TAR Milano, sez. II, sentenza 30/04/2026, n. 2051
TAR
Sentenza 30 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Formazione del silenzio assenso

    Il Tribunale ha ritenuto che non si sia formato il silenzio assenso a causa della documentazione essenziale mancante e delle lacune documentali della società istante, come evidenziato dal preavviso di rigetto e dalla documentazione tecnica. Inoltre, la condotta della società, continuando le interlocuzioni con il Comune e producendo ulteriore documentazione, è stata interpretata come una rinuncia ad avvalersi del silenzio assenso.

  • Rigettato
    Formazione del silenzio assenso

    Il Tribunale ha ritenuto che non si sia formato il silenzio assenso a causa della documentazione essenziale mancante e delle lacune documentali della società istante, come evidenziato dal preavviso di rigetto e dalla documentazione tecnica. Inoltre, la condotta della società, continuando le interlocuzioni con il Comune e producendo ulteriore documentazione, è stata interpretata come una rinuncia ad avvalersi del silenzio assenso.

  • Rigettato
    Applicazione art. 87 RE in deroga all'art. 86 RE

    Il Tribunale ha rigettato questo motivo, ritenendo che l'edificio non si collochi in aderenza a un muro nudo di fabbricato esistente bensì a ridosso di un muro di recinzione, senza rispettare le distanze previste dall'art. 86 del RE e senza il consenso del proprietario confinante. La deroga prevista dall'art. 40-bis della LR n. 12/2005 non è applicabile in quanto le norme sulle distanze, richiamate dall'art. 872 c.c., sono considerate norme statali inderogabili.

  • Rigettato
    Mancata considerazione delle osservazioni sui profili igienico-sanitari

    Il Tribunale ha ritenuto che il Comune abbia correttamente evidenziato le criticità igienico-sanitarie relative all'intercapedine, priva dei requisiti di un cavedio. La società avrebbe potuto autonomamente eliminare le aperture problematiche. Non è richiesta un'eccessiva analiticità nella motivazione del rigetto delle osservazioni, purché le ragioni addotte dalla PA siano chiare. Inoltre, questo motivo è solo uno dei vari motivi autonomi che giustificano il diniego.

  • Rigettato
    Ingiustificato aggravamento e dilatazione dei termini del procedimento

    Il Tribunale ha rigettato questo motivo, rinviando a quanto già esposto in ordine alla legittimità della condotta del Comune e alla mancata formazione del silenzio assenso, ritenendo che le azioni dell'amministrazione siano state giustificate dalle lacune documentali della ricorrente.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 30/04/2026, n. 2051
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 2051
    Data del deposito : 30 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo