TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/10/2025, n. 4583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4583 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE OTTAVA CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Andrea De Magistris, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3730/24 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
(C.F. ,) rappresentato e difeso dagli avv.ti AR Parte_1 C.F._1
TI TT e TE DE
ATTORE IN OPPOSIZIONE
E
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
AR IN ER
CONVENUTO OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice:
Voglia il Tribunale Ill.mo
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Nel merito
1. Dichiarare la nullità dell'atto di precetto 17 gennaio 2024, per la preventiva mancata notifica del titolo esecutivo;
2. Accertare e dichiarare che la signora è debitrice, al mese di febbraio CP_1
2024, nei confronti del signor della somma di € 49.991,75 – pari al 50% del Parte_1 contratto di finanziamento, acceso con ED s.p.a. per € 99.983,43 ed erogato sul conto corrente cointestato tra le parti - n. – 035-330-0032202 – o in subordine della somma di € 16.647,00, – e per l'effetto procedere alla compensazione giudiziale delle poste di credito vantate dal ricorrente con quelle vantate dalla signora;
CP_1
3. Accertare e dichiarare che la signora è debitrice, al mese di dicembre CP_1
2023, nei confronti del signor della somma di € 8.989,50 - pari al 50% del Parte_1 contratto di finanziamento n. 035/621/0122665 concluso con CR FA s.p.a., intestato a
e , debitori solidali, erogato sul conto corrente cointestato tra le parti - Pt_1 CP_1
n. – 035- 330-0032202 – acceso presso Carifermo – Cassa di RiSPrmio di Fermo s.p.a. –
e per l'effetto procedere alla compensazione giudiziale delle poste di credito vantate dall'attore con quelle vantate dalla signora;
CP_1
4. Accertare e dichiarare che la signora è debitrice nei confronti del signor CP_1
della somma di € 5.171,71 per spese di conduzione della casa familiare e spese Parte_1 personali, poste a carico della predetta in forza decreto di omologa della CP_1
separazione dei coniugi pronunciato dal Tribunale di Teramo nel procedimento r.g.n.
125/2018, omologato l'8 marzo 2018, e per l'effetto procedere alla compensazione giudiziale delle poste di credito vantate dal ricorrente con quelle vantate dalla resistente;
5. Per effetto dell'intervenuta compensazione giudiziale delle poste di credito vantante dal signor azionate nel presente giudizio, e che ammontano complessivamente ad € Parte_1
30.858,70, mandare assolto il signor da ogni avversaria pretesa. Parte_1
In subordine, in via istruttoria
Disporre i seguenti ordine di esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
1. Per il denegato caso in cui la signora contesti di avere avuto a CP_1 disposizione, in uso esclusivo, per il periodo 01-03-2018/31-05-2024, la carta di credito
Nexi 199600010265 (cfr. doc. n 13), ordinarsi a NEXI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano Corso Sempione n. 55 (C.F. ) P.IVA_1
di esibire, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., gli estratti conto con il dettaglio dei movimenti relativo alla carta di credito Nexi 199600010265 (cfr. doc. 13), per il periodo 01-03-
2018/31-05-2024;
2. Ordinare alla signora o in subordine alla Cassa di RiSPrmio Controparte_1 di Fermo s.p.a. – Agenzia di Silvi, filiale di assegnazione n. 35 – l'esibizione in giudizio, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., degli estratti conto completi del conto n. 35330109549 a lei intestato, relativi al periodo 01-03-2018/31-05-2024.
Parte convenuta: rassegna le seguenti conclusioni rigetto dell'opposizione all'atto di precetto formulata dalla difesa di perché assolutamente non provati i due motivi posti a base della Parte_1 stessa e specificatamente:
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato in data 27.2.2024, parte attrice proponeva opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c. affermando di aver ricevuto, con atto di precetto notificato in data 20.2.2024, l'intimazione di pagamento della somma complessiva di euro 23.799,44, da parte della convenuta sig.ra a titolo di spese di Controparte_1
mantenimento per moglie e figlie portate dal decreto di omologa della separazione del
8.3.2018.
Nel contestare il diritto del creditore di procedere esecutivamente indicava due motivi di opposizione: 1) nullità del precetto per mancata notifica del titolo esecutivo;
2) eccezione di compensazione di un controcredito per la complessiva somma di euro 30.858,70 a titolo di rimborso di due finanziamenti erogati nell'interesse della famiglia dopo la separazione e per spese utenze della casa ex coniugale assegnata alla convenuta ma da lui sostenute, con conseguente contro credito dell'attore pari ad euro 7000 per il quale riservava la richiesta di condanna della sig al pagamento in suo favore. CP_1
Chiedeva pertanto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e nel merito l'accoglimento dell'opposizione.
Si costituiva in giudizio la convenuta la quale contestava in fatto e in diritto le pretese avversarie e chiedeva il rigetto delle domande formulate. Contestava la mancata notifica del titolo esecutivo per essere stato notificato il decreto di omologa unitamente al primo atto di precetto in data 22.9.2023 (doc 1). Quanto all'eccezione di compensazione con il contro credito maggiore vantato dal sig evidenziava che solo l'importo di € 8989,50, per il Pt_1
rimborso del finanziamento era addebitabile alla convenuta che, invece, Parte_2 disconosceva tutte le altre spese.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della richiesta di sospensiva e il rigetto nel merito dell'opposizione.
All'udienza del 3.5.2024 le parti si accordavano nella fase cautelare con l'impegno della creditrice di non azionare il precetto opposto e, dopo aver svolto parzialmente l'attività istruttoria richiesta, all'udienza del 25.9.2025 le parti precisavano le conclusioni come indicate in epigrafe ed il Giudice tratteneva la causa a decisione.
2. La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni che seguono.
Il presente giudizio, instaurato richiamando l'art. 615 c.p.c., deve essere qualificato come opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. nella parte in cui si contesta a validità formale del precetto e come opposizione preventiva all'esecuzione ex art 615 c.p.c. censurando l'opponente il diritto stesso del creditore ad agire esecutivamente nei suoi confronti sulla base di un titolo giudiziale (decreto di omologa della separazione personale dei coniugi del 8.3.2018).
Oggetto dell'opposizione è il precetto, notificato il 20.2.2024, portante la somma di euro
23.799,44 dei quali 23.500 richiesti a titolo di assegno di mantenimento moglie e figlie non corrisposti dal debitore nel periodo febbraio 2023-gennaio 2024.
a) nullità del precetto opposizione ex art 617 c.p.c.
Con un primo motivo l'attore eccepisce l'invalidità del precetto per non essere stato preceduto dalla notifica del titolo esecutivo.
La creditrice convenuta contesta la circostanza sostenendo di aver notificato il titolo esecutivo, unitamente al primo precetto in data 27.9.2023, notifica perfezionata per compiuta giacenza in data 7.10.2023 (doc 1).
Solo con la comparsa conclusionale, e quindi tardivamente, l'opponente contesta la validità del primo precetto perento, circostanza pertanto del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio di opposizione che riguarda un diverso e successivo precetto, e della copia esecutiva del titolo, inizialmente notificata, per mancanza dei requisiti formali previsti dagli artt.196 octies comma 2, 196 undecies comma 1 disp. att. c.p.c., nonché dell'art. 475 c.p.c. e ss.
In particolare, lamenta la defesa dell'attore che della copia del titolo notificato non sia stata attestata la conformità all'originale da parte del difensore.
Il motivo di opposizione è nuovo perché non riguarda la notifica del titolo esecutivo ma la regolarità formale del titolo stesso.
Anche se fosse fondato questo motivo di opposizione non può essere qui esaminato per essere l'attore decaduto dal termine di giorni 20, decorrenti dalla notifica del titolo
(7.10.2023) o, comunque, dalla notifica del precetto qui opposto (20.2.2024), per proporre l'opposizione agli atti esecutivi.
Per il suddetto rilievo, operato d'ufficio, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 101, c. 2 c.p.c., trattandosi di questione di rito relativa a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio
(Cass. n. 132527/2022).
b) Eccezione di compensazione.
Con un secondo motivo di opposizione l'attore eccepisce, quale causa estintiva del proprio debito, la compensazione con un contro credito rappresentato dalle somme corrisposte nell'interesse della famiglia e volte a ripianare i debiti contratti con i finanziamenti ED SP e CR FA SP e a sostenere spese per utenze, telepass e spese per la casa ex coniugale.
La somma dei crediti portata dall'attore in compensazione ammonta ad € 30.858,70 così determinata:
- € 16.647,00 per il finanziamento ED SP;
- € 8.989,50 per il finanziamento CR FA SP;
- € 5.171,71 per voci diverse quali utenze casa, telepass ecc.
Contesta la convenuta l'esistenza stessa dei contro crediti dei quali riconosce solo l'importo di € 8.989,50 per il secondo dei due finanziamenti citati.
Deve evidenziarsi che il credito portato dal precetto (per € 23.500) si riferisce alle somme dovute dal sig a titolo di mantenimento le figlie per una mensilità (per € 1500 mensili Pt_1 pari ad € 750 ciascuna) e per la moglie per 11 mensilità (per € 2000 mensili).
L'eccezione di compensazione con un contro credito formulata da parte del debitore opponente comporta la non contestazione del credito portato dal precetto che è pertanto riconosciuto.
I principi che regolano la compensazione rispetto ai crediti per gli assegni di natura alimentare sono contenuti nell'art. 447 co. 2 c.c. che stabilisce un divieto generale di compensazione del credito alimentare ribadito dall'art 1246 n. 3 c.c. nell'ambito della disciplina dell'estinzione delle obbligazioni.
La giurisprudenza di legittimità ha escluso la compensabilità, con voci di credito diverse, dell'assegno di mantenimento dei figli che presuppone, in capo ad essi, uno stato di bisogno strutturale perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e perché la ragione creditoria è indisponibile e impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e, di conseguenza, non compensabile (vd Cass., 14/05/2018, n. 11689, Cass., 18/11/2016, n.
23569). Non altrettanto può dirsi del credito maturato a titolo di mantenimento del coniuge che non ha pari struttura, posto che trova la sua fonte legale nel diritto all'assistenza materiale inerente al vincolo coniugale (vd. Cass n. 6519/1996 e Cass. n. 9686/2020).
Stabilita la compensabilità con la minor somma di € 22.000, portata dal precetto a titolo di assegno di mantenimento della ex moglie non corrisposto, deve ritenersi non contestata la richiesta di compensazione con la somma di € 8.989,50 pari al 50% del finanziamento CR
FA SP (vedi contenuto comparsa di costituzione e risposta).
E' invece contestata, dalla creditrice opposta, la richiesta di compensare quanto risulta accreditato sul conto corrente cointestato su Carifermo SP in forza del finanziamento Ital
CRi SP ottenuto con la cessione del quinto dello stipendio del sig (per euro 1074 al Pt_1
mese) in data 18.6.2021. La posta in compensazione è pari al 50% della quota di finanziamento ottenuto dagli ex coniugi già separati (per € 49.991,75) e già in parte restituito (per € 33.294 pari a 31 rate al momento dell'opposizione) e utilizzato per estinguere il saldo negativo di € 19.000 del conto corrente cointestato acceso presso
Carifermo SP e altre posizioni debitorie (doc 8).
La convenuta contesta che la documentazione bancaria depositata sia sufficiente a far ritenere che il finanziamento sia stato utilizzato per sanare posizioni debitorie comuni.
In ogni caso, il conto corrente cointestato si presume di proprietà di entrambi, per pari quote, (il 50% a ciascuno). In questo senso la Corte di Cassazione ha stabilito che “la co intestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto salva la prova contraria a carico della parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa che può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti (cfr. tra le tante Cass. n. 19309/2006, n. 28839/2008,
n.18777/2015 e n.4838/2021)”.
Poiché risulta che il contratto di finanziamento Ital CRi SP sia stato utilizzato per ripianare il saldo del conto corrente cointestato alla data del 18.6.2021 (pari ad € 18.549,82)
e poiché risulta il pagamento di, almeno, 31 rate pari ad € 33.294,00 da parte dell'attore alla data dell'opposizione si può affermare che il debito della sig di , pari al 50% del CP_1 predetto saldo, sia stato onorato dal sig per € 9.274,91 (pari ad € 18.549,82/2). Pt_1 L'eccezione di compensazione per questa parte è fondata in assenza di prova contraria fornita dalla convenuta opposta.
La prova che tutte le altre somme finanziate siano state utilizzate per pagare debiti comuni non è stata raggiuta. L'atto introduttivo indica i debiti estinti dall'opponente con il già menzionato finanziamento genericamente in “posizioni debitorie rinvenienti da altri finanziamenti concessi ai coniugi separati”. Di fronte alla contestazione della creditrice che nega l'esistenza di finanziamenti a lei riferibili le allegazioni dell'opponente nella memoria ex art 171 ter n. 1 c.p.c. sono che dette somme hanno “costituito una provvista – sul predetto conto – nella disponibilità ed utilizzata da entrambi i cointestatari”.
La circostanza che si tratti di poste disponibili esclude l'esistenza del contro credito del sig
La prova che tali somme siano state utilizzate da entrambi i coniugi non è stata Pt_1 raggiunta e, in ogni caso, non è rilevate ai fini della decisione sull'opposizione che vede l'eccezione di compensazione volta a bloccare la domanda del creditore, nei limiti di 22.000 euro per quanto detto, e non a costituire un titolo per il recupero della differenza.
Quanto all'ultima voce di credito opposto in compensazione per € 5.171,71 rappresentata dalle utenze per la casa, per € 3.761,10 (non si considera la somma di € 1552,05 di cui alla diffida Enel perché non pagata e, quindi, non rimborsabile), e dalle spese del telepass, per €
1461,00, emerge dai documenti che le spese per la fornitura dell'elettricità e per l'utenza telefonica per la casa ex coniugale, assegnata alla sig , risultano dall'estratto CP_1
del conto corrente cointestato, alimentato dal predetto finanziamento (doc.ti 8 e 10). La riferibilità alle utenze della casa ex coniugale non è contestata dalla convenuta e la somma dei pagamenti porta per telefono ed elettricità un diritto al rimborso di € 3486,69 (non si considerano per intero i pagamenti anteriori al 18.6.2021 già inclusi, per la metà, nella seconda voce di credito - € 9.274,91).
E' invece contestato dalla sig il possesso del telepass che dai documenti risulta CP_1
a lei riferibile per un esborso di € 1173,34 (non si considerano per intero i pagamenti anteriori al 18.6.2021 già inclusi, per la metà, nella seconda voce di credito - € 9.274,91).
L'eccezione di compensazione, per questa parte, è fondata in assenza di prova contraria fornita dalla convenuta opposta rispetto all'intestazione formale del telepass (vedi conto corrente comune).
In conclusione, l'opposizione è risultata fondata per la compensazione con le menzionate voci di credito per un totale di € 22.924,44. Poiché l'importo precettato è compensabile nei limiti dell'assegno stabilito per la moglie l'opposizione è accolta per la minor somma di €
22.000.
Le istanze istruttorie reiterate dalle parti con la precisazione delle conclusioni sono da respingere per i motivi già evidenziati dal giudice con ordinanza del 20.7.2024 che qui si intendono richiamati.
3. Le spese sono poste per 4/5 a carico della convenuta soccombente e sono compensate per
1/5 stante la parziale e limitata soccombenza anche della parte attrice (sull'opposizione ex art 617 c.p.c. e su una parte dell'opposizione ex art 615 c.p.c.).
Sono liquidate come in dispositivo ai valori minimi per lo scaglione sino a 52.000 euro del d.m. 147/22 stante la semplicità delle questioni affrontate.
Anche le spese di CTU, liquidate il 27.3.2025, seguono la medesima ripartizione.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Accoglie l'opposizione limitatamente alla somma di € 22.000 e dichiara la compensazione con la somma portata dal precetto opposto (notificato il 20.2.2024) nella misura corrispondente;
Rigetta nel resto l'opposizione;
Condanna la convenuta a rifondere all'attore la quota di 4/5 delle spese di lite che liquida per 1/1 (intero) in euro 545,00 per esposti e in euro 4000,00 per compensi di Avvocato (euro
900,00 per fase studio, euro 650,00 per fase introduttiva, euro 950 per fase istruttoria ed euro 1500,00 per fase decisionale) oltre rimborso forfetario al 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Compensa per 1/5 tra le parti le spese di lite.
Spese di CTU definitivamente per 4/5 a carico della parte convenuta e per 1/5 a carico dell'attore.
Così deciso in Torino il 24.10.2025.
Il Giudice
Dott. Andrea De Magistris