati appaiono del tutto assorbenti delle altre questioni proposte, ponendosi nel solco dell'orientamento tracciato dalla giurisprudenza secondo cui “In tema di motivazione della sentenza, quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande, l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento, potendosi, al più, contestare le ragioni dell'assorbimento contestando utilmente la decisione ritenuta
“assorbente” (Corte di Cassazione civile, Ordinanza 9 novembre 2022 n. 32977)
Pertanto, alla luce delle argomentazioni esposte, la domanda va rigettata nella sua interezza.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M
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Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta integralmente la domanda e l'opposizione formulata;
pagina 12 di 13 2) Condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese processuali che liquida in € 8.000,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge ed oltre spese di CTU;
Si comunichi.
02.09.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
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