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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 18/08/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 262/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 262 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
(C.F.: ), residente in [...] C.F._1
Montenevoso n. 29, elettivamente domiciliato in Benevento, viale A. Mellusi n. 59, presso lo studio dell'avv. Enrico Francesca, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
(parte opponente, debitore esecutato)
contro
:
(P.IVA: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, elettivamente domiciliata in Maddaloni (CE), via Roma n. 11, presso lo studio dell'avv. Antonio Di Nuzzo, che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
(parte opposta, creditrice procedente) nonché nei confronti di:
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Ripalimosani (CB), viale Unità d'Italia s.n.c.;
(litisconsorte necessario, terzo pignorato)
e di: (P. IVA: E_
), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Campobasso, via P.IVA_3
Insorti d'Ungheria, presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso, che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
(interventore volontario)
Oggetto: opposizione successiva all'esecuzione ex artt. 615 e 617 c.p.c.;
Conclusioni: come da note scritte in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha riassunto la fase di merito Parte_1 dell'opposizione (conclusasi, quanto alla fase sommaria dinanzi al G.E., con il rigetto dell'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione, rigetto confermato anche in sede di reclamo) proposta avverso l'esecuzione presso terzi promossa da (d'ora in avanti: Controparte_4
ai sensi dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973. P_
L'odierno opponente, in particolare, ha dedotto, quale unico motivo di opposizione, di aver presentato regolarmente, in data 01/08/2022, la dichiarazione prevista dall'art. 1, co. 538, della legge n.
228/2012, volta a contestare la sussistenza del credito azionato dal creditore procedente, in quanto estinto per prescrizione o decadenza, e a chiedere, quindi, la sospensione ex lege della riscossione, senza che, tuttavia, avesse provveduto a trasmettere tale dichiarazione agli enti creditori P_
(come previsto, invece, dall'art. 1, co. 539, della legge n. 228/2012) e senza che vi fosse stato, in ogni caso, alcun riscontro, da parte degli enti creditori stessi, a fronte di tale dichiarazione, nei 220 giorni successivi alla presentazione della stessa, con conseguente annullamento di diritto della pretesa ex art. 1, co. 540, della legge n. 228/2012.
L'odierno opponente ha, quindi, concluso chiedendo – previa sospensione dell'esecuzione stessa –
l'accertamento in ordine all'insussistenza del diritto del creditore opposto di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti.
Si è costituita in giudizio contestando le avverse deduzioni, in quanto infondate. P_ in particolare ha eccepito: P_
1. il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, atteso che, nel caso di specie, non verrebbe, invero, in considerazione l'ipotesi di “silenzio significativo” prevista dall'art. 1, co. 540, della legge n. 228/2012, che, sola, avrebbe potuto produrre l'effetto di annullamento delle partite oggetto della dichiarazione presentata dal debitore, avendo, infatti, l al contrario, riscontrato, con nota del 04/08/2022, notificata in pari P_ data a mezzo PEC, la dichiarazione presentata dall'opponente con un provvedimento espresso che, pertanto, avrebbe dovuto essere impugnato dinanzi al giudice tributario;
2. l'inammissibilità dell'opposizione, nella parte in cui la stessa è volta a contestare la mancata trasmissione, agli enti creditori, della dichiarazione presentata dall'odierno opponente, così come previsto dall'art., co. 539, della legge n. 228/2012, trattandosi di motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., che avrebbe dovuto essere proposto, quindi, a pena di inammissibilità, nel termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione della nota di riscontro del 04/08/2022;
3. l'infondatezza, in ogni caso, nel merito, dell'opposizione proposta, avendo l'odierno opponente presentato una dichiarazione sprovvista di adeguata documentazione e non avendo egli nemmeno ottemperato all'invito, formulato da nella nota di riscontro del P_
04/08/2022 (e con la quale la stessa comunicava di non poter dare corso alla P_ dichiarazione, per carenza della necessaria documentazione), a ripresentare la dichiarazione medesima in maniera conforme a quanto previsto dalla norma;
4. il difetto di legittimazione passiva di per essere legittimata passiva, esclusivamente, P_
”, ciò E_ qualora l'odierno opponente, nel dedurre che l'agente della riscossione “assume di aver ritualmente notificato” l'avviso di accertamento n. “TR6010200125/2021”, abbia anche inteso formulare uno specifico motivo di opposizione in tal senso. ha, quindi, concluso, chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione proposta. P_
È, infine, intervenuta, nel presente giudizio, anche E_
, aderendo alle difese dell'agente della riscossione e deducendo,
[...] per quanto di sua competenza, la corretta notificazione dell'avviso di accertamento nei confronti dell'odierno opponente.
Dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'esecuzione proposta dall'odierno opponente, la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e, fatte precisare le conclusioni mediante note scritte depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., la stessa è stata, quindi, trattenuta in decisione con ordinanza del 17 aprile 2025.
***
L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
***
Deve, in primo luogo, essere dichiarata la contumacia del terzo pignorato, non costituitosi nel presente giudizio, benché ritualmente citato. ***
Deve, poi, in secondo luogo, essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario adito.
L'odierno opponente, infatti, secondo la prospettazione dallo stesso sostenuta, non contesta affatto la nota di riscontro emessa dall'agente della riscossione in data 04/08/2022, bensì il diritto di P_ di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti, per essersi formato il silenzio-significativo previsto dalla legge n. 228/2012 a seguito della presentazione, da parte dello stesso opponente, della dichiarazione di cui all'art. 1, co. 538, della legge n. 228/2012, ossia per un fatto successivo alla notificazione delle cartelle di pagamento e/o dell'intimazione di pagamento, con conseguente applicazione del principio di diritto espresso dalla Suprema corte a Sezioni unite (n. 7822/2020), secondo cui il giudice ordinario ha piena giurisdizione in ordine all'accertamento dei fatti estintivi e modificativi del credito tributario asseritamente intervenuti dopo la notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento.
***
Deve, infine, da ultimo, chiarirsi che non può ritenersi in alcun modo che l'odierno opponente, per il solo fatto di aver dedotto, genericamente, che l' “assume” di aver notificato l'avviso di P_ accertamento, abbia inteso formulare uno specifico motivo di opposizione in tal senso, che sarebbe, del resto, del tutto inammissibile per assoluta genericità, non avendo, infatti, l'odierno opponente nulla dedotto in tal senso.
Ne deriva, quindi, l'inconferenza delle difese svolte, sul punto, tanto da quanto dalla P_
, trattandosi di E_ questione che esula del tutto dal thema decidendum del presente giudizio.
***
Tutto ciò premesso, e venendo, quindi, all'esame, nel merito, dell'opposizione proposta, si osserva quanto segue.
Preliminarmente, deve essere qualificata l'opposizione proposta dall'odierno opponente:
1. quale opposizione successiva agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nella parte in cui la stessa è volta a contestare la mancata trasmissione, agli enti creditori, della dichiarazione presentata dall'odierno opponente, in quanto volta a contestare il quomodo del compimento di singoli atti dell'esecuzione;
2. quale opposizione successiva all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., nella parte in cui la stessa è, invece, volta ad accertare l'insussistenza del diritto di di procedere ad esecuzione P_ forzata nei suoi confronti, stante il perfezionamento del silenzio-significativo (sub specie di silenzio-assenso) previsto dall'art. 1, co. 540, della legge n. 228/2012, con conseguente annullamento di diritto delle partite oggetto della dichiarazione presentata, dall'odierno opponente, a norma dell'art. 1, co. 538, della suddetta legge.
1.
Ciò premesso, deve essere dichiarata l'inammissibilità del primo motivo di opposizione (agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c.), in quanto tardivo, atteso che la nota di riscontro di (con la P_ quale l'odierno opponente ha avuto conoscenza legale della mancata trasmissione della sua dichiarazione agli enti creditori) risulta essergli stata notificata in data 04/08/2022, laddove, invece, la presente opposizione risulta essere stata presentata (dinanzi al G.E.) solo in data 21/03/2023 e, quindi, ben oltre il termine perentorio di venti giorni dal compimento dell'atto, così come richiesto, invece, dall'art. 617, co. 2, c.p.c.
2.
Quanto, poi, al secondo motivo di opposizione, si osserva quanto segue.
La tesi sostenuta dall'odierno opponente poggia sull'assunto per cui la mera presentazione della dichiarazione di cui all'art. 1, co. 538, della l. n. 228/2021, benché sprovvista di qualsivoglia documentazione a supporto, comporti sempre l'obbligo di i sospendere la riscossione e di P_ trasmettere, nei successivi dieci giorni, la dichiarazione stessa agli enti creditori, il cui mancato riscontro, nei 220 giorni successivi alla presentazione dell'istanza, comporta l'annullamento di diritto della pretesa, secondo il meccanismo del silenzio-assenso.
A ben vedere, tuttavia, l'art. 1 della legge n. 228/2012, prevede:
• al co. 538, che “a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati, a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo […]”.
• al co. 539, che “entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al co. 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore […]”;
• al co. 540, che “in caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli […]”.
È, dunque, evidente – e come, del resto, correttamente osservato sia dal G.E. nel corso della fase cautelare e sommaria dell'opposizione celebratasi dinanzi a questi, sia dal Collegio in sede di reclamo, con argomentazioni condivisibili e con riferimento alla cui ratio decidendi l'odierno opponente, in questa sede, non si è confrontato in alcun modo – che, dalla lettura delle norme di riferimento, si evince chiaramente che, affinché si attivi il meccanismo previsto dalla norma e si producano, quindi, gli effetti estintivi previsti dall'art. 1, co. 540, della legge n. 228/2012, è richiesto, oltre al silenzio-assenso protratto per almeno 220 giorni da parte degli enti creditori, anche che il contribuente documenti, con l'istanza di cui all'art. 1, co. 538, della legge n. 228/2012, che il credito di cui gli è intimato il pagamento si è estinto (nel caso di specie) per prescrizione o decadenza.
Depone in tal senso, infatti, non solo il dato letterale delle norme sopra richiamate – che, come visto, richiedono testualmente che la dichiarazione sia documentata – ma anche l'interpretazione che di tali norme ha offerto la giurisprudenza di merito maggioritaria, la quale, infatti, in più occasioni, ha ritenuto che “la presentazione di una dichiarazione dettagliata e documentata è requisito indispensabile perché la stessa venga presa in considerazione dall'agente della riscossione” (v., in tal senso: Corte appello Roma, n. 4324/2019; nello stesso senso, v. anche, ex multis: Corte appello
Roma, n. 4766/2022, Corte appello Reggio Calabria, n. 629/2017, Trib. Terni, n. 94/2022 e Trib.
Cosenza, n. 1513/2020).
La ratio della disciplina di cui all'art. 1, co. 537-540, della legge n. 228/2012, del resto, come correttamente ricostruita dalla pronuncia della Corte dell'appello di Roma n. 4324/2019 cit., è quella
“di consentire una verifica veloce da parte degli enti creditori e dell'agente di riscossione della fondatezza o meno della dichiarazione del debitore, anche perché il procedimento, per come previsto dai commi successivi, deve essere chiuso in tempi piuttosto veloci (220 giorni), che non consentono un'indagine interna da parte degli enti medesimi in ordine alla posizione dell'istante-dichiarante. È evidente che l'assenza di documentazione, come nel caso di specie, impedisce, a monte, qualsiasi vaglio celere della posizione di colui che presenta l'istanza” (così: Corte d'appello Roma, n.
4324/2019 cit.).
Ebbene, nel caso di specie, si osserva che, dalla documentazione versata in atti (v. in particolare: la dichiarazione contenente l'istanza di sospensione legale della riscossione presentata dall'odierno opponente, in atti), non risulta in alcun modo che la dichiarazione di cui all'art. 1, co. 538, della legge n. 228/2012, con cui il ha contestato la sussistenza del credito per intervenuta prescrizione Pt_1
o decadenza, sia stata corredata da alcuna argomentazione o documentazione a supporto delle contestazioni effettuate, essendosi l'opponente limitato a trasmettere, unitamente alla dichiarazione stessa, solo l'atto di pignoramento, la procura stragiudiziale al difensore e i documenti di identità
(proprio e del difensore).
Con la conseguenza per cui la dichiarazione in discorso, per la sua genericità e per l'assoluto difetto di documentazione a supporto, non poteva certo costituire un atto idoneo a far sorgere, in capo all'ente impositore, l'onere di approfondimento di cui alla legge n. 228/2012 e, quindi, in capo all'agente della riscossione, l'obbligo di trasmetterla all'ente impositore stesso.
Né, tantomeno, la stessa era, quindi, idonea a generare il meccanismo del silenzio-assenso di cui ai co. n. 539 e 540, meccanismo, peraltro, nel caso di specie, non invocabile anche per l'ulteriore ragione per cui risulta aver, invero, positivamente riscontrato la dichiarazione presentata P_ dall'odierno opponente, con nota del 04/08/2022 con cui lo informava di non poter dar corso alla dichiarazione da lui presentata, dando conto delle ragioni poste a fondamento di tale “rigetto”, ossia, per l'appunto, l'assenza di adeguata documentazione a supporto della dichiarazione-istanza e invitandolo, altresì, a ripresentare la dichiarazione medesima in modo conforme a quanto previsto dalla legge, senza che, tuttavia, dalla documentazione in atti, risulti che l'odierno opponente abbia, invero, accolto tale invito.
Né, del resto, l'odierno opponente – anche a prescindere dal mancato assolvimento, da parte dello stesso, dell'onere di documentazione, pure imposto, come visto, dalla legge n. 228/2012 – risulta aver, in ogni caso, né in sede di presentazione della dichiarazione-istanza di sospensione, né – del resto – in questa sede, con la presente opposizione, quantomeno allegato, in maniera specifica, le ragioni per cui il credito dovrebbe ritenersi prescritto o estinto per decadenza, mancando del tutto ogni riferimento ai presupposti fattuali e giuridici dell'istituto concretamente invocato nel caso di specie, con la conseguenza per cui è, di fatto, preclusa ogni indagine in ordine alla fondatezza delle sue pretese.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato deriva, quindi, il rigetto dell'opposizione proposta.
Il rigetto dell'opposizione nel merito preclude l'esame in ordine alla domanda di condanna di ex art. 96 c.p.c., norma che – com'è noto – presuppone la soccombenza della parte nei cui P_ confronti la condanna dovrebbe essere emessa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico dell'odierno opponente quanto a quelle sostenute da P_
Nulla, invece, deve essere disposto in ordine alle spese sostenute da
[...]
, che rimangono a suo carico, in quanto E_ interveniente volontaria che ha dedotto in merito ad una questione non facente parte del thema decidendum del presente giudizio. Le stesse sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, in applicazione dei valori minimi (non venendo, qui, in considerazione particolari questioni di fatto o di diritto) previsti dallo scaglione valoriale (da € 52.000,00 a €
260.000,00) entro cui è ricompreso il credito per cui si procede (pari ad € 74.882,20) per i procedimenti di cognizione dinanzi al Tribunale, con riconoscimento delle sole fasi di studio ed introduttiva, in considerazione del fatto che il presente giudizio risulta essersi esaurito in due sole udienze (di cui una sola in presenza) e con esclusione, quindi, delle fasi istruttoria e/o di trattazione e decisionale, in concreto non espletate, anche tenuto conto del fatto che la parte vittoriosa, P_ non risulta aver depositato ulteriori atti difensivi diversi dalla comparsa di costituzione e risposta e dalle note sostitutive dell'udienza di rimessione della causa in decisione, senza, tuttavia, aver depositato gli scritti conclusionali previsti dall'art. 189 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 262 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Dichiara la contumacia di Controparte_2
• Rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
• Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese di lite dalla stessa sostenute per il presente Controparte_6 giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.090,00, oltre al rimborso forfettario del 15%,
C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge;
• Nulla sulle spese sostenute, per il presente giudizio, da
[...]
; E_
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 14 agosto 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 262 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
(C.F.: ), residente in [...] C.F._1
Montenevoso n. 29, elettivamente domiciliato in Benevento, viale A. Mellusi n. 59, presso lo studio dell'avv. Enrico Francesca, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
(parte opponente, debitore esecutato)
contro
:
(P.IVA: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, elettivamente domiciliata in Maddaloni (CE), via Roma n. 11, presso lo studio dell'avv. Antonio Di Nuzzo, che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
(parte opposta, creditrice procedente) nonché nei confronti di:
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Ripalimosani (CB), viale Unità d'Italia s.n.c.;
(litisconsorte necessario, terzo pignorato)
e di: (P. IVA: E_
), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Campobasso, via P.IVA_3
Insorti d'Ungheria, presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso, che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
(interventore volontario)
Oggetto: opposizione successiva all'esecuzione ex artt. 615 e 617 c.p.c.;
Conclusioni: come da note scritte in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha riassunto la fase di merito Parte_1 dell'opposizione (conclusasi, quanto alla fase sommaria dinanzi al G.E., con il rigetto dell'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione, rigetto confermato anche in sede di reclamo) proposta avverso l'esecuzione presso terzi promossa da (d'ora in avanti: Controparte_4
ai sensi dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973. P_
L'odierno opponente, in particolare, ha dedotto, quale unico motivo di opposizione, di aver presentato regolarmente, in data 01/08/2022, la dichiarazione prevista dall'art. 1, co. 538, della legge n.
228/2012, volta a contestare la sussistenza del credito azionato dal creditore procedente, in quanto estinto per prescrizione o decadenza, e a chiedere, quindi, la sospensione ex lege della riscossione, senza che, tuttavia, avesse provveduto a trasmettere tale dichiarazione agli enti creditori P_
(come previsto, invece, dall'art. 1, co. 539, della legge n. 228/2012) e senza che vi fosse stato, in ogni caso, alcun riscontro, da parte degli enti creditori stessi, a fronte di tale dichiarazione, nei 220 giorni successivi alla presentazione della stessa, con conseguente annullamento di diritto della pretesa ex art. 1, co. 540, della legge n. 228/2012.
L'odierno opponente ha, quindi, concluso chiedendo – previa sospensione dell'esecuzione stessa –
l'accertamento in ordine all'insussistenza del diritto del creditore opposto di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti.
Si è costituita in giudizio contestando le avverse deduzioni, in quanto infondate. P_ in particolare ha eccepito: P_
1. il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, atteso che, nel caso di specie, non verrebbe, invero, in considerazione l'ipotesi di “silenzio significativo” prevista dall'art. 1, co. 540, della legge n. 228/2012, che, sola, avrebbe potuto produrre l'effetto di annullamento delle partite oggetto della dichiarazione presentata dal debitore, avendo, infatti, l al contrario, riscontrato, con nota del 04/08/2022, notificata in pari P_ data a mezzo PEC, la dichiarazione presentata dall'opponente con un provvedimento espresso che, pertanto, avrebbe dovuto essere impugnato dinanzi al giudice tributario;
2. l'inammissibilità dell'opposizione, nella parte in cui la stessa è volta a contestare la mancata trasmissione, agli enti creditori, della dichiarazione presentata dall'odierno opponente, così come previsto dall'art., co. 539, della legge n. 228/2012, trattandosi di motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., che avrebbe dovuto essere proposto, quindi, a pena di inammissibilità, nel termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione della nota di riscontro del 04/08/2022;
3. l'infondatezza, in ogni caso, nel merito, dell'opposizione proposta, avendo l'odierno opponente presentato una dichiarazione sprovvista di adeguata documentazione e non avendo egli nemmeno ottemperato all'invito, formulato da nella nota di riscontro del P_
04/08/2022 (e con la quale la stessa comunicava di non poter dare corso alla P_ dichiarazione, per carenza della necessaria documentazione), a ripresentare la dichiarazione medesima in maniera conforme a quanto previsto dalla norma;
4. il difetto di legittimazione passiva di per essere legittimata passiva, esclusivamente, P_
”, ciò E_ qualora l'odierno opponente, nel dedurre che l'agente della riscossione “assume di aver ritualmente notificato” l'avviso di accertamento n. “TR6010200125/2021”, abbia anche inteso formulare uno specifico motivo di opposizione in tal senso. ha, quindi, concluso, chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione proposta. P_
È, infine, intervenuta, nel presente giudizio, anche E_
, aderendo alle difese dell'agente della riscossione e deducendo,
[...] per quanto di sua competenza, la corretta notificazione dell'avviso di accertamento nei confronti dell'odierno opponente.
Dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'esecuzione proposta dall'odierno opponente, la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e, fatte precisare le conclusioni mediante note scritte depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., la stessa è stata, quindi, trattenuta in decisione con ordinanza del 17 aprile 2025.
***
L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
***
Deve, in primo luogo, essere dichiarata la contumacia del terzo pignorato, non costituitosi nel presente giudizio, benché ritualmente citato. ***
Deve, poi, in secondo luogo, essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario adito.
L'odierno opponente, infatti, secondo la prospettazione dallo stesso sostenuta, non contesta affatto la nota di riscontro emessa dall'agente della riscossione in data 04/08/2022, bensì il diritto di P_ di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti, per essersi formato il silenzio-significativo previsto dalla legge n. 228/2012 a seguito della presentazione, da parte dello stesso opponente, della dichiarazione di cui all'art. 1, co. 538, della legge n. 228/2012, ossia per un fatto successivo alla notificazione delle cartelle di pagamento e/o dell'intimazione di pagamento, con conseguente applicazione del principio di diritto espresso dalla Suprema corte a Sezioni unite (n. 7822/2020), secondo cui il giudice ordinario ha piena giurisdizione in ordine all'accertamento dei fatti estintivi e modificativi del credito tributario asseritamente intervenuti dopo la notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento.
***
Deve, infine, da ultimo, chiarirsi che non può ritenersi in alcun modo che l'odierno opponente, per il solo fatto di aver dedotto, genericamente, che l' “assume” di aver notificato l'avviso di P_ accertamento, abbia inteso formulare uno specifico motivo di opposizione in tal senso, che sarebbe, del resto, del tutto inammissibile per assoluta genericità, non avendo, infatti, l'odierno opponente nulla dedotto in tal senso.
Ne deriva, quindi, l'inconferenza delle difese svolte, sul punto, tanto da quanto dalla P_
, trattandosi di E_ questione che esula del tutto dal thema decidendum del presente giudizio.
***
Tutto ciò premesso, e venendo, quindi, all'esame, nel merito, dell'opposizione proposta, si osserva quanto segue.
Preliminarmente, deve essere qualificata l'opposizione proposta dall'odierno opponente:
1. quale opposizione successiva agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nella parte in cui la stessa è volta a contestare la mancata trasmissione, agli enti creditori, della dichiarazione presentata dall'odierno opponente, in quanto volta a contestare il quomodo del compimento di singoli atti dell'esecuzione;
2. quale opposizione successiva all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., nella parte in cui la stessa è, invece, volta ad accertare l'insussistenza del diritto di di procedere ad esecuzione P_ forzata nei suoi confronti, stante il perfezionamento del silenzio-significativo (sub specie di silenzio-assenso) previsto dall'art. 1, co. 540, della legge n. 228/2012, con conseguente annullamento di diritto delle partite oggetto della dichiarazione presentata, dall'odierno opponente, a norma dell'art. 1, co. 538, della suddetta legge.
1.
Ciò premesso, deve essere dichiarata l'inammissibilità del primo motivo di opposizione (agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c.), in quanto tardivo, atteso che la nota di riscontro di (con la P_ quale l'odierno opponente ha avuto conoscenza legale della mancata trasmissione della sua dichiarazione agli enti creditori) risulta essergli stata notificata in data 04/08/2022, laddove, invece, la presente opposizione risulta essere stata presentata (dinanzi al G.E.) solo in data 21/03/2023 e, quindi, ben oltre il termine perentorio di venti giorni dal compimento dell'atto, così come richiesto, invece, dall'art. 617, co. 2, c.p.c.
2.
Quanto, poi, al secondo motivo di opposizione, si osserva quanto segue.
La tesi sostenuta dall'odierno opponente poggia sull'assunto per cui la mera presentazione della dichiarazione di cui all'art. 1, co. 538, della l. n. 228/2021, benché sprovvista di qualsivoglia documentazione a supporto, comporti sempre l'obbligo di i sospendere la riscossione e di P_ trasmettere, nei successivi dieci giorni, la dichiarazione stessa agli enti creditori, il cui mancato riscontro, nei 220 giorni successivi alla presentazione dell'istanza, comporta l'annullamento di diritto della pretesa, secondo il meccanismo del silenzio-assenso.
A ben vedere, tuttavia, l'art. 1 della legge n. 228/2012, prevede:
• al co. 538, che “a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati, a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo […]”.
• al co. 539, che “entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al co. 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore […]”;
• al co. 540, che “in caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli […]”.
È, dunque, evidente – e come, del resto, correttamente osservato sia dal G.E. nel corso della fase cautelare e sommaria dell'opposizione celebratasi dinanzi a questi, sia dal Collegio in sede di reclamo, con argomentazioni condivisibili e con riferimento alla cui ratio decidendi l'odierno opponente, in questa sede, non si è confrontato in alcun modo – che, dalla lettura delle norme di riferimento, si evince chiaramente che, affinché si attivi il meccanismo previsto dalla norma e si producano, quindi, gli effetti estintivi previsti dall'art. 1, co. 540, della legge n. 228/2012, è richiesto, oltre al silenzio-assenso protratto per almeno 220 giorni da parte degli enti creditori, anche che il contribuente documenti, con l'istanza di cui all'art. 1, co. 538, della legge n. 228/2012, che il credito di cui gli è intimato il pagamento si è estinto (nel caso di specie) per prescrizione o decadenza.
Depone in tal senso, infatti, non solo il dato letterale delle norme sopra richiamate – che, come visto, richiedono testualmente che la dichiarazione sia documentata – ma anche l'interpretazione che di tali norme ha offerto la giurisprudenza di merito maggioritaria, la quale, infatti, in più occasioni, ha ritenuto che “la presentazione di una dichiarazione dettagliata e documentata è requisito indispensabile perché la stessa venga presa in considerazione dall'agente della riscossione” (v., in tal senso: Corte appello Roma, n. 4324/2019; nello stesso senso, v. anche, ex multis: Corte appello
Roma, n. 4766/2022, Corte appello Reggio Calabria, n. 629/2017, Trib. Terni, n. 94/2022 e Trib.
Cosenza, n. 1513/2020).
La ratio della disciplina di cui all'art. 1, co. 537-540, della legge n. 228/2012, del resto, come correttamente ricostruita dalla pronuncia della Corte dell'appello di Roma n. 4324/2019 cit., è quella
“di consentire una verifica veloce da parte degli enti creditori e dell'agente di riscossione della fondatezza o meno della dichiarazione del debitore, anche perché il procedimento, per come previsto dai commi successivi, deve essere chiuso in tempi piuttosto veloci (220 giorni), che non consentono un'indagine interna da parte degli enti medesimi in ordine alla posizione dell'istante-dichiarante. È evidente che l'assenza di documentazione, come nel caso di specie, impedisce, a monte, qualsiasi vaglio celere della posizione di colui che presenta l'istanza” (così: Corte d'appello Roma, n.
4324/2019 cit.).
Ebbene, nel caso di specie, si osserva che, dalla documentazione versata in atti (v. in particolare: la dichiarazione contenente l'istanza di sospensione legale della riscossione presentata dall'odierno opponente, in atti), non risulta in alcun modo che la dichiarazione di cui all'art. 1, co. 538, della legge n. 228/2012, con cui il ha contestato la sussistenza del credito per intervenuta prescrizione Pt_1
o decadenza, sia stata corredata da alcuna argomentazione o documentazione a supporto delle contestazioni effettuate, essendosi l'opponente limitato a trasmettere, unitamente alla dichiarazione stessa, solo l'atto di pignoramento, la procura stragiudiziale al difensore e i documenti di identità
(proprio e del difensore).
Con la conseguenza per cui la dichiarazione in discorso, per la sua genericità e per l'assoluto difetto di documentazione a supporto, non poteva certo costituire un atto idoneo a far sorgere, in capo all'ente impositore, l'onere di approfondimento di cui alla legge n. 228/2012 e, quindi, in capo all'agente della riscossione, l'obbligo di trasmetterla all'ente impositore stesso.
Né, tantomeno, la stessa era, quindi, idonea a generare il meccanismo del silenzio-assenso di cui ai co. n. 539 e 540, meccanismo, peraltro, nel caso di specie, non invocabile anche per l'ulteriore ragione per cui risulta aver, invero, positivamente riscontrato la dichiarazione presentata P_ dall'odierno opponente, con nota del 04/08/2022 con cui lo informava di non poter dar corso alla dichiarazione da lui presentata, dando conto delle ragioni poste a fondamento di tale “rigetto”, ossia, per l'appunto, l'assenza di adeguata documentazione a supporto della dichiarazione-istanza e invitandolo, altresì, a ripresentare la dichiarazione medesima in modo conforme a quanto previsto dalla legge, senza che, tuttavia, dalla documentazione in atti, risulti che l'odierno opponente abbia, invero, accolto tale invito.
Né, del resto, l'odierno opponente – anche a prescindere dal mancato assolvimento, da parte dello stesso, dell'onere di documentazione, pure imposto, come visto, dalla legge n. 228/2012 – risulta aver, in ogni caso, né in sede di presentazione della dichiarazione-istanza di sospensione, né – del resto – in questa sede, con la presente opposizione, quantomeno allegato, in maniera specifica, le ragioni per cui il credito dovrebbe ritenersi prescritto o estinto per decadenza, mancando del tutto ogni riferimento ai presupposti fattuali e giuridici dell'istituto concretamente invocato nel caso di specie, con la conseguenza per cui è, di fatto, preclusa ogni indagine in ordine alla fondatezza delle sue pretese.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato deriva, quindi, il rigetto dell'opposizione proposta.
Il rigetto dell'opposizione nel merito preclude l'esame in ordine alla domanda di condanna di ex art. 96 c.p.c., norma che – com'è noto – presuppone la soccombenza della parte nei cui P_ confronti la condanna dovrebbe essere emessa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico dell'odierno opponente quanto a quelle sostenute da P_
Nulla, invece, deve essere disposto in ordine alle spese sostenute da
[...]
, che rimangono a suo carico, in quanto E_ interveniente volontaria che ha dedotto in merito ad una questione non facente parte del thema decidendum del presente giudizio. Le stesse sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, in applicazione dei valori minimi (non venendo, qui, in considerazione particolari questioni di fatto o di diritto) previsti dallo scaglione valoriale (da € 52.000,00 a €
260.000,00) entro cui è ricompreso il credito per cui si procede (pari ad € 74.882,20) per i procedimenti di cognizione dinanzi al Tribunale, con riconoscimento delle sole fasi di studio ed introduttiva, in considerazione del fatto che il presente giudizio risulta essersi esaurito in due sole udienze (di cui una sola in presenza) e con esclusione, quindi, delle fasi istruttoria e/o di trattazione e decisionale, in concreto non espletate, anche tenuto conto del fatto che la parte vittoriosa, P_ non risulta aver depositato ulteriori atti difensivi diversi dalla comparsa di costituzione e risposta e dalle note sostitutive dell'udienza di rimessione della causa in decisione, senza, tuttavia, aver depositato gli scritti conclusionali previsti dall'art. 189 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 262 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Dichiara la contumacia di Controparte_2
• Rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
• Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese di lite dalla stessa sostenute per il presente Controparte_6 giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.090,00, oltre al rimborso forfettario del 15%,
C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge;
• Nulla sulle spese sostenute, per il presente giudizio, da
[...]
; E_
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 14 agosto 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo