Sentenza 30 marzo 2010
Massime • 1
Ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, è necessario che sussistano simultaneamente la mancata conoscenza del procedimento, accompagnata dalla mancata volontaria rinunzia a comparire, e la mancata conoscenza del provvedimento, anch'essa accompagnata dalla mancanza di volontaria rinunzia ad impugnare. (Nella specie si è ritenuto che l'imputato, assistito da due difensori di fiducia e volontariamente sottrattosi al giudizio, pur essendone a conoscenza, non potesse lamentarsi del fatto di non avere appreso il suo esito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/03/2010, n. 20862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20862 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 30/03/2010
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 293
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 36712/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sulla richiesta di restituzione in termini ex art. 175 c.p.p., comma 2 e sui ricorsi proposti nell'interesse di:
MA NC, nato il [...] a [...];
in relazione e avverso la sentenza pronunziata in data 27.5.2009 dalla Corte d'assise d'appello di Salerno.
Visti gli atti, la sentenza impugnata, la richiesta e i ricorsi;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Uditi, sulla questione preliminare relativa alla richiesta di restituzione nel termine per impugnare e quindi sulla tempestività del ricorsi:
- il Sostituto Procuratore generale Dott. Mario Fraticelli, che ha concluso non opponendosi alla restituzione nel termine;
- i difensori del ricorrente, avvocati Bargi Alfredo e Carbone Paolo, che hanno illustrato la richiesta chiedendo la restituzione nel termine.
FATTO
1. Con la decisione in epigrafe la Corte d'assise d'appello di Salerno confermava la sentenza 31.3.2008 della Corte d'assise della medesima città, che aveva condannato NC ON alla pena dell'ergastolo per il delitto di omicidio aggravato, commesso il 23.3.1980 ai danni di AL LA.
La sentenza, pronunziata il 27 maggio, veniva depositata il giorno 8 giugno, nei termini ordinari;
la procedura della notificazione dell'estratto contumaciale al MA, latitante, veniva completata il 3 luglio 2009. Il 18 settembre la Cancelleria attestava la irrevocabilità della pronunzia.
2. Il 5 ottobre 2009 veniva depositato nella Cancelleria della Corte d'assise d'appello atto di ricorso a firma dei difensori di fiducia del MA, avvocati Alfredo Bargi e Paolo Carbone. Il 21 ottobre i medesimi difensori depositavano presso il Tribunale di Napoli richiesta di restituzione in termini per la proposizione del ricorso e, contestualmente, altro ricorso.
3. Con la richiesta ai sensi dell'art. 175 c.p.p., commi 2 e 4 depositata il 21.10.2009 i difensori espongono che il MA s'era reso latitante a seguito del passaggio in giudicato, della sentenza di condanna pronunziata nei suoi confronti dalla Corte d'assise di Napoli, in altro processo, "resa esecutiva il 2.7.2007". Da quel momento aveva interrotto ogni rapporto sia con i familiari che con i difensori di fiducia. Ciò nonostante i difensori avevano proposto appello avverso la sentenza di condanna pronunziata dalla Corte d'assise di Salerno il 31.3.2008, per scrupolo difensivo e per adempiere al mandato a suo tempo ricevuto, considerata la gravità della condanna e la contestuale richiesta di misura cautelare, impegnandosi quindi, per le medesime ragioni, a partecipare al giudizio di secondo grado. Dopo la sentenza d'appello i difensori, perdurando la latitanza e il silenzio del MA,
nell'impossibilità di comunicare con lui o con i suoi familiari, consideravano assolto il dovere difensivo e si astenevano dal proporre ricorso. Soltanto a seguito della morte della madre, LO NO, verosimilmente appresa dalla stampa e in particolare da un articolo pubblicato il 14 ottobre 2009 sul quotidiano OL (allegato in copia), il MA contattava finalmente i suoi difensori, ma al solo scopo di informarsi sulla possibilità di una revisione di altra condanna. Avveniva così che i difensori potevano informarlo finalmente anche della condanna all'ergastolo, confermata in appello, oggetto d'istanza e ricorso:
condanna e giudizio d'appello di cui il MA si mostrava sorpreso e all'oscuro.
I difensori si risolvevano di conseguenza a proporre ricorso e richiesta di restituzione nel termine, giustificata dal fatto che il MA, latitante, non aveva avuto effettiva conoscenza del processo e non aveva volontariamente rinunziato a comparire. "Tutti gli avvisi, sia nel giudizio di primo grado, che in quello d'appello", sostengono, gli erano stati notificati ai sensi dell'art.165 c.p.p.. Ed essi stessi difensori, ancorché di fiducia, avevano perso ogni contatto con il MA. D'altronde il MA mai aveva manifestato di rinunziare alla conoscenza personale del procedimento e della sentenza, neppure implicitamente, ad esempio eleggendo domicilio presso i difensori.
4. Con i ricorsi i difensori chiedono l'annullamento della sentenza impugnata.
4.1. Con il ricorso depositato il 5.10.2009 avevano denunziato:
(1) l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia in sede di indagini integrative espletate anche durante il dibattimento e di quelle rese in epoca antecedente ai sensi della pregressa disciplina di cui al D.L. n. 8 del 1991, evocando S.U.ON e IN e rinnovando le eccezioni formulate con i motivi d'appello in tema di violazione delle norme poste a presidio della garanzia di genuinità delle dichiarazioni dei collaboratori, evidenziando l'impossibilità di ritenere le carenze probatorie conseguenti sanate dalle dichiarazioni dibattimentali, a causa dell'illegittimità del massiccio ricorso alla contestazione di quanto emergeva dai verbali inutilizzabili;
dolendosi comunque di vizi della motivazione in punto di valutazione di dette prove;
(2) carenza, contraddittorietà, illogicità della motivazione in ordine alla circolarità della prova tratta dalle dichiarazioni dei collaboranti ED, AI, ME AS e OR, che avevano riferito, tutti, quanto appreso, assertivamente, da ME TO, da ritenere e già ritenuto in altre sentenze inattendibile, o dal MA, sul quale non v'erano dichiarazioni di riscontro;
(3) carenza, contraddittorietà, illogicità della motivazione in ordine alla ricostruzione del movente dell'omicidio, del tutto incerto e ondivago nei racconti fatti dai collaboratori, che dovevano essere vagliati con particolare attenzione e cautela essendo state rese ad oltre venti anni dai fatti;
(4) carenza, contraddittorietà, illogicità della motivazione in ordine alla premeditazione, affermata nonostante la molteplicità e nebulosità dei moventi riferiti, e in assenza dunque di elementi certi in ordine all'origine della determinazione criminosa.
4.2. Con il ricorso depositato il 21.10.2009 contestualmente alla richiesta di restituzione nel termine per impugnare, denunziano:
(1) erronea applicazione dell'art. 191 c.p.p. con riguardo alla affermata utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia in sede di indagini integrative e in epoca precedente ai sensi della precedente disciplina del D.L. n. 8 del 1991, illustrando censure analoghe a quelle già articolate nel primo motivo del precedente ricorso;
(2) erronea applicazione e violazione dell'art. 192 c.p.p. con riguardo ai criteri di valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti e in particolare della chiamata di correo ad opera del ME, - inattendibile (come dimostravano altre sentenze relative a fatti da lui raccontati) e mosso dal desiderio di vedersi riconosciuti i benefici della collaborazione e da rancori nei confronti del MA -; omessa valutazione di circostanze favorevoli all'imputato - ovverosia delle sentenze prodotte, dalle quali emergeva inaffidabilità dei fratelli ME -; vizi della motivazione nella valutazione di dette dichiarazioni non solo inattendibili ma anche intrinsecamente contraddittorie.
5. In udienza le parti sono state invitate a concludere preliminarmente sulla richiesta pregiudiziale di restituzione nel termine, salva, nel caso d'accoglimento, la prosecuzione della discussione sulle ulteriori questioni.
DIRITTO
1. Osserva il Collegio che la richiesta di restituzione nel termine per impugnare, avanzata ai sensi dell'art. 175 c.p.p., comma 2, non può essere accolta.
2. I difensori sostengono che il MA s'era reso latitante a seguito della condanna inflittagli dalla Corte d'assise di Napoli resa esecutiva il 2.7.2007, e che da quel momento aveva interrotto tutti i rapporti con i difensori e i familiari, che nessuna notizia del processo e della condanna d'appello aveva d'altra parte mai avuto.
Nella sentenza di primo grado (p. 6 seg.) si legge tuttavia che:
- il decreto che disponeva il giudizio nei confronti del MA era stato emesso, nel procedimento in esame, il 26.1.2006;
- in dibattimento, dopo vari rinvii per esigenze di ruolo, si era pervenuti all'udienza del 21.11.2007 e da questa il procedimento era stato rinviato all'udienza del 28.11.2007;
- la difesa aveva eccepito la invalidità della costituzione delle parti sostenendo che il MA era stato dichiarato "irreperibile" il 12.11.2007, ma che già mancava l'avviso per l'udienza del 7.11.2007 e che l'avviso per l'udienza del 21.11.2007 era quindi fuori termine;
- l'eccezione era stata rigettata osservandosi che il decreto di differimento della trattazione del processo alla udienza del 7.11.2007 "era stato regolarmente notificato a mani proprie del MA NC", sicché la deduzione relativa alla omessa notificazione della fissazione di detta udienza dibattimentale "era smentita dagli atti".
L'eccezione difensiva, relativa alla mancata notificazione degli atti introduttivi del giudizio al MA non è stata coltivata nei successivi gradi di giudizio ne' è ripresa nei ricorsi. L'affermazione contenuta in ricorso, che al MA tutti gli atti sia in primo che in secondo grado erano sempre stati notificati ai sensi dell'art. 165 c.p.p., appare di conseguenza in contrasto con quanto all'opposto accertato dalla Corte d'assise, e generica. La stessa non è difatti supportata da alcuna indicazione, ancor meno da documenti, idonei a smentire quanto dettagliatamente rilevato dal primo giudice e mai nello specifico contestato.
In base agli atti può in conclusione affermarsi che il MA si è reso volontariamente "irreperibile", rinunziando a comparire nel giudizio di primo grado per l'omicidio di AL LA dopo essere stato informato dell'accusa ed avere avuto anche personale conoscenza della data fissata per il dibattimento. È da aggiungere che la circostanza, esposta nell'istanza, che l'allontanamento dell'imputato dipese dall'intervenuta condanna all'ergastolo a seguito di processo per analogo delitto impone di ritenere che l'imputato non poteva non avere piena consapevolezza anche dei possibili esiti del giudizio in corso.
2. Ora, l'art. 175 c.p.p., comma 2, come sostituito dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con modificazioni nella L. 22 aprile 2005, n. 60, riconosce al contumace il diritto alla restituzione nel termine per impugnare "salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione o opposizione".
Presupposti della restituzione nel termine per impugnare, premessa la condizione processuale di contumace dell'imputato, sono dunque:
assenza di effettiva conoscenza sia del procedimento sia del provvedimento conclusivo;
mancanza di una volontaria rinunzia a comparire e a proporre impugnazione.
La norma è confezionata difatti in guisa da escludere il rimedio considerato ove risulti la conoscenza del procedimento ovvero del provvedimento e la volontaria rinunzia riferibile, alternativamente, al procedimento (dunque rinunzia a partecipare) o al provvedimento conclusivo (dunque rinunzia ad impugnare).
Il dato testuale è di conseguenza inequivocabilmente nel senso che la mancanza di conoscenza del procedimento, accompagnata da mancata volontaria rinunzia a comparire, e del provvedimento, accompagnata da mancanza di volontaria rinunzia a impugnare, costituiscono condizioni che devono sussistere (cumulativamente) per ottenere la restituzione in termini.
2.1. Che la conoscenza del procedimento accompagnata e della volontaria rinunzia a comparire ben possa essere sufficiente ad escludere la restituzione in termini emerge inoltre chiaramente dalla giurisprudenza della Corte EDU che ha dato causa alla previsione in esame e che ne delinea la ratio. Ben noto è difatti che la previsione invocata nel caso in esame, l'art. 175 c.p.p., comma 2, sulla restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la condanna in contumacia, è norma introdotta nel testo vigente proprio a seguito del comando di legislazione che la Corte Europea ha rivolto all'Italia con la sentenza DO c. Italia, emessa dalla prima sezione in data 10.11.04 e successivamente confermata dalla Grande Camera a seguito di impugnazione. E secondo la Corte Europea la legittimità del procedimento in absentia può ritenersi solo ove risulti che l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del processo a suo carico e delle conseguenze che potevano scaturirne e ha rinunziato ad avvalersi del suo diritto di essere presente in udienza e di partecipare (effettivamente) al processo a suo carico, tale livello di garanzia essendo dovendo desumersi dall'art. 6 della Convenzione, che codifica il principio del giusto processo (v. già LO c. Italia, sentenza del 12 febbraio 1985, p. 27; F.C.B. c. Italia, sentenza del 28 agosto 1991, p. 33; T. c. Italia, sentenza del 12 ottobre 1992, p. 26; Yavuz c. Austria, 27 maggio 2004, p. 45;
NO c. Russia, decisione dell'8 luglio 2004). Per stabilire se vi sia stata o meno rinuncia inequivoca a comparire, la condizione preliminare ed essenziale è ovviamente sapere se l'imputato abbia avuto conoscenza, non soltanto della possibilità di un procedimento a suo carico, ma dell'esistenza effettiva di un processo e del contenuto dell'accusa sulla quale era chiamato a difendersi in giudizio. Ed occorre che tale conoscenza sia stata effettiva (OG c. Italia del 18.4.04, p. 75), che la comunicazione del procedimento sia stata cioè veicolata attraverso un atto giuridico rispondente a precise condizioni formali e sostanziali, idonee a permettere all'imputato l'esercizio concreto dei suoi diritti.
Ma risultando, come nel caso in esame, tale situazione, l'imputato che ha scelto di non comparire non può dolersi del fatto di non avere saputo dell'esito del giudizio. La accertata volontarietà della sua sottrazione al giudizio e della condizione di irreperibilità o latitanza che ha dato causa al processo contumaciale o in assenza, rende così non soltanto formalmente legittima, ma resistente ad ogni effetto, la comunicazione della sentenza mediante notificazione al difensore che è rimasto nel giudizio a rappresentare l'imputato, e con il quale l'imputato stesso ha l'onere di prendere contatto, quando non ha voluto avvalersi del diritto all'autodifesa: tanto più se si tratta di difensore fiduciario.
2.2. La decisione quadro DQ 2009/299 (26 febbraio 2009, in GUCE I, 81/24 del 27.3.2009) sul reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in absentia, sviluppando coerentemente detti principi, parimenti riconosce d'altronde come alternative ("o") le condizioni:
che l'imputato sia stato citato personalmente e sia quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione (o sia stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato) e sia stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;
o, dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essendo informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione o non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito.
Infine, di effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento recita C. cost. n. 371 del 2009.
3. Concludendo, la circostanza che nel caso in esame l'imputato fosse a conoscenza sia dell'esercizio dell'azione penale nei suoi confronti per i fatti di cui si discute sia della vocatio in iudicium ovverosia del processo di merito pendente nei suoi confronti e della data fissata per esso, avendone ricevuto personalmente la comunicazione e che avesse volontariamente rinunziato a comparire e a partecipare al giudizio, pur essendo sicuramente consapevole della gravità dell'accusa e della condanna che ne poteva conseguire, basta a rendere infondata la richiesta.
Può solo aggiungersi che l'imputato aveva ben due difensori di fiducia, che l'hanno validamente assistito in primo grado, hanno dopo la sua fuga proposto appello, l'hanno assistito in secondo grado e nei giudizi cautelari, e che era suo onere perciò contattarli per acquisire notizia della sentenza di secondo grado.
4. Al rigetto della richiesta di restituzione nel termine per impugnare consegue l'inammissibilità dei due atti di ricorso perché proposti (il 5 e il 21.10.2009) oltre il termine per impugnare. La sentenza, pronunziata il 27 maggio senza riserva di un termine diverso da quello ordinario di trenta giorni, è stata difatti depositata, nel termine, il giorno 8 giugno. L'estratto contumaciale veniva notificato al MA a mani dei difensori, il 3.7.2009 da ultimo. Da tale data decorreva il termine di trenta giorni di cui all'art. 585 c.p.p., scaduto quindi il 18.9.2009, conformemente alla corretta attestazione d'irrevocabilità apposta dalla Cancelleria. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Rigetta la richiesta di restiamone nel termine per proporre ricorso per Cassazione.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010