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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01274/2026REG.PROV.COLL.
N. 06334/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6334 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Randellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, l’Ufficio Territoriale del Governo Arezzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 841/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Arezzo;
Vista la nota del 6 febbraio 2026, con la quale l’appellante dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visti gli artt. 34, co. 5, e 38 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il Cons. IO MO RR e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con nota depositata in data 6 febbraio 2026, l’odierno appellante, signor -OMISSIS-, ha comunicato che lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Arezzo, nel riesaminare la sua posizione, in adempimento della ordinanza cautelare n. 3154 del 2025 di questo Consiglio di Stato, ha consentito -in data 26.11.2025- la stipula del contratto di soggiorno. Il ricorrente ha chiesto espressamente che venga dichiarata la cessata la materia del contendere.
Al Collegio non resta che prendere atto di quanto dichiarato dal ricorrente.
Sul punto deve ricordarsi, infatti, che la cessazione della materia del contendere sopravvenuta nel corso del giudizio di appello fa venire qualsivoglia interesse del ricorrente alla definizione del giudizio amministrativo e comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado (v., ex plurimis , Cons. St., sez. V, 6 dicembre 2011, n. 6540 e Cons. St., sez. IV, 14 giugno 2005, n. 3119).
Nel caso di specie non residua in capo all’appellante alcun interesse, nemmeno di tipo risarcitorio ad una pronuncia sulla eventuale illegittimità della revoca del nulla osta stesso, annullata in autotutela dalla Questura di Arezzo con decreto 2023/103902, dopo autonomo riesame, seppure per impulso dell’ordinanza n. 3154 del 2025 di questo Consiglio di Stato.
Le spese del doppio grado del giudizio, atteso il peculiare sviluppo processuale del contenzioso, possono essere interamente compensate tra le parti.
6.2. Nel confermare il decreto di ammissione in via anticipata e provvisoria al patrocinio spese dello Stato (n.164/2025), si liquida il compenso in favore del difensore del ricorrente in euro 1.360.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese del doppio grado compensate.
Liquida il compenso in favore del difensore del signor -OMISSIS- in euro 1.360 (milletrecentosessanta).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA De LI, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
IO MO RR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO MO RR | SA De LI |
IL SEGRETARIO