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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 25/06/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. nr. 5272/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.SA Daniela Ronzani Presidente dott.SA Susanna Menegazzi Giudice dott.SA IS RA Giudice rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5272/2024 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 10/11/2024 da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. VILLANOVA ENRICO
- ricorrente -
nei confronti di
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Con l'avv. GUSI GRETA
- resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 20.6.2025, sulle seguenti conclusioni:
Per le parti: come da accordo raggiunto all'udienza del 20.6.2025
Per il Pubblico Ministero: “visto”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
− Con ricorso depositato l'11.11.2024 agiva nei confronti di Parte_1 CP_1 er ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia
[...] minore nata l'[...] dalla relazione more uxorio con lo stesso. Per_1
1 Allegava:
- di aver avviato una relazione con il resistente nel 2018;
- di essersi trasferita con la minore – quando questa aveva 11 mesi - presso i propri genitori, a
Roncade, in seguito alla fine della relazione, determinata anche dai maltrattamenti e dalle violenze dell'ex compagno;
- di essersi da quel momento occupata in via esclusiva della minore in assenza di qualsiasi apporto materiale o affettivo da parte del resistente che si sarebbe limitato a visite sporadiche fino al maggio
2024, poi interrotte;
- che il resistente chiedeva nuovamente di vedere la figlia solo in data 7.11.2024, presentandosi a casa sua e pretendendo di portarla con sé, reagendo al suo rifiuto chiamando i Carabinieri;
- non essere allo stato il padre in grado di occuparsi autonomamente della minore e necessitare la steSA di un inserimento graduale della sua figura date le paSAte e protratte assenze dello stesso.
Chiedeva, quindi, l'affido esclusivo della minore, con autorizzazione al rilascio di documenti per l'espatrio, la regolamentazione del diritto di visita del padre e la statuizione a carico di quest'ultimo dell'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della figlia versando entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di € 350,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Treviso e con condanna dello stesso a versarle quanto anticipato fino a quel momento per la figlia.
− Si costituiva il 13.12.2024 contestando quanto esposto dalla ricorrente e Controparte_1 allegando:
- di aver intrapreso convivenza con la ricorrente nel 2018 in appartamento preso in locazione a
BaSAno del Grappa;
- che la relazione si sarebbe logorata a causa dei comportamenti verbalmente e fisicamente aggressivi della ricorrente oltre che a causa della sua infedeltà;
- di non aver mai maltrattato l'ex compagna;
- che a seguito della fine della relazione, la ricorrente decideva unilateralmente di trasferirsi con la minore presso i suoi genitori;
- di aver effettuato dei versamenti a favore della minore dopo il trasferimento, nei limiti delle proprie possibilità, oltre ad acquistare beni per la steSA;
- che la ricorrente e la sua famiglia, dopo il trasferimento, gli impedivano di avere un rapporto effettivo e naturale con la figlia, permettendogli di vederla solo presso la loro abitazione e alla loro presenza, negandogli del tutto la frequentazione in alcune occasioni.
Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda di pagamento degli arretrati, l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre e la regolamentazione del proprio diritto di visita e con la statuizione a proprio carico dell'obbligo di contribuire al mantenimento della minore versando l'importo di € 100,00 mensili, con rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie
2 come da Protocollo del Tribunale di Treviso e con Assegno Unico al 50 % tra le parti.
− Le parti comparivano personalmente all'udienza del 18.2.2025 e venivano sentite dal Giudice che ne tentava la conciliazione, formulando proposta – allo stato degli atti – sulle modalità di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale che veniva dalle stesse accettate ai fini della regolamentazione provvisoria della situazione e recepita dal Giudice ex art. 473 bis.22 c.p.c., con riserva per l'adozione dei provvedimenti istruttori e delle determinazioni inerenti al proseguo del giudizio.
− Con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 19.2.2025 il Giudice attribuiva incarico ai Servizi sociali territorialmente competenti.
− All'udienza del 20.6.2025, fiSAta per l'esame della relazione dei Servizi sociali, il Giudice formulava alle parti proposta conciliativa che veniva accettata da entrambe.
− Visto quanto sopra, il Giudice tratteneva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio.
***
− Il Collegio, visto l'accordo delle parti, il preminente interesse della minore e il parere favorevole del
Pubblico Ministero, ritiene di accogliere le condizioni condivise tra le parti, con spese del presente procedimento interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5272/2024, R.G. provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti, che di seguito si riportano integralmente:
1. “affido condiviso della minore a entrambi i genitori.
2. Collocamento prevalente della minore presso la madre;
3. il padre vedrà la minore, oltre che durante gli spazi neutri che continueranno ad essere organizzati dai Servizi sociali allo scopo di verificare l'andamento delle visite e l'assenza di pregiudizio per la minore - a weekend alternati:
- un weekend: il sabato dalle 15:00 alle 18:00, alla presenza di un familiare della ricorrente, in ambiente diverso dall'abitazione della ricorrente;
- un weekend: la domenica dalle 13:30 alle 15:00, alla presenza di un familiare della ricorrente, in ambiente diverso dall'abitazione della ricorrente;
sono fatti salvi tempi più ampi in caso di accordo delle parti e ferma la presenza di un familiare della ricorrente;
4. la ricorrente si impegna a far presenziare i propri genitori alle visite con disponibilità, in caso di impossibilità per gli stessi di essere presenti per ragioni lavorative o comunque di forza maggiore, a cambiare il giorno previsto (sabato anziché domenica e viceversa) o a farlo recuperare in altro weekend;
5. prosecuzione dell'incarico di monitoraggio del nucleo già affidato ai Servizi Sociali
- per organizzare incontri in spazio neutro tra la minore e il padre – e anche in spazio libero in caso di assenza di pericolo di pregiudizio per la minore - allo scopo di verificare l'andamento delle visite;
3 - per verificare la possibilità di ampliare gradatamente gli attuali tempi e le attuali modalità di visita e, in particolare, di introdurre delle visite della minore presso il padre;
- per fornire adeguato sostegno alla genitorialità delle parti;
6. fermo quanto statuito per il pregresso, con decorrenza dal mese di settembre 2025 corrisponderà a Parte_2
, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento ordinario della figlia Parte_1 minore l'importo mensile di € 150,00, con rivalutazione annuale ISTAT;
7. AU interamente a favore di , quale collocataria prevalente della minore;
Parte_1
8. Con decorrenza dalla rata di luglio 2025 le parti provvederanno direttamente a versare alla Scuola frequentata dalla minore (ora il nido e poi alla Scuola per l'infanzia) il 50 % della retta dovuta, senza vincolo di solidarietà.
9. Spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Treviso, al 50 % a carico di ciascun genitore.
10. Spese di lite compensate”.
Dispone la trasmissione del presente provvedimento a cura della Cancelleria ai Servizi sociali territorialmente competenti per la minore nata a [...], Persona_2
l'1.3.2022, residente a [...], per quanto statuito in parte dispositiva.
Così deciso in Treviso nella Camera di Consiglio del 24/06/2025
Il Presidente dott.SA Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.SA IS RA
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