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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/05/2025, n. 1878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1878 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 308/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 308 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ), a mezzo della procuratrice Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
(C.F. )
[...] P.IVA_2
appellante rappresentata e difesa dall'avv. Laura Decchino contro
(C.F. ) CP_1 CodiceFiscale_1
appellato rappresentato e difeso dall'avv. Alvise Fontanin
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2521/2023 del Tribunale di Vicenza emessa in data 14.12.2023 e depositata in data 15.12.2023.
Conclusioni di parte appellante:
1 “- accogliere l'appello proposto contro la sentenza n. 2521/2023 resa dal Tribunale di
Vicenza in data 14.12.2023, pubblicata in data 15.12.2023 (rep. 3544/2023) nella causa n.
6085/2021 r.g., non notificata … (doc. 24) e, in riforma di essa,
- dichiarare inammissibile o rigettare l'opposizione proposta da contro il CP_1
decreto ingiuntivo n, 1746/2021 del Tribunale di Vicenza, in tal senso anche: i) accertando, nella scrittura sub doc. 9, la ricorrenza d'una fideiussione specifica mai posta in discussione dall'appellato; ii) in alternativa, accertando che la fideiussione sub doc. 8, priva di beneficium excussionis, conteneva una clausola di pagamento a semplice richiesta scritta, che esonerava il creditore dall'intraprendere iniziative giudiziarie contro il debitore principale, e che il creditore, con raccomandata sub doc. 10, aveva bensì reso esigibili tutte le proprie ragioni di credito, ma aveva anche contestualmente intimato al debitore principale il pagamento del predetto debito, evitando con ciò ogni decadenza ex art. 1957 c.c.; iii) accertando l'irrilevanza della questione relativa alla condotta del creditore successiva alla richiesta di pagamento sub doc. 10 e/o l'estraneità di tal questione al thema decidendum definito in primo grado;
ovvero, occorrendo, accertando che il creditore, dopo la richiesta di pagamento, aveva agito con ragionevole diligenza;
iv) in ogni caso accogliendo l'exceptio vel replicatio doli generalis opposta contro il . CP_1
Accogliendo altresì, occorrendo, le eccezioni riproposte nel capo “questioni rimaste assorbite” (qui richiamate con relatio);
- In subordine, per le ragioni esposte in atti e ferme le mentovate eccezioni, condannare comunque l'appellato a pagare all'appellante la somma complessiva di euro 118.618,98 – di cui euro 47.006,74 quale debito di restituzione del mutuo n. 4027370 erogato in data
29.04.2005 (doc. 5), ed euro 71.612,24 quale debito di restituzione del saldo passivo dell'estinto conto corrente n. 30044060 (doc. 3) – oltre interessi legali (maturati successivamente al 14.10.2008, data della dichiarazione d fallimento del debitore principale ) Parte_3
- spese e competenze di causa (primo grado e appello) rifuse”.
Conclusioni di parte appellata:
“In via preliminare:
1) dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. l'appello proposto dalla
[...]
e per essa quale mandataria e procuratrice speciale rappresentante Parte_1
2 anche processuale per le ragioni indicate in atti, ovvero dichiarare lo Parte_4 stesso inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c..
In via principale nel merito:
1) rigettare per tutti i dedotti motivi e perché destituito di ogni fondamento, giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla e per essa quale mandataria e Parte_1
procuratrice speciale rappresentante anche processuale avverso la Parte_4
sentenza n. 2521/2023 emessa dal Tribunale di Vicenza in data 14.12.2023 e pubblicata il
15.12.2023 - G.I. Dott. Davide Ciutto, all'esito della causa civile R.G. 6085/2021, che andrà confermata.
In via subordinata istruttoria: qualora l'Ill.ma Corte di Appello ritenesse di dover svolgere attività istruttoria si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie ritualmente formulate.
In ogni caso: con vittoria di spese, e compensi professionali anche del presente grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione CP_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1746/2021 del 30.07.2021, con il quale il Tribunale di
Vicenza gli aveva intimato di pagare in favore di la somma di Parte_1
€118.618,98, oltre agli interessi convenzionali di mora ed alle spese della procedura monitoria, in forza della fideiussione omnibus prestata dal medesimo in data 29.04.2005 a garanzia dei debiti assunti da ST MM s.r.l. (che aveva successivamente mutato la propria denominazione in nei confronti di Parte_3 Controparte_2
e derivanti dal mutuo erogato alla predetta società in data 29.04.2005 e dal saldo
[...] passivo del conto corrente intestato a quest'ultima.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. Parte_1
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Vicenza accoglieva l'opposizione, ritenendo fondata l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria per intervenuta decadenza del creditore dal termine semestrale previsto dall'art. 1957 cod. civ. e condannava la convenuta opposta alla rifusione delle spese di lite.
3 2. Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo Parte_1
appello, affidato a quattro motivi di gravame.
2.1 Col primo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha negato che la fideiussione rilasciata dall'opponente sia specifica, affermando che si tratta di una fideiussione omnibus.
2.2 Con il secondo motivo afferma che il tribunale ha errato laddove ha escluso che l'intimazione stragiudiziale di pagamento inviata dalla creditrice il 21.05.2007 sia idonea a interrompere il termine di decadenza semestrale previsto dall'art. 1957 cod. civ.
2.3 Con il terzo motivo critica la sentenza laddove ha affermato che, anche a voler seguire la tesi fatta valere dalla convenuta opposta secondo cui la decadenza potrebbe essere impedita con l'invio di una semplice diffida stragiudiziale, la fideiussione prestata dal si dovrebbe comunque considerare estinta in quanto la creditrice non aveva CP_1
coltivato con diligenza le proprie istanze.
2.4 Con il quarto motivo denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il giudice di prime cure omesso di esaminare l'exceptio doli generalis formulata dalla convenuta opposta.
3. Si è costituito il quale ha chiesto il rigetto del gravame e la conferma CP_1
della sentenza impugnata, riproponendo le eccezioni sollevate in primo grado e non esaminate dal primo giudice.
4. Per ragioni di priorità logica va vagliata in via preliminare l'eccezione relativa al difetto di titolarità attiva in capo all'odierna appellante del credito dedotto in giudizio, che il aveva sollevato per la prima volta nella comparsa conclusionale dimessa in primo CP_1
grado, riproponendola in questa sede, e che non è stata esaminata dal tribunale.
L'eccezione è priva di pregio.
4 4.1 Nel ricorso monitorio aveva dedotto di aver acquistato il Parte_1
credito fatto valere in giudizio ed originariamente facente capo a Controparte_2
(che aveva poi mutato la propria denominazione in
[...] Controparte_3
in forza delle seguenti vicende.
[...]
Inizialmente in data 27.11.2008 aveva concluso con Controparte_3
Aspra Finance s.p.a. un contratto di cessione di crediti individuabili in blocco ex art. 58
t.u.b., relativo a tutti i crediti classificati in sofferenza alla data del 31.10.2008, di cui era stata data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, Parte II, n. 146 dell'11.12.2008
Con atto del 14.12.2010 Aspra Finance s.p.a., era stata fusa per incorporazione in
[...]
che era subentrata, ex art. 2504 bis c.c., nei diritti Controparte_4 dell'incorporata.
Con atto del 20.11.2014 nell'ambito di Controparte_4
un'operazione di cartolarizzazione ex legge 130/1999, aveva ceduto ad CP_5
una serie di crediti individuabili in blocco, ai sensi del combinato disposto degli
[...]
articoli 1 e 4 legge 130/1999 e art. 58 t.u.b., di cui era stata data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. 139 del
25.11.2014 n. 139, in cui rientravano i crediti precedentemente acquistati da Aspra Finance
s.p.a. nel contratto del 27.11.2008 concluso con Controparte_3
Infine con atto del 14.07.2017 nell'ambito di analoga operazione, Controparte_5
aveva ceduto a lo stesso pacchetto di crediti individuabili in Parte_1
blocco, come da avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte
II, n. 93 dell'08.08.2017.
4.2 Ciò premesso, conviene ricordare che la contestazione che attiene alla titolarità attiva del credito in capo alla cessionaria non è un'eccezione con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, ma ha natura di mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio e che è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (cfr.
Cass. S.U. n. 2951 16/02/2016 e Cass. n. 23721 dell'01/09/2021) e, trattandosi di un
5 elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, grava sull'attore l'onere di allegare e provare la titolarità della posizione soggettiva.
Quanto al convenuto, qualora non condivida l'assunto dell'attore in ordine alla titolarità del diritto, può limitarsi a negarla;
questa presa di posizione è una mera difesa, che contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167, secondo comma, c.p.c. e che può essere svolta anche in comparsa conclusionale (v. Cass.
n. 17385 del 01/09/2015).
Tuttavia, la presa di posizione assunta dal convenuto con la comparsa di risposta, può avere rilievo, perché può servire a rendere superflua la prova dell'allegazione dell'attore in ordine alla titolarità del diritto.
Ciò avviene nel caso in cui il convenuto riconosca il fatto posto dall'attore a fondamento della domanda oppure nel caso in cui articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo (cfr. Cass. S.U. n. 2951 16/02/2016).
Dunque la prova della titolarità del diritto può essere fornita non solo in positivo dall'attore, ma anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la sua negazione.
Nel caso in esame nell'atto di citazione in opposizione l'opponente ha espressamente riconosciuto che era subentrata nel diritto in forza della cessione Parte_1
di credito (v. pag. 10).
Inoltre egli ha svolto difese incompatibili con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo, perché ha eccepito che era decaduta dal diritto di Parte_1
escutere il fideiussore, non avendo rispettato il termine di decadenza ex art. 1957 c.c. e non avendo coltivato con diligenza le sue istanze nei suoi confronti, sollevando contestazioni che presuppongono la titolarità del credito in capo a quest'ultima.
5. Il primo motivo di gravame è infondato.
L'appellante si duole che il primo giudice non abbia rilevato che con scrittura privata del
13.03.2007 aveva prestato una fideiussione specifica a garanzia dei CP_1
medesimi debiti contratti da per i quali egli aveva in precedenza, in Controparte_6
data 29.04.2005, rilasciato fideiussione omnibus.
6 Essa inoltre deduce che alla fideiussione specifica non si applica quell'indirizzo giurisprudenziale richiamato nella sentenza impugnata che sancisce la nullità della clausola che deroga alla previsione di cui all'art. 1957 cod. civ., in quanto riproduttiva di quella contenuta nello schema contrattuale predisposto dall'ABI e sanzionata dalla Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, perché contenente disposizioni (in particolare gli artt. 2, 6 e 8) che nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme dalle proprie associate, contrastano con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, comma 2, lett. a della L. n. 287 del 1990.
Tale allegazione è stata svolta da solo con il deposito della prima Parte_1 memoria di trattazione di cui all'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. ed è pertanto inammissibile in quanto attraverso di essa l'ingiungente ha introdotto una nuova domanda rispetto a quella fatta valere in via monitoria, che si fondava unicamente sulla fideiussione omnibus prestata in data 29.04.2005.
Si tratta infatti di domande giudiziali aventi ad oggetto diritti di credito e quindi diritti
“eterodeterminati”, per la cui individuazione è indispensabile il riferimento al relativo fatto costitutivo così come allegato dalla parte.
Ora, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c. (v. Cass. n. 32933 del 27/11/2023).
Egli inoltre può, avvalendosi della facoltà riconosciutagli dall'art. 183 comma 5 c.p.c., proporre alla prima udienza di trattazione domande nuove, rispetto a quella posta alla base della richiesta di provvedimento monitorio, se conseguenti alla domande ed alle eccezioni
7 in senso stretto proposte dall'opponente, determinanti un ampliamento dell'originario
"thema decidendum" fissato dal ricorso ex art. 633 c.p.c.
Alla luce di tali principi, deve ritenersi tardiva l'allegazione effettuata da
[...]
solo nella memoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., Parte_1 dell'esistenza di un fatto costitutivo del credito diverso da quello indicato nel ricorso monitorio.
6. Il secondo motivo di gravame è infondato.
La clausola, la cui interpretazione da parte del tribunale è oggetto di censura, è quella contenuta nell'art. 7 del contratto di fideiussione omnibus sottoscritto dal , la quale CP_1
prevede che “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio … ”.
Dalla ritenuta nullità della clausola inserita nel precedente art. 6 (“i diritti derivanti alla
Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato”) il giudice di prime cure ha desunto l'estinzione della garanzia fideiussoria, per non avere il creditore agito in giudizio entro il termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 cod. civ., escludendo che l'art.. 7 introduca una deroga alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il suddetto termine deve essere osservato.
La conclusione cui è pervenuto il primo giudice è corretta, sia pure per ragioni in parte diverse ed ulteriori rispetto a quelle prospettate nella sentenza impugnata.
Va innanzitutto considerato che la giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. Sez. Un.
25.10.1979 n. 5572) riconosce che l'art 1957 cod. civ., nella parte in cui pone a carico del creditore l'onere di chiedere giudizialmente, nel termine di decadenza di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, e di continuare le sue istanze con diligenza, e con la comminatoria, in caso di inosservanza, dell'estinzione della fideiussione, si applica sia alla fideiussione solidale, vale a dire alla fideiussione assunta senza beneficio di preventiva escussione, prevista come normale dall'art. 1944 primo comma cod. civ, sia alla fideiussione cosiddetta semplice o
8 con beneficio d'escussione, prevista in via eccezionale dal secondo comma dello stesso articolo.
Peraltro, l'impedimento di tale effetto estintivo, mentre, nel caso di fideiussione semplice, la quale ha carattere sussidiario, può conseguire soltanto all'azione proposta contro il debitore principale, nel caso della fideiussione solidale consegue tanto all'azione contro il debitore principale, quanto a quella proposta solo nei confronti del fideiussore, tenuto conto che il connotato di accessorietà dell'obbligazione di quest'ultimo non può tradursi anche in un carattere di sussidiarietà, incompatibile con la disciplina della solidarietà passiva, ove ciascuno dei condebitori può essere costretto per l'intero all'adempimento, secondo la scelta del creditore.
In caso di fideiussione solidale, pertanto, l'istanza può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore contro l'uno o contro l'altro dei due condebitori solidali e con effetti ugualmente idonei a impedire l'estinzione della fideiussione.
Ora, la clausola di cui all'art. 7 del contratto sottoscritto dall'opponente consente al creditore di evitare che maturi la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. mediante la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento al fideiussore entro il termine di decadenza semestrale, rende superflua l'iniziativa giudiziaria che, invece, è ordinariamente necessaria, a norma della citata disposizione, per escludere l'estinzione della garanzia.
Ciò comporta che in tale particolare ipotesi di solidarietà passiva, il creditore, che ha la facoltà di rivolgersi per il pagamento all'uno o all'altro dei coobbligati, è esentato al tempo stesso dall'onere di proporre tempestivamente le sue istanze nei confronti del debitore principale e di continuarle con diligenza.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che detta clausola non attribuisce al negozio la qualifica di contratto autonomo di garanzia, incompatibile con lo schema della fideiussione, ma costituisce valida manifestazione di autonomia negoziale, esprimendo la volontà delle parti di rendere superflua, al fine di evitare che maturi la decadenza di cui all'art. 1957 c.c.,
l'iniziativa giudiziaria che, invece, è ordinariamente necessaria, a norma della citata disposizione, per escludere l'estinzione della garanzia (v. Cass. n. 7345 del 01/07/1995 e
Cass. n. 22346 del 26/09/2017).
Essa non si pone in contrasto con l'interesse protetto dalla norma, che consiste nell'assicurare al fideiussore che "la sua posizione non resti indefinitamente sospesa" e che
9 siano adottate "sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per il recupero del credito" (v. Cass. 29.1.2016 n. 1724), poiché una richiesta di pagamento stragiudiziale rivolta al fideiussore è sufficiente ad avvertirlo che il debito garantito non è stato adempiuto, lo pone in condizione di pagare e agire in regresso nei confronti del debitore principale e, anche prima di aver pagato, di esercitare l'azione di rilievo (art. 1953 c.c.) nei confronti del debitore principale - e quindi in definitiva di adottare lui le "sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito" - e, non ultimo, è certamente meno invasiva e aggressiva di un'azione giudiziale, con ciò che essa normalmente comporta: spese di lite, iscrizione di ipoteca giudiziale, esecuzione forzata sui beni ecc.
D'altra parte, la Banca d'Italia, nel noto provvedimento del 2 maggio 2005, riconosce che la clausola di pagamento a prima richiesta, che deroga alla forma dell'iniziativa da assumere nei confronti del fideiussore, non pregiudica i diritti di quest'ultimo e non risulta lesiva della concorrenza (vedi punti 81, 82 e 95), a differenza di quella che deroga al termine semestrale di decadenza, configurata dall'articolo 6 dello schema ABI, la quale ha la funzione di esonerare la banca dal proporre e proseguire diligentemente le proprie istanze, nei confronti del debitore e del fideiussore, entro i termini previsti da detta norma
(“Tale clausola, pertanto, appare suscettibile di arrecare un significativo vantaggio non tanto al debitore in difficoltà – come ritiene l'ABI – quanto piuttosto alla banca creditrice, che in questo modo disporrebbe di un termine molto lungo (coincidente con quello della prescrizione dei suoi diritti verso il garantito) per far valere la garanzia fideiussoria. Ne potrebbe risultare disincentivata la diligenza della banca nel proporre le proprie istanze e conseguentemente sbilanciata la posizione della banca stessa a svantaggio del garante” (v. punto 83).
Pertanto per evitare di incorrere nella decadenza prevista dall'art. Parte_1
1957 c.c., avrebbe dovuto agire in via giudiziale nei confronti del debitore principale entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita oppure entro il medesimo termine avrebbe dovuto agire nei confronti del fideiussore, anche mediante una mera domanda di pagamento inviatagli in via stragiudiziale.
La creditrice però non risulta essersi attivata tempestivamente né nei confronti del debitore principale, né nei confronti del fideiussore.
10 Risulta infatti ex actis che la scadenza dell'obbligazione garantita si è verificata nel momento in cui ha comunicato a ST MM s.r.l. la CP_3 Controparte_2
revoca delle linee di credito concesse e la risoluzione del mutuo con lettera raccomandata del 21.05.2007, ricevuta dalla società garantita il 24.05.2007, intimando a quest'ultima il pagamento del dovuto entro il termine di 15 giorni e segnalando che in caso di inadempimento avrebbe intrapreso “ogni opportuna iniziativa, anche giudiziale, nei confronti di tutti i coobbligati” (v. doc. 10 del fascicolo monitorio).
E' dunque da tale momento che ha iniziato a decorrere il termine in questione.
La prima iniziativa giudiziale adottata dalla banca nei confronti del debitore principale è
l'istanza di insinuazione al passivo del fallimento di il 14.01.2009 (v. Parte_3
doc. 12 del fascicolo monitorio) e quindi ben oltre il termine semestrale di decadenza.
La prima iniziativa utile esercitata nei confronti del fideiussore è costituita dall'intimazione di pagamento inviatagli da con lettera raccomandata del Parte_1
18.11.2019 e ricevuta dal il 28.11.2019 (v. doc. 21 del fascicolo monitorio). CP_1
Dalle evidenze documentali emerge pertanto che la garanzia fideiussoria prestata da quest'ultimo si è estinta per essere la creditrice incorsa nella decadenza prevista dall'art. 1957 cod. civ.
7. La doglianza veicolata con il termine motivo di gravame rimane assorbita dall'accoglimento della censura che precede.
8. Il quarto motivo di gravame è infondato.
L'appellante si duole che il tribunale non si sia pronunciato sull'exceptio doli generalis formulata dalla convenuta opposta, la quale aveva evidenziato che era CP_1
stato socio di controllo ed amministratore unico di ST Gimmi s.r.l., e ne era stato anche il liquidatore allorquando la società, mutata denominazione in era Parte_3
stata posta in liquidazione, sicché l'opposizione da questi proposta integrerebbe “un evidente abuso dello schermo della personalità giuridica” che giustificherebbe il suo rigetto (v. pag. 11 della comparsa di costituzione in primo grado).
Trattasi di doglianza priva di consistenza, giacché il credito fatto valere nei confronti del scaturisce dalla fideiussione da questi rilasciata a favore della società da lui CP_1
11 amministrata, per cui non ha alcun rilievo, ai fini che qui interessano, il ruolo da egli rivestito all'interno della società.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in €7.500,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 21.05.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 308 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ), a mezzo della procuratrice Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
(C.F. )
[...] P.IVA_2
appellante rappresentata e difesa dall'avv. Laura Decchino contro
(C.F. ) CP_1 CodiceFiscale_1
appellato rappresentato e difeso dall'avv. Alvise Fontanin
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2521/2023 del Tribunale di Vicenza emessa in data 14.12.2023 e depositata in data 15.12.2023.
Conclusioni di parte appellante:
1 “- accogliere l'appello proposto contro la sentenza n. 2521/2023 resa dal Tribunale di
Vicenza in data 14.12.2023, pubblicata in data 15.12.2023 (rep. 3544/2023) nella causa n.
6085/2021 r.g., non notificata … (doc. 24) e, in riforma di essa,
- dichiarare inammissibile o rigettare l'opposizione proposta da contro il CP_1
decreto ingiuntivo n, 1746/2021 del Tribunale di Vicenza, in tal senso anche: i) accertando, nella scrittura sub doc. 9, la ricorrenza d'una fideiussione specifica mai posta in discussione dall'appellato; ii) in alternativa, accertando che la fideiussione sub doc. 8, priva di beneficium excussionis, conteneva una clausola di pagamento a semplice richiesta scritta, che esonerava il creditore dall'intraprendere iniziative giudiziarie contro il debitore principale, e che il creditore, con raccomandata sub doc. 10, aveva bensì reso esigibili tutte le proprie ragioni di credito, ma aveva anche contestualmente intimato al debitore principale il pagamento del predetto debito, evitando con ciò ogni decadenza ex art. 1957 c.c.; iii) accertando l'irrilevanza della questione relativa alla condotta del creditore successiva alla richiesta di pagamento sub doc. 10 e/o l'estraneità di tal questione al thema decidendum definito in primo grado;
ovvero, occorrendo, accertando che il creditore, dopo la richiesta di pagamento, aveva agito con ragionevole diligenza;
iv) in ogni caso accogliendo l'exceptio vel replicatio doli generalis opposta contro il . CP_1
Accogliendo altresì, occorrendo, le eccezioni riproposte nel capo “questioni rimaste assorbite” (qui richiamate con relatio);
- In subordine, per le ragioni esposte in atti e ferme le mentovate eccezioni, condannare comunque l'appellato a pagare all'appellante la somma complessiva di euro 118.618,98 – di cui euro 47.006,74 quale debito di restituzione del mutuo n. 4027370 erogato in data
29.04.2005 (doc. 5), ed euro 71.612,24 quale debito di restituzione del saldo passivo dell'estinto conto corrente n. 30044060 (doc. 3) – oltre interessi legali (maturati successivamente al 14.10.2008, data della dichiarazione d fallimento del debitore principale ) Parte_3
- spese e competenze di causa (primo grado e appello) rifuse”.
Conclusioni di parte appellata:
“In via preliminare:
1) dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. l'appello proposto dalla
[...]
e per essa quale mandataria e procuratrice speciale rappresentante Parte_1
2 anche processuale per le ragioni indicate in atti, ovvero dichiarare lo Parte_4 stesso inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c..
In via principale nel merito:
1) rigettare per tutti i dedotti motivi e perché destituito di ogni fondamento, giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla e per essa quale mandataria e Parte_1
procuratrice speciale rappresentante anche processuale avverso la Parte_4
sentenza n. 2521/2023 emessa dal Tribunale di Vicenza in data 14.12.2023 e pubblicata il
15.12.2023 - G.I. Dott. Davide Ciutto, all'esito della causa civile R.G. 6085/2021, che andrà confermata.
In via subordinata istruttoria: qualora l'Ill.ma Corte di Appello ritenesse di dover svolgere attività istruttoria si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie ritualmente formulate.
In ogni caso: con vittoria di spese, e compensi professionali anche del presente grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione CP_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1746/2021 del 30.07.2021, con il quale il Tribunale di
Vicenza gli aveva intimato di pagare in favore di la somma di Parte_1
€118.618,98, oltre agli interessi convenzionali di mora ed alle spese della procedura monitoria, in forza della fideiussione omnibus prestata dal medesimo in data 29.04.2005 a garanzia dei debiti assunti da ST MM s.r.l. (che aveva successivamente mutato la propria denominazione in nei confronti di Parte_3 Controparte_2
e derivanti dal mutuo erogato alla predetta società in data 29.04.2005 e dal saldo
[...] passivo del conto corrente intestato a quest'ultima.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. Parte_1
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Vicenza accoglieva l'opposizione, ritenendo fondata l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria per intervenuta decadenza del creditore dal termine semestrale previsto dall'art. 1957 cod. civ. e condannava la convenuta opposta alla rifusione delle spese di lite.
3 2. Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo Parte_1
appello, affidato a quattro motivi di gravame.
2.1 Col primo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha negato che la fideiussione rilasciata dall'opponente sia specifica, affermando che si tratta di una fideiussione omnibus.
2.2 Con il secondo motivo afferma che il tribunale ha errato laddove ha escluso che l'intimazione stragiudiziale di pagamento inviata dalla creditrice il 21.05.2007 sia idonea a interrompere il termine di decadenza semestrale previsto dall'art. 1957 cod. civ.
2.3 Con il terzo motivo critica la sentenza laddove ha affermato che, anche a voler seguire la tesi fatta valere dalla convenuta opposta secondo cui la decadenza potrebbe essere impedita con l'invio di una semplice diffida stragiudiziale, la fideiussione prestata dal si dovrebbe comunque considerare estinta in quanto la creditrice non aveva CP_1
coltivato con diligenza le proprie istanze.
2.4 Con il quarto motivo denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il giudice di prime cure omesso di esaminare l'exceptio doli generalis formulata dalla convenuta opposta.
3. Si è costituito il quale ha chiesto il rigetto del gravame e la conferma CP_1
della sentenza impugnata, riproponendo le eccezioni sollevate in primo grado e non esaminate dal primo giudice.
4. Per ragioni di priorità logica va vagliata in via preliminare l'eccezione relativa al difetto di titolarità attiva in capo all'odierna appellante del credito dedotto in giudizio, che il aveva sollevato per la prima volta nella comparsa conclusionale dimessa in primo CP_1
grado, riproponendola in questa sede, e che non è stata esaminata dal tribunale.
L'eccezione è priva di pregio.
4 4.1 Nel ricorso monitorio aveva dedotto di aver acquistato il Parte_1
credito fatto valere in giudizio ed originariamente facente capo a Controparte_2
(che aveva poi mutato la propria denominazione in
[...] Controparte_3
in forza delle seguenti vicende.
[...]
Inizialmente in data 27.11.2008 aveva concluso con Controparte_3
Aspra Finance s.p.a. un contratto di cessione di crediti individuabili in blocco ex art. 58
t.u.b., relativo a tutti i crediti classificati in sofferenza alla data del 31.10.2008, di cui era stata data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, Parte II, n. 146 dell'11.12.2008
Con atto del 14.12.2010 Aspra Finance s.p.a., era stata fusa per incorporazione in
[...]
che era subentrata, ex art. 2504 bis c.c., nei diritti Controparte_4 dell'incorporata.
Con atto del 20.11.2014 nell'ambito di Controparte_4
un'operazione di cartolarizzazione ex legge 130/1999, aveva ceduto ad CP_5
una serie di crediti individuabili in blocco, ai sensi del combinato disposto degli
[...]
articoli 1 e 4 legge 130/1999 e art. 58 t.u.b., di cui era stata data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. 139 del
25.11.2014 n. 139, in cui rientravano i crediti precedentemente acquistati da Aspra Finance
s.p.a. nel contratto del 27.11.2008 concluso con Controparte_3
Infine con atto del 14.07.2017 nell'ambito di analoga operazione, Controparte_5
aveva ceduto a lo stesso pacchetto di crediti individuabili in Parte_1
blocco, come da avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte
II, n. 93 dell'08.08.2017.
4.2 Ciò premesso, conviene ricordare che la contestazione che attiene alla titolarità attiva del credito in capo alla cessionaria non è un'eccezione con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, ma ha natura di mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio e che è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (cfr.
Cass. S.U. n. 2951 16/02/2016 e Cass. n. 23721 dell'01/09/2021) e, trattandosi di un
5 elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, grava sull'attore l'onere di allegare e provare la titolarità della posizione soggettiva.
Quanto al convenuto, qualora non condivida l'assunto dell'attore in ordine alla titolarità del diritto, può limitarsi a negarla;
questa presa di posizione è una mera difesa, che contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167, secondo comma, c.p.c. e che può essere svolta anche in comparsa conclusionale (v. Cass.
n. 17385 del 01/09/2015).
Tuttavia, la presa di posizione assunta dal convenuto con la comparsa di risposta, può avere rilievo, perché può servire a rendere superflua la prova dell'allegazione dell'attore in ordine alla titolarità del diritto.
Ciò avviene nel caso in cui il convenuto riconosca il fatto posto dall'attore a fondamento della domanda oppure nel caso in cui articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo (cfr. Cass. S.U. n. 2951 16/02/2016).
Dunque la prova della titolarità del diritto può essere fornita non solo in positivo dall'attore, ma anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la sua negazione.
Nel caso in esame nell'atto di citazione in opposizione l'opponente ha espressamente riconosciuto che era subentrata nel diritto in forza della cessione Parte_1
di credito (v. pag. 10).
Inoltre egli ha svolto difese incompatibili con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo, perché ha eccepito che era decaduta dal diritto di Parte_1
escutere il fideiussore, non avendo rispettato il termine di decadenza ex art. 1957 c.c. e non avendo coltivato con diligenza le sue istanze nei suoi confronti, sollevando contestazioni che presuppongono la titolarità del credito in capo a quest'ultima.
5. Il primo motivo di gravame è infondato.
L'appellante si duole che il primo giudice non abbia rilevato che con scrittura privata del
13.03.2007 aveva prestato una fideiussione specifica a garanzia dei CP_1
medesimi debiti contratti da per i quali egli aveva in precedenza, in Controparte_6
data 29.04.2005, rilasciato fideiussione omnibus.
6 Essa inoltre deduce che alla fideiussione specifica non si applica quell'indirizzo giurisprudenziale richiamato nella sentenza impugnata che sancisce la nullità della clausola che deroga alla previsione di cui all'art. 1957 cod. civ., in quanto riproduttiva di quella contenuta nello schema contrattuale predisposto dall'ABI e sanzionata dalla Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, perché contenente disposizioni (in particolare gli artt. 2, 6 e 8) che nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme dalle proprie associate, contrastano con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, comma 2, lett. a della L. n. 287 del 1990.
Tale allegazione è stata svolta da solo con il deposito della prima Parte_1 memoria di trattazione di cui all'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. ed è pertanto inammissibile in quanto attraverso di essa l'ingiungente ha introdotto una nuova domanda rispetto a quella fatta valere in via monitoria, che si fondava unicamente sulla fideiussione omnibus prestata in data 29.04.2005.
Si tratta infatti di domande giudiziali aventi ad oggetto diritti di credito e quindi diritti
“eterodeterminati”, per la cui individuazione è indispensabile il riferimento al relativo fatto costitutivo così come allegato dalla parte.
Ora, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c. (v. Cass. n. 32933 del 27/11/2023).
Egli inoltre può, avvalendosi della facoltà riconosciutagli dall'art. 183 comma 5 c.p.c., proporre alla prima udienza di trattazione domande nuove, rispetto a quella posta alla base della richiesta di provvedimento monitorio, se conseguenti alla domande ed alle eccezioni
7 in senso stretto proposte dall'opponente, determinanti un ampliamento dell'originario
"thema decidendum" fissato dal ricorso ex art. 633 c.p.c.
Alla luce di tali principi, deve ritenersi tardiva l'allegazione effettuata da
[...]
solo nella memoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., Parte_1 dell'esistenza di un fatto costitutivo del credito diverso da quello indicato nel ricorso monitorio.
6. Il secondo motivo di gravame è infondato.
La clausola, la cui interpretazione da parte del tribunale è oggetto di censura, è quella contenuta nell'art. 7 del contratto di fideiussione omnibus sottoscritto dal , la quale CP_1
prevede che “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio … ”.
Dalla ritenuta nullità della clausola inserita nel precedente art. 6 (“i diritti derivanti alla
Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato”) il giudice di prime cure ha desunto l'estinzione della garanzia fideiussoria, per non avere il creditore agito in giudizio entro il termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 cod. civ., escludendo che l'art.. 7 introduca una deroga alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il suddetto termine deve essere osservato.
La conclusione cui è pervenuto il primo giudice è corretta, sia pure per ragioni in parte diverse ed ulteriori rispetto a quelle prospettate nella sentenza impugnata.
Va innanzitutto considerato che la giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. Sez. Un.
25.10.1979 n. 5572) riconosce che l'art 1957 cod. civ., nella parte in cui pone a carico del creditore l'onere di chiedere giudizialmente, nel termine di decadenza di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, e di continuare le sue istanze con diligenza, e con la comminatoria, in caso di inosservanza, dell'estinzione della fideiussione, si applica sia alla fideiussione solidale, vale a dire alla fideiussione assunta senza beneficio di preventiva escussione, prevista come normale dall'art. 1944 primo comma cod. civ, sia alla fideiussione cosiddetta semplice o
8 con beneficio d'escussione, prevista in via eccezionale dal secondo comma dello stesso articolo.
Peraltro, l'impedimento di tale effetto estintivo, mentre, nel caso di fideiussione semplice, la quale ha carattere sussidiario, può conseguire soltanto all'azione proposta contro il debitore principale, nel caso della fideiussione solidale consegue tanto all'azione contro il debitore principale, quanto a quella proposta solo nei confronti del fideiussore, tenuto conto che il connotato di accessorietà dell'obbligazione di quest'ultimo non può tradursi anche in un carattere di sussidiarietà, incompatibile con la disciplina della solidarietà passiva, ove ciascuno dei condebitori può essere costretto per l'intero all'adempimento, secondo la scelta del creditore.
In caso di fideiussione solidale, pertanto, l'istanza può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore contro l'uno o contro l'altro dei due condebitori solidali e con effetti ugualmente idonei a impedire l'estinzione della fideiussione.
Ora, la clausola di cui all'art. 7 del contratto sottoscritto dall'opponente consente al creditore di evitare che maturi la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. mediante la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento al fideiussore entro il termine di decadenza semestrale, rende superflua l'iniziativa giudiziaria che, invece, è ordinariamente necessaria, a norma della citata disposizione, per escludere l'estinzione della garanzia.
Ciò comporta che in tale particolare ipotesi di solidarietà passiva, il creditore, che ha la facoltà di rivolgersi per il pagamento all'uno o all'altro dei coobbligati, è esentato al tempo stesso dall'onere di proporre tempestivamente le sue istanze nei confronti del debitore principale e di continuarle con diligenza.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che detta clausola non attribuisce al negozio la qualifica di contratto autonomo di garanzia, incompatibile con lo schema della fideiussione, ma costituisce valida manifestazione di autonomia negoziale, esprimendo la volontà delle parti di rendere superflua, al fine di evitare che maturi la decadenza di cui all'art. 1957 c.c.,
l'iniziativa giudiziaria che, invece, è ordinariamente necessaria, a norma della citata disposizione, per escludere l'estinzione della garanzia (v. Cass. n. 7345 del 01/07/1995 e
Cass. n. 22346 del 26/09/2017).
Essa non si pone in contrasto con l'interesse protetto dalla norma, che consiste nell'assicurare al fideiussore che "la sua posizione non resti indefinitamente sospesa" e che
9 siano adottate "sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per il recupero del credito" (v. Cass. 29.1.2016 n. 1724), poiché una richiesta di pagamento stragiudiziale rivolta al fideiussore è sufficiente ad avvertirlo che il debito garantito non è stato adempiuto, lo pone in condizione di pagare e agire in regresso nei confronti del debitore principale e, anche prima di aver pagato, di esercitare l'azione di rilievo (art. 1953 c.c.) nei confronti del debitore principale - e quindi in definitiva di adottare lui le "sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito" - e, non ultimo, è certamente meno invasiva e aggressiva di un'azione giudiziale, con ciò che essa normalmente comporta: spese di lite, iscrizione di ipoteca giudiziale, esecuzione forzata sui beni ecc.
D'altra parte, la Banca d'Italia, nel noto provvedimento del 2 maggio 2005, riconosce che la clausola di pagamento a prima richiesta, che deroga alla forma dell'iniziativa da assumere nei confronti del fideiussore, non pregiudica i diritti di quest'ultimo e non risulta lesiva della concorrenza (vedi punti 81, 82 e 95), a differenza di quella che deroga al termine semestrale di decadenza, configurata dall'articolo 6 dello schema ABI, la quale ha la funzione di esonerare la banca dal proporre e proseguire diligentemente le proprie istanze, nei confronti del debitore e del fideiussore, entro i termini previsti da detta norma
(“Tale clausola, pertanto, appare suscettibile di arrecare un significativo vantaggio non tanto al debitore in difficoltà – come ritiene l'ABI – quanto piuttosto alla banca creditrice, che in questo modo disporrebbe di un termine molto lungo (coincidente con quello della prescrizione dei suoi diritti verso il garantito) per far valere la garanzia fideiussoria. Ne potrebbe risultare disincentivata la diligenza della banca nel proporre le proprie istanze e conseguentemente sbilanciata la posizione della banca stessa a svantaggio del garante” (v. punto 83).
Pertanto per evitare di incorrere nella decadenza prevista dall'art. Parte_1
1957 c.c., avrebbe dovuto agire in via giudiziale nei confronti del debitore principale entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita oppure entro il medesimo termine avrebbe dovuto agire nei confronti del fideiussore, anche mediante una mera domanda di pagamento inviatagli in via stragiudiziale.
La creditrice però non risulta essersi attivata tempestivamente né nei confronti del debitore principale, né nei confronti del fideiussore.
10 Risulta infatti ex actis che la scadenza dell'obbligazione garantita si è verificata nel momento in cui ha comunicato a ST MM s.r.l. la CP_3 Controparte_2
revoca delle linee di credito concesse e la risoluzione del mutuo con lettera raccomandata del 21.05.2007, ricevuta dalla società garantita il 24.05.2007, intimando a quest'ultima il pagamento del dovuto entro il termine di 15 giorni e segnalando che in caso di inadempimento avrebbe intrapreso “ogni opportuna iniziativa, anche giudiziale, nei confronti di tutti i coobbligati” (v. doc. 10 del fascicolo monitorio).
E' dunque da tale momento che ha iniziato a decorrere il termine in questione.
La prima iniziativa giudiziale adottata dalla banca nei confronti del debitore principale è
l'istanza di insinuazione al passivo del fallimento di il 14.01.2009 (v. Parte_3
doc. 12 del fascicolo monitorio) e quindi ben oltre il termine semestrale di decadenza.
La prima iniziativa utile esercitata nei confronti del fideiussore è costituita dall'intimazione di pagamento inviatagli da con lettera raccomandata del Parte_1
18.11.2019 e ricevuta dal il 28.11.2019 (v. doc. 21 del fascicolo monitorio). CP_1
Dalle evidenze documentali emerge pertanto che la garanzia fideiussoria prestata da quest'ultimo si è estinta per essere la creditrice incorsa nella decadenza prevista dall'art. 1957 cod. civ.
7. La doglianza veicolata con il termine motivo di gravame rimane assorbita dall'accoglimento della censura che precede.
8. Il quarto motivo di gravame è infondato.
L'appellante si duole che il tribunale non si sia pronunciato sull'exceptio doli generalis formulata dalla convenuta opposta, la quale aveva evidenziato che era CP_1
stato socio di controllo ed amministratore unico di ST Gimmi s.r.l., e ne era stato anche il liquidatore allorquando la società, mutata denominazione in era Parte_3
stata posta in liquidazione, sicché l'opposizione da questi proposta integrerebbe “un evidente abuso dello schermo della personalità giuridica” che giustificherebbe il suo rigetto (v. pag. 11 della comparsa di costituzione in primo grado).
Trattasi di doglianza priva di consistenza, giacché il credito fatto valere nei confronti del scaturisce dalla fideiussione da questi rilasciata a favore della società da lui CP_1
11 amministrata, per cui non ha alcun rilievo, ai fini che qui interessano, il ruolo da egli rivestito all'interno della società.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in €7.500,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 21.05.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
12