Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 25/02/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 441/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Miro Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 441/2025, promossa con ricorso depositato il 29/01/2025 da:
1) Parte_1
nato a [...], il [...], cittadino: italiano, Cod. Fisc.
, residente in [...], C.F._1
con l'Avv. Micol Ferrario
e
2) Parte_2 nata a [...], il [...], cittadina: italiana, Cod. Fisc. , C.F._2 residente in [...], con l'Avv. Micol Ferrario
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in BI (MI) in data 12 luglio 1986,
(anno 1986, atto n. 13, parte II, serie A)
con un figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente: nato il [...] Parte_3
a GI (MI)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 29 gennaio 2025, richiedevano la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la separazione personale dei signori e , autorizzandoli Parte_1 Parte_2
a vivere separati in condizioni di reciproco rispetto;
2. ordinare al Comune di BI di annotare la sentenza di separazione a margine dell'atto di matrimonio;
1
3. dare atto che il sig. ha la propria residenza e domicilio nell'immobile sito in Parte_1
28833 – BR AR (VB), via Mazzini n. 23, di proprietà della IG Parte_2
[...]
4. dare atto che la IG , a sua volta vive nell'immobile sito in 20029 – Parte_2
BI (MI), Via Alle Cave n. 9, di proprietà della Carrozzeria Turbighese, società del figlio;
5. dare atto che i ricorrenti si dichiarano economicamente indipendenti l'uno dall'altra, e pertanto rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento;
6. dare atto altresì, che i ricorrenti hanno già da tempo regolato ogni loro rapporto economico e/o patrimoniale e dichiarano di non avere altre pretese l'uno dall'altra, per qualsivoglia titolo o ragione;
7. infine, dare atto che i coniugi esprimono reciproco assenso e consenso al rinnovo ed al rilascio dei documenti d'identità e validi per l'espatrio.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi e in data 12 luglio 1986, in BI (MI), con atto trascritto nei Parte_1 Parte_2 registri dello Stato Civile del Comune di BI, (anno 1986, atto n. 13, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del __25.2.2025_________.
Il Presidente Relatore
Dott.Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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