Versione
14 gennaio 1983
14 gennaio 1983
Art. 3. Disposizioni a regime
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'iscrizione delle societa' di qualsiasi tipo nell'anagrafe delle ditte tenuta dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ovvero in albi previsti dalle vigenti leggi, deve essere effettuata con la produzione di un atto scritto, debitamente registrato, da cui risulti la costituzione della societa'.
In caso di comunioni ereditarie gli eredi che intendano continuare in forma societaria l'esercizio del dante causa, debbono adempiere a quanto prescritto dal primo comma entro un anno dall'apertura della successione e l'atto e' soggetto alle imposte di cui all'articolo 1.
Per le comunioni ereditarie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge il termine e' fissato al 31 dicembre 1984.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai soli effetti fiscali, si considerano beni strumentali delle societa' di fatto, a condizione che siano effettivamente utilizzati nell'esercizio dell'impresa e regolarmente contabilizzati, i beni mobili iscritti nei pubblici registri a nome di tutte le persone fisiche partecipanti alla societa' stessa.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'iscrizione delle societa' di qualsiasi tipo nell'anagrafe delle ditte tenuta dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ovvero in albi previsti dalle vigenti leggi, deve essere effettuata con la produzione di un atto scritto, debitamente registrato, da cui risulti la costituzione della societa'.
In caso di comunioni ereditarie gli eredi che intendano continuare in forma societaria l'esercizio del dante causa, debbono adempiere a quanto prescritto dal primo comma entro un anno dall'apertura della successione e l'atto e' soggetto alle imposte di cui all'articolo 1.
Per le comunioni ereditarie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge il termine e' fissato al 31 dicembre 1984.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai soli effetti fiscali, si considerano beni strumentali delle societa' di fatto, a condizione che siano effettivamente utilizzati nell'esercizio dell'impresa e regolarmente contabilizzati, i beni mobili iscritti nei pubblici registri a nome di tutte le persone fisiche partecipanti alla societa' stessa.
Commentari • 2
- 1. Società irregolari e di fattoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 ottobre 2020 · 0.9262025
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/02/2009, n. 4609Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente - Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - Consigliere - Dott. BERNARDI Sergio - Consigliere - Dott. DI IASI Camilla - rel. Consigliere - Dott. MELONCELLI Achille - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: NO VE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA BETANIA 4, presso lo studio dell'avvocato VILARDO SILVIA, rappresentato e difeso dall'avvocato SPALLA PIERO, giusta delega in calce; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati …Leggi di più...
- continuazione dell'impresa fra gli eredi dell'imprenditore in forma di società di fatto·
- assoggettabilità ad imposte ipotecarie e catastali·
- successione nella quota di società di fatto e non nella quota dell'immobile·
- conseguenze·
- decesso di uno dei coeredi·
- sussistenza·
- immobile strumentale ad impresa individuale·
- esclusione·
- tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972)·
- base imponibile·
- imposta sulle successioni e donazioni·
- determinazione del valore venale·
- imposte ipotecarie·
- imposte catastali·
- imposta sulle successioni