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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 24/04/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 196 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, proposta con ricorso congiunto
DA
(cod. fisc. , nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Praia a Mare (Cs) alla via Mario La Cava 123 presso lo studio dell'avv. Truscelli
Carmelina, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio;
E
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato in Santa Maria del Cedro (Cs) al Corso Del Tirreno 145 presso lo studio dell'avv.
Sollazzo Antonello, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio;
ricorrenti
Oggetto: domanda congiunta di regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ed , con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il Parte_1 Parte_2
20/02/2025, hanno rilevato di aver intrattenuto una relazione more uxorio in costanza della quale è nato, in data 5.05.2021, un figlio di nome . Essendo cessata tale relazione Per_1 sentimentale, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in ordine alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore, sicché hanno congiuntamente chiesto l'omologa delle relative condizioni indicate in ricorso, con la
1 sostituzione, altresì, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte.
Quindi, sostituita l'udienza di comparizione delle parti (fissata, dinnanzi al Giudice relatore, in data 14.04.2025) con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, provvedendo a detto incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero, in data 14.03.2025, nulla ha opposto.
Esaminati gli atti di causa, la domanda congiuntamente proposta dalle parti è suscettibile di accoglimento. In particolare, ed hanno chiesto l'omologa delle Parte_1 Parte_2 condizioni riguardanti l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore di seguito testualmente riportate: “a. Affidamento: l'affidamento del minore sarà condiviso. b.
Collocazione: il minore avrà collocazione privilegiata presso l'abitazione della madre Per_1 sita in Praia a Mare (CS) alla via Viscigliosa n. 27; c. Diritto di Visita: il Padre terrà con sé il figlio dal sabato pomeriggio dalle ore 18.30; il minore sarà accompagnato dalla madre Per_1 presso l'abitazione del padre ove permarrà fino a martedì mattina;
il tutto senza trascurare la frequentazione dell'asilo/scuola. Il martedì la madre preleverà direttamente all'uscita di Per_1 scuola. Nell'ipotesi in cui, per motivi lavorativi o personali, il padre non potesse tenere con sé il bambino per la durata sopra concordata, quest'ultimo avrà premura di informare la madre in tempo utile (almeno due giorni prima) talché la stessa possa adeguatamente organizzarsi. Ad ogni modo, il padre potrà frequentare il minore in ogni occasione ulteriore (per qualche ora) rispetto ai giorni stabiliti nel presente accordo, previa intesa telefonica con l'altro genitore e tenendo conto degli impegni e della volontà del minore. In tal caso il padre comunicherà alla madre l'ora in cui preleverà il bambino e l'ora in cui lo riaccompagnerà a casa. Qualora nel corso della settimana dovesse ricadere un giorno festivo coincidente con la chiusura delle scuole e dell'attività lavorativa esercitata dal padre, quest'ultimo, previo accordo con la madre e compatibilmente allo stato di salute del minore, potrà prelevare la sera precedente del Per_1 giorno festivo (dopo l'orario lavorativo) e tenerlo con sé con pernottamento e per il successivo giorno festivo fino alle ore 18,30. d. Mantenimento: contribuirà al mantenimento Parte_2 del minore col versamento, entro il giorno cinque di ogni mese, di € 250,00 euro (tale Per_1 somma sarà assoggettata a rivalutazione secondo gli indici ISTAT) mediante bonifico sul conto bancario/postale intestato alla sig.ra . Le spese straordinarie, tra cui sono da Parte_1 ricomprendere anche quelle per abbigliamento, mediche, sportive, scolastiche e trasporto scolastico, sono ripartite al 50% tra i genitori purchè preventivamente concordate, programmate e poi, se richiesto, documentate. Il padre provvederà a versare la quota dallo stesso dovuta direttamente all'avente diritto ovvero, laddove anticipata per l'intero dalla madre, a rimborsare tale quota a quest'ultima entro e non oltre giorni dieci dall'avvenuto esborso. Gli assegni familiari/assegno unico e ogni altra provvidenza erogati dallo Stato in favore del minore verranno corrisposti al 100 % alla madre del minore la quale lo richiederà e
2 lo gestirà secondo le opportune esigenze e necessità del figlio . e. Scuola: i genitori del Per_1
Minore si impegnano a fargli frequentare la scuola ogni giorno, tranne in caso di impedimento per motivi di salute. f. Festività: Il minore trascorrerà ad anni alterni le festività natalizie e pasquali con il padre e la madre (vigilia di Natale con uno, giorno di Natale con l'altro, idem
Notte di San Silvestro, Capodanno, Pasqua e Pasquetta) seguendo modalità ed orari che concorderanno di volta in volta i genitori. g. Il compleanno del minore verrà festeggiato Per_1 ad anni alterni, per la metà della giornata comprendente il pranzo, con un genitore e l'altra metà, comprendente la cena, con l'altro genitore salvo diversa volontà del minore che potrà decidere di festeggiare il proprio compleanno con entrambi i genitori organizzando un'unica festa cui parteciperanno gli stessi ed ove saranno invitati anche parenti ed amichetti del minore;
sarà organizzato secondo le medesime modalità qualsiasi altro evento riguardante il minore. h. Vacanze: il padre potrà trascorrere con un periodo di vacanza per una Per_1 durata complessiva di almeno 15 giorni l'anno, anche non continuativi ossia frazionati, e che sarà programmato di volta in volta in base alle esigenze lavorative del padre, della volontà del minore e dei suoi impegni scolastici, nonché condizioni di salute del minore;
i. Attività, sportive, ludiche etc.: Il minore potrà intraprendere qualunque attività sportiva, ludica etc.
(Scuola di Musica, Ballo, Canto, Arti Marziali, Calcio etc.) seguendo le proprie attitudini fisiche e personali, previa intesa tra i genitori e tenendo conto della volontà del minore. Le
Spese da sostenere saranno ripartite al 50% tra i genitori. l. e Parte_2 Parte_1 prendono atto della contrarietà manifestata da entrambi a che il bambino sia tenuto in questa fase della sua crescita a stretto contatto con animali domestici ed in particolare con il cane RI
(razza Amstaff) che è in proprietà e custodia di (che probabilmente ha ucciso un Parte_2 gatto), nonché del cane RA (Pastore Tedesco) in proprietà dei nonni materni che ha già ucciso un cane di razza UA di proprietà della IG.ra . I IG.ri Parte_1 Pt_2
e , non conoscendo le reazioni istintive di tali animali, non si sentono al
[...] Parte_1 sicuro quando il bambino è in loro presenza. m. I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito anche telefonico mettendo a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il figlio minorenne;
n. I genitori si impegnano a tenere una condotta collaborativa in relazione agli impegni lavorativi di ciascuno di essi. o. Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente accordo, sarà di volta in volta deciso previo consenso di ambo i genitori del bambino ”. Ebbene, il Tribunale, preso atto delle Per_1 anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, attesa la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio minore e l'assenza di contrasti con gli interessi dello stesso.
Il pieno accordo delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 196/2025, così provvede:
- omologa le condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del minore (nato a [...] il [...]) riportate in parte motiva, qui da intendersi Persona_2 integralmente trascritte;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 24/04/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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