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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/01/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5833/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberta Dotta Presidente rel. dott. Silvia Carosio Giudice dott. Sara Perlo Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5833/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIGINO MAURO Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in C.SO FIUME, 5/B 13100 VERCELLI.
Ricorrente
Nei confronti
di Torino Controparte_1
Resistente non costituito
Avente ad oggetto: diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Conclusioni delle parti: parte ricorrente:”:Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, in accoglimento del ricorso, in via preliminare: disporre con decreto pronunciato fuori udienza ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 150/2011 la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ricorrendo nel caso di specie le gravi e circostanziate ragioni su descritte, presupposto di un danno grave e irreparabile;
in via principale: previo annullamento del provvedimento impugnato, riconoscere sussistere per il ricorrente i presupposti per il rilascio del permesso ex art. 32,comma 3 d.lgs. 25/2008 ed ex art. 19, comma 1.1 TUI e, conseguentemente, ordinare la trasmissione degli atti al Questore perché provveda al rilascio del permesso per protezione speciale. Con il favore di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
In via istruttoria:
- disporre l'interrogatorio libero del ricorrente su tutti i fatti di causa, ai sensi dell'art. 117 c.p.c.;
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso depositato in data 30.3.2025 cittadino pakistano, ha impugnato il decreto Parte_1 prot. n. 015/2024 Imm. del Questore della Provincia di Vercelli, che ha rigettato l'istanza intesa ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. e 1.2 d.lgs. 286/1998, emesso in data 22/02/2024 e notificato in data 15/3/2024 (doc 1). pagina 1 di 3 E' stata sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato in data 9.4.2024. Non si è costituito il convenuto. CP_1 L'udienza di comparizione parti si è svolta in data 17.10.2024,all'esito della quale la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - Il ricorrente il 21/02/2023 presentava istanza al Questore di Vercelli di rilascio del permesso per protezione speciale;
- la Commissione Territoriale di Torino esprimeva parere negativo, ritenendo insufficiente il livello di integrazione raggiunto;
- conseguentemente, atteso la natura vincolante del citato parere, il Questore di Vercelli emetteva il provvedimento di rigetto qui impugnato.
In udienza il ricorrente ha dichiarato: vengo dal Punjab;
sono in Italia da 4 anni. Abito a Vercelli con amici;
pago l'affitto con contratto intestato a mio nome.
Ho una attività di riparazione di cellulari appena aperta. Tuttavia prima ho lavorato come dipendente.
In Pakistan ho studiato per circa 8 anni. La mia famiglia è in Pakistan e stanno bene.
Il difensore ha evidenziato che il ricorrente ha lavorato come dipendente dal 2022 ad agosto 2024 e che a fine settembre ha aperto il negozio.
2.In punto di diritto la normativa applicabile è dl.130/2020 che ha modificato il dl. 113/2018, ampliando le ipotesi disciplinate dall'art. 19 TUI e introducendo una nuova tipologia del permesso speciale. Infatti la domanda di protezione speciale è stata formalizzata dopo il 2020 e prima del marzo
2023. Nella nuova formulazione l'art. 19 D. L.vo 286/98, tra l'altro prevede al comma 1.1.” Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.»;
Il nuovo comma 1.2. prevede: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»; Nel caso in esame si ravvisano i presupposti per il chiesto permesso di soggiorno per protezione speciale per le ragioni di seguito esposte, a tutela della vita privata.
Il ricorrente vive dal 2021 in Italia e lavora con continuità da almeno un paio di anni: nel 2022 ha conseguito un reddito complessivo di 3.862,00 euro (doc. 2); nel 2023 ha lavorato da marzo a luglio, con una retribuzione mensile di circa 700,00 euro (doc. 3); dal 1.02.2024 ha in corso un nuovo contratto a tempo determinato (doc. 4).
Attualmente svolge attività con partita Iva e a tale proposito ha prodotto la seguente documentazione:
pagina 2 di 3 5. estratto conto contributivo;
6. certificato di attribuzione partita iva;
7. contratto di locazione ad uso commerciale;
8. contratto di locazione ad uso abitativo.
Il suo allontanamento dal territorio italiano comporterebbe pertanto una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata, stabilmente radicata in Italia, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 d.lgs 286/98, come modificato dal d.l. 130/2020, tenuto conto della “comparazione attenuata” (cfr. Cassazione a Sezioni Unite n. 24413/2021) tra la situazione del richiedente in Italia e le condizioni in cui si ritroverebbe se ritornasse in Pakistan, dove risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che renderebbero il rimpatrio lesivo ai sensi dell'art. 8 CEDU. In conclusione, per tutte le ragioni sin qui svolte, il ricorso dev'essere accolto.
3.Nulla in punto spese tenuto conto che il ricorrente è ammesso al gratuito patrocinio. Invero nella intervenuta ammissione del controricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'Amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento (più precisamente, ai sensi dell'articolo 83, comma 3, dello stesso
D.P.R., al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, qui la Corte di appello di
Milano, cfr. Cass. n. 11677/2020); l'art. 133 del medesimo D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi a detta ipotesi (Cass. n. 18583/2012; Cass. n. 22882/2018; Cass. n. 30876/2018; Cass.
19299/2021).
Si dà atto che si provvede con separato provvedimento in ordine all'istanza di liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato formulata dalla difesa di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione;
Accoglie il ricorso e accerta la sussistenza, in capo al ricorrente, dei presupposti di cui agli artt. 19 co.
1.1 e 19 co.
1.2. T.U.I., con conseguente obbligo in capo alla Questura competente di rilasciare il relativo permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale convertibile in permesso di lavoro.
Nulla in punto spese.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli adempimenti di rito. Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino in data 25.11.2024.
Il Presidente est.
Dotta Roberta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberta Dotta Presidente rel. dott. Silvia Carosio Giudice dott. Sara Perlo Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5833/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIGINO MAURO Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in C.SO FIUME, 5/B 13100 VERCELLI.
Ricorrente
Nei confronti
di Torino Controparte_1
Resistente non costituito
Avente ad oggetto: diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Conclusioni delle parti: parte ricorrente:”:Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, in accoglimento del ricorso, in via preliminare: disporre con decreto pronunciato fuori udienza ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 150/2011 la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ricorrendo nel caso di specie le gravi e circostanziate ragioni su descritte, presupposto di un danno grave e irreparabile;
in via principale: previo annullamento del provvedimento impugnato, riconoscere sussistere per il ricorrente i presupposti per il rilascio del permesso ex art. 32,comma 3 d.lgs. 25/2008 ed ex art. 19, comma 1.1 TUI e, conseguentemente, ordinare la trasmissione degli atti al Questore perché provveda al rilascio del permesso per protezione speciale. Con il favore di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
In via istruttoria:
- disporre l'interrogatorio libero del ricorrente su tutti i fatti di causa, ai sensi dell'art. 117 c.p.c.;
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso depositato in data 30.3.2025 cittadino pakistano, ha impugnato il decreto Parte_1 prot. n. 015/2024 Imm. del Questore della Provincia di Vercelli, che ha rigettato l'istanza intesa ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. e 1.2 d.lgs. 286/1998, emesso in data 22/02/2024 e notificato in data 15/3/2024 (doc 1). pagina 1 di 3 E' stata sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato in data 9.4.2024. Non si è costituito il convenuto. CP_1 L'udienza di comparizione parti si è svolta in data 17.10.2024,all'esito della quale la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - Il ricorrente il 21/02/2023 presentava istanza al Questore di Vercelli di rilascio del permesso per protezione speciale;
- la Commissione Territoriale di Torino esprimeva parere negativo, ritenendo insufficiente il livello di integrazione raggiunto;
- conseguentemente, atteso la natura vincolante del citato parere, il Questore di Vercelli emetteva il provvedimento di rigetto qui impugnato.
In udienza il ricorrente ha dichiarato: vengo dal Punjab;
sono in Italia da 4 anni. Abito a Vercelli con amici;
pago l'affitto con contratto intestato a mio nome.
Ho una attività di riparazione di cellulari appena aperta. Tuttavia prima ho lavorato come dipendente.
In Pakistan ho studiato per circa 8 anni. La mia famiglia è in Pakistan e stanno bene.
Il difensore ha evidenziato che il ricorrente ha lavorato come dipendente dal 2022 ad agosto 2024 e che a fine settembre ha aperto il negozio.
2.In punto di diritto la normativa applicabile è dl.130/2020 che ha modificato il dl. 113/2018, ampliando le ipotesi disciplinate dall'art. 19 TUI e introducendo una nuova tipologia del permesso speciale. Infatti la domanda di protezione speciale è stata formalizzata dopo il 2020 e prima del marzo
2023. Nella nuova formulazione l'art. 19 D. L.vo 286/98, tra l'altro prevede al comma 1.1.” Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.»;
Il nuovo comma 1.2. prevede: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»; Nel caso in esame si ravvisano i presupposti per il chiesto permesso di soggiorno per protezione speciale per le ragioni di seguito esposte, a tutela della vita privata.
Il ricorrente vive dal 2021 in Italia e lavora con continuità da almeno un paio di anni: nel 2022 ha conseguito un reddito complessivo di 3.862,00 euro (doc. 2); nel 2023 ha lavorato da marzo a luglio, con una retribuzione mensile di circa 700,00 euro (doc. 3); dal 1.02.2024 ha in corso un nuovo contratto a tempo determinato (doc. 4).
Attualmente svolge attività con partita Iva e a tale proposito ha prodotto la seguente documentazione:
pagina 2 di 3 5. estratto conto contributivo;
6. certificato di attribuzione partita iva;
7. contratto di locazione ad uso commerciale;
8. contratto di locazione ad uso abitativo.
Il suo allontanamento dal territorio italiano comporterebbe pertanto una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata, stabilmente radicata in Italia, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 d.lgs 286/98, come modificato dal d.l. 130/2020, tenuto conto della “comparazione attenuata” (cfr. Cassazione a Sezioni Unite n. 24413/2021) tra la situazione del richiedente in Italia e le condizioni in cui si ritroverebbe se ritornasse in Pakistan, dove risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che renderebbero il rimpatrio lesivo ai sensi dell'art. 8 CEDU. In conclusione, per tutte le ragioni sin qui svolte, il ricorso dev'essere accolto.
3.Nulla in punto spese tenuto conto che il ricorrente è ammesso al gratuito patrocinio. Invero nella intervenuta ammissione del controricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'Amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento (più precisamente, ai sensi dell'articolo 83, comma 3, dello stesso
D.P.R., al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, qui la Corte di appello di
Milano, cfr. Cass. n. 11677/2020); l'art. 133 del medesimo D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi a detta ipotesi (Cass. n. 18583/2012; Cass. n. 22882/2018; Cass. n. 30876/2018; Cass.
19299/2021).
Si dà atto che si provvede con separato provvedimento in ordine all'istanza di liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato formulata dalla difesa di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione;
Accoglie il ricorso e accerta la sussistenza, in capo al ricorrente, dei presupposti di cui agli artt. 19 co.
1.1 e 19 co.
1.2. T.U.I., con conseguente obbligo in capo alla Questura competente di rilasciare il relativo permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale convertibile in permesso di lavoro.
Nulla in punto spese.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli adempimenti di rito. Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino in data 25.11.2024.
Il Presidente est.
Dotta Roberta
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