Articolo 2 della Legge 28 marzo 1997, n. 82
Articolo 1
Versione
2 aprile 1997
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 2 aprile 1997
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