Sentenza 10 novembre 2017
Massime • 1
Nell'ipotesi di sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca "facoltativa", il giudice deve dare conto del "periculum in mora" che giustifica l'apposizione del vincolo, dovendosi escludere qualsiasi automatismo che colleghi la pericolosità alla mera confiscabilità del bene oggetto di sequestro.
Commentari • 4
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 9 luglio 2020 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da Gabriella Maria E. avverso il decreto di sequestro preventivo del 3 marzo 2020 finalizzato alla confisca di somme di denaro ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p., in quanto non ancora eseguito, e rigettato l'impugnazione proposta dalla medesima avverso analogo provvedimento emesso il successivo 22 maggio 2020 finalizzato alla confisca ex art. 240, secondo comma, c.p., avente ad oggetto terreno di proprietà dell'indagata. Entrambi i provvedimenti erano stati adottati, oltre che nei confronti della E., anche nei confronti di Pasquale C., …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 22 ottobre 2021
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 9 luglio 2020 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da Gabriella Maria E. avverso il decreto di sequestro preventivo del 3 marzo 2020 finalizzato alla confisca di somme di denaro ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p., in quanto non ancora eseguito, e rigettato l'impugnazione proposta dalla medesima avverso analogo provvedimento emesso il successivo 22 maggio 2020 finalizzato alla confisca ex art. 240, secondo comma, c.p., avente ad oggetto terreno di proprietà dell'indagata. Entrambi i provvedimenti erano stati adottati, oltre che nei confronti della E., anche nei confronti di Pasquale C., …
Leggi di più… - 3. Cosa deve contenere il provvedimento di sequestro preventivo di beni ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. penDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 19 ottobre 2021
(Riferimenti normativi: Cod. proc. pen., art. 321, co. 2; Cod. pen., art. 240) Il fatto – I motivi addotti nel ricorso per Cassazione – Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione – Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite – Conclusioni Il fatto Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria dichiarava inammissibile una impugnazione proposta da avverso un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca di somme di denaro ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., in quanto non ancora eseguito, e rigettato l'impugnazione proposta dalla medesima avverso analogo provvedimento finalizzato alla confisca ex art. 240, secondo comma, cod. pen. avente ad …
Leggi di più… - 4. ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE - RIPETIZIONE INDEBITO C/C: non necessita dell’indicazione di specifiche rimesse solutorieAvv. Antonio De Simone · https://www.expartecreditoris.it/ · 2 luglio 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/11/2017, n. 2308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2308 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2017 |
Testo completo
02308-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 10/11/2017 - Presidente Sent. n. sez. GRAZIA LAPALORCIA 1358/2017 CATERINA MAZZITELLI Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE FRANCESCA MORELLI - N. 10763/2017 ANTONIO SETTEMBRE BARBARA CALASELICE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PARMA nel procedimento a carico di: RE BE nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] inoltre: CARISBO SPA avverso l'ordinanza del 23/01/2017 del TRIB. LIBERTA' di PARMA sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI;
Gabriel Mamotte lette/sentite le conclusioni del PG تاسهl'amblemet die proved mut ph RITENUTO IN FATTO 1. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma ricorre avverso l'ordinanza del predetto Tribunale che ha rigettato l'appello proposto dallo stesso PM avverso il decreto del GIP di Parma del 29.12.16, che aveva respinto la richiesta di sequestro ai sensi dell'art.321 co.2 c.p.p.di somme di denaro corrispondenti a pagamenti preferenziali in favore di istituti bancari da parte di soggetti indagati per il reato di bancarotta.
1.1. Il Tribunale ammette la fondatezza dell'ipotesi accusatoria secondo cui è configurabile il delitto di bancarotta preferenziale nel fatto che i debiti delle società RE IO s.r.l. e RE GE s.p.a. verso gli istituti di credito, presso i quali si richiede venga disposto il sequestro, siano stati almeno in parte pagati con la provvista ottenuta mediante finanziamenti concessi a favore della consociata Società IC RE TE ( tutte società dichiarate fallite). Osserva, altresì, che, a quanto emerge dagli atti, le due società RE IO e RE GE versavano, all'epoca, in condizioni di insolvenza, sicché il pagamento potrebbe essere andato a discapito degli altri creditori, anche privilegiati, di grado anteriore rispetto alle banche. Ciò premesso, si precisa che le somme di cui viene chiesto il sequestro rappresentano non tanto il prodotto del delitto di bancarotta preferenziale, quanto il profitto di esso e che spetta al GIP valutare se concedere un sequestro preventivo funzionale ad una futura ed eventuale confisca facoltativa sotto il profilo del periculum in mora. Anche il Tribunale, così come il GIP, esclude l'esistenza di un periculum in mora e rigetta, quindi, l'appello del PM.
2. Il ricorso deduce l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt, 321 co.2 e 240 co.1 c.p.p. facendo riferimento al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca non presuppone alcuna prognosi di pericolosità connessa alla libera disponibilità di esse, sicché al giudice spetta unicamente verificare se i beni siano oggettivamente suscettibili di confisca ma non una valutazione del periculum in mora.
3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte in cui chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, in adesione alla giurisprudenza di legittimità richiamata nel ricorso.
4. Hanno presentato memorie difensive l'avv.Massimiliano Iovino, difensore di Moratti;
l'avv.Mario Bonati, difensore di Reggiani;
l'avv. Massimo Vellani, difensore di Ajolfi. 1 2. 4.1. L'avv.Iovino osserva che la giurisprudenza citata nel ricorso e nella requisitoria del Procuratore generale riguarda casi di sequestro finalizzato a confisca obbligatoria e che i principi affermati non possono valere nel caso di specie, in cui la confisca è facoltativa ed il bene astrattamente confiscabile, vale a dire le somme di denaro nella disponibilità degli istituti di credito, non è intrinsecamente pericoloso e non esiste il rischio di dispersione.
4.2. L'avv.Vellani, premesse le osservazioni sintetizzate al punto precedente, evidenzia come la motivazione del Tribunale sia articolata e dia adeguato conto della non necessità di porre un vincolo cautelare per salvaguardare l'efficacia della eventuale misura ablatoria, laddove, invece, il ricorrente si è limitato a richiamare la giurisprudenza di legittimità in senso apparentemente contrario senza confrontarsi con gli specifici argomenti addotti nel provvedimento impugnato.
4.3. L'avv.Bonati ha censurato il ricorso del PM, che mira all'applicazione di una misura cautelare reale, qualificata dal GIP come sequestro del profitto del reato, laddove la originaria richiesta del PM era volta ad ottenere il sequestro del prodotto del reato, essendo quindi non consentita l'adozione del sequestro in assenza di una corrispondente richiesta cautelare dell'accusa. Si svolgono, poi, le considerazioni in merito alla non pertinenza dei precedenti giurisprudenziali citati nel ricorso e nella requisitoria del Procuratore generale, già riportate ai punti precedenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso e la requisitoria del Procuratore generale si richiamano al principio generale, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, per il sequestro ex art.321 co.2 c.p.p., l'unico requisito richiesto è quello della confiscabilità del bene, ossia la condizione che si tratti di cose di cui è consentita la confisca a mente del codice penale o delle leggi speciali, per cui il compito del giudice nel disporre il sequestro è quello di verificare se i beni siano suscettibili di confisca (facoltativa o obbligatoria) ma non si richiede una prognosi relativa al pericolo di commissione di reati, essendo irrilevante sia la valutazione del periculum in mora che attiene ai requisiti del sequestro preventivo impeditivo di cui all'art. 321 comma primo cod. proc. pen. sia quella inerente alla pertinenzialità dei beni (Sez. 2, n. 31229 del 26/06/2014 Rv. 260367; Sez. 2, n. 41435 del 16/09/2014 Rv. 260043; Sez. 6 n.18546/16 del 22.4.16; Sez.3 n.47684 del 17.9.14, Rv.261242; Sez.6 n.151 del 19.1.94 Rv.198258; Sez.1 n.2994 del 23.6.93, 2 Rv.194824; sez.5 n.10106 del 10.3.15; Sez. 3, n. 20887 del 15/04/2015 Rv. 263408, Sez. 5, n. 33027 del 26/05/2017 Rv. 270337 ) 1.1. L'analisi di dette pronunce, tuttavia, porta ad escludere che il principio affermato abbia carattere generale e possa trovare applicazione nel caso che ci оссира. La sentenza n. 31229/2014 riguarda un'ipotesi di sequestro disposto ai sensi dell'art.321 co.2 bis c.p.p. nella forma per equivalente;
la sentenza n.41435/2014 attiene alla responsabilità da reato degli enti ed applica l'art. 19 1.231/01; la sentenza n.47684/14 regola un caso di sequestro funzionale alla confisca per equivalente nel caso di reati tributari, come pure la n.20887/15 e, in generale, tutte le pronunce della Terza sezione, che di tale materia si occupa;
la sentenza n.33027/17 di questa sezione riguarda il sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria ex art.2641 c.c. così pure l'altro precedente della Quinta sezione, richiamato nel ricorso, n.18775/15, Scalera, non massimato;
nella sentenza n. 18456/2016 della Sesta sezione penale, non massimata e citata nel ricorso, il reato per cui si procede è quello di frode in pubbliche forniture, sicché il sequestro era finalizzato alla confisca per equivalente, così pure nella sentenza della Sesta sezione n.8951/2015 e, in generale, in tutte le pronunce di questa sezione.
2. Il sequestro funzionale alla confisca per equivalente, ha natura sanzionatoria (Sez. 3, n. 4097 del 19/01/2016 Rv. 265844) e così pure la confisca obbligatoria in caso di responsabilità amministrativa degli enti ( Sez. U, n. 11170 del 25/09/2014 - dep. 17/03/2015, Rv. 263680), sicché pare difficile estendere i principi enunciati, che fanno riferimento a fattispecie in cui il sequestro è prodromico ad una confisca obbligatoria e/o con natura prevalentemente sanzionatoria ad una ipotesi, quale quella in esame, in cui si verte in tema di sequestro preventivo finalizzato ad una eventuale confisca del profitto del reato.
2.1. Val la pena, allora, di richiamarsi a valutazioni di carattere più generale, nell'interpretazione dell'istituto di cui all'art.321 co.2 c.p.p., quali quelle contenute nelle sentenze Sez. 6, Sentenza n. 151 del 19/01/1994 Rv. 198258 "Il sequestro preventivo funzionale alla confisca come è detto testualmente nella Relazione al codice e come conferma l'avverbio "altresì" inserito nell'art. 321, secondo comma, nel suo significato additivo ("Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca") costituisce figura specifica ed autonoma che si - propone come distinto rimedio rispetto al sequestro preventivo regolato dal primo comma. La particolarità di tale mezzo cautelare reale consiste nel fatto che per l'applicabilità di esso non occorre necessariamente la sussistenza dei presupposti di applicabilità previsti dal primo comma per il sequestro preventivo tipico (pericolo 3 che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati), ma basta il presupposto della confiscabilità, la quale non è subordinata alla pericolosità sociale dell'agente, non riguardando l'art. 204 cod. pen. (come modificato dall'art. 31 della legge 10 ottobre 1986, n. 663) le misure di sicurezza patrimoniali. Ciò che si richiede - ma solo nel caso di confisca facoltativa - è che il giudice dia ragione del potere discrezionale di cui abbia ritenuto di avvalersi (cfr. la espressione "può"), il che può avvenire anche mediante semplice riferimento alla finalità di evitare la protrazione degli effetti del reato: finalità nella quale deve ritenersi ricompresa l'esigenza di non consentire che la cosa confiscabile sia modificata, dispersa, deteriorata, utilizzata o alienata" e Sez. 6, n. 1022 del 17/03/1995 Rv. 201943 "per l'applicabilità del sequestro preventivo previsto dall'art. 321 comma secondo cod. proc. pen. non occorre necessariamente la sussistenza dei presupposti previsti dal primo comma per il sequestro preventivo tipico, ma è sufficiente il presupposto della confiscabilità. Ciò che si richiede, ma solo nel caso della confisca facoltativa, è che il giudice dia ragione del potere discrezionale di cui si è avvalso, il che può avvenire anche mediante semplice riferimento alla finalità di evitare la protrazione degli effetti del reato: finalità nella quale deve ritenersi ricompresa l'esigenza di non consentire che la cosa confiscabile sia modificata, dispersa, deteriorata, utilizzata o alienata". La risalenza nel tempo dei precedenti citati non toglie loro valore, tenuto conto del fatto che la giurisprudenza di legittimità più recente si è concentrata sulle ipotesi, di nuovo conio, della confisca per equivalente, senza una esplicita contrapposizione rispetto alle precedenti decisioni. Peraltro, in alcune delle sentenze più recenti viene citata, in motivazione, la sentenza n.151/94, a conferma del fatto che pone dei principi di carattere generale tuttora validi.
2.2. Se così è, i giudici di merito hanno correttamente ritenuto che: - il sequestro richiesto dal PM avesse ad oggetto non già il prodotto del reato ma bensì il profitto, richiamando i concetti espressi da Sez. U, n.9149 del 03/07/1996 Rv. 205707 "In tema di confisca, il prodotto del reato rappresenta il risultato, cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita;
il profitto, a sua volta, è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato;
prezzo, infine, rappresenta il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato e costituisce, quindi, un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l'interessato a commettere il reato" e ripresi in epoca recente da Sez. U, Sentenza n. 31617 del 26/06/2015 Rv. 264436 "Il profitto del reato si identifica 4 a con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito"; nel secondo comma dell'art.321 a differenza del comma 2 bis, il verbo "può"evoca uno spazio di discrezionalità che deve essere esercitato attraverso l'accertamento della necessità o meno di evitare che il reo resti in possesso delle cose che costituiscano il profitto del reato;
- pur se la giurisprudenza di legittimità ritiene che il sequestro preventivo dei beni di cui è consentita la confisca non presuppone alcuna prognosi di pericolosità connessa alla libera disponibilità di essi, detto principio è stato espresso in relazione a casi di sequestro funzionale alla confisca per equivalente, che costituisce una misura ablatoria con carattere sanzionatorio, e non può avere l'effetto di rendere obbligatorio un vincolo cautelare funzionale ad una misura facoltativa.
2.3. Una volta escluso l'automatismo nell'applicazione del vincolo reale, quindi, va dato conto della pericolosità che giustifica in concreto l'apposizione del vincolo dovendosi escludere che la pericolosità possa essere desunta semplicemente dalla confiscabilità di esso. Come affermato da Sez.U. 31617/2015 sopra citata, la confisca che abbia ad oggetto denaro o altro bene fungibile va considerata confisca diretta e non occorre un nesso di derivazione diretta fra la somma materialmente appresa ed il reato, sicché non è necessario confiscare proprio quella specifica ed individuata somma di denaro che costituisce il profitto del reato. E' evidente, allora, che non vi è rischio di dispersione, alienazione, modifica, deterioramento, utilizzazione delle somme di denaro sottoponibili a confisca, nei termini enunciati dalle due sentenze n.151/1994 e 1022/1995 sopra citate, quando la capienza patrimoniale del soggetto nei cui confronti si chiede l'emissione del provvedimento cautelare reale garantisca, comunque, la reperibilità di somme corrispondenti.
2.4. Su quest'ultimo punto, oltretutto, il ricorso del Pubblico Ministero non contrasta le affermazioni contenute nel provvedimento impugnato, secondo cui la capienza patrimoniale dei soggetti destinatari della misura, così come confermata dai bilanci depositati, rende superflua la cautela reale al fine di garantire l'efficacia di una eventuale confisca, limitandosi ad affermare, in linea generale, il principio - qui disatteso secondo cui non è necessaria la valutazione del periculum in mora. 5 rigetta il ricorso. Così deciso il 10 novembre Il Consigliere estensore Francesca Morelli,
P.Q.M.
2017 Il Presidente Grazia Lapalorcia Lepolozese Depositato in Cancelleria 19 GEN 2018Roma, li IL CANCELLIERE Rossana Cactice て 9