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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/10/2025, n. 1493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1493 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 8785/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8785/2025 R.G. promossa da:
c.f. ), con l'avv. CAVALIERE FRANCESCA, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore in Coccaglio, Via San Pietro, n.27
e
(c.f. ), con l'avv. VIGNONI ADRIANA, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, Via A. Gramsci, n. 30
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 27.7.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
PER LA SEPARAZIONE: «1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) al sig. rimarrà in proprietà esclusiva l'autovettura Fiat 500L tg. FA452XJ, mentre alla Parte_1
Signora rimarrà in proprietà esclusiva il veicolo Fiat Punto tg.DW629NN nonché la vettura Parte_2
Citroen tg DP682LD;
3) la casa coniugale, sita in Coccaglio (BS), Via Don Dossena n. 27 verrà acquistata dal Signor Parte_1 entro 30 giorni dal deposito della sentenza di scioglimento del matrimonio, e comunque non prima del
[...] mese di marzo 2026; il Signor , a titolo di corrispettivo, verserà a l'importo complessivo di Parte_1 Parte_2
€11.209,46 con le seguenti modalità:
-quanto ad €5.604,73 contestualmente alla sottoscrizione ed al deposito del presente ricorso a mezzo assegno circolare intestato a , a titolo di acconto sul maggior importo dovuto e quanto ad €5.604,73 Parte_2
a saldo del corrispettivo pattuito contestualmente alla sottoscrizione del rogito di acquisto dell'immobile già costituente l'abitazione coniugale da stipularsi entro il termine di 30 giorni dal deposito della sentenza di scioglimento del matrimonio;
termine da considerarsi essenziale ad ogni effetto di legge purché non scadente prima del marzo 2026;
4) la Signora ha già trasferito la propria residenza in altra idonea abitazione e dichiara di Parte_2 aver già provveduto a prelevare dalla casa coniugale tutti i beni personali e oggetti (mobili, elettrodomestici ecc.) di sua esclusiva proprietà, oltre ai propri effetti personali in relazione ai quali dichiara, altresì, di non aver più nulla da pretendere dal sig. per qualsiasi ragione o titolo;
Pt_1
5 ) dichiara di accollare su di sé, in via esclusiva, i ratei di mutuo, le spese condominiali e Parte_1
l'IMU inerenti la casa coniugale a decorrere dal giugno 2024 e di rinunciare espressamente ad ottenere la rifusione della quota di competenza della signora degli anzidetti oneri dal giugno 2024. Parte_2
6) I coniugi rinunciano, altresì, vicendevolmente all'assegno di mantenimento, dichiarandosi economicamente autosufficienti;
7) Con la firma del presente ricorso e salve le condizioni in esso contenute, i coniugi dichiarano di nulla avere più vicendevolmente a che pretendere, anche quale regolamentazione della cessata comunione legale dei beni, con previsione che le somme presenti sui conti correnti personali, accessi da ciascun coniuge individualmente o che nelle more verranno aperti, sono da intendersi di spettanza e di competenza esclusiva del rispettivo intestatario, con rinuncia vicendevole a qualsivoglia pretesa in ordine alle stesse.
8) I ricorrenti dichiarano altresì di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza, se emessa alle condizioni sopra riportate.»
PER IL DIVORZIO: «1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro celebrato in data 9.10.21, matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Coccaglio al n, 11 Atti di Matrimonio Parte
I;
2) ordinare al Comune di Coccaglio (BS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) la casa coniugale, sita in Coccaglio (BS), Via Don Dossena n. 27 verrà acquistata dal Signor Parte_1 entro il termine di 30 giorni dal deposito della sentenza di scioglimento del matrimonio, purché
[...] successiva a marzo 2026.
Il Signor verserà alla Signora , a titolo di saldo del corrispettivo concordato, Parte_1 Parte_2
l'importo di €5.604,73 contestualmente alla sottoscrizione del rogito di acquisto dell'immobile.
4) i coniugi rinunciano vicendevolmente all'assegno divorzile;
5) con l'esatto adempimento di quanto convenuto in sede di separazione e divorzio, le parti dichiarano di nulla avere più vicendevolmente a che pretendere;
6) I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza, se emessa alle condizioni sopra riportate.
Spese legali compensate.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 09/10/2021, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di Coccaglio (anno 2021, parte I, n. 11). Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite vengono liquidate con la sentenza definitiva.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Brescia, Camera di consiglio del 2.10.2025
Il Presidente est.
AN TE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8785/2025 R.G. promossa da:
c.f. ), con l'avv. CAVALIERE FRANCESCA, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore in Coccaglio, Via San Pietro, n.27
e
(c.f. ), con l'avv. VIGNONI ADRIANA, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, Via A. Gramsci, n. 30
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 27.7.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
PER LA SEPARAZIONE: «1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) al sig. rimarrà in proprietà esclusiva l'autovettura Fiat 500L tg. FA452XJ, mentre alla Parte_1
Signora rimarrà in proprietà esclusiva il veicolo Fiat Punto tg.DW629NN nonché la vettura Parte_2
Citroen tg DP682LD;
3) la casa coniugale, sita in Coccaglio (BS), Via Don Dossena n. 27 verrà acquistata dal Signor Parte_1 entro 30 giorni dal deposito della sentenza di scioglimento del matrimonio, e comunque non prima del
[...] mese di marzo 2026; il Signor , a titolo di corrispettivo, verserà a l'importo complessivo di Parte_1 Parte_2
€11.209,46 con le seguenti modalità:
-quanto ad €5.604,73 contestualmente alla sottoscrizione ed al deposito del presente ricorso a mezzo assegno circolare intestato a , a titolo di acconto sul maggior importo dovuto e quanto ad €5.604,73 Parte_2
a saldo del corrispettivo pattuito contestualmente alla sottoscrizione del rogito di acquisto dell'immobile già costituente l'abitazione coniugale da stipularsi entro il termine di 30 giorni dal deposito della sentenza di scioglimento del matrimonio;
termine da considerarsi essenziale ad ogni effetto di legge purché non scadente prima del marzo 2026;
4) la Signora ha già trasferito la propria residenza in altra idonea abitazione e dichiara di Parte_2 aver già provveduto a prelevare dalla casa coniugale tutti i beni personali e oggetti (mobili, elettrodomestici ecc.) di sua esclusiva proprietà, oltre ai propri effetti personali in relazione ai quali dichiara, altresì, di non aver più nulla da pretendere dal sig. per qualsiasi ragione o titolo;
Pt_1
5 ) dichiara di accollare su di sé, in via esclusiva, i ratei di mutuo, le spese condominiali e Parte_1
l'IMU inerenti la casa coniugale a decorrere dal giugno 2024 e di rinunciare espressamente ad ottenere la rifusione della quota di competenza della signora degli anzidetti oneri dal giugno 2024. Parte_2
6) I coniugi rinunciano, altresì, vicendevolmente all'assegno di mantenimento, dichiarandosi economicamente autosufficienti;
7) Con la firma del presente ricorso e salve le condizioni in esso contenute, i coniugi dichiarano di nulla avere più vicendevolmente a che pretendere, anche quale regolamentazione della cessata comunione legale dei beni, con previsione che le somme presenti sui conti correnti personali, accessi da ciascun coniuge individualmente o che nelle more verranno aperti, sono da intendersi di spettanza e di competenza esclusiva del rispettivo intestatario, con rinuncia vicendevole a qualsivoglia pretesa in ordine alle stesse.
8) I ricorrenti dichiarano altresì di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza, se emessa alle condizioni sopra riportate.»
PER IL DIVORZIO: «1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro celebrato in data 9.10.21, matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Coccaglio al n, 11 Atti di Matrimonio Parte
I;
2) ordinare al Comune di Coccaglio (BS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) la casa coniugale, sita in Coccaglio (BS), Via Don Dossena n. 27 verrà acquistata dal Signor Parte_1 entro il termine di 30 giorni dal deposito della sentenza di scioglimento del matrimonio, purché
[...] successiva a marzo 2026.
Il Signor verserà alla Signora , a titolo di saldo del corrispettivo concordato, Parte_1 Parte_2
l'importo di €5.604,73 contestualmente alla sottoscrizione del rogito di acquisto dell'immobile.
4) i coniugi rinunciano vicendevolmente all'assegno divorzile;
5) con l'esatto adempimento di quanto convenuto in sede di separazione e divorzio, le parti dichiarano di nulla avere più vicendevolmente a che pretendere;
6) I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza, se emessa alle condizioni sopra riportate.
Spese legali compensate.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 09/10/2021, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di Coccaglio (anno 2021, parte I, n. 11). Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite vengono liquidate con la sentenza definitiva.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Brescia, Camera di consiglio del 2.10.2025
Il Presidente est.
AN TE