Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/04/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n. 3854/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. NASO DOMENICO Parte_1
- PARTE RICORRENTE –
contro
Controparte_1
rappresentati e difesi ex art. 417 bis cpc dalla dott.ssa , dalla Persona_1
dott.ssa e dalla dott.ssa BASTONE FEDERICA Persona_2
- PARTE CONVENUTA -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, premesso di essere dipendente a tempo indeterminato del in qualità di Assistente Amministrativo (AA), appartenente all'area B del personale
Amministrativo Tecnico e Ausiliario (ATA), chiedeva accertare e dichiarare il diritto alla corresponsione del trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva per lo svolgimento delle mansioni superiori di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA), appartenente all'area D del personale ATA, svolte dal
01/09/2016 al 31/08/2017, dal 01/09/2017 al 31/08/2018, dal 01/09/2018 al
31/08/2019, dal 01/09/2019 al 31/08/2020, dal 01/09/2020 al 31/08/2021, dal pagina 1 di 6
favore della complessiva somma di € 28.312,34, o della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, di cui € 17.512,34 a titolo di indennità per lo svolgimento di mansioni superiori ed € 10.800,00 in riferimento alla seconda posizione economica
ATA, in virtù degli incarichi di direzione ricevuti dall'Amministrazione, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
parte convenuta chiedeva il rigetto del ricorso, eccepiva comunque la prescrizione quinquennale delle differenze retributive in ipotesi maturate anteriormente al quinquennio precedente la data di notifica del ricorso (aprile 2024), e quindi le somme eventualmente maturate in data anteriore al 1° aprile 2019;
il ricorso non è fondato;
la ricorrente aveva percepito l'indennità di funzioni superiori prima del deposito del ricorso, come affermato in memoria di costituzione dal e come riconosciuto da parte ricorrente in corso di causa. L'art. 1 commi 44 e 45 della legge 24 dicembre
2012, n. 228 prevede che “44. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, l'articolo 1, comma
24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l'intero anno scolastico ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi. 45. La liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma 44 è effettuata ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall'assistente amministrativo incaricato.”. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 il fattore di sottrazione è costituito dal trattamento economico complessivo beneficiato dall'AA, ed il compenso pagina 2 di 6 diminuisce progressivamente in base all'aumento dell'anzianità di servizio nella qualifica di appartenenza. La Corte costituzionale con la sentenza n. 71/2021 (e successivamente con l'ordinanza n. 78/2024) dichiarava non fondate le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 44 e 45 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 36, primo comma, della Costituzione, in quanto la normativa censurata rispettava il principio di proporzionalità della retribuzione, dal momento che assicurava all'AA di conseguire il trattamento economico previsto per il DSGA al livello iniziale della progressione economica, gli consentiva di fruire di una progressione economica che valorizzava - e, quindi, già in parte remunerava - la maggior esperienza e professionalità maturata dal dipendente nel corso degli anni di lavoro, garantendo la proporzionalità della retribuzione globalmente considerata – “Non è quindi manifestamente irragionevole che, nel caso di conferimento dell'incarico di DSGA, l'ordinamento preveda una retribuzione aggiuntiva via via decrescente, fino all'azzeramento, per il dipendente più anziano, dotato, sì, di maggiori esperienze, ma per esse già remunerato. A diversamente opinare, peraltro, si giungerebbe ad affermare che, a parità di mansioni svolte, sia costituzionalmente necessario riconoscere all'assistente amministrativo con un'anzianità maggiore ai 21 anni un compenso più elevato di quello previsto per il DSGA a livello iniziale, sebbene quest'ultimo «sia titolare di quelle funzioni appartenendo ad un ruolo diverso ed essendo stata oggettivamente accertata con apposita selezione concorsuale la maggiore qualificazione professionale, significativa di una più elevata qualità del lavoro prestato» (sentenze n. 115 del 2003 e n. 273 del
1997)”.-;
parte ricorrente (a pag. 3) sosteneva che “L'art. 62 del CCNL del Comparto Scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007 prevede, inoltre, che in caso di svolgimento di funzione superiore di D.S.G.A. spettano al dipendente anche i benefici della posizione economica ATA di cui è titolare ai sensi dell'art. 50 del CCNL 2006/2009 Comparto
Scuola, secondo i criteri, le procedure e le modalità di attribuzione di cui all'art. 2, comma 3 (ex art.62 CCNL 2006/2009) della sequenza contrattuale sottoscritta in data 25.07.2008. 11- Ne deriva, che negli anni scolastici indicati il ricorrente pagina 3 di 6 avrebbe dovuto mantenere il beneficio economico annuo di € 1.800,00, ai sensi della predetta normativa.”;
l'art. 2 della sequenza contrattuale sottoscritta il 25 luglio 2008, prevista dall'art. 62 del CCNL 29 novembre 2007 disponeva che “il personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della Tabella C allegata al presente CCNL può usufruire di una delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale.
2. La prima posizione economica è determinata in € 600 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area A, e in € 1.200 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area B. L'attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti, che sarà formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati, con le procedure di cui al precedente art. 48 e dell'Accordo integrativo OO.SS.-MPI del 10 maggio 2006. Il titolare della predetta posizione economica dell'Area B può sostituire il DSGA.
3. La seconda posizione economica è determinata in € 1.800 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area B. L'attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione, con le procedure di cui all'art. 48 e di Accordo integrativo nazionale, diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti che sarà formata previo superamento di prova selettiva anche mediante somministrazione di test.
4. La posizione economica prevista dal comma 3, non potrà essere cumulata con quella prevista dal comma 2. Il titolare della posizione è tenuto alla sostituzione del DSGA per l'area amministrativa ed alla collaborazione con l'ufficio tecnico per l'area tecnica”;
la ricorrente non risultava beneficiaria della seconda posizione economica, né provava di essere in possesso dei requisiti per conseguirla. Sulla questione la Corte territoriale ha affermato che non sussiste il diritto al percepimento della seconda posizione economica ATA laddove il dipendente già percepisca l'indennità per lo svolgimento di mansioni superiori da DSGA, ex art. 1, comma 45 della legge n.
228/2012 - “l'indennità per funzioni superiori già remunera e valorizza le ulteriori responsabilità assunte dall'assistente amministrativo. E' pertanto del tutto legittimo che non vi sia un improprio cumulo tra indennità di funzioni e quanto percepito a titolo di posizione economica, poiché altrimenti si realizzerebbe un ingiustificato arricchimento in capo al personale scolastico”. “Il cumulo delle pagina 4 di 6 indennità potrebbe determinare l'attribuzione agli assistenti incaricati di mansioni superiori di un trattamento retributivo anche più favorevole di quello dei DSGA inquadrati nel relativo profilo, a parità di mansioni”;
a diverse conclusioni non può indurre la sentenza della Corte di cassazione n. 15198 del 30/05/2024, pronunciata in fattispecie in cui l' percepiva la posizione economica connessa con il profilo di appartenenza, e lamentava l'erronea quantificazione dell'indennità di mansioni superiori – “la posizione economica entra a far parte del sottraendo e, quindi, il differenziale fra i trattamenti retributivi non può essere comprensivo della stessa, che va, di conseguenza, liquidata in quanto parte integrante della retribuzione spettante, in relazione alla qualifica di inquadramento, al dipendente assegnato a mansioni superiori. La Corte territoriale, quindi, non ha operato alcuna duplicazione e, al contrario, è
l'amministrazione che prospetta una duplicazione, questa volta in danno del dipendente, da un lato inserendo la progressione economica nel sottraendo (con conseguente riduzione di pari importo dell'indennità di funzioni superiori) e dall'altro omettendone la corresponsione in aggiunta allo stipendio tabellare ed all'indennità, con l'effetto finale di un totale azzeramento della stessa.”;
diversamente da quanto affermato in ricorso (pag. 13) – “Ciò che si contesta in questa sede è la illegittima decurtazione operata dall'Amministrazione resistente, allorché i due emolumenti (beneficio connesso alla titolarità della posizione ATA e le somme spettanti a titoli di svolgimento di mansioni superiori di d.s.g.a.) debbono necessariamente cumularsi trovando la loro origine in norme, titoli e presupposti del tutto differenti.” -, la ricorrente non era titolare del beneficio invocato, e pertanto non aveva diritto di conservarlo, né, come detto, dimostrava di possedere i requisiti per ottenerlo;
il ricorso deve quindi essere respinto;
le spese, liquidate in dispositivo (nella misura minima tenuto conto della condizione soggettiva della ricorrente e con la riduzione del 20%), seguono la soccombenza;
P.Q.M.
respinge il ricorso;
pagina 5 di 6 condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.950,00, oltre rimb. 15%.
Così deciso in Torino, il 10 aprile 2025.
LA GIUDICE
dott.ssa Silvana CIRVILLERI
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