Cass. pen., sez. I, sentenza 30/03/2010, n. 20862
CASS
Sentenza 30 marzo 2010

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Ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, è necessario che sussistano simultaneamente la mancata conoscenza del procedimento, accompagnata dalla mancata volontaria rinunzia a comparire, e la mancata conoscenza del provvedimento, anch'essa accompagnata dalla mancanza di volontaria rinunzia ad impugnare. (Nella specie si è ritenuto che l'imputato, assistito da due difensori di fiducia e volontariamente sottrattosi al giudizio, pur essendone a conoscenza, non potesse lamentarsi del fatto di non avere appreso il suo esito).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 30/03/2010, n. 20862
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20862
    Data del deposito : 30 marzo 2010

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