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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/01/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 5897/2022 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Maria Grazia Savastano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 5897/2022 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza del 08/10/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 352 c.p.c.,
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Napoli alla Parte_1 C.F._1
Via Giuseppe Tomasi di Lampedusa n. 48, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Ferrillo (C.F.
), dal quale è rappresentata e difesa C.F._2
APPELLANTE
E
(già ) (C.F. ), in persona del legale rapp.te pro CP_1 CP_2 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato in Aversa, alla via Belvedere 117, presso lo studio dell'Avv. Nicola Croce (C.F. ) dal quale è rappresentata e difesa, C.F._3 congiuntamente all'avv. Matteo Castioni (C.F. ) e all'avv. Tiziano C.F._4
Criserà (C.F. ) C.F._5
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 6803/2021, resa dal Giudice di Pace di Marano di
Napoli in data 04.10.2021, pubblicata in data 22.11.2021
Conclusioni: Come da atti introduttivi, memorie e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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Con atto di citazione a giudizio dinanzi al Giudice di Pace Marano di Napoli, Parte_1
conveniva in giudizio la per la corresponsione della compensazione pecuniaria CP_1
di cui al Regolamento Europeo n. 261/2004 ed il ristoro dei danni patiti a seguito della cancellazione del volo aereo FR 6833, per la tratta Eindhoven/Napoli, del 26.02.2018 previsto per le ore 15:29.
A sostegno della domanda deduceva che a causa di detta cancellazione era stata costretta a soggiornare ad Eindhoven fino al 01.03.2018, data del nuovo volo di rientro che, tuttavia, atterrava all'aeroporto di Ciampino e non a quello di Napoli Capodichino, obbligandola ad un viaggio in autobus per giungere a Napoli. Evidenziava, inoltre, che a causa del rientro in Italia in data successiva a quella prevista si assentava dal lavoro con conseguente decurtazione dello stipendio.
Incardinato il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Marano di Napoli al n. R.G. 19758/18, si costituiva la (già ). CP_1 CP_2
All'esito dell'istruttoria, la causa veniva decisa con sentenza del Giudice di Marano di Napoli
n. 6803/2021, pubblicata in data 22.11.2021, che rigettava la domanda avanzata da Pt_1
compensando le spese di lite.
[...]
Avverso detta sentenza ha proposto appello dinanzi al Tribunale di Napoli Parte_1
Nord e si è costituita in giudizio la CP_1
Verificata l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa è stata assegnata in decisione alla scadenza dei termini di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., fissata per il 08.10.2024, con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
L'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado lamentando la violazione degli artt. 5,
7, 8 e 9 del Regolamento Europeo n. 261/2004 e conseguentemente: 1) l'omessa liquidazione della compensazione pecuniaria, per aver il Giudice di Pace erroneamente ritenuto non sussistenti i relativi presupposti;
2) l'omessa liquidazione del danno patrimoniale subito per la permanenza ad Eindhoven fino al 01.03.2018, per avere il Giudice di Pace ritenuto insufficiente l'allegazione della documentazione contabile;
3) l'omesso riconoscimento del risarcimento dei danni subiti a seguito del cambio del biglietto aereo, per averli ritenuti non sussistenti stante la concessione di un volo alternativo da parte della compagnia aerea.
In via pregiudiziale di rito, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Come, infatti, chiarito dalla Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, gli artt. 342 e 434 c.p.c. nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012 n.
83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012 n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti
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contestati della sentenza impugnata e con essi delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, restando, tuttavia, escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. Cass., SS.UU., 27199/2017). Nel caso di specie le censure svolte dall'appellante sono state espresse rispettando nella sostanza il requisito formale di cui si è detto, anche in considerazione della semplicità delle questioni trattate e della precisa individuazione delle problematiche dibattute.
Quanto, poi, alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., pure auspicata dall'appellata, la questione deve ritenersi superata, poiché questo Tribunale, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (cfr. Cass. civ., Sez. 3
- Sentenza n. 10422 del 15/04/2019).
Tanto premesso, venendo al merito, l'appello è solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti di cui alla presente motivazione.
L'art. 5 del Regolamento n. 261/2004 disciplina i diritti dei passeggeri nell'ipotesi di cancellazione del volo areo e prevede in tal caso la cd. assistenza del vettore operativo a norma dell'art. 8 e cioè il diritto a rimborso o all'imbarco su volo alternativo. In questo secondo caso il passeggero ha altresì diritto all' assistenza del vettore operativo a norma dell'art. 9 e cioè ha diritto a tiolo gratuito a) a pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa; b) alla sistemazione in albergo, e al trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza precedentemente previsto.
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Lo stesso art. 5 impone precise tempistiche a carico della compagnia aerea per informare preventivamente i passeggeri della cancellazione del volo, la cui violazione comporta il diritto alla compensazione pecuniaria di cui al successivo art. 7.
Il comma 3, del cit. art. 5, prevede tuttavia che “Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”.
Quest'ultima ipotesa è quella ritenuta realizzata dal Giudice di Pace e posta a fondamento della pronuncia di rigetto censurata dall'appellante .
È noto che “il passeggero che agisca per il risarcimento del danno derivante dal negato imbarco o dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova della fonte
(negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ossia deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento del vettore. Spetta a quest'ultimo, convenuto in giudizio, dimostrare
l'avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261/2004” (in tal senso ex multis Cass. civ. sez. III, ordinanza n. 1584 del 2018).
Tuttavia, il Regolamento CE n. 261/2004 pur ponendo a carico dei vettori una presunzione di responsabilità circa i danni subiti dai passeggeri conseguenti al ritardo o alla cancellazione dei voli, ammette che le compagnie aeree possano andare esenti da responsabilità provando il caso fortuito o la forza maggiore. Ai sensi del considerando n. 14 del suddetto Regolamento, infatti, “Come previsto ai sensi della convenzione di Montreal, gli obblighi che incombono ai vettori aerei operativi dovrebbero essere limitati o dovrebbero non applicarsi nei casi in cui un evento è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Siffatte circostanze possono, in particolare, ricorrere in caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l'effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull'attività di un vettore aereo operativo”.
Sul punto, la Corte di Giustizia ha stabilito che per ritenere integrata una “circostanza eccezionale”, per cui il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare la compensazione pecuniaria, è necessaria la sussistenza di due condizioni tra di esse cumulative, ossia che si
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tratti di circostanza che per sua natura o origine non è inerente al normale esercizio dell'attività del vettore aereo e sfugge all'effettivo controllo di quest'ultimo.
La Commissione Europea ha elaborato un elenco degli accadimenti ritenuti rientranti nella categoria delle “circostanze eccezionali”, quali cause di esclusione della responsabilità del vettore. Per quanto qui interessa, alla categoria n. 10 vengono annoverate le “condizioni meteo incompatibili con la sicurezza del volo, qualora si possano prevedere condizioni meteo nell'aeroporto di partenza, nell'aeroporto di arrivo e lungo l'itinerario previsto per il volo dell'aeromobile”, alla categoria n. 11 la “chiusura dell'aeroporto di partenza o dell'aeroporto di arrivo a causa delle condizioni meteo”, alla categoria n. 12 le “condizioni meteo che derivino da limitazioni di capacità nell'aeroporto di arrivo o nell'aeroporto di partenza” (cfr. fascicolo I grado . CP_1
La giurisprudenza ha chiarito che, “le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva
e dell'eccezionalità, da accertarsi - sulla base delle prove offerte dalla parte onerata con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i ccdd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia” (Corte di Cassazione, civ., sez. III, ordinanza del 11 febbraio 2022, n.
4588).
Nel caso di specie dalla documentazione prodotta dalla convenuta deve ritersi sufficientemente provato il caso fortuito, così come dedotto dalla norma quale causa di esonero di responsabilità del vettore e costituito dalle avverse condizioni metereologiche presenti presso l'aeroporto di destinazione di Napoli, dove si erano verificate forti nevicate.
La circostanza trova riscontro nel dettagliato report meteo del 26.2.2018 allegato agli atti nonché, nelle notizie riportate dai giornali, che evidenziavano l'eccezionalità dell'evento e i forti disagi conseguenti, nonché nella lista dei voli in partenza/arrivo presso l'aeroporto di
Napoli anche al medesimo orario in cui sarebbe dovuto partire il volo oggetto di causa, tutti in ritardo o cancellati.
Risulta evidente che tale evento meteorologico , anche in relazione al luogo in cui si è verificato, avesse carattere di eccezionalità e comportasse anche per le rigide temperature impedimento per le operazioni di “ deicing”, come pure dedotto dalla convenuta . Trattasi , pertanto di evento idoneo ad escludere la esigibilità della prestazione da parte del vettore perché non compatibile con la sicurezza del volo ed integrante, evento “imprevedibile, inevitabile ed esterno” secondo la definizione della cd. circostanza straordinaria riportata
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nella lista delle “ extraordinary circumstances “ redatta dalla Commissione europea nel 2013 per l'applicazione del regolamento CE 261/2004 .
A norma dell'art. 8 del Regolamento il vettore ha messo a disposizione un volo alternativo
“appena possibile”.
La convenuta ha altresì allegato videata web che riproduce l'avviso della cancellazione di volo all'attrice nella sezione “prenotazione di volo” .
Risultando dunque la cancellazione del volo imputabile a evento fortuito, non prevedibile nè evitabile dal vettore, non sussiste il diritto alla compensazione pecuniaria prevista dall'art. 7 sicché la statuizione del giudice di Pace su tale questione va confermata con il rigetto della contestazione dell'appellante .
A norma del regolamento (CE) n. 261/2004, il vettore aereo è tenuto tuttavia a rispettare l'obbligo di assistenza anche se la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali, vale a dire circostanze che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Il regolamento (CE) n. 261/2004 non contiene, infatti, alcun elemento che consenta di concludere che sia riconosciuta una categoria distinta di eventi
«particolarmente eccezionali», al di là delle «circostanze eccezionali» di cui all'articolo 5, paragrafo 3, che esonererebbe il vettore aereo dal rispetto dei suoi obblighi, compresi quelli a norma dell'articolo 9 del regolamento, anche in caso di circostanze eccezionali che persistono per un lungo periodo ( Causa C-12/11, McDonagh, ECLI:EU:C:2013:43, punto 30).
E', pertanto, al riguardo fondata la contestazione dell'appellante relativa al mancato riconoscimento del c.d. diritto ad assistenza di cui all'art. 9 par.1 lett. a) e b).
Parte appellante ha infatti lamentato la violazione degli artt. 8 e 9 del citato Regolamento, stante la mancata assistenza fornita dal vettore aereo a seguito della cancellazione e della c.d.
“riprotezione” su altro volo.
Ai sensi dell'art. 8, nell'ipotesi di cancellazione del volo, è offerto, a scelta del passeggero, il rimborso del biglietto aereo ovvero l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile.
Il comma 3 precisa che “Qualora una città o regione sia servita da più aeroporti ed un vettore aereo operativo offra ad un passeggero l'imbarco su un volo per un aeroporto di destinazione diverso da quello prenotato dal passeggero, le spese di trasferimento del passeggero dall'aeroporto di arrivo all'aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione o ad un'altra destinazione vicina, concordata con il passeggero, sono a carico del vettore aereo operativo”.
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Nella fattispecie in esame ha ottenuto in riprotezione un volo alternativo con Parte_1
destinazione aeroporto di Ciampino – Roma, in luogo dell'originaria destinazione
Capodichino – Napoli.
Il successivo art. 9 prevede che “Quando è fatto riferimento al presente articolo, il passeggero ha diritto a titolo gratuito: a) a pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa; b) alla sistemazione in albergo: — qualora siano necessari uno o più pernottamenti, o — qualora sia necessario un ulteriore soggiorno, oltre a quello previsto dal passeggero;
c) al trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione (albergo o altro).
Inoltre, il passeggero ha diritto ad effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica”.
L'appellante lamenta, dunque, la violazione delle richiamate disposizioni, in quanto la stessa ha soggiornato ad Eindhoven in attesa del volo del 01.03.2018 ed ha fatto rientro a Napoli dall'aeroporto di Ciampino a proprie spese.
Parte appellante ha lamentato la totale mancanza di assistenza da parte di durante CP_1
i giorni di attesa del successivo volo di ritorno e, pertanto, ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto spettante il rimborso di tali spese .
La censura relativa al mancata riconoscimento delle spese sostenute è fondata e va accolta sia pure nei limiti della prova che di tali spese è desumibile dagli atti di causa..
Ed invero, è incontestato che la non abbia fornito vitto e alloggio a , CP_1 Parte_1
così come avrebbe dovuto, pur avendo previsto il volo in riprotezione due giorni dopo l'originaria partenza.
Nei casi in cui l'assistenza era dovuta ma non è stata offerta, i passeggeri che hanno dovuto pagare pasti e bevande, sistemazione in albergo, trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione e/o servizi di telecomunicazione possono ottenere il rimborso dal vettore aereo delle spese sostenute, se necessarie, ragionevoli e appropriate (Causa C-12/11, McDonagh,
U:C:2013:43, punto 66) CP_3
Diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di Pace devono ritenersi sufficienti le ricevute fiscali versate in atti, perché tutte riferite al periodo di permanenza ad Eindhoven in attesa del volo di ritorno del 01.03.2018 e correlate ai servizi indispensabili ( pernottamento e pasti) oggetto della richiesta e previsti nel regolamento. Tali documenti devono ritenersi ragionevolmente sufficienti per la riferibilità all'attrice anche in assenza di fattura intestata.
Infatti, non essendo il diritto al rimborso subordinato nel regolamento a specifiche formalità, deve ritenersi sufficiente la prova dell'effettività della spesa e la sua correlabilità alle previste esigenze del passeggero, desumibile dalla corrispondenza degli importi ai costi dei servizi di
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riferimento e alla corrispondenza con le pacifiche circostanze di tempo e luogo dedotte.
Trattasi infatti di spese che nel caso di specie rispondono ai requisiti di necessità, ragionevolezza e congruità.
Il diritto al rimborso va pertanto riconosciuto, nei limiti della documentazione comunque allegata in giudizio, e pertanto solo nei limiti di euro 253,61, come da ricevute fiscali in atti.
Nessuna ulteriore voce di risarcimento del danno può essere riconosciuta in favore dell'attrice in mancanza di prova .
Conseguentemente, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, la domanda avanzata dall'attrice va parzialmente accolta e per l'effetto la convenuta va condannata al pagamento in favore di dell'importo CP_1 Parte_1
di euro 253,61,oltre interessi dalla domanda al saldo .
Tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda sussistono i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio
P Q M
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace Parte_1
di Marano di Napoli n. 6803/2021, depositata il 22.11.2021, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, condanna la convenuta al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 dell'importo di euro 253,61,oltre interessi dalla domanda al saldo, a titolo di rimborso spese di assistenza;
- compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Aversa, 22.1.2025
IL GIUDICE
dott. Maria Grazia Savastano
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