Articolo 11 della Legge 13 giugno 1942, n. 794
Articolo 10Articolo 12
Versione
21 aprile 1942
Art. 11. Cause davanti a giudici speciali.

Per le cause davanti a giunte o davanti a collegi per la liquidazione di indennita' di espropriazione e simili e per quelle davanti alle commissioni di secondo grado in materia tributaria sono dovuti gli onorari stabiliti perle cause davanti alla corte di appello.

Per le cause davanti ai commissari per la liquidazione degli usi civici, davanti ai consigli di prefettura in tema di responsabilita' contabile, davanti alla giunta provinciale amministrativa e davanti alle commissioni di primo grado in materia tributaria sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti al tribunale.

Per lo cause davanti a giudici speciali, la competenza dei quali per ragione di valore non eccede quella del pretore, sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti al pretore.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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