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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/12/2025, n. 5297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5297 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Roberta Dotta Presidente
dott.ssa Silvia Carosio Giudice est.
dott.ssa Sara Perlo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 4642/2025 promossa da:
nato in [...] in data [...], residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Carlini del Foro di Torino
PARTE ATTRICE
CONTRO
– Questura di Torino Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 19.11.2024, notificato il 10.12.2024- 30.1.2025, di rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di lavoro subordinato.
Conclusioni parte attrice: “in via principale, rilasciare al ricorrente, per le ragioni sopra esposte, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o, nella denegata ipotesi in cui ciò non sia possibile, un permesso ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 32, c. 3 del d. lgs. 25/2008 Cont ed art. 19 comma 1.1. i durata biennale”
Conclusioni parte convenuta: non costituita in giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata da in data 10.5.2024, volta a ottenere conversione del Pt_1 permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di lavoro il Questore di Torino, con provvedimento nr. 2529/24, reso in data 19.11.2024 (cfr. doc. 1 ricorso introduttivo), ha rigettato l'istanza, in quanto al ricorrente era stato rilasciato il permesso di soggiorno per cure mediche in virtù della gravidanza della moglie, permesso per sua natura temporaneo e considerato, inoltre, che
“dall'esame della documentazione allegata non risultano sussistere in ordine l'odierno istante i presupposti di fatto né le ragioni giuridiche minime previste dalla vigente normativa per il regolare soggiorno in Italia e che tantomeno appare emergere in relazione alla posizione giuridica del suddetto alcuno degli elementi riconducibili alla presenza di una delle condizioni previste per il divieto dell'espulsione dello straniero irregolare di cui all'articolo 19 TUI”.
L'istante ha tempestivamente impugnato il rigetto, ritenuto illegittimo, chiedendo il diritto al permesso per motivi di lavoro subordinato e in subordine alla protezione speciale.
Al riguardo, la difesa ritiene sussistenti i requisiti necessari per il rilascio del permesso richiesto: la moglie e i tre figli si trovano sul territorio nazionale da più di due anni, i figli Pt_1 frequentano regolarmente la scuola (il figlio più grande, frequenta la scuola primaria, Per_1 Per_2 frequenta la scuola materna e è in lista d'attesa per l'asilo nido), i coniugi hanno stipulato Per_3 regolare contratto di affitto per l'abitazione dove attualmente risiedono, in Torino, Via Val della
Torre 106/A; il ricorrente ha reperito un lavoro a tempo indeterminato come piastrellista e muratore presso la con regolare contratto stipulato in data 28/02/2024. CP_3
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente e tempestivamente notificati al
, che non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Il Collegio, con decreto depositato in data 15.4.2025, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 7.11.2025; all'esito, il fascicolo è stato rimesso al Collegio per la decisione.
* * *
Il Collegio ritiene sia preliminare alla trattazione nel merito, precisare come vi sia difetto di giurisdizione circa la domanda formulata in via principale di rilascio del permesso di lavoro subordinato, trattandosi di competenza attribuita, per legge, alla cognizione del Giudice
Amministrativo.
Si ritiene al contrario ammissibile la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, proposta in via subordinata dal ricorrente, in quanto il provvedimento di rigetto impugnato ha precisato l'assenza per il ricorrente dei presupposti riconducibili alla presenza di una delle condizioni previste per il divieto dell'espulsione dello straniero irregolare di cui all'articolo 19 TUI.
A tal proposito, si ritiene che il d.l. n. 20/2023 non abbia escluso l'obbligo per l'autorità amministrativa di valutare la sussistenza di cause di inespellibilità, rilevante ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Va innanzitutto rilevato che l'art. 5 c. 9 TUI prevede che “il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico”. Da tale norma, dunque, deriva l'obbligo per la PA di valutare sempre se sussista – nel merito – il diritto del richiedente al rilascio di un permesso di soggiorno anche per un titolo diverso rispetto a quello originariamente invocato.
A ciò si aggiunga che il comma 6 del medesimo art. 5 TUI (richiamato dall'art. 19 c.
1.1 TUI) ha mantenuto invariato il richiamo al “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. La permanenza nel TU Immigrazione della previsione di inespellibilità per i casi in cui il rimpatrio comporti una lesione di diritti fondamentali della persona tutelati dall'ordinamento costituzionale e internazionale necessariamente comporta il corrispettivo obbligo per l'Amministrazione di rilascio di un titolo di soggiorno al realizzarsi di questi casi, che garantisca la regolarità della presenza dell'individuo inespellibile sul territorio nazionale e il godimento di tutti i diritti connessi (in questo senso, cfr. Trib. Roma, sentenza 10.7.2024 nella causa RG n. 37931/23).
Reputa il Collegio che, alla luce di un'interpretazione sistematica delle norme, il titolo di soggiorno idoneo ad assicurare il rispetto del divieto di inespellibilità di cui art. 19 c.
1.1 TUI debba essere individuato proprio nel permesso per protezione speciale, non rinvenendosi nel TU Immigrazione né nel Regolamento di attuazione (d.P.R. n.394/1999) altro titolo di soggiorno di analogo contenuto. Da ciò consegue che – anche a seguito delle modifiche normative di cui al d.l. n.
30/2023 – la PA conserva l'obbligo, a fronte del rigetto di una richiesta di permesso di soggiorno ad altro titolo, di valutare la sussistenza nel caso concreto di cause di inespellibilità rilevanti ex art. 19
c.
1.1 TUI.
Nella fattispecie in esame, dunque, il provvedimento impugnato deve essere qualificato come atto di rigetto, anche, della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Tanto premesso, occorre stabilire quale sia la normativa ratione temporis applicabile al caso di specie, essendo negli ultimi anni intervenute varie modifiche normative.
Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale
(al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del
2019; Cass. n. 7831 del 2019). Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Venendo al caso di specie, la volontà di richiedere la conversione del permesso di soggiorno per cure mediche è stata formalizzata da in data 10.5.2024. Deve pertanto trovare Pt_1 applicazione la nuova disciplina normativa introdotta dal D.L. n. 20/2023, trattandosi di domanda presentata successivamente all'entrata in vigore del decreto (11.3.2023).
Il D.L. n. 20/2023 ha innovato la normativa in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale, in particolare modificando l'art. 19 comma 1.1. TUI con l'abrogazione del suo ultimo periodo, che faceva espresso riferimento ai criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare. Non ha invece subito alcuna modifica la prima parte della disciplina normativa e, dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. …”.
Dunque, se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro lato nessuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità che continuano ad essere tutelate ai sensi della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI che richiama gli “obblighi di cui all'art. 5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi “costituzionali o internazionali dello Stato”.
In questo senso si collocano anche le prime pronunce della Corte di Cassazione aventi ad oggetto fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione dell'art. 19 TUI.
In una recente pronuncia (Cass. 6.10.2023, n. 28149), la Suprema Corte ha evidenziato che il giudice ha l'onere di cooperazione istruttoria, che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo
“dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente).
In altra pronuncia, anch'essa relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione (Cass.
6.10.2023, n. 28162), la Corte ha inoltre espressamente affermato la persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI;
si legge testualmente in motivazione: “in tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (così Cass. 28162/2023 cit.).
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali tutelati dalla normativa in esame consente dunque una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere l'esistenza di un sistema di relazioni che siano significative a tal punto da dare luogo a un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15, c. Italia) in riferimento al menzionato art. 8 CEDU, Per_4 laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di “vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24.1.2017, ricorso n. 25358,
Paradiso ), compresi legami familiari di fatto. Persona_5
Fatte queste premesse di carattere normativo, nel merito la domanda è fondata. Nel ricorso e in vista dell'udienza la difesa ha provveduto a depositare documentazione attestante il percorso di integrazione svolto dal richiedente sul territorio nazionale.
Egli risiede regolarmente a Torino in via Val della Torre 106, con la moglie e i tre figli minori che frequentano la scuola (cfr. contratto di locazione in atti).
Dal punto di vista lavorativo, egli è titolare di un regolare contratto come piastrellista e muratore presso la , con contratto stipulato in data 28.02.2024 (cfr doc. n. 3 e CUD). CP_3
Occorre, quindi, considerare la buona integrazione raggiunta dal ricorrente, il quale ha versato in atti documenti attestanti la regolarità del contratto di lavoro e l'indipendenza abitativa, nonché la presenza di tutto il suo nucleo famigliare sul territorio (moglie e tre figli minori), motivo per cui si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della sua vita privata, tutelato a livello nazionale e comunitario (art. 8 CEDU).
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire al ricorrente, un periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale.
Per tali motivi, la domanda del ricorrente va accolta.
Sulle spese di lite
Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite, in quanto la documentazione aggiornata attestante l'integrazione della ricorrente è stata prodotta solo in sede di ricorso e non anche in sede amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
- Dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale Ordinario a decidere sull'impugnazione del provvedimento della Questura di Torino del 19.11.2024 circa la domanda di rilascio del permesso di lavoro subordinato, in favore del Tribunale Amministrativo;
-Accoglie la domanda formulata in via subordinata e, per l'effetto, riconosce a Parte_1 nato in [...] in data [...], il diritto al permesso di soggiorno per “protezione speciale”;
-Compensa le spese tra le parti;
-Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 10.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Sara Perlo Dott.ssa Roberta Dotta
Il Tribunale di Torino, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Roberta Dotta Presidente
dott.ssa Silvia Carosio Giudice est.
dott.ssa Sara Perlo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 4642/2025 promossa da:
nato in [...] in data [...], residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Carlini del Foro di Torino
PARTE ATTRICE
CONTRO
– Questura di Torino Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 19.11.2024, notificato il 10.12.2024- 30.1.2025, di rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di lavoro subordinato.
Conclusioni parte attrice: “in via principale, rilasciare al ricorrente, per le ragioni sopra esposte, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o, nella denegata ipotesi in cui ciò non sia possibile, un permesso ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 32, c. 3 del d. lgs. 25/2008 Cont ed art. 19 comma 1.1. i durata biennale”
Conclusioni parte convenuta: non costituita in giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata da in data 10.5.2024, volta a ottenere conversione del Pt_1 permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di lavoro il Questore di Torino, con provvedimento nr. 2529/24, reso in data 19.11.2024 (cfr. doc. 1 ricorso introduttivo), ha rigettato l'istanza, in quanto al ricorrente era stato rilasciato il permesso di soggiorno per cure mediche in virtù della gravidanza della moglie, permesso per sua natura temporaneo e considerato, inoltre, che
“dall'esame della documentazione allegata non risultano sussistere in ordine l'odierno istante i presupposti di fatto né le ragioni giuridiche minime previste dalla vigente normativa per il regolare soggiorno in Italia e che tantomeno appare emergere in relazione alla posizione giuridica del suddetto alcuno degli elementi riconducibili alla presenza di una delle condizioni previste per il divieto dell'espulsione dello straniero irregolare di cui all'articolo 19 TUI”.
L'istante ha tempestivamente impugnato il rigetto, ritenuto illegittimo, chiedendo il diritto al permesso per motivi di lavoro subordinato e in subordine alla protezione speciale.
Al riguardo, la difesa ritiene sussistenti i requisiti necessari per il rilascio del permesso richiesto: la moglie e i tre figli si trovano sul territorio nazionale da più di due anni, i figli Pt_1 frequentano regolarmente la scuola (il figlio più grande, frequenta la scuola primaria, Per_1 Per_2 frequenta la scuola materna e è in lista d'attesa per l'asilo nido), i coniugi hanno stipulato Per_3 regolare contratto di affitto per l'abitazione dove attualmente risiedono, in Torino, Via Val della
Torre 106/A; il ricorrente ha reperito un lavoro a tempo indeterminato come piastrellista e muratore presso la con regolare contratto stipulato in data 28/02/2024. CP_3
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente e tempestivamente notificati al
, che non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Il Collegio, con decreto depositato in data 15.4.2025, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 7.11.2025; all'esito, il fascicolo è stato rimesso al Collegio per la decisione.
* * *
Il Collegio ritiene sia preliminare alla trattazione nel merito, precisare come vi sia difetto di giurisdizione circa la domanda formulata in via principale di rilascio del permesso di lavoro subordinato, trattandosi di competenza attribuita, per legge, alla cognizione del Giudice
Amministrativo.
Si ritiene al contrario ammissibile la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, proposta in via subordinata dal ricorrente, in quanto il provvedimento di rigetto impugnato ha precisato l'assenza per il ricorrente dei presupposti riconducibili alla presenza di una delle condizioni previste per il divieto dell'espulsione dello straniero irregolare di cui all'articolo 19 TUI.
A tal proposito, si ritiene che il d.l. n. 20/2023 non abbia escluso l'obbligo per l'autorità amministrativa di valutare la sussistenza di cause di inespellibilità, rilevante ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Va innanzitutto rilevato che l'art. 5 c. 9 TUI prevede che “il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico”. Da tale norma, dunque, deriva l'obbligo per la PA di valutare sempre se sussista – nel merito – il diritto del richiedente al rilascio di un permesso di soggiorno anche per un titolo diverso rispetto a quello originariamente invocato.
A ciò si aggiunga che il comma 6 del medesimo art. 5 TUI (richiamato dall'art. 19 c.
1.1 TUI) ha mantenuto invariato il richiamo al “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. La permanenza nel TU Immigrazione della previsione di inespellibilità per i casi in cui il rimpatrio comporti una lesione di diritti fondamentali della persona tutelati dall'ordinamento costituzionale e internazionale necessariamente comporta il corrispettivo obbligo per l'Amministrazione di rilascio di un titolo di soggiorno al realizzarsi di questi casi, che garantisca la regolarità della presenza dell'individuo inespellibile sul territorio nazionale e il godimento di tutti i diritti connessi (in questo senso, cfr. Trib. Roma, sentenza 10.7.2024 nella causa RG n. 37931/23).
Reputa il Collegio che, alla luce di un'interpretazione sistematica delle norme, il titolo di soggiorno idoneo ad assicurare il rispetto del divieto di inespellibilità di cui art. 19 c.
1.1 TUI debba essere individuato proprio nel permesso per protezione speciale, non rinvenendosi nel TU Immigrazione né nel Regolamento di attuazione (d.P.R. n.394/1999) altro titolo di soggiorno di analogo contenuto. Da ciò consegue che – anche a seguito delle modifiche normative di cui al d.l. n.
30/2023 – la PA conserva l'obbligo, a fronte del rigetto di una richiesta di permesso di soggiorno ad altro titolo, di valutare la sussistenza nel caso concreto di cause di inespellibilità rilevanti ex art. 19
c.
1.1 TUI.
Nella fattispecie in esame, dunque, il provvedimento impugnato deve essere qualificato come atto di rigetto, anche, della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Tanto premesso, occorre stabilire quale sia la normativa ratione temporis applicabile al caso di specie, essendo negli ultimi anni intervenute varie modifiche normative.
Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale
(al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del
2019; Cass. n. 7831 del 2019). Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Venendo al caso di specie, la volontà di richiedere la conversione del permesso di soggiorno per cure mediche è stata formalizzata da in data 10.5.2024. Deve pertanto trovare Pt_1 applicazione la nuova disciplina normativa introdotta dal D.L. n. 20/2023, trattandosi di domanda presentata successivamente all'entrata in vigore del decreto (11.3.2023).
Il D.L. n. 20/2023 ha innovato la normativa in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale, in particolare modificando l'art. 19 comma 1.1. TUI con l'abrogazione del suo ultimo periodo, che faceva espresso riferimento ai criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare. Non ha invece subito alcuna modifica la prima parte della disciplina normativa e, dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. …”.
Dunque, se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro lato nessuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità che continuano ad essere tutelate ai sensi della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI che richiama gli “obblighi di cui all'art. 5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi “costituzionali o internazionali dello Stato”.
In questo senso si collocano anche le prime pronunce della Corte di Cassazione aventi ad oggetto fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione dell'art. 19 TUI.
In una recente pronuncia (Cass. 6.10.2023, n. 28149), la Suprema Corte ha evidenziato che il giudice ha l'onere di cooperazione istruttoria, che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo
“dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente).
In altra pronuncia, anch'essa relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione (Cass.
6.10.2023, n. 28162), la Corte ha inoltre espressamente affermato la persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI;
si legge testualmente in motivazione: “in tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (così Cass. 28162/2023 cit.).
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali tutelati dalla normativa in esame consente dunque una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere l'esistenza di un sistema di relazioni che siano significative a tal punto da dare luogo a un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15, c. Italia) in riferimento al menzionato art. 8 CEDU, Per_4 laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di “vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24.1.2017, ricorso n. 25358,
Paradiso ), compresi legami familiari di fatto. Persona_5
Fatte queste premesse di carattere normativo, nel merito la domanda è fondata. Nel ricorso e in vista dell'udienza la difesa ha provveduto a depositare documentazione attestante il percorso di integrazione svolto dal richiedente sul territorio nazionale.
Egli risiede regolarmente a Torino in via Val della Torre 106, con la moglie e i tre figli minori che frequentano la scuola (cfr. contratto di locazione in atti).
Dal punto di vista lavorativo, egli è titolare di un regolare contratto come piastrellista e muratore presso la , con contratto stipulato in data 28.02.2024 (cfr doc. n. 3 e CUD). CP_3
Occorre, quindi, considerare la buona integrazione raggiunta dal ricorrente, il quale ha versato in atti documenti attestanti la regolarità del contratto di lavoro e l'indipendenza abitativa, nonché la presenza di tutto il suo nucleo famigliare sul territorio (moglie e tre figli minori), motivo per cui si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della sua vita privata, tutelato a livello nazionale e comunitario (art. 8 CEDU).
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire al ricorrente, un periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale.
Per tali motivi, la domanda del ricorrente va accolta.
Sulle spese di lite
Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite, in quanto la documentazione aggiornata attestante l'integrazione della ricorrente è stata prodotta solo in sede di ricorso e non anche in sede amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
- Dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale Ordinario a decidere sull'impugnazione del provvedimento della Questura di Torino del 19.11.2024 circa la domanda di rilascio del permesso di lavoro subordinato, in favore del Tribunale Amministrativo;
-Accoglie la domanda formulata in via subordinata e, per l'effetto, riconosce a Parte_1 nato in [...] in data [...], il diritto al permesso di soggiorno per “protezione speciale”;
-Compensa le spese tra le parti;
-Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 10.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Sara Perlo Dott.ssa Roberta Dotta