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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8916/2022
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza dell'8 gennaio 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 8916/2022 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
34, Codice Fiscale rappresentato e difeso, giusta procura in atti C.F._1 dall'Avv. Mario Leotta presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Mazzaferri ed elettivamente domiciliato con i suddetti procuratori presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30 settembre 2022 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni n. 01-000292423, n. 01-000292424, n. 01-
000292427 e n. 01-000292428 emesse dall' il 18 Agosto 2022 (doc. 1) e notificate in data CP_1
pagina 1 di 7 1° settembre 2022, con le quali sono state comminate sanzioni amministrative per complessivi
€ 113.500,00.
Al riguardo, ha premesso di essere stato rappresentante legale della
[...]
, cessata in data 9 agosto 2021 e di essere stato destinatario delle Controparte_2
superiori ordinanze in tale qualità.
Ha dedotto l'inesistenza della notifica degli accertamenti sui cui si fondano le ordinanze ingiunzioni opposte ed in ogni caso l'inesistenza di parte del credito contributivo per pagamento precedente agli atti di accertamento, essendo stati versati i contributi relativi ai primi due trimestri del 2010 il 13 marzo 2012 come pure quelli relativi al primo trimestre 2011. In ogni caso ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito su cui si fondano le ordinanze ingiunzione ai sensi dell'art. 3, commi 9-10 legge 335/1995, nonché l'illogica determinazione della sanzione irrogata in violazione dell'art. 11 dell'art. 11, legge 689/1981.
Ha chiesto pertanto “In via cautelare, inaudita altera parte, disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti opposti, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato all'opponente da un'eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano non dovute o prescritte;
In via principale, in accoglimento dei motivi esposti in narrativa e ritenute provate e fondate le argomentazioni proposte con la presente opposizione, dichiarare l'illegittimità, comunque qualificata, delle ordinanze di ingiunzione in questa sede opposte e di ogni effetto giuridico - patrimoniale da esse derivante, disponendo l'annullamento dei provvedimenti impugnati, nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad esso presupposti, collegati, connessi, precedenti o successivi, anche di data e estremi sconosciuti all'opponente, ovvero accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione del credito azionato e per l'effetto accertare e dichiarare non dovuta la somma pretesa dall di complessivi € 113.500,00 con vittoria di spese e compensi. In CP_1
via subordinata, nel non temuto caso di mancato annullamento del citato provvedimento, in subordine chiede che l'Ill.mo Giudice adito - in virtù del proprio potere istruttorio decisorio, provveda all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima in considerazione: - delle ridotte dimensioni aziendali, anche in termini di personale dipendente;
- di tutto quanto dedotto con la presente opposizione;
- del comportamento tenuto dall'odierno esponente, inequivocabilmente ispirato a correttezza, buona fede e spirito di collaborazione con le autorità competenti, come si deduce anche dall'avvenuto pagamento di buona parte dei
pagina 2 di 7 contributi cui si riferiscono le ordinanze impugnate;
- delle modeste condizioni economiche in cui versa attualmente l'opponente, anche a causa dell'attuale grave crisi economica dovuta alla prolungata e perdurante emergenza sanitaria da Coronavirus;
l'opponente è lavoratore agricolo e percepisce un modesto reddito, inoltre è separato e paga € 415,00 al mese per il mutuo della casa di abitazione. Tali circostanze, infatti, sono del tutto idonee a giustificare
l'applicazione della sanzione minima prevista ai sensi dell'art. 11 della L. 689/81 il quale dispone che “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo (...) si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”. CP_ L' si è costituito tempestivamente con memoria depositata in data 7 giugno 2023 ed ha contestato la fondatezza delle pretese attoree, depositando provvedimenti di rettifica delle sanzioni secondo la normativa sopravvenuta ed ha chiesto “… - In via preliminare e/o pregiudiziale, accertata la tardività dell'avversa opposizione ex artt. 22 e segg. L. 689/1981 ed ex art. 6, Dlgs. n. 150/2011, che in questa sede formalmente si eccepisce, dichiarare
l'inammissibilità del ricorso di controparte. Poiché il ricorso è inammissibile neppure può essere accolta la richiesta di sospensiva. - in via principale, all'esito del procedimento di autotutela dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione n OI-000292428
– Annualità 2010 - rigettare siccome infondate, le domande ex adverso proposte, confermando le (altre) ordinanze ingiunzione opposte e dichiarandone l'esecutorietà - in via subordinata, dato atto della rideterminazione in autotutela delle ordinanze ingiunzione opposte, dichiararne
l'esecutorietà, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle somme che risulteranno accertate e dovute in corso di CP_1 causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali
e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti. Spese di giudizio come per legge”.
In esito alla prima udienza del 17 maggio 2023, considerata la dichiarata parziale cessazione della materia del contendere con riguardo a tre delle ordinanze impugnate e considerata la rideterminazione di due delle ordinanze impugnate, la causa è stata rinviata al fine di verificare quanto alle ordinanze non annullate l'ulteriore rideterminazione della sanzione ai sensi della normativa sopravvenuta.
pagina 3 di 7 In esito all'udienza dell'8 gennaio 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note della parte ricorrente, la causa – istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della cessazione della materia del contendere con riguardo all'ordinanza ingiunzione n. OI-000292428 relativa all' annualità 2010: con disposizione n° 210000-23-0262 del 02/07/2023 è stato disposto l'annullamento di tale provvedimento, preso atto del pagamento all' degli importi contestati prima dell'invio CP_3
della notifica della diffida.
Quanto alle ulteriori annualità parte resistente, parte resistente ha depositato in uno alla memoria di costituzione e successivamente in data 11 gennaio 2024 provvedimenti di rettifica ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, rideterminando la sanzione di cui all'ordinanza- ingiunzione oi 292423 prot. .2100.18/08/2022.0513069, relativa all'annualità 2011, in € CP_4
3468,68 con possibilità di pagamento in misura ridotta, la sanzione di cui all'ordinanza- ingiunzione OI-292424 prot. n. .2100.18/08/2022.0513075, relativa all'annualità 2014 CP_1 nell'importo di € 21808,47, con possibilità di pagamento in misura ridotta e la sanzione di cui all'ordinanza OI-292427 prot. n. .2100.18/08/2022.0513071, relativa all'annualità 2012, CP_1 in € 8132,55 con possibilità di pagamento in misura ridotta.
Parte ricorrente a verbale del 27 marzo 2024 ha dato atto di non aver proceduto al pagamento delle sanzioni così come rideterminate e nelle note ex art. 127 ter c.p.c. ha eccepito la tardività della contestazione e la violazione dell'art. 14 legge 689/1981.
Ciò premesso, sono infondati tutti i motivi di illegittimità delle ordinanze ingiunzioni non annullate dedotti in ricorso.
Quanto all'asserita inesistenza della notifica degli accertamenti sui cui si fondano le ordinanze ingiunzioni opposte, è sufficiente osservare come l'istituto resistente ha fornito prova della rituale notifica dell'atto di accertamento recante protocollo prot.
.2100.25/08/2017.0353646 del 25 agosto 2017 relativo all'ordinanza ingiunzione oi CP_1
292423 per l'annualità 2011, l'atto di accertamento .2100.25/08/2017.0353666 del 25 CP_1 agosto 2017 relativo all' OI-292427 per l'annualità 2012 e l'atto di accertamento n.
pagina 4 di 7 .2100.25/08/2017.0353682 relativo all'ordinanza n. OI-292424 per l'annualità 2014, tutti CP_1
notificati a mani del figlio in data 27 settembre 2017 (allegati ). Per_1 CP_1
Tali provvedimenti costituiscono per altro validi atti interruttivi della prescrizione, in ogni caso non ritualmente eccepita in modo specifico dalla parte ricorrente che ha erroneamente richiamato l'art. 3, legge 335/1995 relativo alla prescrizione dei contributi previdenziali e non l'art. 28, legge 689/1981 relativo alle sanzioni amministrative.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito “Poiché il giudizio di opposizione ad ingiunzione amministrativa, proposto ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si configura come giudizio di cognizione regolato dalla normativa speciale dettata dalla legge citata, il cui oggetto è delimitato dai motivi di opposizione che si pongono come "causa petendi" del suddetto giudizio e che, a norma dell'art. 22 cit., devono essere proposti con il ricorso entro trenta giorni dalla notificazione della ingiunzione, e poiché
l'eccezione di prescrizione, oltre a non essere rilevabile d'ufficio, deve essere dedotta, a pena di inammissibilità, in modo specifico e tipizzato, con la specificazione cioè di quale delle varie ipotesi di prescrizione si chiede l'applicazione, anche se indipendentemente dall'adozione di formule rituali e dall'indicazione di specifiche norme, non potendo il giudice applicare un tipo di prescrizione diverso da quello richiesto, ciò comportando la violazione sia del principio dispositivo dell'eccezione di prescrizione, sia del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, deve ritenersi tardivamente proposta l'eccezione di prescrizione non formulata nel ricorso in opposizione, ma nel corso del giudizio o nel successivo ricorso per cassazione.
(Nella specie, la Corte Cass. ha dichiarato la inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione con il quale, dopo che in sede di opposizione era stata eccepita la prescrizione ai sensi dell'art. 157 cod. pen., veniva dedotta la prescrizione dell'illecito amministrativo ex art.
28 legge n. 689 del 1981)” (Cass. n. 6519/2005).
Parimenti, l'eccezione di decadenza ex art. 14 legge 689/1981 sollevata dalla parte ricorrente soltanto nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel corso del giudizio risulta tardiva e pertanto inammissibile.
E' stato chiarito infatti “Nel procedimento di opposizione alle ingiunzioni di pagamento di sanzioni amministrative, di cui all'art. 22 della l. n. 689 del 1981, la tardività della contestazione dell'illecito, cui consegue, ex art. 14 stessa legge, l'effetto estintivo dell'obbligo di pagare la somma dovuta a titolo di sanzione, non può essere rilevata d'ufficio, ma costituisce
pagina 5 di 7 oggetto di eccezione in senso stretto che deve essere dedotta come motivo specifico di opposizione, atteso che nel predetto procedimento, strutturato in conformità al modello del processo civile, trovano applicazione le regole della domanda (art. 99 c.p.c.), della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del divieto della pronuncia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa della parte (art. 112 c.p.c.)” (Cass.
1056/2022); e in termini ancora più specifici “Il giudizio di opposizione avverso ordinanza- ingiunzione di pagamento di somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, è strutturato, nelle sue linee generali, in conformità al modello del giudizio civile ordinario e risponde agli inerenti principi, in particolare della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, nonché ai limiti della modificazione della "causa petendi", che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione. Pertanto, alla stregua di tali caratteristiche, qualora il motivo riconducibile alla tardiva contestazione dell'illecito (per il superamento del termine generale di cui all'art. 14 della stessa legge n. 689 del 1981) non abbia costituito oggetto di doglianza specifica dell'opposizione e sia stato dedotto - come nella specie - soltanto in sede di discussione, lo stesso, configurando un'eccezione in senso proprio, non può essere rilevato
d'ufficio dal giudice (come, invece, avvenuto nella fattispecie, con la conseguente cassazione con rinvio della sentenza oggetto di ricorso)” (Cass. sez. lav. 1173/2007).
Infine, quanto all'asserita inesistenza di parte del credito contributivo per pagamento precedente agli atti di accertamento, è sufficiente rilevare che l'istituto resistente ha tenuto conto dei dedotti pagamenti, procedendo all'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione relativa all'annualità 2010 e alla rideterminazione dell'ordinanza ingiunzione per l'annualità 2011 al netto dei pagamenti documentati.
Infatti, la sanzione è stata rideterminata in € 3468,58 pari ad una volta e mezza l'importo omesso di € 2.312,45 relativo al II trimestre 2011.
Sulla base delle considerazioni che precedono, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo all'ordinanza ingiunzione n. OI-000292428 per l'annualità 2010.
Il ricorso deve essere rigettato con riguardo alle restanti ordinanze: devono pertanto essere confermate le ordinanze ingiunzioni n. OI 292423 per l'annualità 2011, n. OI-292427 per l'annualità 2012 e n. OI-292424 per l'annualità 2014 siccome rideterminate in atti ai sensi pagina 6 di 7 dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, novellato dall'articolo 23 del decreto- legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso (depositi 7 giugno 2024 e 11 gennaio 2024). CP_1
Va disposta la compensazione di un quarto delle spese di lite, tenuto conto che l'istituto resistente ha comunque dato atto dell'intervenuto annullamento di una delle quattro ordinanze impugnate e considerato il rigetto delle domande attoree con riguardo alle domande relative alle restanti ordinanze.
La restante quota segue la soccombenza virtuale e viene liquidata come da dispositivo ex dm.55/2014 con applicazione dei valori tariffari minimi, tenuto conto della natura e del valore della controversia, alla luce della rideterminazione delle sanzioni, virtualmente anche di quella annullate e tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e delle questioni trattate.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_2
depositato in data 30 settembre 2022 nei confronti di in persona del suo Presidente pro CP_1
tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo all'ordinanza ingiunzione n. OI-000292428 per l'annualità 2010.
- rigetta nel resto il ricorso e conferma le ordinanze n. n. OI 292423 per l'annualità 2011,
n. OI-292427 per l'annualità 2012 e n. OI-292424 per l'annualità 2014 siccome rideterminate in atti;
- condanna parte ricorrente alla rifusione nei confronti dell' di un quarto delle spese CP_1
di lite che liquida – già ridotte - in € 2467,50 per compensi professionali, compensando la restante quota.
Catania, 8 gennaio 2025 il giudice del lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri
pagina 7 di 7
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza dell'8 gennaio 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 8916/2022 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
34, Codice Fiscale rappresentato e difeso, giusta procura in atti C.F._1 dall'Avv. Mario Leotta presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Mazzaferri ed elettivamente domiciliato con i suddetti procuratori presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30 settembre 2022 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni n. 01-000292423, n. 01-000292424, n. 01-
000292427 e n. 01-000292428 emesse dall' il 18 Agosto 2022 (doc. 1) e notificate in data CP_1
pagina 1 di 7 1° settembre 2022, con le quali sono state comminate sanzioni amministrative per complessivi
€ 113.500,00.
Al riguardo, ha premesso di essere stato rappresentante legale della
[...]
, cessata in data 9 agosto 2021 e di essere stato destinatario delle Controparte_2
superiori ordinanze in tale qualità.
Ha dedotto l'inesistenza della notifica degli accertamenti sui cui si fondano le ordinanze ingiunzioni opposte ed in ogni caso l'inesistenza di parte del credito contributivo per pagamento precedente agli atti di accertamento, essendo stati versati i contributi relativi ai primi due trimestri del 2010 il 13 marzo 2012 come pure quelli relativi al primo trimestre 2011. In ogni caso ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito su cui si fondano le ordinanze ingiunzione ai sensi dell'art. 3, commi 9-10 legge 335/1995, nonché l'illogica determinazione della sanzione irrogata in violazione dell'art. 11 dell'art. 11, legge 689/1981.
Ha chiesto pertanto “In via cautelare, inaudita altera parte, disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti opposti, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato all'opponente da un'eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano non dovute o prescritte;
In via principale, in accoglimento dei motivi esposti in narrativa e ritenute provate e fondate le argomentazioni proposte con la presente opposizione, dichiarare l'illegittimità, comunque qualificata, delle ordinanze di ingiunzione in questa sede opposte e di ogni effetto giuridico - patrimoniale da esse derivante, disponendo l'annullamento dei provvedimenti impugnati, nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad esso presupposti, collegati, connessi, precedenti o successivi, anche di data e estremi sconosciuti all'opponente, ovvero accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione del credito azionato e per l'effetto accertare e dichiarare non dovuta la somma pretesa dall di complessivi € 113.500,00 con vittoria di spese e compensi. In CP_1
via subordinata, nel non temuto caso di mancato annullamento del citato provvedimento, in subordine chiede che l'Ill.mo Giudice adito - in virtù del proprio potere istruttorio decisorio, provveda all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima in considerazione: - delle ridotte dimensioni aziendali, anche in termini di personale dipendente;
- di tutto quanto dedotto con la presente opposizione;
- del comportamento tenuto dall'odierno esponente, inequivocabilmente ispirato a correttezza, buona fede e spirito di collaborazione con le autorità competenti, come si deduce anche dall'avvenuto pagamento di buona parte dei
pagina 2 di 7 contributi cui si riferiscono le ordinanze impugnate;
- delle modeste condizioni economiche in cui versa attualmente l'opponente, anche a causa dell'attuale grave crisi economica dovuta alla prolungata e perdurante emergenza sanitaria da Coronavirus;
l'opponente è lavoratore agricolo e percepisce un modesto reddito, inoltre è separato e paga € 415,00 al mese per il mutuo della casa di abitazione. Tali circostanze, infatti, sono del tutto idonee a giustificare
l'applicazione della sanzione minima prevista ai sensi dell'art. 11 della L. 689/81 il quale dispone che “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo (...) si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”. CP_ L' si è costituito tempestivamente con memoria depositata in data 7 giugno 2023 ed ha contestato la fondatezza delle pretese attoree, depositando provvedimenti di rettifica delle sanzioni secondo la normativa sopravvenuta ed ha chiesto “… - In via preliminare e/o pregiudiziale, accertata la tardività dell'avversa opposizione ex artt. 22 e segg. L. 689/1981 ed ex art. 6, Dlgs. n. 150/2011, che in questa sede formalmente si eccepisce, dichiarare
l'inammissibilità del ricorso di controparte. Poiché il ricorso è inammissibile neppure può essere accolta la richiesta di sospensiva. - in via principale, all'esito del procedimento di autotutela dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione n OI-000292428
– Annualità 2010 - rigettare siccome infondate, le domande ex adverso proposte, confermando le (altre) ordinanze ingiunzione opposte e dichiarandone l'esecutorietà - in via subordinata, dato atto della rideterminazione in autotutela delle ordinanze ingiunzione opposte, dichiararne
l'esecutorietà, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle somme che risulteranno accertate e dovute in corso di CP_1 causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali
e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti. Spese di giudizio come per legge”.
In esito alla prima udienza del 17 maggio 2023, considerata la dichiarata parziale cessazione della materia del contendere con riguardo a tre delle ordinanze impugnate e considerata la rideterminazione di due delle ordinanze impugnate, la causa è stata rinviata al fine di verificare quanto alle ordinanze non annullate l'ulteriore rideterminazione della sanzione ai sensi della normativa sopravvenuta.
pagina 3 di 7 In esito all'udienza dell'8 gennaio 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note della parte ricorrente, la causa – istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della cessazione della materia del contendere con riguardo all'ordinanza ingiunzione n. OI-000292428 relativa all' annualità 2010: con disposizione n° 210000-23-0262 del 02/07/2023 è stato disposto l'annullamento di tale provvedimento, preso atto del pagamento all' degli importi contestati prima dell'invio CP_3
della notifica della diffida.
Quanto alle ulteriori annualità parte resistente, parte resistente ha depositato in uno alla memoria di costituzione e successivamente in data 11 gennaio 2024 provvedimenti di rettifica ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, rideterminando la sanzione di cui all'ordinanza- ingiunzione oi 292423 prot. .2100.18/08/2022.0513069, relativa all'annualità 2011, in € CP_4
3468,68 con possibilità di pagamento in misura ridotta, la sanzione di cui all'ordinanza- ingiunzione OI-292424 prot. n. .2100.18/08/2022.0513075, relativa all'annualità 2014 CP_1 nell'importo di € 21808,47, con possibilità di pagamento in misura ridotta e la sanzione di cui all'ordinanza OI-292427 prot. n. .2100.18/08/2022.0513071, relativa all'annualità 2012, CP_1 in € 8132,55 con possibilità di pagamento in misura ridotta.
Parte ricorrente a verbale del 27 marzo 2024 ha dato atto di non aver proceduto al pagamento delle sanzioni così come rideterminate e nelle note ex art. 127 ter c.p.c. ha eccepito la tardività della contestazione e la violazione dell'art. 14 legge 689/1981.
Ciò premesso, sono infondati tutti i motivi di illegittimità delle ordinanze ingiunzioni non annullate dedotti in ricorso.
Quanto all'asserita inesistenza della notifica degli accertamenti sui cui si fondano le ordinanze ingiunzioni opposte, è sufficiente osservare come l'istituto resistente ha fornito prova della rituale notifica dell'atto di accertamento recante protocollo prot.
.2100.25/08/2017.0353646 del 25 agosto 2017 relativo all'ordinanza ingiunzione oi CP_1
292423 per l'annualità 2011, l'atto di accertamento .2100.25/08/2017.0353666 del 25 CP_1 agosto 2017 relativo all' OI-292427 per l'annualità 2012 e l'atto di accertamento n.
pagina 4 di 7 .2100.25/08/2017.0353682 relativo all'ordinanza n. OI-292424 per l'annualità 2014, tutti CP_1
notificati a mani del figlio in data 27 settembre 2017 (allegati ). Per_1 CP_1
Tali provvedimenti costituiscono per altro validi atti interruttivi della prescrizione, in ogni caso non ritualmente eccepita in modo specifico dalla parte ricorrente che ha erroneamente richiamato l'art. 3, legge 335/1995 relativo alla prescrizione dei contributi previdenziali e non l'art. 28, legge 689/1981 relativo alle sanzioni amministrative.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito “Poiché il giudizio di opposizione ad ingiunzione amministrativa, proposto ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si configura come giudizio di cognizione regolato dalla normativa speciale dettata dalla legge citata, il cui oggetto è delimitato dai motivi di opposizione che si pongono come "causa petendi" del suddetto giudizio e che, a norma dell'art. 22 cit., devono essere proposti con il ricorso entro trenta giorni dalla notificazione della ingiunzione, e poiché
l'eccezione di prescrizione, oltre a non essere rilevabile d'ufficio, deve essere dedotta, a pena di inammissibilità, in modo specifico e tipizzato, con la specificazione cioè di quale delle varie ipotesi di prescrizione si chiede l'applicazione, anche se indipendentemente dall'adozione di formule rituali e dall'indicazione di specifiche norme, non potendo il giudice applicare un tipo di prescrizione diverso da quello richiesto, ciò comportando la violazione sia del principio dispositivo dell'eccezione di prescrizione, sia del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, deve ritenersi tardivamente proposta l'eccezione di prescrizione non formulata nel ricorso in opposizione, ma nel corso del giudizio o nel successivo ricorso per cassazione.
(Nella specie, la Corte Cass. ha dichiarato la inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione con il quale, dopo che in sede di opposizione era stata eccepita la prescrizione ai sensi dell'art. 157 cod. pen., veniva dedotta la prescrizione dell'illecito amministrativo ex art.
28 legge n. 689 del 1981)” (Cass. n. 6519/2005).
Parimenti, l'eccezione di decadenza ex art. 14 legge 689/1981 sollevata dalla parte ricorrente soltanto nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel corso del giudizio risulta tardiva e pertanto inammissibile.
E' stato chiarito infatti “Nel procedimento di opposizione alle ingiunzioni di pagamento di sanzioni amministrative, di cui all'art. 22 della l. n. 689 del 1981, la tardività della contestazione dell'illecito, cui consegue, ex art. 14 stessa legge, l'effetto estintivo dell'obbligo di pagare la somma dovuta a titolo di sanzione, non può essere rilevata d'ufficio, ma costituisce
pagina 5 di 7 oggetto di eccezione in senso stretto che deve essere dedotta come motivo specifico di opposizione, atteso che nel predetto procedimento, strutturato in conformità al modello del processo civile, trovano applicazione le regole della domanda (art. 99 c.p.c.), della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del divieto della pronuncia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa della parte (art. 112 c.p.c.)” (Cass.
1056/2022); e in termini ancora più specifici “Il giudizio di opposizione avverso ordinanza- ingiunzione di pagamento di somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, è strutturato, nelle sue linee generali, in conformità al modello del giudizio civile ordinario e risponde agli inerenti principi, in particolare della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, nonché ai limiti della modificazione della "causa petendi", che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione. Pertanto, alla stregua di tali caratteristiche, qualora il motivo riconducibile alla tardiva contestazione dell'illecito (per il superamento del termine generale di cui all'art. 14 della stessa legge n. 689 del 1981) non abbia costituito oggetto di doglianza specifica dell'opposizione e sia stato dedotto - come nella specie - soltanto in sede di discussione, lo stesso, configurando un'eccezione in senso proprio, non può essere rilevato
d'ufficio dal giudice (come, invece, avvenuto nella fattispecie, con la conseguente cassazione con rinvio della sentenza oggetto di ricorso)” (Cass. sez. lav. 1173/2007).
Infine, quanto all'asserita inesistenza di parte del credito contributivo per pagamento precedente agli atti di accertamento, è sufficiente rilevare che l'istituto resistente ha tenuto conto dei dedotti pagamenti, procedendo all'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione relativa all'annualità 2010 e alla rideterminazione dell'ordinanza ingiunzione per l'annualità 2011 al netto dei pagamenti documentati.
Infatti, la sanzione è stata rideterminata in € 3468,58 pari ad una volta e mezza l'importo omesso di € 2.312,45 relativo al II trimestre 2011.
Sulla base delle considerazioni che precedono, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo all'ordinanza ingiunzione n. OI-000292428 per l'annualità 2010.
Il ricorso deve essere rigettato con riguardo alle restanti ordinanze: devono pertanto essere confermate le ordinanze ingiunzioni n. OI 292423 per l'annualità 2011, n. OI-292427 per l'annualità 2012 e n. OI-292424 per l'annualità 2014 siccome rideterminate in atti ai sensi pagina 6 di 7 dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, novellato dall'articolo 23 del decreto- legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso (depositi 7 giugno 2024 e 11 gennaio 2024). CP_1
Va disposta la compensazione di un quarto delle spese di lite, tenuto conto che l'istituto resistente ha comunque dato atto dell'intervenuto annullamento di una delle quattro ordinanze impugnate e considerato il rigetto delle domande attoree con riguardo alle domande relative alle restanti ordinanze.
La restante quota segue la soccombenza virtuale e viene liquidata come da dispositivo ex dm.55/2014 con applicazione dei valori tariffari minimi, tenuto conto della natura e del valore della controversia, alla luce della rideterminazione delle sanzioni, virtualmente anche di quella annullate e tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e delle questioni trattate.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_2
depositato in data 30 settembre 2022 nei confronti di in persona del suo Presidente pro CP_1
tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo all'ordinanza ingiunzione n. OI-000292428 per l'annualità 2010.
- rigetta nel resto il ricorso e conferma le ordinanze n. n. OI 292423 per l'annualità 2011,
n. OI-292427 per l'annualità 2012 e n. OI-292424 per l'annualità 2014 siccome rideterminate in atti;
- condanna parte ricorrente alla rifusione nei confronti dell' di un quarto delle spese CP_1
di lite che liquida – già ridotte - in € 2467,50 per compensi professionali, compensando la restante quota.
Catania, 8 gennaio 2025 il giudice del lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri
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