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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/01/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dottoressa Marianna Molinario, in funzione di giudice DE lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 4733 DE 2022 (cui è riunito il 6808 DE 2022 ), promossa DA
, nata a [...] il [...], C.F.: , residente Parte_1 C.F._1 in OR DE EC (NA), alla Via Monsignor F. Romano, n.23; Parte_2 nato a [...] il [...], C.F.: ed ivi residente, in Via P. Nastro C.F._2
n. 22, rappresentati e difesi, come da procura in calce al presente ricorso, dagli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola, elettivamente domiciliati in Castellammare di Stabia (Na), alla
Via Amato, n. 7
RICORRENTI
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, P.IVA_1 come in atti, ed elettivamente domiciliati presso l' Controparte_1
sito in Napoli, alla Via Ponte DEla Maddalena, n. 55
[...]
RESISTENTI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi, successivamente riuniti per ragione di connessione, i ricorrenti in epigrafe adivano questo Tribunale, in funzione di giudice DE lavoro, deducendo di avere lavorato, con contratti a tempo determinato, negli anni scolastici e presso le istituzioni scolastiche indicate in ricorso e di non aver usufruito DEl'erogazione DEla somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo DEle competenze professionali (c.d. «Carta Elettronica DE docente»), prevista dalla legge 107 DE 13 luglio 2015, art. 1 comma 121, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo DEle istituzioni scolastiche. Tanto premesso, dedotte le ragioni a sostegno DEla domanda, concludevano per il riconoscimento DE predetto beneficio, per gli anni scolastici, di cui ai rispettivi ricorsi. Il e l' si Controparte_1 Controparte_1 costituivano eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione e nel merito l'infondatezza DEla domanda. All'esito DElo scambio di note, letto l'art. 127 ter c.p.c, la causa veniva decisa come da presente sentenza
******** In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione. Invero, sussiste la giurisdizione DEl'AGO (“la questione controversa non attiene alle modalità di esercizio DE potere di organizzazione DEla PA resistente, dal momento che non si chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione), bensì il riconoscimento DEla spettanza DEl'emolumento, erogato tramite la c.d. carta elettronica DE docente.
1 Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo DEla P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individua correttamente in quella DE giudice ordinario”, neanche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva è fondata, evidente essendo che la legge ha demandato alla Presidenza DE Consiglio dei Ministri solo l'individuazione DEle modalità operative per l'attuazione DE diritto ma che il soggetto giuridico che riconosce il beneficio è il Ministero datore di lavoro, pertanto correttamente evocato in giudizio.
Ciò posto, i ricorsi meritano accoglimento, nei termini di seguito precisati.
Sul tema DEla spettanza DEla Carta Docente al personale precario è intervenuta la
Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con la sentenza n. 10072 DE 27/10/2023, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto ed enunciando i seguenti principi di diritto: 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi DEl'art. 4, comma 1, L. n. 124 DE 1999 o incarichi per docenza fino al termine DEle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi DEl'art. 4, comma secondo, DEla L. n. 124 DE 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento DEla pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema DEle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione DEla Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi DEl'art. 22, comma 36, DEla L. n. 724 DE 1994, dalla data DE diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento DEla pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema DEle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte DE giudice DE merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto DEle circostanze DE caso concreto (tra cui ad es. la durata DEla permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore DEla Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione DEla Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data DE conferimento DEl'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione DEle azioni risarcitorie per mancata attribuzione DEla Carta Docente, stante la natura contrattuale DEla responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data DEla loro fuoriuscita dal sistema scolastico. Deve ritenersi necessario che l'incarico fino al termine DEle attività didattiche sia stato reso per un periodo superiore ai 180 giorni valorizzati dal legislatore per il calcolo dei
2 servizi ai fini DEla ricostruzione DEla carriera, non rilevando l'eventuale pluralità dei contratti a termine ma solo la continuità (nella misura sopra indicata) DEl'attività didattica. Del resto, a fronte DEla continuità di fatto DEla prestazione lavorativa protrattasi per l'intero anno scolastico, la situazione è da considerare DE tutto comparabile a quella dei docenti di ruolo, dovendo avere riguardo alla “taratura di quell'importo di 500 euro in una misura annua” e per “anno scolastico”, evidenziata dalla Suprema Corte nella pronuncia già richiamata, che porta ad includere nell'esigenza di sostegno alla formazione per garantire un'adeguata didattica anche i docenti di fatto utilizzati per tutto l'anno scolastico, sia pure in virtù di plurime supplenze brevi e saltuarie.
Nello svolgimento di attività per un periodo inferiore a 180 giorni, invece, non si riscontra il necessario nesso tra la formazione DE docente, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti. E' ravvisabile, infatti, un bisogno formativo parziale, non rientrante nel limite DE riconoscimento DE diritto, di cui alla decisione DE Supremo Collegio.
Ebbene, in relazione alla specifica posizione DEla ricorrente , risulta Parte_1 che ella ha prestato servizio con le seguenti modalità: anno scolastico 2019/2020, dal 16/09/2019 al 30/06/2020 presso I.C 4” De Lauzieres” di RT (NA); anno scolastico 2020/2021 dal 23/09/2020 al 31/08/2021, presso Scuola Secondaria di 1°grado
“M.Stanzione” di AM (NA); anno scolastico 2021/2022, dal 07/09/2021 al 31/08/2022 presso I.C “De Nicola Sasso” di OR DE EC (NA), sempre per 18 ore settimanali.
Per quanto concerne il ricorrente , risulta che negli anni Parte_2 scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, ha prestato servizio presso le scuole indicate in ricorso, fino al compimento DEl'anno scolastico, per 18 ore settimanali.
Pertanto, deve essere dichiarato il diritto dei ricorrenti ad ottenere la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione DE docente DEl'importo nominale di euro 500 annui per gli anni di seguito specificati, tenuto conto che i predetti sono all'attualità presenti nel sistema scolastico con contratto a tempo determinato (come da contratti prodotti con le note depositate in data 17.12.2024) sicché permane anche l'esigenza formativa posta a fondamento DE beneficio per cui è causa.
A tal fine, si ribadisce che per poter fruire DE bonus nel rispetto dei vincoli di legge, l'equiparazione DE trattamento economico DE lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale DEla carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.); inoltre, l'assegnazione materiale deve avvenire con le medesime modalità ed alle stesse condizioni con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata, in quanto la norma di legge prevede uno specifico ed infungibile strumento a destinazione vincolata che non appare suscettibile di automatica conversione nel corrispondente ipotetico valore monetario. La condanna a liquidare il controvalore in denaro DEla “rappresentazione di valore” contenuta nella carta DE docente, laddove accolta, non realizzerebbe nei confronti dei docenti a termine un trattamento corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo. Alla luce di quanto sopra, dovrà pertanto il convenuto essere condannato a costituire in favore DEla parte ricorrente, con le modalità e le CP_1 funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 DE DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 DE 1-12-
2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione DE docente DEle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta DEla somma dovuta;
somma di cui la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, co. 121,
3 Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.
E' opportuno a riguardo precisare che la previsione di spesa entro un certo lasso temporale – come detto il 24° mese decorrente dalla data di inizio DEl'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata – non attiene al diritto azionato bensì, solo, ad una facoltà ad esso inerente.
In definitiva, per le argomentazioni esposte, la domanda volta ad ottenere l'adempimento in forma specifica va accolta e, per l'effetto, il convenuto va CP_1 condannato ad erogare, in favore di , per gli anni 2019/2020, 2020/2021 e Parte_1
2021/2022 e, in favore di , per gli anni 2018/2019, 2019/2020, Parte_2
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione DE docente DEl'importo nominale di euro 500,00 per i suddetti anni.
Le spese di lite, in applicazione DE principio DEla soccombenza, tenuto conto DEla riunione dei giudizi, sono poste a carico DE convenuto e liquidate come da CP_1 dispositivo, tenuto conto DEla marcata serialità DE presente contenzioso.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire DEla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione DE docente di ruolo DEle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi DEl'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, relativamente agli anni scolastici di cui in parte motiva;
condanna il convenuto all'erogazione, in favore dei ricorrenti, di un buono CP_1 elettronico di importo di € 500,00 per le citate annualità; condanna il al pagamento, in favore DEla controparte, Controparte_1 DEle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.500, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
OR Annunziata, 15.1.2025 Il Giudice DE lavoro dott. ssa Marianna Molinario
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