Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Versione
2 aprile 1997
2 aprile 1997
Giurisprudenza • 3
- 1. Trib. Catania, sentenza 29/09/2025, n. 3463Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO - Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 26 Settembre 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 7089 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente TRA Parte_1 , nata a [...] il [...], c.f. CodiceFiscale_1 , ivi residente in via Messina n. 222, ed elettivamente domiciliata in Bronte, Corso Umberto n. 495, presso lo studio dell'avv. Nunzio Pinzone, che la rappresenta …Leggi di più...
- retribuzione differita·
- compensazione spese giudizio·
- ammissione al passivo fallimentare·
- novazione oggettiva·
- insolvenza datore di lavoro·
- art. 2 L. 297/1982·
- TFR·
- accordo conciliativo·
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- titolo esecutivo