Sentenza 15 dicembre 1998
Massime • 1
L'esimente speciale di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen. - secondo cui non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè medesimo o un prossimo congiunto - non compete all'agente quando la situazione di pericolo sia stata da lui volontariamente causata. (Fattispecie in cui la Cassazione ha escluso i presupposti della scriminante nei confronti della madre, che aveva reso falsa testimonianza in procedimento a carico del figlio, dopo averlo denunciato per i reati di violenza e minaccia commessi in suo danno).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/12/1998, n. 7823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7823 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fortunato PISANTI - Presidente del 15/12/1998
Dott. Oreste CIAMPA - Consigliere SENTENZA
Dott. Ugo L. SCELFO - Consigliere N. 1723
Dott. Francesco SERPICO - Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Arturo CORTESE - Consigliere N. 25046/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da
MO ID, nata ad [...] il [...],
PO SE, nato ad [...] il [...],
PO ID, nata a [...] il [...],
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 14.4.1998. Visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi.
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Oreste CIAMPA.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto PROCURATORE GENERALE, Dott. Giuseppe FEBBRARO, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
La C O R T E osserva:
MO ID, madre di PO LL, denunciava il figlio per atti di violenza e minacce nei suoi confronti e degli altri suoi figli, PO SE e PO ID. Il denunciato veniva tratto, in stato di custodia cautelare in carcere, a giudizio del Tribunale di Napoli per rispondere di estorsione e sequestro di persona per aver minacciato di morte la madre e gli altri familiari per farsi consegnare somme di denaro e il fratello PO SE, per costringerlo ad acquistare le sostanze stupefacenti di cui era assuntore.
All'udienza dibattimentale del 29.5.1995, chiamati a deporre nel procedimento a carico del proprio congiunto, la MO ID dichiarava di aver inventato i fatti esposti in denuncia, il PO SE negava di essere stato costretto dal fratello all'acquisto delle sostanze stupefacenti e la PO ID escludeva di essere stata minacciata con un bastone. A seguito delle riferite testimonianze, ritenute false, i ricorrenti sono stati condannati dal Tribunale di Napoli, con sentenza del 19.12.1996, per il reato di cui all'art. 372 cod. pen., con le concesse attenuanti generiche, ciascuno alla pena, - sospesa per tutti alle condizioni di legge e, comunque, da non menzionare nei certificati del casellario giudiziario rilasciati a richiesta di privati -, di un anno e mesi quattro di reclusione.
La Corte d'Appello di Napoli, con decisione del 14.4.1998, confermava integralmente la sentenza appellata da tutti gli imputati. Ricorrono per cassazione, con unico atto e con motivi comuni, i prevenuti e, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b/e, cod. proc. pen., denunciano la sentenza impugnata di inosservanza e erronea applicazione della legge penale e, comunque, per la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione della responsabilità per il reato di falsa testimonianza. Dedotta l'insussistenza di valida testimonianza, in quanto il PO SE e la PO ID non erano stati avvertiti della facoltà di astenersi dal deporre sui fatti, tutti i ricorrenti si dolgono della mancata applicazione della esimente di cui all'art. 384 cod. pen., ricorrendone i presupposti, avendo deposto il falso per evitare al loro congiunto un grave e inevitabile nocumento nella libertà.
I ricorsi del PO meritano accoglimento, mentre va rigettato quello della MO ID.
Giova premettere che, mentre la MO è stata chiamata a deporre nel giudizio a carico del figlio PO LL quale parte offesa e unica denunciante, cosiccome risulta dalla relazione introduttiva del Pubblico Ministero per la esposizione dei fatti oggetto del presente giudizio, gli altri due ricorrenti, non denuncianti, sono stati chiamati a deporre in qualità di parti offese, obbligati, ai sensi dell'art. 199, comma 1, cod. proc. pen., a rendere testimonianza nel processo a carico del congiunto in ragione della loro condizione di offesi dal reato.
Di conseguenza, deve escludersi che i ricorrenti PO SE e ID dovessero essere avvertiti della facoltà di astenersi dal testimoniare nel processo a carico del fratello e che comunque le testimonianze dai medesimi rese fossero affette da nullità assoluta, tanto da non potersi ipotizzare la condotta di reato prevista dall'art. 372 cod. pen.. Bastando, a confutazione di quanto infondatamente sostenuto in ricorso, la chiarezza della lettera della norma dell'art. 199, comma 1, cod. proc. pen., disciplinante l'obbligo dei congiunti di testimoniare in ipotesi di fatti delittuosi commessi in loro danno o di altri congiunti;
la quale rende superflua anche ogni ulteriore considerazione circa la prospettata nullità delle testimonianze, che, peraltro, deve ritenersi insussistente in ragione di quanto, in via di principio, da questa Corte Suprema ancora di recente riaffermato. "La nullità prevista dall'art. 199 cod. proc. pen., conseguente all'omissione dell'avvertimento riguardante la facoltà di astensione dal deporre (o rendere sommarie informazioni al P.M., ex art. 362 cod. proc. pen., o alla Polizia Giudiziaria, ex art. 351 primo comma u.p. cod. proc. pen.) per i prossimi congiunti dell'imputato e dell'indagato,
è una nullità relativa che, quindi ai sensi dell'art. 182 cod. proc. pen. deve essere eccepita dalla parte che assiste (e a maggior ragione, partecipa) all'atto prima del compimento dello stesso", (Cass., sez. V, 22.1.1997, n. 5404, ric. Loico, rv. 206641; conf. rv. 188039).
Ai ricorrenti PO SE e ID è, comunque, applicabile l'esimente di cui all'art. 384 cod. pen., poiché, in conseguenza dell'obbligo di testimoniare, si sono venuti a trovare nella situazione di necessaria falsità, discriminata, nel caso di specie, in presenza delle condizioni previste dalla legge, in considerazione delle "ragioni consistenti nella tutela del sentimento familiare (latamente inteso), e nel riconoscimento del conflitto che può determinarsi, in colui che è chiamato a rendere la testimonianza, tra il dovere di deporre e dire la verità e il desiderio, o la volontà, di non danneggiare il proprio congiunto" (Corte Cost., sent. n. 179 del 16.5.1994). Invero, nel caso di specie, secondo quanto si desume, sia pure per implicito, dalla motivazione della decisione impugnata, sussistono: a) il rapporto di stretta parentela, - ricompreso per definizione esplicita dell'art. 307, comma 4, cod. pen., tra quelli dei prossimi congiunti -, dell'imputato PO LL con i fratelli chiamati a testimoniare;
b) la gravità del nocumento per l'accusato, consistente nella privazione della libertà personale, in ragione delle pene previste per i reati a lui ascritti in imputazione;
c) l'inevitabilità della condanna, derivante dalla conferma, secondo verità, delle accuse mosse in denuncia dalla madre al fratello, operando in proposito la causa di giustificazione speciale poiché il fatto costituente il reato da scriminare si poneva nel suo accadimento in rapporto di conseguenzialità immediata ed inderogabile rispetto alla necessità di tutela e di conservazione della libertà del congiunto, ne' tale rapporto di necessità tra il fatto commesso e lo scopo della conservazione dei beni in questione appare essere frutto di semplice supposizione, risultando evidente la certezza che il danno non poteva essere evitato senza la commissione del reato.
Ricorre, peraltro, la condizione negativa, - non riscontrabile nella posizione personale della MO ID e che determina il rigetto del ricorso dalla stessa proposto -, costituita dal non aver dato causa al verificarsi della situazione di nocumento grave ed inevitabile in danno del congiunto, che è richiesta secondo il principio interpretativo già affermato, in caso analogo, da questa stessa Sezione della Corte Suprema di Cassazione, per il quale "l'esimente speciale di cui all'art. 384, comma primo cod. pen., (necessità di salvare sè medesimo od un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore) non compete all'agente quando la situazione di pericolo sia stata da lui volontariamente causata", (Cass., sez. VI, 27.7.1995, n. 8632, ric. Nizzola, rv. 202567, conf. rv. 167461).
I ricorrenti PO SE e ID si sono trovati sempre nella posizione passiva degli interrogati, peraltro obbligati a rispondere, nel processo a carico del fratello, non avendo mai assunto un ruolo attivo in sede di denuncia o di indagine in ordine ai fatti oggetto dell'accusa materna verso il fratello, sicché il loro personale comportamento non ha influito in alcun modo nella realizzazione della situazione di pericolo per la libertà del PO LL, derivante dalla instaurazione di un processo penale a suo carico.
Diversa risulta essere, come si è già detto, la posizione della MO, che rappresenta nella vicenda processuale a carico del figlio PO LL la fonte di accusa per i fatti di reato e che, di conseguenza, ha fatto venir meno in radice il sentimento di tutela del familiare, tenuto dal legislatore come elemento fondante della scriminante onde evitare il possibile conflitto tra i motivi affettivi, riconosciuti prevalenti, e il dovere di verità. Non può ritenersi, infatti, che la tutela del bene indicato debba ritenersi prevalente in assoluto, anche nelle situazioni di nocumento per il congiunto provocate dalla persona chiamata a deporre sui fatti. Allorché essa, consapevolmente e volontariamente, si sia costituita come fonte attiva di denuncia dei fatti in imputazione a carico del familiare, deve presumersi non sussistente e, comunque, superato il conflitto tra i motivi affettivi e il dovere di verità, rappresentando la scelta effettuata dalla parte una esclusione di fatto dell'applicabilità in concreto del principio di inesigibilità di un comportamento diverso.
Nel caso di specie, avendo la MO, fin dal primo momento, ritenuto di dovere superare ogni remora affettiva per ricondurre il figlio a rispettare le regole sociali penalmente sanzionate di rispetto della libertà, anche in relazione alla disponibilità di beni patrimoniali, e della incolumità delle persone, ha legittimo fondamento e logica motivazione la decisione impugnata di diniego dell'applicabilità della scriminante di cui all'art. 384 cod. pen. in favore della MO ID.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti dei ricorrenti PO SE e PO ID, trattandosi di persone non punibili per aver tenuto il comportamento loro imputato nella situazione di costrizione derivante dalla necessità di salvare il fratello PO LL da grave nocumento nella libertà. Deve essere rigettato il ricorso della MO ID, con la conseguente condanna della stessa, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di PO SE e PO ID trattandosi di persone non punibili per aver agito in stato di necessità ex art. 384 cpv. n.1, cod. pen..
Rigetta il ricorso di MO ID, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 1999