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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 18/07/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1523/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1523/2024 promossa da:
(c.f. Parte_1
) elettivamente domiciliato in Sopramuro, 29 20121 PIACENZA ITALIA P.IVA_1
presso il Difensore ACCORDINO GIUSEPPE
ATTORE
contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._1
Controparte_2
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c..
1. Per comodità espositiva si trascrive il fatto dal libello introduttivo. “…in data
13.05.2023 il sig. nato a [...] il [...], c.f. Controparte_2
ivi residente in loc. San Protaso, 33, ha formulato per il tramite C.F._2
dell'Agenzia Immobiliare Arkadia, all'uopo incaricata, la proposta di acquisto dell'immobile sito in Castell'Arquato (PC), via Case Sparse Fornace Fulgoni, 13, costituita da una villetta indipendente identificata catastalmente al foglio 15, mapp 880 sub. 1 e sub. 2, e di area di pertinenza esclusiva censita al CT, partita n. 1, foglio 15 mapp 880 di mq 4370, ai proprietari sigg.ri e in ragione della quota indivisa di un Parte_2 Controparte_3
mezzo ciascuno, al prezzo di euro 550.000,00. L'atto di compravendita doveva essere stipulato entro il 30.07.2023 ( doc. n. 1); […] successivamente, il 18.05.2023, il sig. CP_1
modificava la precedente offerta, formulando proposta di acquisto per il corrispettivo di euro
570.000,00. I venditori sigg.ri accettavano la suddetta proposta in pari CP_3 Parte_2
data e l'accettazione era pure comunicata al sig. In data 08.07.2023 le parti CP_1
concordavano di rinviare la stipula dell'atto di compravendita al giorno 06.09.2023, presso il notaio dott. di Piacenza ( doc. n. 1). […] il giorno 21.07.2023 le parti stipulavano Per_1
presso il notaio dott. il contratto preliminare di vendita, registrato il 29.07.2023, e in Per_1
tale sede, presente pure il sig. si rendeva promissaria acquirente la figlia Controparte_2
nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
Protaso, 33, c.f. Con tale atto le parti confermavano il corrispettivo C.F._1
di euro 570.000,00 , al cui pagamento si sarebbe dovuto procedere per euro 50.000,00 da versarsi entro 10 giorni dalla data del preliminare ed euro 520.000,00 al momento del rogito notarile da stipularsi entro il 06.09.2023 ( doc. n. 2); […] in conseguenza dell'inadempimento della sig.ra che non provvedeva al versamento delll'acconto di euro Controparte_1
pagina 2 di 6 50.000,00 nei termini pattuiti, le parti (pure il sig. con scrittura privata Controparte_2
dell'1.09.2023 hanno risolto consensualmente la proposta di acquisto ed il successivo preliminare di compravendita, con effetto immediato ( doc. n. 3); […] la titolare dell'Agenzia
Immobiliare Arkadia, sig.ra aveva pattuito con il proponente sig. Parte_1
in occasione di uno degli incontri e presente il collaboratore e agente Controparte_2
immobiliare sig. una provvigione del 3% sul prezzo pattuito […] che ammonta Parte_3
ad euro 20.862,00, IVA compresa ( doc. n. 4)” reclamata in questa sede, vano l'esperimento della negoziazione assistita ( doc. n. 5).
2. La domanda è procedibile e fondata. Giova premettere che la contumacia della parte convenuta, seppur di per sè sola considerata non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore in quanto contegno neutro al pari del silenzio in campo negoziale (cfr. Cass. 10554/1994), purtuttavia emerge come disinteresse ed inerzia colpevoli, a fronte di fatti sicuramente rientranti nella sua sfera di conoscenza, in quanto trasfusi in atti ritualmente notificatile al proprio indirizzo.
Sicché, dovendosi tale contegno valutare in relazione agli elementi di prova forniti dalla parte attrice, emerge come con tale condotta la convenuta non abbia fornito alcun elemento idoneo a prospettare una diversa ricostruzione, non avendo allegato alcun fatto impeditivo, modificativo ed estintivo (art. 2697 c.c.); proprio la qualificazione della contumacia in sé quale fatto processualmente neutro impedisce,
peraltro, che essa vanifichi la produzione documentale suddetta (diversamente risolvendosi in un regime processuale più favorevole rispetto a quello della parte costituita).
Tanto premesso, la grundnorm è l'articolo 1755 del codice civile, a mente del quale "il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento". La norma subordina quindi il sorgere del diritto alla provvigione alla ricorrenza di due presupposti essenziali: la conclusione dell'affare e pagina 3 di 6 il nesso causale tra tale conclusione e l'intervento del mediatore. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione,
l'affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo,
si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato. Va invece escluso il diritto alla provvigione qualora tra le parti non sia stato concluso un "affare" in senso economico-giuridico, ma si sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell'affare, come nel caso in cui sia stato stipulato un patto di opzione, idoneo a vincolare una parte soltanto, ovvero un cd. "preliminare di preliminare", costituente un contratto ad effetti esclusivamente obbligatori non assistito dall'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., in caso di inadempimento che, pur essendo di per sé stesso valido ed efficace e non nullo per difetto di causa, ove sia configurabile un interesse delle parti meritevole di tutela alla formazione progressiva del contratto fondata sulla differenziazione dei contenuti negoziali delle varie fasi in cui si articola il procedimento formativo, non legittima tuttavia la parte non inadempiente ad esercitare gli strumenti di tutela finalizzati a realizzare, in forma specifica o per equivalente, l'oggetto finale del progetto negoziale abortito, ma soltanto ad invocare la responsabilità contrattuale della parte inadempiente per il risarcimento dell'autonomo danno derivante dalla violazione, contraria a buona fede, della specifica obbligazione endoprocedimentale contenuta nell'accordo interlocutorio.” (Cassazione civile sez. II, 19/11/2019, n.30083) e che “La mancanza anche di un solo elemento essenziale del contratto da concludere qualifica la proposta irrevocabile di acquistare un immobile alla stregua di accordo preparatorio;
pertanto, dovendo la stessa considerarsi quale mera parte dell'intero iter formativo del futuro contratto, non può dirsi
(ancora) sorto in capo al mediatore alcun diritto alla percezione della provvigione”
(Cassazione civile sez. II, 12/04/2023, n.9694). Nel caso di specie abbiamo un contratto preliminare stipulato e poi consensualmente risolto, a riprova che l'intermediazione pagina 4 di 6 dell'agenzia era stata proficua consentendo alle parti di stringere un vincolo giuridico a tutti gli effetti (contratto preliminare), successivamente risolto. La giurisprudenza di merito ha altresì osservato che il disposto dell'articolo 1755, comma 1, del Cc («Il
mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento») “deve essere interpretato nel senso che il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività
intermediatrice, senza che sia richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, essendo sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso e articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata”. (Tribunale Roma sez. X, 05/09/2024,
n.13738, su Dejure). A questo punto occorrerebbe chiedersi se la risoluzione consensuale del preliminare possa escludere il diritto del mediatore alla provvigione.
La risposta dev'essere negativa, in considerazione del rilievo per cui tecnicamente il mediatore ha già adempiuto alla propria prestazione nel momento in cui ha determinato la conclusione dell'affare attraverso la stipula del preliminare e null'altro può essergli chiesto. Avendo egli esaurito la propria prestazione, la successiva risoluzione consensuale del contratto preliminare si qualifica come vicenda estranea all'attività di intermediazione già compiuta e non può incidere retroattivamente sul diritto alla provvigione, già perfezionatosi.
Ne discende l'accoglimento della domanda così come proposta. Spese secondo soccombenza e nei parametri del DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 5 di 6 Accerta e dichiara il diritto dell'attrice alla provvigione per l'affare per cui è causa,
quantificata in Euro 20.862,00 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;
condanna i convenuti e , in solido tra Controparte_1 Controparte_2
loro, al pagamento in favore dell'attrice della somma come sopra liquidata;
nonché
alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 2.000,00 oltre IVA e accessori se dovuti.
Piacenza, 18 luglio 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1523/2024 promossa da:
(c.f. Parte_1
) elettivamente domiciliato in Sopramuro, 29 20121 PIACENZA ITALIA P.IVA_1
presso il Difensore ACCORDINO GIUSEPPE
ATTORE
contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._1
Controparte_2
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c..
1. Per comodità espositiva si trascrive il fatto dal libello introduttivo. “…in data
13.05.2023 il sig. nato a [...] il [...], c.f. Controparte_2
ivi residente in loc. San Protaso, 33, ha formulato per il tramite C.F._2
dell'Agenzia Immobiliare Arkadia, all'uopo incaricata, la proposta di acquisto dell'immobile sito in Castell'Arquato (PC), via Case Sparse Fornace Fulgoni, 13, costituita da una villetta indipendente identificata catastalmente al foglio 15, mapp 880 sub. 1 e sub. 2, e di area di pertinenza esclusiva censita al CT, partita n. 1, foglio 15 mapp 880 di mq 4370, ai proprietari sigg.ri e in ragione della quota indivisa di un Parte_2 Controparte_3
mezzo ciascuno, al prezzo di euro 550.000,00. L'atto di compravendita doveva essere stipulato entro il 30.07.2023 ( doc. n. 1); […] successivamente, il 18.05.2023, il sig. CP_1
modificava la precedente offerta, formulando proposta di acquisto per il corrispettivo di euro
570.000,00. I venditori sigg.ri accettavano la suddetta proposta in pari CP_3 Parte_2
data e l'accettazione era pure comunicata al sig. In data 08.07.2023 le parti CP_1
concordavano di rinviare la stipula dell'atto di compravendita al giorno 06.09.2023, presso il notaio dott. di Piacenza ( doc. n. 1). […] il giorno 21.07.2023 le parti stipulavano Per_1
presso il notaio dott. il contratto preliminare di vendita, registrato il 29.07.2023, e in Per_1
tale sede, presente pure il sig. si rendeva promissaria acquirente la figlia Controparte_2
nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
Protaso, 33, c.f. Con tale atto le parti confermavano il corrispettivo C.F._1
di euro 570.000,00 , al cui pagamento si sarebbe dovuto procedere per euro 50.000,00 da versarsi entro 10 giorni dalla data del preliminare ed euro 520.000,00 al momento del rogito notarile da stipularsi entro il 06.09.2023 ( doc. n. 2); […] in conseguenza dell'inadempimento della sig.ra che non provvedeva al versamento delll'acconto di euro Controparte_1
pagina 2 di 6 50.000,00 nei termini pattuiti, le parti (pure il sig. con scrittura privata Controparte_2
dell'1.09.2023 hanno risolto consensualmente la proposta di acquisto ed il successivo preliminare di compravendita, con effetto immediato ( doc. n. 3); […] la titolare dell'Agenzia
Immobiliare Arkadia, sig.ra aveva pattuito con il proponente sig. Parte_1
in occasione di uno degli incontri e presente il collaboratore e agente Controparte_2
immobiliare sig. una provvigione del 3% sul prezzo pattuito […] che ammonta Parte_3
ad euro 20.862,00, IVA compresa ( doc. n. 4)” reclamata in questa sede, vano l'esperimento della negoziazione assistita ( doc. n. 5).
2. La domanda è procedibile e fondata. Giova premettere che la contumacia della parte convenuta, seppur di per sè sola considerata non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore in quanto contegno neutro al pari del silenzio in campo negoziale (cfr. Cass. 10554/1994), purtuttavia emerge come disinteresse ed inerzia colpevoli, a fronte di fatti sicuramente rientranti nella sua sfera di conoscenza, in quanto trasfusi in atti ritualmente notificatile al proprio indirizzo.
Sicché, dovendosi tale contegno valutare in relazione agli elementi di prova forniti dalla parte attrice, emerge come con tale condotta la convenuta non abbia fornito alcun elemento idoneo a prospettare una diversa ricostruzione, non avendo allegato alcun fatto impeditivo, modificativo ed estintivo (art. 2697 c.c.); proprio la qualificazione della contumacia in sé quale fatto processualmente neutro impedisce,
peraltro, che essa vanifichi la produzione documentale suddetta (diversamente risolvendosi in un regime processuale più favorevole rispetto a quello della parte costituita).
Tanto premesso, la grundnorm è l'articolo 1755 del codice civile, a mente del quale "il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento". La norma subordina quindi il sorgere del diritto alla provvigione alla ricorrenza di due presupposti essenziali: la conclusione dell'affare e pagina 3 di 6 il nesso causale tra tale conclusione e l'intervento del mediatore. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione,
l'affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo,
si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato. Va invece escluso il diritto alla provvigione qualora tra le parti non sia stato concluso un "affare" in senso economico-giuridico, ma si sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell'affare, come nel caso in cui sia stato stipulato un patto di opzione, idoneo a vincolare una parte soltanto, ovvero un cd. "preliminare di preliminare", costituente un contratto ad effetti esclusivamente obbligatori non assistito dall'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., in caso di inadempimento che, pur essendo di per sé stesso valido ed efficace e non nullo per difetto di causa, ove sia configurabile un interesse delle parti meritevole di tutela alla formazione progressiva del contratto fondata sulla differenziazione dei contenuti negoziali delle varie fasi in cui si articola il procedimento formativo, non legittima tuttavia la parte non inadempiente ad esercitare gli strumenti di tutela finalizzati a realizzare, in forma specifica o per equivalente, l'oggetto finale del progetto negoziale abortito, ma soltanto ad invocare la responsabilità contrattuale della parte inadempiente per il risarcimento dell'autonomo danno derivante dalla violazione, contraria a buona fede, della specifica obbligazione endoprocedimentale contenuta nell'accordo interlocutorio.” (Cassazione civile sez. II, 19/11/2019, n.30083) e che “La mancanza anche di un solo elemento essenziale del contratto da concludere qualifica la proposta irrevocabile di acquistare un immobile alla stregua di accordo preparatorio;
pertanto, dovendo la stessa considerarsi quale mera parte dell'intero iter formativo del futuro contratto, non può dirsi
(ancora) sorto in capo al mediatore alcun diritto alla percezione della provvigione”
(Cassazione civile sez. II, 12/04/2023, n.9694). Nel caso di specie abbiamo un contratto preliminare stipulato e poi consensualmente risolto, a riprova che l'intermediazione pagina 4 di 6 dell'agenzia era stata proficua consentendo alle parti di stringere un vincolo giuridico a tutti gli effetti (contratto preliminare), successivamente risolto. La giurisprudenza di merito ha altresì osservato che il disposto dell'articolo 1755, comma 1, del Cc («Il
mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento») “deve essere interpretato nel senso che il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività
intermediatrice, senza che sia richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, essendo sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso e articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata”. (Tribunale Roma sez. X, 05/09/2024,
n.13738, su Dejure). A questo punto occorrerebbe chiedersi se la risoluzione consensuale del preliminare possa escludere il diritto del mediatore alla provvigione.
La risposta dev'essere negativa, in considerazione del rilievo per cui tecnicamente il mediatore ha già adempiuto alla propria prestazione nel momento in cui ha determinato la conclusione dell'affare attraverso la stipula del preliminare e null'altro può essergli chiesto. Avendo egli esaurito la propria prestazione, la successiva risoluzione consensuale del contratto preliminare si qualifica come vicenda estranea all'attività di intermediazione già compiuta e non può incidere retroattivamente sul diritto alla provvigione, già perfezionatosi.
Ne discende l'accoglimento della domanda così come proposta. Spese secondo soccombenza e nei parametri del DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 5 di 6 Accerta e dichiara il diritto dell'attrice alla provvigione per l'affare per cui è causa,
quantificata in Euro 20.862,00 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;
condanna i convenuti e , in solido tra Controparte_1 Controparte_2
loro, al pagamento in favore dell'attrice della somma come sopra liquidata;
nonché
alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 2.000,00 oltre IVA e accessori se dovuti.
Piacenza, 18 luglio 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
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