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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXI, sentenza 27/01/2026, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1131/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TATO' GAETANO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 744/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Viale Canton 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240244222664000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240244222664000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 221/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 - S.R.L., rappresentata e difesa come in atti, con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale II di Roma in data 13/12/2024 impugna la cartella di pagamento n.
0972024024422266400 (A.I.2017 e 2018) notificata in data 16/10/2024 con la quale si chiede il pagamento di € 2.613,79 per “Decadenza dalla rateazione per mancato pagamento nei termini della rata n. 19, anno
2017 e della rata n. 17, anno 2018, a seguito dei piani di ammortamento su comunicazioni emesse ai sensi dell'art. 54/bis, D.P.R. 633/72.
La ricorrente contesta quanto riportato nell'atto ed evidenzia che entrambi i versamenti erano stati regolarmente effettuati in data 19/12/2022, con notevole anticipo rispetto alla scadenza programmata
(02-01-2023).
Le anomalie riscontrate potrebbero derivare da errori meramente formali che hanno interessato la rata n.
18 (anno 2017 € 459,66) e la rata n. 16 (anno 2018 € 929,70), laddove, in luogo del codice fiscale della società (Ricorrente_2) è stato trascritto quello del rappresentante Rappresentante_1 (CF_Rappresentante_1).
Per i motivi esposti, si chiede di annullare l'atto in questione per l'insussistenza dei rilievi ascritti originati da errori formali facilmente rilevabili e che non hanno apportato alcun danno all'erario. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Con memorie depositate in data 7. 2. 2025 la Direzione Provinciale II di Roma si costituisce nel giudizio e fa presente che nell'esaminare il ricorso per l'anno di imposta 2017 e 2018, ha provveduto a sanare l'errore formale del contribuente che per entrambi gli anni, ha versato erroneamente le rate del 26/09/2022 con il codice fiscale proprio (CF_Rappresentante_1) anziché quello della società Ricorrente_2, come dichiarato nel ricorso.
L'Ufficio precisa che in data 24/01/2025 ha emesso due provvedimenti di sgravio totale:
1. n. 2025S49365 per l'anno di imposta 2017 (in allegato) 2. n. 2025S49475 per l'anno di imposta 2018 (in allegato).
Per i motivi esposti, l'Ufficio chiede: 1) la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
All'udienza odierna, il ricorso è stato esaminato, discusso e trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia riguarda l'impugnativa della cartella di pagamento n. 0972024024422266400 (A.I.2017 e
2018) notificata in data 16/10/2024 con la quale si chiede il pagamento di € 2.613,79 per “Decadenza dalla rateazione per mancato pagamento nei termini della rata n. 19, anno 2017 e della rata n. 17, anno 2018.
La ricorrente contesta quanto riportato nell'atto ed evidenzia che entrambi i versamenti erano stati regolarmente effettuati in data 19/12/2022, con notevole anticipo rispetto alla scadenza programmata (02-01-2023).
In via preliminare, si prende atto di quanto rappresentato dalla Associazione_1 Provinciale II di Roma, resistente che, nel costituirsi in giudizio,ha fatto presente di aver provveduto a sanare l'errore formale del contribuente che per entrambi gli anni, ha versato erroneamente le rate del 26/09/2022 con il codice fiscale proprio (CF_Rappresentante_1) anziché quello della società Ricorrente_2 come dichiarato nel ricorso. In data 24/01/2025 l'Ufficio ha emesso due provvedimenti di sgravio totale:
1. n. 2025S49365 per l'anno di imposta 2017 (in allegato) 2. n. 2025S49475 per l'anno di imposta 2018 (in allegato).
Ciò stante, occorre dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Le spese possono essere compensate in considerazione del fatto che il contribuente versando sul proprio codice fiscale ha indotto in errore il sistema automatizzato generando gli esiti contestati.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Spese compensate. Roma, 14 gennaio 2026. Il Giudice Gaetano
Tatò
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TATO' GAETANO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 744/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Viale Canton 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240244222664000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240244222664000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 221/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 - S.R.L., rappresentata e difesa come in atti, con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale II di Roma in data 13/12/2024 impugna la cartella di pagamento n.
0972024024422266400 (A.I.2017 e 2018) notificata in data 16/10/2024 con la quale si chiede il pagamento di € 2.613,79 per “Decadenza dalla rateazione per mancato pagamento nei termini della rata n. 19, anno
2017 e della rata n. 17, anno 2018, a seguito dei piani di ammortamento su comunicazioni emesse ai sensi dell'art. 54/bis, D.P.R. 633/72.
La ricorrente contesta quanto riportato nell'atto ed evidenzia che entrambi i versamenti erano stati regolarmente effettuati in data 19/12/2022, con notevole anticipo rispetto alla scadenza programmata
(02-01-2023).
Le anomalie riscontrate potrebbero derivare da errori meramente formali che hanno interessato la rata n.
18 (anno 2017 € 459,66) e la rata n. 16 (anno 2018 € 929,70), laddove, in luogo del codice fiscale della società (Ricorrente_2) è stato trascritto quello del rappresentante Rappresentante_1 (CF_Rappresentante_1).
Per i motivi esposti, si chiede di annullare l'atto in questione per l'insussistenza dei rilievi ascritti originati da errori formali facilmente rilevabili e che non hanno apportato alcun danno all'erario. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Con memorie depositate in data 7. 2. 2025 la Direzione Provinciale II di Roma si costituisce nel giudizio e fa presente che nell'esaminare il ricorso per l'anno di imposta 2017 e 2018, ha provveduto a sanare l'errore formale del contribuente che per entrambi gli anni, ha versato erroneamente le rate del 26/09/2022 con il codice fiscale proprio (CF_Rappresentante_1) anziché quello della società Ricorrente_2, come dichiarato nel ricorso.
L'Ufficio precisa che in data 24/01/2025 ha emesso due provvedimenti di sgravio totale:
1. n. 2025S49365 per l'anno di imposta 2017 (in allegato) 2. n. 2025S49475 per l'anno di imposta 2018 (in allegato).
Per i motivi esposti, l'Ufficio chiede: 1) la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
All'udienza odierna, il ricorso è stato esaminato, discusso e trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia riguarda l'impugnativa della cartella di pagamento n. 0972024024422266400 (A.I.2017 e
2018) notificata in data 16/10/2024 con la quale si chiede il pagamento di € 2.613,79 per “Decadenza dalla rateazione per mancato pagamento nei termini della rata n. 19, anno 2017 e della rata n. 17, anno 2018.
La ricorrente contesta quanto riportato nell'atto ed evidenzia che entrambi i versamenti erano stati regolarmente effettuati in data 19/12/2022, con notevole anticipo rispetto alla scadenza programmata (02-01-2023).
In via preliminare, si prende atto di quanto rappresentato dalla Associazione_1 Provinciale II di Roma, resistente che, nel costituirsi in giudizio,ha fatto presente di aver provveduto a sanare l'errore formale del contribuente che per entrambi gli anni, ha versato erroneamente le rate del 26/09/2022 con il codice fiscale proprio (CF_Rappresentante_1) anziché quello della società Ricorrente_2 come dichiarato nel ricorso. In data 24/01/2025 l'Ufficio ha emesso due provvedimenti di sgravio totale:
1. n. 2025S49365 per l'anno di imposta 2017 (in allegato) 2. n. 2025S49475 per l'anno di imposta 2018 (in allegato).
Ciò stante, occorre dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Le spese possono essere compensate in considerazione del fatto che il contribuente versando sul proprio codice fiscale ha indotto in errore il sistema automatizzato generando gli esiti contestati.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Spese compensate. Roma, 14 gennaio 2026. Il Giudice Gaetano
Tatò